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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. EL RO Presidente
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
Dott. MA IT EN Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2097/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 11/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Tra
, rappresentata e difesa dagli avv. SERGIO Parte_1
RO UR
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA TORTATO CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1030 del 2024
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.7.2024 ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha respinto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'inabilità al lavoro utile al riconoscimento della pensione di reversibilità del padre defunto
(il 2.5.2021) e la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione. CP_1
2. L'Istituto, in via amministrativa, aveva respinto la domanda non risultando che la richiedente fosse economicamente a carico del padre al momento del decesso.
3. Il Tribunale, pur dando atto della totale inabilità al lavoro della
[...]
(accertata con c.t.u.), ha rigettato il ricorso per non aver la Parte_1 ricorrente dato prova né della convivenza col genitore al momento della morte
(non risulta che il padre e la figlia risiedessero presso la stessa abitazione a tale momento), né dei suoi redditi al momento del decesso (ricordando che, ai fini della concessione del trattamento superstiti, il reddito annuo deve essere inferiore a quello a quello stabilito per l'erogazione della pensione per gli invalidi civile) né, soprattutto, della sussistenza del requisito della vivenza a carico di cui all'art. 22 della L. n. 903 del 1965. Dalla documentazione prodotta non sarebbe affatto evincibile che il genitore abbia provveduto, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, fino al suo decesso, al mantenimento della figlia inabile.
Rileva il Tribunale che:
- la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai genitori (Trib. di Roma, n. 16395/2018), nel regolare le conseguenze patrimoniali dello scioglimento, ha esonerato il padre dall'obbligo di mantenimento precedentemente previsto dal decreto di omologa della separazione consensuale;
- né risulta che l'amministratore di sostegno, che già la assisteva e rappresentava quando il padre era ancora vivente, abbia mai agito per ottenere da questi un contributo destinato al mantenimento della figlia;
2 - alcuna valenza probatoria può riconoscersi a tal fine ai bonifici effettuati sul conto corrente postale intestato alla sig.ra , ex coniuge del Persona_1 [...]
(doc. 8, 9 e 10), dai quali non è assolutamente Persona_2 possibile evincere che attraverso gli stessi il intendesse Parte_1 mantenere la figlia.
3. A fondamento dell'appello deduce come dalla Parte_1 documentazione in atti sia invece evincibile che il Persona_2 abbia costantemente e continuativamente provveduto al mantenimento della figlia maggiorenne inabile anche a seguito della sentenza di scioglimento del matrimonio del 2018, a mezzo di continui bonifici mensili di € 200,00 in favore della ex moglie, da intendersi destinati (pur nella genericità della causale ivi indicata “rimborso spese”) al mantenimento della figlia, priva di redditi.
4. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello è infondato.
7. Parte appellante, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non ha in alcun modo provato la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” richiesto dall'art. 22 della L. n. 903 del 1965 ai fini del diritto alla erogazione della richiesta pensione di reversibilità.
7.1 E, invero, oltre alla ricorrenza del requisito sanitario, per beneficiare di detta tutela previdenziale debbono necessariamente ricorrere tutti i requisiti prescritti dall'art. 22, commi 1 e 7, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale:
"1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione
e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione
3 al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi …….
….
7. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
7.2 In materia, la Corte di legittimità ha precisato che “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (v. Cass. ord. n. 9237/2018; sent. n.
3678/2013; ord. n. 15288/2025
7.3 Così tracciate le linee interpretative, la Corte condivide le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale. La sterilità probatoria dei bonifici registrati sul conto corrente postale intestato alla madre , dalla cui causale Parte_2
(rimborso spese) non può trarsi alcun preciso vincolo di destinazione, e la liberazione del padre dall'obbligo di mantenimento disposta dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depongono nel senso dell'insussistenza del requisito della “vivenza a carico” del Persona_2
fino alla sua dipartita.
[...]
7.4 Inammissibile nel presente grado di giudizio è, infine, la prova testimoniale tardivamente richiesta dalla nell'atto di appello, stante il Parte_1 divieto ex art. 345 e 437 cpc.
8. L'appello deve essere, in conclusione, respinto per difetto di allegazione e di
4 prova in ordine all'elemento costitutivo della vivenza a carico.
9. Le spese del grado sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., alla luce della dichiarazione reddituale prodotta in atti dall'appellante.
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- Respinge l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/11/2025
Il Consigliere estensore
MA IT EN
Il Presidente
EL RO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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