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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montescaglioso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71560 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Montescaglioso (C.F. P.IVA_2 ; P.I. P.IVA_3 ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato in giudizio dal dirigente, dott. Difensore_2, ed elettivamente domiciliato in Montescaglioso (MT) - 75024, presso la sede comunale, alla Indirizzo_1 notificava in data 22/12/2024, a mezzo del servizio postale privato, alla Ricorrente_1 S.R.L. con sede legale in Montescaglioso (MT) alla Indirizzo_2 – angolo Indirizzo_3 snc, c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, nato a [...] il [...], residente in [...] alla Indirizzo_4 , c.f. CF_Rappresentante_1, in questa sede rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , l'Avviso di accertamento di ufficio per omesso versamento Imposta municipale propria anno 2020 – Provvedimento n.
71560 del 4.7.2014. Con l'avviso di accertamento notificato, in relazione al periodo imposta 2020 e agli immobili in proprietà (aree fabbricabili e fabbricati), il Comune di Montescaglioso (MT) intimava il pagamento di complessivi euro 3.464,75.
La società ricorrente propone ricorso in opposizione alla pretesa erariale, chiedendo alla Corte di giustizia tributaria di primo grado adita di dichiarare: l'annullamento dell'atto impugnato in applicazione dell'art.
7-bis,
L. 212/2000, per violazione dell'art.
6-bis, stessa L.212/2000, per l'avvenuta assunzione dell'atto impositivo in difetto di contraddittorio preventivo, con vittoria di spese.
Il Comune di Montescaglioso, si costituisce in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse richieste contenute nel ricorso introduttivo, per i seguenti motivi: correttezza della notifica dell'avviso di accertamento di Ufficio n. 71560/2020 del Comune di Montescaglioso notificata alla odierna società ricorrente;
esenzione per gli atti di accertamento automatizzati emessi dagli Enti Locali del contraddittorio preventivo e chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria adita di rigettare integralmente le avverse richieste e pretese, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
dichiarava di aver annullato il presente avviso di accertamento per aver constatato l'illegittimità e riformulava un nuovo avviso di accertamento sostitutivo del precedente e per il quale riteneva la validità nel presente giudizio. Alla odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
Per quanto riguarda l'unico motivo del ricorso, annullamento dell'atto impugnato per avvenuta assunzione dell'atto in difetto di contraddittorio preventivo, si precisa che la norma di riferimento è l'art. 6/bis, legge n.
212/2000 che così recita: salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine
è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed
è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Pertanto, si precisa che l'indicato disposto normativo, che qui si assume violato, è stato introdotto dal D. Lgs. 30.12.2023, n. 219, il quale, all'art. 3, prevede la sua entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. (avvenuta il 3.1.2024. Ne segue che, nei confronti degli enti impositori, l'art. 6/bis citato si applica a decorrere dal 18.01.2024, con riferimento agli atti impositivi notificati da tale data (Cass.
25.03.2024 n. 7966). Ecco perchè il ricorrente chiede correttamente la pronuncia di annullamento dell'atto impugnato perché confezionato e notificato in difetto di una partecipazione preventiva dell'erede del contribuente chiamata a rispondere riguardo alla pretesa tributaria che vede coinvolto il dante causa. Tale violazione, come detto, è sanzionata dal comma 1 dell'art. 6/bis con l'annullamento dell'atto impositivo,senza obbligo di allegazione e prova di resistenza da parte del ricorrente.
Per la particolarità della materia della controversia la Corte, in composizione monocratica, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montescaglioso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71560 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Montescaglioso (C.F. P.IVA_2 ; P.I. P.IVA_3 ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato in giudizio dal dirigente, dott. Difensore_2, ed elettivamente domiciliato in Montescaglioso (MT) - 75024, presso la sede comunale, alla Indirizzo_1 notificava in data 22/12/2024, a mezzo del servizio postale privato, alla Ricorrente_1 S.R.L. con sede legale in Montescaglioso (MT) alla Indirizzo_2 – angolo Indirizzo_3 snc, c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, nato a [...] il [...], residente in [...] alla Indirizzo_4 , c.f. CF_Rappresentante_1, in questa sede rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , l'Avviso di accertamento di ufficio per omesso versamento Imposta municipale propria anno 2020 – Provvedimento n.
71560 del 4.7.2014. Con l'avviso di accertamento notificato, in relazione al periodo imposta 2020 e agli immobili in proprietà (aree fabbricabili e fabbricati), il Comune di Montescaglioso (MT) intimava il pagamento di complessivi euro 3.464,75.
La società ricorrente propone ricorso in opposizione alla pretesa erariale, chiedendo alla Corte di giustizia tributaria di primo grado adita di dichiarare: l'annullamento dell'atto impugnato in applicazione dell'art.
7-bis,
L. 212/2000, per violazione dell'art.
6-bis, stessa L.212/2000, per l'avvenuta assunzione dell'atto impositivo in difetto di contraddittorio preventivo, con vittoria di spese.
Il Comune di Montescaglioso, si costituisce in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse richieste contenute nel ricorso introduttivo, per i seguenti motivi: correttezza della notifica dell'avviso di accertamento di Ufficio n. 71560/2020 del Comune di Montescaglioso notificata alla odierna società ricorrente;
esenzione per gli atti di accertamento automatizzati emessi dagli Enti Locali del contraddittorio preventivo e chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria adita di rigettare integralmente le avverse richieste e pretese, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
dichiarava di aver annullato il presente avviso di accertamento per aver constatato l'illegittimità e riformulava un nuovo avviso di accertamento sostitutivo del precedente e per il quale riteneva la validità nel presente giudizio. Alla odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
Per quanto riguarda l'unico motivo del ricorso, annullamento dell'atto impugnato per avvenuta assunzione dell'atto in difetto di contraddittorio preventivo, si precisa che la norma di riferimento è l'art. 6/bis, legge n.
212/2000 che così recita: salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine
è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed
è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Pertanto, si precisa che l'indicato disposto normativo, che qui si assume violato, è stato introdotto dal D. Lgs. 30.12.2023, n. 219, il quale, all'art. 3, prevede la sua entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. (avvenuta il 3.1.2024. Ne segue che, nei confronti degli enti impositori, l'art. 6/bis citato si applica a decorrere dal 18.01.2024, con riferimento agli atti impositivi notificati da tale data (Cass.
25.03.2024 n. 7966). Ecco perchè il ricorrente chiede correttamente la pronuncia di annullamento dell'atto impugnato perché confezionato e notificato in difetto di una partecipazione preventiva dell'erede del contribuente chiamata a rispondere riguardo alla pretesa tributaria che vede coinvolto il dante causa. Tale violazione, come detto, è sanzionata dal comma 1 dell'art. 6/bis con l'annullamento dell'atto impositivo,senza obbligo di allegazione e prova di resistenza da parte del ricorrente.
Per la particolarità della materia della controversia la Corte, in composizione monocratica, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.