Art. 2.
Le modalita' per la liquidazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, e per il pagamento della sovvenzione di cui al precedente art. 1 verranno stabilite nell'atto da stipulare a mente dell' art. 2 della legge 19 marzo 1952, n. 185 .
Le modalita' per la liquidazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, e per il pagamento della sovvenzione di cui al precedente art. 1 verranno stabilite nell'atto da stipulare a mente dell' art. 2 della legge 19 marzo 1952, n. 185 .