Art. 15. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonche' i soggetti, le forme e le modalita' per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della convenzione e relativi annessi.
Articolo 14Articolo 16
Articolo 15 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
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26 novembre 1995
26 novembre 1995
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