Articolo 15 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
Articolo 14Articolo 16
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26 novembre 1995
Art. 15. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonche' i soggetti, le forme e le modalita' per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della convenzione e relativi annessi.
Entrata in vigore il 26 novembre 1995