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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AN AF, RE
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1507/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1683/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I200562-2021 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I200562-2021 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TVP01I200562/2021 dell'Agenzia delle Entrate che accertava, sulla scorta del PVC datato 22.1.19 della G.d.F. Compagnia Martina Franca, maggiori imposte per il periodo d'imposta 2017.
Il giudice di primo grado con sentenza n°1683/2022 depositata in data 15.12.2022, accoglieva il ricorso.
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza gravata deducendone l'erroneità dell'iter logico giuridico seguito;
concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite.
La contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, dall'accertamento effettuato dai militari della G.d.F. è emerso lo svolgimento in forma imprenditoriale di attività di B&b da parte della contribuente.
A tal proposito vediamo che, in base all'art.2 della Legge Regionale n.27/2013 che disciplina tale attività, il «bed and breakfast» deve presentare i seguenti requisiti per poter essere considerato a conduzione familiare:
- l'attività ricettiva deve essere esercitata in maniera non continuativa in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente;
-l'attività ricettiva deve essere svolta in non più di tre camere e nove posti letto.
Orbene, dal PVC si ricavano elementi che contraddicono la versione del contribuente tesa ad avvalorare una conduzione di tipo familiare:
- il numero di posti letto rilevati dai militari (n.13) risulta superiore a quello consentito dall'art.2 co.1 della
L.R. n.27/2013 e a quello, peraltro, comunicato dalla stessa contribuente con la Segnalazione certificata di inizio attività prodotta in primo grado;
- la fornitura di servizi aggiuntivi quali: l'utilizzo della piscina di considerevoli dimensioni e corredata di sdraio e ombrelloni, la presenza di una vasca idromassaggio allocata all'interno della piscina stessa esulano pacificamente da quelli puntualmente indicati dalla suddetta normativa;
-la presenza all'interno della struttura di altre persone che coadiuvano la titolare nella conduzione dell'attività e l'indicazione dell'«apertura tutto l'anno» della struttura sul sito ufficiale del bed and breakfast
(www.trulliaiaantica.it) e su siti specializzati sono elementi indiziari di un'attività che si svolge con continuità .
A fronte di tale compiuto accertamento del personale operante non è stata fornita adeguata prova contraria dalla contribuente;
l'appello va, dunque, accolto.
In ragione della particolare natura della controversia appare opportuno procedere all'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando su quanto appellato:
- accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
-Dichiara integralmente compensate tra le parti processuali le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AN AF, RE
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1507/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1683/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I200562-2021 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I200562-2021 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TVP01I200562/2021 dell'Agenzia delle Entrate che accertava, sulla scorta del PVC datato 22.1.19 della G.d.F. Compagnia Martina Franca, maggiori imposte per il periodo d'imposta 2017.
Il giudice di primo grado con sentenza n°1683/2022 depositata in data 15.12.2022, accoglieva il ricorso.
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza gravata deducendone l'erroneità dell'iter logico giuridico seguito;
concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite.
La contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, dall'accertamento effettuato dai militari della G.d.F. è emerso lo svolgimento in forma imprenditoriale di attività di B&b da parte della contribuente.
A tal proposito vediamo che, in base all'art.2 della Legge Regionale n.27/2013 che disciplina tale attività, il «bed and breakfast» deve presentare i seguenti requisiti per poter essere considerato a conduzione familiare:
- l'attività ricettiva deve essere esercitata in maniera non continuativa in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente;
-l'attività ricettiva deve essere svolta in non più di tre camere e nove posti letto.
Orbene, dal PVC si ricavano elementi che contraddicono la versione del contribuente tesa ad avvalorare una conduzione di tipo familiare:
- il numero di posti letto rilevati dai militari (n.13) risulta superiore a quello consentito dall'art.2 co.1 della
L.R. n.27/2013 e a quello, peraltro, comunicato dalla stessa contribuente con la Segnalazione certificata di inizio attività prodotta in primo grado;
- la fornitura di servizi aggiuntivi quali: l'utilizzo della piscina di considerevoli dimensioni e corredata di sdraio e ombrelloni, la presenza di una vasca idromassaggio allocata all'interno della piscina stessa esulano pacificamente da quelli puntualmente indicati dalla suddetta normativa;
-la presenza all'interno della struttura di altre persone che coadiuvano la titolare nella conduzione dell'attività e l'indicazione dell'«apertura tutto l'anno» della struttura sul sito ufficiale del bed and breakfast
(www.trulliaiaantica.it) e su siti specializzati sono elementi indiziari di un'attività che si svolge con continuità .
A fronte di tale compiuto accertamento del personale operante non è stata fornita adeguata prova contraria dalla contribuente;
l'appello va, dunque, accolto.
In ragione della particolare natura della controversia appare opportuno procedere all'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando su quanto appellato:
- accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
-Dichiara integralmente compensate tra le parti processuali le spese del doppio grado di giudizio.