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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/08/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
- dott. Gianluca PIANTADOSI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 250 c.c. depositato in Cancelleria in data 20 settembre
2023 ed iscritta al n. 1688 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- ), rappresentato e difeso dal proc. E_ C.F._1
dom. avv. Veronica Bonanomi del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Turati n. 4 -
Merate, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_1 C.F._2
responsabilità sul figlio rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Carolina Boghi Persona_1
del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Mentana n. 75 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Riconoscimento del figlio anto fuori dal matrimonio.
All'udienza del 3 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
In via principale:
Preso atto dell'intervenuto assenso della signora a che il ricorrente provveda al riconoscimento del minore CP_1
Voglia il Tribunale assumere tutti i provvedimenti conseguenti ivi compresa l'anteposizione e/o in subordine la Per_1
sostituzione del cognome paterno a quello materno ex art. 262 cc prescrivendo all'Ufficiale di Stato Civile la E_
relativa annotazione sull'atto di nascita;
Disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre insieme alla sorella;
Per_1
Conferire mandato al Servizio Sociale affinché valuti le risorse genitoriali di ambo le parti, approntando eventuali supporti
alla genitorialità ove necessari ed assumendo ogni più opportuna determinazione circa il regime di affidamento di Per_1
che il ricorrente reputa debba avvenire in via condivisa tra i genitori, regolamentando altresì il calendario delle
frequentazioni , il tutto nel preminente interesse del minore, confidando si possa pervenire ad una Persona_2
regolamentazione ordinaria delle visite padre/figlio secondo un calendario che preveda due visite infrasettimanali,
weekend alternati e periodi festivi equamente suddivisi tra le parti;
Quanto al contributo paterno al mantenimento pregresso del figlio, tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente
e degli eventi passati, per cui gli era stata improvvisamente ed arbitrariamente preclusa ogni frequentazione e rapporto col
minore da parte della madre, disporre che lo stesso versi in favore della signora l'importo omnicomprensivo di € CP_1
5.000,00 in ratei mensili di € 50,00 sino al saldo, in aggiunta al mantenimento ordinario e alle medesime scadenze, con
l'impegno del sig. a corrispondere mensilmente importi maggiori in caso di reperimento di stabile occupazione Pt_1
lavorativa e/o in subordine stabilire l'importo eventualmente dovuto, secondo equità e tenuto conto di tutte le circostanze
enucleate in narrativa;
disporre altresì, dal momento del riconoscimento, un contributo al mantenimento da parte del sig. nella E_
misura di € 200,00, e/o anche nel diverso e minor importo dovesse risultare secondo equità, oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, da devolversi in favore dello Stato
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede il rigetto della richiesta di audizione della minore , visto che il presente procedimento non la riguarda. Per_3
pagina 2 di 20 TESTI E INTERROGATORIO
Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale della convenuta,
nonché prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa preceduti dalla locuzione “Vero che” nonché sui
seguenti capitoli di prova:
1. Vero che i signori e sono genitori di , nata Controparte_1 E_ Persona_4
l'1.9.2011?
2. Vero che la relazione tra i signori e è stata caratterizzata da frequenti Controparte_1 E_
litigi e riconciliazioni tra le parti?
3. Vero che i signori e prima della nascita della loro primogenita Controparte_1 E_ Per_3
si erano lasciati?
4. Vero che subito dopo la nascita di i signori e si erano Per_3 Controparte_1 E_
riconciliati ed erano tornati a vivere insieme?
5. Vero che circa due mesi dopo la nascita di , i signori e ad esito Per_3 Controparte_1 E_
dell'ennesimo litigio si lasciavano e il signor abbandonava la casa della compagna? E_
6. Vero che a seguito della rottura del legame tra i signori e , quest'ultimo Controparte_1 E_
per qualche mese si recava dalla prima per fare visita alla figlia nei giorni e negli orari concordati tra le parti?
7. Vero che dopo alcuni mesi dalla rottura della relazione tra i signori e , Controparte_1 E_
la prima sospendeva le visite tra padre e figlia?
8. Vero che il signor adiva il Tribunale di Lecco nel 2013 affinchè potessero riprendere le frequentazioni con E_
la figlia?
9. Vero che a tutela dei diritti nei confronti della figlia, il sig., proponeva un giudizio avanti il Tribunale di E_
Lecco anche nel 2015?
10. Vero che dopo il contenzioso del 2015 le parti si riappacificavano e la signora rimaneva nuovamente incinta CP_1
del signor ? E_
11. Vero che la signora comunicava il proprio stato di gravidanza al sig. ? Controparte_1 E_
12. Vero che amici comuni dei signori e informavano quest'ultimo dello Controparte_1 E_
stato di gravidanza della ex compagna?
pagina 3 di 20 13. Vero che, apprese le voci sulla gravidanza della signora il sig. si recava dalla stessa e ne CP_1 E_
chiedeva conferma?
14. Vero che quando il signor è andato dalla signora a chiedere conferma del suo stato di E_ CP_1
gravidanza, la medesima gli confermava di essere in attesa da quattro mesi del secondogenito della coppia?
15. Vero che i signori e mantenevano contatti nei mesi successivi Controparte_1 E_
aggiornandosi sul progredire della gravidanza?
16. Vero che il 26.7.2016 nasceva a Lecco Persona_1
17. Vero che la signora informava il signor dell'avvenuta nascita la settimana successiva al lieto CP_1 E_
evento?
18. Vero che la signora riferiva al signor dell'avvenuta nascita di quando la stessa si CP_1 E_ Per_1
trovava con i propri genitori in vacanza con il neonato?
19. Vero che al rientro dalle vacanze della signora il sig. conosceva il piccolo in occasione CP_1 E_ Per_1
delle visite alla primogenita ? Per_3
20. Vero che il signor instaurava un legame con che frequentava insieme a in occasione E_ Per_1 Per_3
delle visite presso la casa della signora CP_1
21. Vero che si rivolgeva al signor chiamandolo papà? Per_1 E_
22. Vero che per quattro anni (dal 2016 al 2020) il signor ha frequentato instaurando con il E_ Per_1
medesimo un rapporto padre-figlio?
23. Vero che nel 2019 il sig. invitava la signora a rispettare le indicazioni del Tribunale E_ CP_1
acconsentendo alle visite con anche al di fuori del contesto domestico? Per_3
24. Vero che nel 2019 la signora prestava il proprio assenso ad acconsentire le visite tra il padre e la figlia al di CP_1
fuori di casa propria?
25. Vero che nel 2019 il sig. adiva il Tribunale di Lecco al fine di liberalizzare le visite con sua figlia E_
? Per_3
26. Vero che il Tribunale di Lecco con provvedimento del 25.2.2020 (RG 1762/2019) liberalizzava le visite tra il sig. Pt_1
e la figlia anche al di fuori della casa della madre?
[...] Per_3
27. Vero che ad esito della liberalizzazione delle visite con , il sig. era uso prelevare la figlia Per_3 E_ Per_3
all'ingresso della casa materna, senza accedervi?
pagina 4 di 20 28. Vero che a partire dalla liberalizzazione delle visite con , la signora permetteva la prosecuzione delle Per_3 CP_1
visite del ricorrente anche con Per_1
29. Vero che in occasione delle visite a , talvolta vedendo il signor correva verso di lui per Per_3 Per_1 E_
salutarlo e abbracciarlo e veniva poi richiamato dalla madre e riportato in casa dalla stessa?
30. Vero che la frequentazione tra il sig. e si è interrotta nel 2020? E_ Per_1
31. Vero che il ricorrente, già in sede di giudizio RG 1762/2019 avanti il Tribunale di Lecco aveva espresso la sua volontà
di riconoscere il figlio come proprio? Per_1
32. Vero che il sig. si è sempre interessato a sin da quando ha appreso della gravidanza della ex E_ Per_1
compagna?
33. Vero che il sig. ha nella propria esclusiva disponibilità la carta di debito di Intesa San Paolo intestata al CP_2
sig. avente n. finale 02? E_
34. Vero che il sig. ha nella propria disponibilità una carta Poste Pay intestata alla moglie, signora CP_2 [...]
Persona_5
35. Vero che il sig. ha chiesto al sig. di poter utilizzare la sua carta di debito CP_2 E_
per giocare d'azzardo a condizione di fornire la relativa provvista?
36. Vero che il sig. ha acconsentito a che il sig. utilizzasse la propria carta di E_ CP_2
debito con finale 02 utilizzandola in via esclusiva?
37. Vero che il sig. è uso accreditare somme sul conto del sig. mediante CP_2 E_
bonifici provenienti dalla Poste Pay intestata alla signora mediante versamenti in contanti e Persona_5
mediante accrediti in favore della figlia CP_3
38. Vero che il sig. utilizza le somme di cui al capitolo precedente come provvista per giocare d'azzardo? CP_2
39. Vero che il sig. gioca d'azzardo utilizzando la carta di debito del sig. CP_2 E_
40. Vero che il sig. usa unicamente denari propri per il gioco d'azzardo, facendoli transitare sul conto del sig. CP_2
E_
41. Vero che alcuna somma di pertinenza del sig. è destinata al gioco d'azzardo? E_
42. Vero che il sig. ha la necessità di nascondere il proprio vizio del gioco d'azzardo ad altri componenti del CP_2
suo nucleo familiare?
pagina 5 di 20 43. Vero che il sig. sta cercando lavoro inviando il proprio curriculum vitae alle aziende del Pt_1 E_
territorio?
44. Vero che il sig. ha come uniche entrate nel corrente periodo i ricavati della vendita di E_
oggetti personali?
45. Vero che il sig. intrattiene una relazione da 12 anni con la signora E_ CP_3
46. Vero che il ricorrente vive con la signora e con la di lei figlia , affetta da tetraparesi CP_3 Persona_6
spastica?
47. Vero che le signore e sono inabili al lavoro a causa della patologia di ? CP_3 Persona_6 Per_6
48. Vero che il nucleo composto dal ricorrente, da e da si sostenta aiutandosi CP_3 Persona_6
vicendevolmente con vitto, alloggio, utenze e spesa alimentare, effettuando bonifici reciproci per coprire i conti correnti su
cui vengono addebitate le diverse spese?
49. Vero che il bonifico avvenuto in data 23.7.23 in favore della signora EY RC IC è stato fatto dal
ricorrente per conto del sig. , che in quel momento si trovava in coma? Parte_2
50. Vero che il bonifico avvenuto in data 8.4.2022 in favore del sig. afferisce alla restituzione di un Controparte_4
prestito in denaro di cui il ricorrente aveva beneficiato?
51. Vero che gli accessi del 18.2.2022 e del 7.4.2023 al di Dalmine sono avvenuti per prelevare denaro CP_5
contante?
52. Vero che al di Dalmine è possibile rivolgersi alla reception per avere denaro liquido, prelevato dal CP_5
proprio conto mediante un'operazione visibile come “pagamento Bancomat” per un massimo di € 500,00 per ogni
prelievo?
53. Vero che in occasione delle visite al padre, la figlia rimane in silenzio per le prime due ore di ogni incontro Per_3
circa e che dopo detto lasso di tempo la stessa si apre ed è gioiosa?
54. Vero che in occasione delle visite al padre, la figlia arriva senza abiti di cambio? Per_3
55. Vero che in occasione delle visite al padre, la figlia arriva con indosso abiti prestati dai nonni e dalla madre, di Per_3
taglia diversa rispetto a quella della ragazzina?
56. Vero che il ricorrente, in occasione delle visite con la figlia , le compra abiti adatti alla sua taglia e alla sua età? Per_3
57. Vero che in occasione delle vacanze estive 2022 il ricorrente ha acquistato alla figlia tutti i vestiti necessari per Per_3
la settimana?
pagina 6 di 20 58. Vero che il ricorrente ha espresso alla signora nonché alla figlia il proprio disappunto Controparte_1 Per_3
rispetto alle uscite serali della minore e rispetto all'utilizzo dei social da parte della stessa?
Si indicano come testimoni i signori:
residente in [...] CP_3
, residente a [...]
residente a [...] A CP_2
Ci si oppone all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla controparte.
Nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i
testi indicati.
Si insta inoltre affinché, qualora il Giudice lo ritenesse necessario ed opportuno, disponga d'ufficio eventuali ulteriori
prove ai sensi dell'art. 281 ter cpc in relazione a tutti i fatti dedotti in narrativa.
Con riserva di esibire le mail intercorse tra i legali delle parti in cui si dava atto della percezione della Naspi da parte del
ricorrente, laddove il Giudicante lo ritenesse opportuno”.
Per parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contrario disatteso, così giudicare:
1. Attestarsi che la Sig.ra conferma la paternità del Sig. sul figlio minore Controparte_1 E_ Per_1
e conseguentemente spontaneamente presta il proprio consenso al riconoscimento da parte del padre del figlio,
[...]
dichiarandosi disposta a prestare la propria collaborazione per gli incombenti del caso.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di eseguire la prescritta annotazione nel relativo atto di
nascita, (permettendo la conservazione ed anteposizione del cognome in quanto segno distintivo del minore, CP_1
seguito dal solo cognome ) Pt_1
3. Per le ragioni di cui in narrativa disporsi l'affido super esclusivo del figlio alla madre con Persona_1
collocamento presso la stessa in Calolziocorte, Via G. Di Vittorio n. 10.
Si richiede altresì che alla madre, ai sensi dell'art.337 quater c.p.c., siano riservate le scelte di maggiore interesse da
assumersi in favore della prole, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'effettuazione di
interventi chirurgici o la sottoposizione a cure mediche, anche psicologiche.
Si richiede che la madre sia autorizzata a procedere autonomamente alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi
per l'espatrio del figlio minore.
pagina 7 di 20
4. Disporre, allo stato, la sospensione delle visite e comunicazioni telefoniche padre/figlio sino a quando il padre non ne
avanzerà formale richiesta ed avrà frequentato, con esito positivo, un percorso alla genitorialità. Solo successivamente le
visite potranno svolgersi inizialmente in spazio neutro e tramite incontri protetti organizzati dai competenti Servizi Sociali e
solo successivamente progressivamente incrementati e liberalizzati secondo il parere degli incaricati Servizi Sociali, che
dovranno essere nuovamente incaricati riferendo a codesto Tribunale le proprie valutazioni.
5. Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versamento a titolo di mantenimento del figlio, da corrispondersi E_
alla Sig.ra entro il giorno uno di ogni mese, l'assegno mensile di mantenimento, che si quantifica in Euro Controparte_1
450,00 (annualmente rivalutabili secondo indici Istat), o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per dodici
mensilità
annue, con condanna, dello stesso, al versamento di quanto determinato a favore del minore, sino al raggiungimento della
completa indipendenza economica;
6. Confermarsi, allo stato, l'obbligo di versamento a carico del Sig. di versamento a mani della Sig.ra E_
a titolo di mantenimento della figlia della coppia di assegno mensile dell'ammontare di euro Controparte_1 Per_7
211,00 (rivalutabile secondo indici Istat), o altra somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità annue, con conferma di
pagamento diretto da parte dell'attuale datore di lavoro.
7. Confermarsi l'ordine di pagamento diretto del versamento delle somme di cui al punto n.5 e 6, o altre somme ritenute di
giustizia, da parte dell'attuale datore di lavoro del Sig. E_
8. Disporre, a carico del padre, l'obbligo di contribuzione, nella misura del 50 %, alle spese straordinarie di natura
medica, scolastica, sportiva e ricreativa, relative al figlio sino al raggiungimento, da parte sua, della completa
indipendenza economica come da Protocollo del Tribunale di Lecco datato 29.3.2018;
9. A titolo di regresso delle somme anticipate in via esclusiva dalla madre condannare, ai sensi di legge, il Sig. Pt_1
al versamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 450,00= mensile, o altra somma
[...] Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, a decorrere dalla nascita del figlio sino al saldo, da determinarsi secondo equità,
oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e rivalutazione monetaria ex indici Istat oltre al rimborso della quota
del 50% delle sostenute spese straordinarie;
10. Disporre che l'Assegno Unico Familiare continuerà ad essere percepito e riscosso interamente dalla Resistente quale
madre collocataria della prole
pagina 8 di 20 11. Rigettare la richiesta di consulenza genetica e/o altra indagine alla stessa equiparabile al fine di accertare la paternità
del Ricorrente sul minore stante la conferma della Sig.ra della paternità del Sig. e Persona_1 CP_1 E_
la non opposizione della stessa al riconoscimento.
12. Rigettare le prove richieste relativamente all'interrogatorio della Resistente nonché per testi in quanto superflue.
13. Rigettare ogni altra domanda avversaria.
14. Confermare il sequestro conservativo concesso sul TFR del Sig. in corso di causa valutando l'elevazione E_
dell'importo disposto (attualmente pari ad Euro 20.000,00) in ragione delle maggiori richieste economiche svolte dalla
Sig.ra e la necessità di maggior tutela dei propri crediti. CP_1
15. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
16. Con condanna ex art. 96 c.p.c. del Sig. , stante la biasimevole condotta processuale osservata nel corso E_
del presente giudizio, al risarcimento dei danni per lite temeraria subiti dalla sig.ra da liquidarsi, anche Controparte_1
equitativamente.
Nella denegata ipotesi di rimessione della causa in fase istruttoria si reiterano le istanze già svolte nei precedenti atti
difensivi:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si richiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, indicando,
sin da ora, quali persone informate sui fatti, con riserva di capitolare:
- la Sig.ra , madre della Resistente, residente in [...] Controparte_6
- il Sig. , padre della Resistente, residente in [...] Persona_8
- Sig.ra residente in [...]. Controparte_7
Se ritenuto si richiede l'audizione della figlia minore di anni 12. Per_3
Ci si oppone all'ammissione delle prove avversarie in quanto tutti i capitoli di prova sono pacifici, irrilevanti, valutativi,
esprimenti giudizi oltreché trattanti circostanze riferite.
Con riserva di indicare ulteriori testi e di ogni ulteriore deduzione e produzione sia di merito che istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 20.9.2023, cittadino E_
colombiano, ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con , nel Controparte_1
corso della quale è nata in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. La nascita Per_3
pagina 9 di 20 della figlia aveva riavvicinato le parti del rapporto già in crisi, ma pochi mesi dopo la relazione sentimentale si era definitivamente interrotta. Con decreto n. 2540 del 21/30.3.2013 il Tribunale di
Lecco ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ed ha regolato il diritto di visita paterno (due pomeriggi alla settimana dalle 15.00 alle 19.00) con onere del padre di contribuire al mantenimento della figlia con euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (doc. 2 del ricorrente).
Il ricorrente ha aggiunto che durante le visite alla figlia le parti avevano modo di frequentarsi e di riavvicinarsi nuovamente, tanto che la rimaneva incinta, senza però rivelarlo all'ex CP_1
compagno, che lo apprendeva da conoscenti comuni: messa alle strette, la ammetteva la CP_1
paternità del , salvo poi partorire in data 26.7.2016 senza avvertire il padre, che E_ Per_1
scopriva la nascita solamente una settimana dopo, sicché il figlio veniva riconosciuto soltanto dalla madre. Il padre però lo ha sempre frequentato, ogni qual volta si recava a trovare la figlia tanto Per_3
che anche lo chiama papà. Per_1
Con nuovo provvedimento di questo Tribunale del 25.2.2020 (doc. 6 del ricorrente), su accordo fra le parti, veniva diversamente regolamentata la frequentazione padre/figlia: ogni mercoledì dalle
16.00 alle 20.00 ed a fine settimana alternati dal sabato alle 12.30 alle 20.15 e la domenica dalle 10.30
alle 20.15.
Da quel momento, poiché non veniva più vista dal padre stando nell'abitazione della Per_3
madre bensì portandola con sé, la ha interrotto i rapporti del padre con impedendo CP_1 Per_1
loro di vedersi e di sentirsi.
Col ricorso de quo agitur il ha quindi chiesto il riconoscimento del figlio, anche E_
contro la volontà della madre, “con le conseguenti disposizioni per l'affidamento e il mantenimento del minore ex art. 315 bis c.c. nonché per il suo cognome ai sensi dell'art. 262 c.c.”.
2. - Si è costituita in giudizio , anche nella sua qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore la quale non ha negato la paternità del ricorrente, Per_1
ma ha dato una visione ben diversa dei rapporti padre/figli: ha sempre visto la figlia E_
a suo piacimento e senza mai rispettare i calendari disposti dal Tribunale, oltretutto adito da Per_3
ricorsi della madre;
non ha nemmeno rispettato il concorso nel mantenimento, tanto che ne è stata disposta la corresponsione diretta da parte del datore di lavoro;
al momento della nascita di la Per_1
pagina 10 di 20 cui data era nota al ricorrente, questi si trovava all'estero e per questa ragione non si è recato né a visitare la partoriente, né a vedere il figlio neonato;
i rapporti col figlio non sarebbero idilliaci come rappresentati dal ricorrente, bensì quest'ultimo si limiterebbe a vedere nei brevissimi lassi di Per_1
tempo in cui si reca a prelevare e riportare la figlia Per_3
Sul presupposto che il “è stato fisicamente, moralmente ed economicamente E_
latitante nei primi sette anni di vita del bambino” e che non ha fatto nemmeno buona prova dei suoi rapporti con l'altra figlia (“lo stesso non visita regolarmente la figlia secondo lo stabilito calendario,
ma solo occasionalmente e a suo piacimento, la contatta solo sporadicamente telefonicamente, non la segue dal punto di vista dell'educazione morale, scolastica, religiosa e sportiva e da oltre due mesi non provvede né al suo mantenimento ordinario né straordinario”) nonché per preservare il piccolo ed evitargli stravolgimenti, la resistente ha chiesto l'affido super-esclusivo o esclusivo a sé del Per_1
figlio ed il mantenimento del collocamento presso la madre nell'abitazione di Calolziocorte, Via Di
Vittorio n. 10; ha poi insistito per il conferimento di un mandato agli Assistenti Sociali del Comune di
Calolziocorte per un'indagine sulle capacità genitoriali del padre, per un intervento di supporto alla genitorialità del medesimo e per predisporre un rigido calendario di visita padre/figlio, definendo tempi e modalità in modo progressivo.
Sotto il profilo economico, ha chiesto di onerare il padre del mantenimento di con la Per_1
somma mensile di euro 450,00 e che lo stesso importo fosse riconosciuto a titolo indennitario a far data dalla nascita del minore, atteso che solo lei si è sempre presa cura in via esclusiva del mantenimento del figlio.
3. - Alla prima udienza del 19.12.2023, alla presenza personale delle parti e del Pubblico
Ministero, ha ribadito la volontà di riconoscere come proprio figlio e la E_ Per_1 CP_1
ha riconfermato che il ricorrente fosse effettivamente il padre naturale del bambino. Il P.M. ha ritenuto non necessario procedere ad una C.T.U. genetica.
Con ordinanza riservata del 29.12.2023, rimessa alla sentenza ogni questione sul cognome che adotterà è stata focalizzata la necessità di un graduale avvicinamento padre/figlio con l'ausilio Per_1
di esperti, che si sono individuati nei Servizi Sociali territorialmente competenti – ossia quelli di
Calolziocorte, luogo di residenza del minore, e quelli di Palazzago (BG), luogo di resistenza del pagina 11 di 20 ricorrente – con mandato di presa in carico dei due nuclei familiari al fine di “1) verificare le capacità
genitoriali di ciascuno dei due genitori;
2) suggerire la modalità più opportune, nell'esclusivo
interesse del minore, per fargli comprende la figura paterna di nonché E_
indicare modi e tempi di frequentazione e, laddove già ritenuto possibile, avviare gli incontri
padre/figlio; 3) verificare il contesto familiare di entrambi i genitori e, specialmente, del padre, in vista di un inserimento di nella nuova famiglia paterna”. Per_1
Sotto l'aspetto economico, il ricorrente è stato onerato di contribuire al mantenimento di con un assegno mensile di euro 200,00 da versare alla entro il giorno 10 di ogni mese Per_1 CP_1
e per 12 mensilità, oltre rivalutazione annuale ISTAT da ottobre 2024 nonché il 50% delle spese straordinarie per il minore secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale.
4. - I due Servizi si sono prontamente attivati e coordinati fra loro, arrivando a depositare una prima relazione in data 28.3.2024, nella quale – per quanto in particolare riguarda il minore – è Per_1
stata riscontrata la difficoltà di di prendere consapevolezza della propria storia, con il Per_1
suggerimento operativo di avviare “un percorso di presa in carico che permetta, con gradualità e
secondo i tempi del minore, di esplicitare al bambino una verità narrabile circa la propria storia e circa la figura paterna”. Da qui la necessità di “effettuare colloqui congiunti con i genitori al fine di
definire una versione della storia familiare il più possibile univo e coerente, che possa poi
successivamente essere condivisa con il bambino”. Nel frattempo non sono stati avviati incontri padre/figlio, in attesa dell'evolversi dei monitoraggi.
Il 25.9.2024 sono state depositate relazioni di aggiornamento, che hanno attestato “importanti difficoltà” nell'organizzazione dei colloqui con il padre, il quale ha disertato alcuni incontri oppure ne ha chiesto il differimento all'ultimo minuto o non ha dato disponibilità alle date indicate, sempre adducendo impegni lavorativi, perché “lavora per la Cooperativa Iscot come addetto alla pulizia
industriale e manutenzione di macchinari per l'azienda Brembo” con contratto a tempo indeterminato e con orario di lavoro “da lunedì a domenica per circa 6 ore giornaliere, indicativamente dalle 7.00
alle 15.00 con flessibilità oraria e reperibilità 24h/24h con un giorno di riposo, solitamente il lunedì”.
Di fatto il percorso con il padre è stato sospeso e di conseguenza non è stato possibile avviare nemmeno gli incontri col figlio Significativamente ei Servizi hanno esplicitato l'esigenza che Per_1
pagina 12 di 20 “il padre, prima di intraprendere una frequentazione con il figlio debba svolgere un lavoro di Per_1
autentica rilettura delle vicende che lo hanno portato a duna presenza molto frammentata nella vita
dei suoi figli e alla richiesta di riconoscimento tardivo del figlio . Per_1
Il ha anche ammesso di non aver versato alcune mensilità del mantenimento per E_
(e anche per la figlia e all'udienza del 10.10.2024 non si è opposto all'ordine di Per_1 Per_3
pagamento diretto dei mantenimenti per entrambi i figli alla datrice di lavoro Iscot Italia s.p.a..
Nel concreto, i Servizi Sociali di Calolziocorte hanno terminato il lavoro di narrazione della storia familiare a ed anche alla sorella (coinvolta nel percorso su concorde volontà dei Per_1 Per_3
genitori), tanto che il figlio ha verbalizzato il desiderio di incontrare il padre (cfr. l'ultima relazione depositata il 3.2.2025). Il ricorrente, invece, “non si è attivato spontaneamente per proseguire la presa in carico e non si è presentato alla convocazione programmata” innanzi ai Servizi dell'Azienda
Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè. Anche nell'incontro faticosamente concordato per il giorno di riposo di lunedì 16.12.2024, non si è presentato senza dare giustificazioni. I Servizi E_
hanno dunque comunicato “l'impossibilità di ottemperare all'incarico in ragione della condotta genitoriale paterna” ed hanno ritenuto utile “a tutela dei minori e sospendere ogni Per_3 Per_1
forma di contatto padre-figli. Per il padre, si considera opportuno prevedere un eventuale percorso di
sostegno alla genitorialità solo a fronte del chiaro e serio impegno da parte del sig. . Pt_1
La difesa stessa del ricorrente, all'udienza del 13.2.2025, ha dato atto di aver perso i rapporti col cliente negli ultimi periodi e di aver rinunciato al mandato. Alla nuova udienza del 13.3.2025 la difesa ha puntualizzato che “la raccomandata con cui è stato dismesso il mandato non è stata ritirata dal
cliente, il quale non è stato possibile reperire nemmeno telefonicamente o in altro modo”.
Su richiesta dalla resistente, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 473bis.28 c.p.c. ed all'udienza del 3.7.2025 la causa è passata in decisione.
5. - Nelle conclusioni finali il ricorrente ha tenuto ferma la domanda di riconoscimento del minore domanda che sin dalla comparsa costitutiva la resistente non ha osteggiato, Per_1
riconoscendo anzi la paternità del e prestando consenso al riconoscimento. Anche Il E_
P.M. ha ritenuto superflua ogni ulteriore indagine, anche genetica.
pagina 13 di 20 Il Collegio, pertanto, accerta e dichiara che è il padre di E_
nato a [...] il [...]. Persona_1
Dal momento che il minore, nei primi suoi 7 anni di età, ha sempre portato il solo cognome materno, che lo ha contraddistinto nei primi rapporti della vita sociale, il Collegio stima opportuno che il minore mantenga il cognome materno e che vi aggiunga posponendolo, quello paterno (
[...]
). Persona_9
6. - Come sopra riportato, in corso di giudizio si è cercato di realizzare le migliori condizioni per agevolare l'avvio dei rapporti padre/figlio: mentre quest'ultimo, aiutato dall'ottimo intervento dei
Servizi Sociali di Calolziocorte, ha maturato la volontà di conoscere il padre, il ricorrente si è sottratto ai percorsi tentati dai Servizi Sociali della Valle d'Imagna, non presentandosi agli incontri. Rileva il
Collegio come gli impegni lavorativi non possano giustificare la latitanza del (oltretutto E_
i Servizi hanno più volte fatto coincidere gli incontri con le disponibilità manifestate dalla parte, salvo poi constatare che gli incontri sono comunque andati deserti) ed il comportamento tenuto dal medesimo in corso di causa sia manifestazione della non serietà della sua iniziativa e della noncuranza verso le aspettative del figlio ed il suo coinvolgimento psicologico.
In simile contesto, fermo il riconoscimento, deve optarsi per il regime dell'affidamento nelle forme del c.d. affido super-esclusivo, di modo che tutte le scelte per il figlio potranno essere Per_1
assunte in via esclusiva dalla madre, , tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle Controparte_1
relative all'istruzione, all'effettuazione di interventi chirurgici, alla sottoposizione a cure mediche e psicologiche ed alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Conferma la collocazione di presso la casa familiare di Calolziocorte, via Di Vittorio n. Per_1
10.
Il Collegio considera indispensabile, per l'avvio degli incontri padre/figlio, verificare le capacità
genitoriali di ed effettuare le prime visite alla presenza dei Servizi Sociali: al momento E_
che queste esigenze, già manifestate in corso di causa, non si sono potute concretizzare per il contegno del ricorrente, non v'è spazio per l'avvio della frequentazione. Laddove il , in un futuro, E_
intendesse seriamente fare il padre, potrà rivolgersi ai Servizi Sociali e presentare le istanze opportune all'Autorità Giudiziaria.
pagina 14 di 20 Infine, è necessario che i Servizi officiati di Calolziocorte incontrino ancora il piccolo Per_1
per cercare di spiegargli l'esito del giudizio e le ragioni del mancato avvio degli incontri col padre.
7. - Passando agli aspetti economici, il ricorrente, al momento dell'avvio del giudizio, ha dichiarato di godere del solo reddito di cittadinanza. Dal maggio 2024 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Iscot Italia s.p.a. (doc. 15 del ricorrente) e dalle due buste paga prodotte (relativi docc. 16 e 17) si ricava uno stipendio medio di 1.400,00 euro mensili.
La è una dipendente con stipendio medio intorno ai 900,00 euro (come da buste paga al CP_1
relativo doc. 9).
Tenendo delle esigenze di vita del ricorrente (fra le quali il canone di locazione da 650,00 euro mensili come da all. 1 del ricorrente) ma anche e soprattutto di quelle del minore alla luce Per_1
dell'età e del contesto di vita;
tenuto conto dei redditi dei genitori;
considerata la circostanza che tutte le spese di vitto e alloggio del figlio sono a carico della madre, essendo sospesa la frequentazione padre/figlio, il Collegio stima corretto ed equo l'importo di euro 200,00 mensili già disposto in corso di giudizio a titolo di contributo del nel mantenimento ordinario di con E_ Per_1
rivalutazione annuale Istat a partire da ottobre 2024. Si tratta, oltretutto, dell'identico importo che le parti hanno in passato più volte concordato anche per la figlia Per_3
Va mantenuto il pagamento diretto da parte della datrice di lavoro.
Spese straordinarie al 50% fra i due genitori, come da Protocollo riportato in dispositivo.
Assegno unico al 100% in favore della quale affidataria esclusiva del figlio. CP_1
Ai sensi dell'art. 473bis.36 comma 3 c.p.c., va confermata l'autorizzazione alla parte resistente ad operare il sequestro su beni mobili, immobili, crediti e T.F.R. del ricorrente E_
sino all'importo di euro 20.000,00.
[...]
8. - Una volta riconosciuta la paternità del ricorrente con riguardo al figlio sorge il Per_1
dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio sin dalla sua nascita.
Il mantenimento dei figli rappresenta, infatti, per i genitori un'obbligazione che si collega allo
status genitoriale e decorre dalla nascita del figlio a prescindere dalla data del riconoscimento (ex
plurimis: Cass. 28.2.2024 n. 5262; Cass. 12.10.2023 n. 28442; Cass. 30.5.2023 n. 15098; Cass.
10.2.2023 n. 4145; Cass.
7.2.2023 n. 3661; Cass. 12.5.2022 n. 15148; Cass. 11.12.2020 n. 28330; Cass.
pagina 15 di 20 19.7.2017 n. 17887). La legge (anche a livello costituzionale: art. 30 Cost.) pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 147 e 315 bis c.c.), disciplinando il concorso negli oneri relativi (art. 148 e 316 bis c.c.). Nel caso in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore al riconoscimento (o alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale), essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Ne
consegue che, se alla nascita il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, il quale si è fatto integralmente carico del mantenimento anche per la quota spettante all'altro genitore, il primo ha diritto di regresso nei confronti del secondo per la sua corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 315bis e 316bis c.c., da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c..
In ordine alla quantificazione, il rimborso delle spese sostenute dal genitore, che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio sin dalla nascita, ha una funzione indennitaria in senso lato,
poiché mira a compensare il genitore che ha accolto il figlio e che ha sostenuto da solo le spese per il suo sostentamento: il Giudice ben può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio e restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza. L'equità
costituisce poi criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità
extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge.
Orbene, la resistente sin dalla comparsa di risposta ha avanzato domanda di rimborso della quota parte delle spese ordinarie affrontate in via esclusiva per il sostentamento del figlio nonché per quelle straordinarie e sulla base di criteri ben indicati (cfr. pag. 6 della comparsa) ha proposto come somma indennitaria quella di euro 450,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Forma convincimento del Collegio che l'importo individuato come concorso del padre nel mantenimento di possa essere utilizzato anche per liquidare equitativamente le somme sborsate Per_1
dalla per il figlio a partire dalla nascita (26.7.2016) fino a settembre 2023 compreso (in quanto CP_1
pagina 16 di 20 da ottobre è stato disposto l'assegno di mantenimento a seguito del deposito del ricorso). Trattandosi di
86 mensilità, il Collegio liquida in via equitativa la somma di euro 17.200,00, che deve considerarsi aggiornata ad oggi, sicché sulla stessa decorrono solo gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Non può trovare riconoscimento, invece, la generica richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute esclusivamente dalla resistente per il figlio, atteso che non sono state in alcun modo specificate e, ancor più, comprovate, nemmeno documentalmente.
9. - Restano da regolare le spese di lite.
E' sì vero che il ricorrente ha dovuto agire in giudizio per ottenere il riconoscimento della paternità su ma è altrettanto vero che la resistente non ha fatto obiezioni, sicché la domanda è Per_1
stata accolta de plano. La causa si è invece protratta per consentire la migliore regolazione delle frequentazioni padre/figlio, ma il tutto è stato inficiato dal comportamento tenuto dal . E_
Questi va quindi condannato a rifondere le spese di lite alla resistente nell'importo che si liquida –
tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 (e successive integrazioni) – in euro 6.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
L'accoglimento della domanda di riconoscimento della paternità elide in radice la possibilità di una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione
ACCERTA E DICHIARA
che ( ), nato a [...] il E_ C.F._1
31.7.1989 è il padre di nato a [...] il [...]. Persona_1
DISPONE
che il minore mantenga il cognome materno e che vi aggiunga, posponendolo, quello paterno (
[...]
). Persona_9
ORDINA
pagina 17 di 20 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita del minore n. 63, parte II, Serie B, anno 2016.
AFFIDA
il figlio minore in forma super-esclusiva alla madre, , la quale potrà assumere Per_1 Controparte_1
unilateralmente tutte le scelte per il figlio (come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'effettuazione di interventi chirurgici, alla sottoposizione a cure mediche e psicologiche ed alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio).
SOSPENDE
ogni modalità di frequentazione fra il padre ed il figlio Persona_10 Per_1
INCARICA
i Servizi Sociali di Calolziocorte di incontrare ancora per cercare di spiegargli l'esito del Per_1
giudizio e le ragioni del mancato avvio degli incontri col padre.
PONE
a carico di a titolo di contributo nel mantenimento del figlio la Persona_10 Per_1
somma di euro 200,00 mensili da corrispondere a in via anticipata entro il 10 di ogni Controparte_1
mese per 12 mensilità e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT da ottobre 2024, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro della Iscot Italia s.p.a., oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le seguenti modalità:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e pagina 18 di 20 fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola pagina 19 di 20 e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DA
( ) a rimborsare a la quota E_ C.F._1 Controparte_1
parte delle spese ordinarie affrontate in via esclusiva per il sostentamento del figlio per euro Per_1
17.200,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
DA
( ) a rifondere le spese processuali alla E_ C.F._1
resistente per euro 6.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
MANDA
alla Cancelleria di dare comunicazione della presente sentenza al ed ai Servizi Controparte_8
Sociali del . Controparte_9
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 19 agosto 2025.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
- dott. Gianluca PIANTADOSI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 250 c.c. depositato in Cancelleria in data 20 settembre
2023 ed iscritta al n. 1688 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- ), rappresentato e difeso dal proc. E_ C.F._1
dom. avv. Veronica Bonanomi del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Turati n. 4 -
Merate, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_1 C.F._2
responsabilità sul figlio rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Carolina Boghi Persona_1
del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Mentana n. 75 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Riconoscimento del figlio anto fuori dal matrimonio.
All'udienza del 3 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
In via principale:
Preso atto dell'intervenuto assenso della signora a che il ricorrente provveda al riconoscimento del minore CP_1
Voglia il Tribunale assumere tutti i provvedimenti conseguenti ivi compresa l'anteposizione e/o in subordine la Per_1
sostituzione del cognome paterno a quello materno ex art. 262 cc prescrivendo all'Ufficiale di Stato Civile la E_
relativa annotazione sull'atto di nascita;
Disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre insieme alla sorella;
Per_1
Conferire mandato al Servizio Sociale affinché valuti le risorse genitoriali di ambo le parti, approntando eventuali supporti
alla genitorialità ove necessari ed assumendo ogni più opportuna determinazione circa il regime di affidamento di Per_1
che il ricorrente reputa debba avvenire in via condivisa tra i genitori, regolamentando altresì il calendario delle
frequentazioni , il tutto nel preminente interesse del minore, confidando si possa pervenire ad una Persona_2
regolamentazione ordinaria delle visite padre/figlio secondo un calendario che preveda due visite infrasettimanali,
weekend alternati e periodi festivi equamente suddivisi tra le parti;
Quanto al contributo paterno al mantenimento pregresso del figlio, tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente
e degli eventi passati, per cui gli era stata improvvisamente ed arbitrariamente preclusa ogni frequentazione e rapporto col
minore da parte della madre, disporre che lo stesso versi in favore della signora l'importo omnicomprensivo di € CP_1
5.000,00 in ratei mensili di € 50,00 sino al saldo, in aggiunta al mantenimento ordinario e alle medesime scadenze, con
l'impegno del sig. a corrispondere mensilmente importi maggiori in caso di reperimento di stabile occupazione Pt_1
lavorativa e/o in subordine stabilire l'importo eventualmente dovuto, secondo equità e tenuto conto di tutte le circostanze
enucleate in narrativa;
disporre altresì, dal momento del riconoscimento, un contributo al mantenimento da parte del sig. nella E_
misura di € 200,00, e/o anche nel diverso e minor importo dovesse risultare secondo equità, oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, da devolversi in favore dello Stato
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede il rigetto della richiesta di audizione della minore , visto che il presente procedimento non la riguarda. Per_3
pagina 2 di 20 TESTI E INTERROGATORIO
Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale della convenuta,
nonché prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa preceduti dalla locuzione “Vero che” nonché sui
seguenti capitoli di prova:
1. Vero che i signori e sono genitori di , nata Controparte_1 E_ Persona_4
l'1.9.2011?
2. Vero che la relazione tra i signori e è stata caratterizzata da frequenti Controparte_1 E_
litigi e riconciliazioni tra le parti?
3. Vero che i signori e prima della nascita della loro primogenita Controparte_1 E_ Per_3
si erano lasciati?
4. Vero che subito dopo la nascita di i signori e si erano Per_3 Controparte_1 E_
riconciliati ed erano tornati a vivere insieme?
5. Vero che circa due mesi dopo la nascita di , i signori e ad esito Per_3 Controparte_1 E_
dell'ennesimo litigio si lasciavano e il signor abbandonava la casa della compagna? E_
6. Vero che a seguito della rottura del legame tra i signori e , quest'ultimo Controparte_1 E_
per qualche mese si recava dalla prima per fare visita alla figlia nei giorni e negli orari concordati tra le parti?
7. Vero che dopo alcuni mesi dalla rottura della relazione tra i signori e , Controparte_1 E_
la prima sospendeva le visite tra padre e figlia?
8. Vero che il signor adiva il Tribunale di Lecco nel 2013 affinchè potessero riprendere le frequentazioni con E_
la figlia?
9. Vero che a tutela dei diritti nei confronti della figlia, il sig., proponeva un giudizio avanti il Tribunale di E_
Lecco anche nel 2015?
10. Vero che dopo il contenzioso del 2015 le parti si riappacificavano e la signora rimaneva nuovamente incinta CP_1
del signor ? E_
11. Vero che la signora comunicava il proprio stato di gravidanza al sig. ? Controparte_1 E_
12. Vero che amici comuni dei signori e informavano quest'ultimo dello Controparte_1 E_
stato di gravidanza della ex compagna?
pagina 3 di 20 13. Vero che, apprese le voci sulla gravidanza della signora il sig. si recava dalla stessa e ne CP_1 E_
chiedeva conferma?
14. Vero che quando il signor è andato dalla signora a chiedere conferma del suo stato di E_ CP_1
gravidanza, la medesima gli confermava di essere in attesa da quattro mesi del secondogenito della coppia?
15. Vero che i signori e mantenevano contatti nei mesi successivi Controparte_1 E_
aggiornandosi sul progredire della gravidanza?
16. Vero che il 26.7.2016 nasceva a Lecco Persona_1
17. Vero che la signora informava il signor dell'avvenuta nascita la settimana successiva al lieto CP_1 E_
evento?
18. Vero che la signora riferiva al signor dell'avvenuta nascita di quando la stessa si CP_1 E_ Per_1
trovava con i propri genitori in vacanza con il neonato?
19. Vero che al rientro dalle vacanze della signora il sig. conosceva il piccolo in occasione CP_1 E_ Per_1
delle visite alla primogenita ? Per_3
20. Vero che il signor instaurava un legame con che frequentava insieme a in occasione E_ Per_1 Per_3
delle visite presso la casa della signora CP_1
21. Vero che si rivolgeva al signor chiamandolo papà? Per_1 E_
22. Vero che per quattro anni (dal 2016 al 2020) il signor ha frequentato instaurando con il E_ Per_1
medesimo un rapporto padre-figlio?
23. Vero che nel 2019 il sig. invitava la signora a rispettare le indicazioni del Tribunale E_ CP_1
acconsentendo alle visite con anche al di fuori del contesto domestico? Per_3
24. Vero che nel 2019 la signora prestava il proprio assenso ad acconsentire le visite tra il padre e la figlia al di CP_1
fuori di casa propria?
25. Vero che nel 2019 il sig. adiva il Tribunale di Lecco al fine di liberalizzare le visite con sua figlia E_
? Per_3
26. Vero che il Tribunale di Lecco con provvedimento del 25.2.2020 (RG 1762/2019) liberalizzava le visite tra il sig. Pt_1
e la figlia anche al di fuori della casa della madre?
[...] Per_3
27. Vero che ad esito della liberalizzazione delle visite con , il sig. era uso prelevare la figlia Per_3 E_ Per_3
all'ingresso della casa materna, senza accedervi?
pagina 4 di 20 28. Vero che a partire dalla liberalizzazione delle visite con , la signora permetteva la prosecuzione delle Per_3 CP_1
visite del ricorrente anche con Per_1
29. Vero che in occasione delle visite a , talvolta vedendo il signor correva verso di lui per Per_3 Per_1 E_
salutarlo e abbracciarlo e veniva poi richiamato dalla madre e riportato in casa dalla stessa?
30. Vero che la frequentazione tra il sig. e si è interrotta nel 2020? E_ Per_1
31. Vero che il ricorrente, già in sede di giudizio RG 1762/2019 avanti il Tribunale di Lecco aveva espresso la sua volontà
di riconoscere il figlio come proprio? Per_1
32. Vero che il sig. si è sempre interessato a sin da quando ha appreso della gravidanza della ex E_ Per_1
compagna?
33. Vero che il sig. ha nella propria esclusiva disponibilità la carta di debito di Intesa San Paolo intestata al CP_2
sig. avente n. finale 02? E_
34. Vero che il sig. ha nella propria disponibilità una carta Poste Pay intestata alla moglie, signora CP_2 [...]
Persona_5
35. Vero che il sig. ha chiesto al sig. di poter utilizzare la sua carta di debito CP_2 E_
per giocare d'azzardo a condizione di fornire la relativa provvista?
36. Vero che il sig. ha acconsentito a che il sig. utilizzasse la propria carta di E_ CP_2
debito con finale 02 utilizzandola in via esclusiva?
37. Vero che il sig. è uso accreditare somme sul conto del sig. mediante CP_2 E_
bonifici provenienti dalla Poste Pay intestata alla signora mediante versamenti in contanti e Persona_5
mediante accrediti in favore della figlia CP_3
38. Vero che il sig. utilizza le somme di cui al capitolo precedente come provvista per giocare d'azzardo? CP_2
39. Vero che il sig. gioca d'azzardo utilizzando la carta di debito del sig. CP_2 E_
40. Vero che il sig. usa unicamente denari propri per il gioco d'azzardo, facendoli transitare sul conto del sig. CP_2
E_
41. Vero che alcuna somma di pertinenza del sig. è destinata al gioco d'azzardo? E_
42. Vero che il sig. ha la necessità di nascondere il proprio vizio del gioco d'azzardo ad altri componenti del CP_2
suo nucleo familiare?
pagina 5 di 20 43. Vero che il sig. sta cercando lavoro inviando il proprio curriculum vitae alle aziende del Pt_1 E_
territorio?
44. Vero che il sig. ha come uniche entrate nel corrente periodo i ricavati della vendita di E_
oggetti personali?
45. Vero che il sig. intrattiene una relazione da 12 anni con la signora E_ CP_3
46. Vero che il ricorrente vive con la signora e con la di lei figlia , affetta da tetraparesi CP_3 Persona_6
spastica?
47. Vero che le signore e sono inabili al lavoro a causa della patologia di ? CP_3 Persona_6 Per_6
48. Vero che il nucleo composto dal ricorrente, da e da si sostenta aiutandosi CP_3 Persona_6
vicendevolmente con vitto, alloggio, utenze e spesa alimentare, effettuando bonifici reciproci per coprire i conti correnti su
cui vengono addebitate le diverse spese?
49. Vero che il bonifico avvenuto in data 23.7.23 in favore della signora EY RC IC è stato fatto dal
ricorrente per conto del sig. , che in quel momento si trovava in coma? Parte_2
50. Vero che il bonifico avvenuto in data 8.4.2022 in favore del sig. afferisce alla restituzione di un Controparte_4
prestito in denaro di cui il ricorrente aveva beneficiato?
51. Vero che gli accessi del 18.2.2022 e del 7.4.2023 al di Dalmine sono avvenuti per prelevare denaro CP_5
contante?
52. Vero che al di Dalmine è possibile rivolgersi alla reception per avere denaro liquido, prelevato dal CP_5
proprio conto mediante un'operazione visibile come “pagamento Bancomat” per un massimo di € 500,00 per ogni
prelievo?
53. Vero che in occasione delle visite al padre, la figlia rimane in silenzio per le prime due ore di ogni incontro Per_3
circa e che dopo detto lasso di tempo la stessa si apre ed è gioiosa?
54. Vero che in occasione delle visite al padre, la figlia arriva senza abiti di cambio? Per_3
55. Vero che in occasione delle visite al padre, la figlia arriva con indosso abiti prestati dai nonni e dalla madre, di Per_3
taglia diversa rispetto a quella della ragazzina?
56. Vero che il ricorrente, in occasione delle visite con la figlia , le compra abiti adatti alla sua taglia e alla sua età? Per_3
57. Vero che in occasione delle vacanze estive 2022 il ricorrente ha acquistato alla figlia tutti i vestiti necessari per Per_3
la settimana?
pagina 6 di 20 58. Vero che il ricorrente ha espresso alla signora nonché alla figlia il proprio disappunto Controparte_1 Per_3
rispetto alle uscite serali della minore e rispetto all'utilizzo dei social da parte della stessa?
Si indicano come testimoni i signori:
residente in [...] CP_3
, residente a [...]
residente a [...] A CP_2
Ci si oppone all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla controparte.
Nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i
testi indicati.
Si insta inoltre affinché, qualora il Giudice lo ritenesse necessario ed opportuno, disponga d'ufficio eventuali ulteriori
prove ai sensi dell'art. 281 ter cpc in relazione a tutti i fatti dedotti in narrativa.
Con riserva di esibire le mail intercorse tra i legali delle parti in cui si dava atto della percezione della Naspi da parte del
ricorrente, laddove il Giudicante lo ritenesse opportuno”.
Per parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contrario disatteso, così giudicare:
1. Attestarsi che la Sig.ra conferma la paternità del Sig. sul figlio minore Controparte_1 E_ Per_1
e conseguentemente spontaneamente presta il proprio consenso al riconoscimento da parte del padre del figlio,
[...]
dichiarandosi disposta a prestare la propria collaborazione per gli incombenti del caso.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di eseguire la prescritta annotazione nel relativo atto di
nascita, (permettendo la conservazione ed anteposizione del cognome in quanto segno distintivo del minore, CP_1
seguito dal solo cognome ) Pt_1
3. Per le ragioni di cui in narrativa disporsi l'affido super esclusivo del figlio alla madre con Persona_1
collocamento presso la stessa in Calolziocorte, Via G. Di Vittorio n. 10.
Si richiede altresì che alla madre, ai sensi dell'art.337 quater c.p.c., siano riservate le scelte di maggiore interesse da
assumersi in favore della prole, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'effettuazione di
interventi chirurgici o la sottoposizione a cure mediche, anche psicologiche.
Si richiede che la madre sia autorizzata a procedere autonomamente alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi
per l'espatrio del figlio minore.
pagina 7 di 20
4. Disporre, allo stato, la sospensione delle visite e comunicazioni telefoniche padre/figlio sino a quando il padre non ne
avanzerà formale richiesta ed avrà frequentato, con esito positivo, un percorso alla genitorialità. Solo successivamente le
visite potranno svolgersi inizialmente in spazio neutro e tramite incontri protetti organizzati dai competenti Servizi Sociali e
solo successivamente progressivamente incrementati e liberalizzati secondo il parere degli incaricati Servizi Sociali, che
dovranno essere nuovamente incaricati riferendo a codesto Tribunale le proprie valutazioni.
5. Disporre a carico del Sig. l'obbligo di versamento a titolo di mantenimento del figlio, da corrispondersi E_
alla Sig.ra entro il giorno uno di ogni mese, l'assegno mensile di mantenimento, che si quantifica in Euro Controparte_1
450,00 (annualmente rivalutabili secondo indici Istat), o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per dodici
mensilità
annue, con condanna, dello stesso, al versamento di quanto determinato a favore del minore, sino al raggiungimento della
completa indipendenza economica;
6. Confermarsi, allo stato, l'obbligo di versamento a carico del Sig. di versamento a mani della Sig.ra E_
a titolo di mantenimento della figlia della coppia di assegno mensile dell'ammontare di euro Controparte_1 Per_7
211,00 (rivalutabile secondo indici Istat), o altra somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità annue, con conferma di
pagamento diretto da parte dell'attuale datore di lavoro.
7. Confermarsi l'ordine di pagamento diretto del versamento delle somme di cui al punto n.5 e 6, o altre somme ritenute di
giustizia, da parte dell'attuale datore di lavoro del Sig. E_
8. Disporre, a carico del padre, l'obbligo di contribuzione, nella misura del 50 %, alle spese straordinarie di natura
medica, scolastica, sportiva e ricreativa, relative al figlio sino al raggiungimento, da parte sua, della completa
indipendenza economica come da Protocollo del Tribunale di Lecco datato 29.3.2018;
9. A titolo di regresso delle somme anticipate in via esclusiva dalla madre condannare, ai sensi di legge, il Sig. Pt_1
al versamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 450,00= mensile, o altra somma
[...] Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, a decorrere dalla nascita del figlio sino al saldo, da determinarsi secondo equità,
oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e rivalutazione monetaria ex indici Istat oltre al rimborso della quota
del 50% delle sostenute spese straordinarie;
10. Disporre che l'Assegno Unico Familiare continuerà ad essere percepito e riscosso interamente dalla Resistente quale
madre collocataria della prole
pagina 8 di 20 11. Rigettare la richiesta di consulenza genetica e/o altra indagine alla stessa equiparabile al fine di accertare la paternità
del Ricorrente sul minore stante la conferma della Sig.ra della paternità del Sig. e Persona_1 CP_1 E_
la non opposizione della stessa al riconoscimento.
12. Rigettare le prove richieste relativamente all'interrogatorio della Resistente nonché per testi in quanto superflue.
13. Rigettare ogni altra domanda avversaria.
14. Confermare il sequestro conservativo concesso sul TFR del Sig. in corso di causa valutando l'elevazione E_
dell'importo disposto (attualmente pari ad Euro 20.000,00) in ragione delle maggiori richieste economiche svolte dalla
Sig.ra e la necessità di maggior tutela dei propri crediti. CP_1
15. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
16. Con condanna ex art. 96 c.p.c. del Sig. , stante la biasimevole condotta processuale osservata nel corso E_
del presente giudizio, al risarcimento dei danni per lite temeraria subiti dalla sig.ra da liquidarsi, anche Controparte_1
equitativamente.
Nella denegata ipotesi di rimessione della causa in fase istruttoria si reiterano le istanze già svolte nei precedenti atti
difensivi:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si richiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, indicando,
sin da ora, quali persone informate sui fatti, con riserva di capitolare:
- la Sig.ra , madre della Resistente, residente in [...] Controparte_6
- il Sig. , padre della Resistente, residente in [...] Persona_8
- Sig.ra residente in [...]. Controparte_7
Se ritenuto si richiede l'audizione della figlia minore di anni 12. Per_3
Ci si oppone all'ammissione delle prove avversarie in quanto tutti i capitoli di prova sono pacifici, irrilevanti, valutativi,
esprimenti giudizi oltreché trattanti circostanze riferite.
Con riserva di indicare ulteriori testi e di ogni ulteriore deduzione e produzione sia di merito che istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 20.9.2023, cittadino E_
colombiano, ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con , nel Controparte_1
corso della quale è nata in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. La nascita Per_3
pagina 9 di 20 della figlia aveva riavvicinato le parti del rapporto già in crisi, ma pochi mesi dopo la relazione sentimentale si era definitivamente interrotta. Con decreto n. 2540 del 21/30.3.2013 il Tribunale di
Lecco ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ed ha regolato il diritto di visita paterno (due pomeriggi alla settimana dalle 15.00 alle 19.00) con onere del padre di contribuire al mantenimento della figlia con euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (doc. 2 del ricorrente).
Il ricorrente ha aggiunto che durante le visite alla figlia le parti avevano modo di frequentarsi e di riavvicinarsi nuovamente, tanto che la rimaneva incinta, senza però rivelarlo all'ex CP_1
compagno, che lo apprendeva da conoscenti comuni: messa alle strette, la ammetteva la CP_1
paternità del , salvo poi partorire in data 26.7.2016 senza avvertire il padre, che E_ Per_1
scopriva la nascita solamente una settimana dopo, sicché il figlio veniva riconosciuto soltanto dalla madre. Il padre però lo ha sempre frequentato, ogni qual volta si recava a trovare la figlia tanto Per_3
che anche lo chiama papà. Per_1
Con nuovo provvedimento di questo Tribunale del 25.2.2020 (doc. 6 del ricorrente), su accordo fra le parti, veniva diversamente regolamentata la frequentazione padre/figlia: ogni mercoledì dalle
16.00 alle 20.00 ed a fine settimana alternati dal sabato alle 12.30 alle 20.15 e la domenica dalle 10.30
alle 20.15.
Da quel momento, poiché non veniva più vista dal padre stando nell'abitazione della Per_3
madre bensì portandola con sé, la ha interrotto i rapporti del padre con impedendo CP_1 Per_1
loro di vedersi e di sentirsi.
Col ricorso de quo agitur il ha quindi chiesto il riconoscimento del figlio, anche E_
contro la volontà della madre, “con le conseguenti disposizioni per l'affidamento e il mantenimento del minore ex art. 315 bis c.c. nonché per il suo cognome ai sensi dell'art. 262 c.c.”.
2. - Si è costituita in giudizio , anche nella sua qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore la quale non ha negato la paternità del ricorrente, Per_1
ma ha dato una visione ben diversa dei rapporti padre/figli: ha sempre visto la figlia E_
a suo piacimento e senza mai rispettare i calendari disposti dal Tribunale, oltretutto adito da Per_3
ricorsi della madre;
non ha nemmeno rispettato il concorso nel mantenimento, tanto che ne è stata disposta la corresponsione diretta da parte del datore di lavoro;
al momento della nascita di la Per_1
pagina 10 di 20 cui data era nota al ricorrente, questi si trovava all'estero e per questa ragione non si è recato né a visitare la partoriente, né a vedere il figlio neonato;
i rapporti col figlio non sarebbero idilliaci come rappresentati dal ricorrente, bensì quest'ultimo si limiterebbe a vedere nei brevissimi lassi di Per_1
tempo in cui si reca a prelevare e riportare la figlia Per_3
Sul presupposto che il “è stato fisicamente, moralmente ed economicamente E_
latitante nei primi sette anni di vita del bambino” e che non ha fatto nemmeno buona prova dei suoi rapporti con l'altra figlia (“lo stesso non visita regolarmente la figlia secondo lo stabilito calendario,
ma solo occasionalmente e a suo piacimento, la contatta solo sporadicamente telefonicamente, non la segue dal punto di vista dell'educazione morale, scolastica, religiosa e sportiva e da oltre due mesi non provvede né al suo mantenimento ordinario né straordinario”) nonché per preservare il piccolo ed evitargli stravolgimenti, la resistente ha chiesto l'affido super-esclusivo o esclusivo a sé del Per_1
figlio ed il mantenimento del collocamento presso la madre nell'abitazione di Calolziocorte, Via Di
Vittorio n. 10; ha poi insistito per il conferimento di un mandato agli Assistenti Sociali del Comune di
Calolziocorte per un'indagine sulle capacità genitoriali del padre, per un intervento di supporto alla genitorialità del medesimo e per predisporre un rigido calendario di visita padre/figlio, definendo tempi e modalità in modo progressivo.
Sotto il profilo economico, ha chiesto di onerare il padre del mantenimento di con la Per_1
somma mensile di euro 450,00 e che lo stesso importo fosse riconosciuto a titolo indennitario a far data dalla nascita del minore, atteso che solo lei si è sempre presa cura in via esclusiva del mantenimento del figlio.
3. - Alla prima udienza del 19.12.2023, alla presenza personale delle parti e del Pubblico
Ministero, ha ribadito la volontà di riconoscere come proprio figlio e la E_ Per_1 CP_1
ha riconfermato che il ricorrente fosse effettivamente il padre naturale del bambino. Il P.M. ha ritenuto non necessario procedere ad una C.T.U. genetica.
Con ordinanza riservata del 29.12.2023, rimessa alla sentenza ogni questione sul cognome che adotterà è stata focalizzata la necessità di un graduale avvicinamento padre/figlio con l'ausilio Per_1
di esperti, che si sono individuati nei Servizi Sociali territorialmente competenti – ossia quelli di
Calolziocorte, luogo di residenza del minore, e quelli di Palazzago (BG), luogo di resistenza del pagina 11 di 20 ricorrente – con mandato di presa in carico dei due nuclei familiari al fine di “1) verificare le capacità
genitoriali di ciascuno dei due genitori;
2) suggerire la modalità più opportune, nell'esclusivo
interesse del minore, per fargli comprende la figura paterna di nonché E_
indicare modi e tempi di frequentazione e, laddove già ritenuto possibile, avviare gli incontri
padre/figlio; 3) verificare il contesto familiare di entrambi i genitori e, specialmente, del padre, in vista di un inserimento di nella nuova famiglia paterna”. Per_1
Sotto l'aspetto economico, il ricorrente è stato onerato di contribuire al mantenimento di con un assegno mensile di euro 200,00 da versare alla entro il giorno 10 di ogni mese Per_1 CP_1
e per 12 mensilità, oltre rivalutazione annuale ISTAT da ottobre 2024 nonché il 50% delle spese straordinarie per il minore secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale.
4. - I due Servizi si sono prontamente attivati e coordinati fra loro, arrivando a depositare una prima relazione in data 28.3.2024, nella quale – per quanto in particolare riguarda il minore – è Per_1
stata riscontrata la difficoltà di di prendere consapevolezza della propria storia, con il Per_1
suggerimento operativo di avviare “un percorso di presa in carico che permetta, con gradualità e
secondo i tempi del minore, di esplicitare al bambino una verità narrabile circa la propria storia e circa la figura paterna”. Da qui la necessità di “effettuare colloqui congiunti con i genitori al fine di
definire una versione della storia familiare il più possibile univo e coerente, che possa poi
successivamente essere condivisa con il bambino”. Nel frattempo non sono stati avviati incontri padre/figlio, in attesa dell'evolversi dei monitoraggi.
Il 25.9.2024 sono state depositate relazioni di aggiornamento, che hanno attestato “importanti difficoltà” nell'organizzazione dei colloqui con il padre, il quale ha disertato alcuni incontri oppure ne ha chiesto il differimento all'ultimo minuto o non ha dato disponibilità alle date indicate, sempre adducendo impegni lavorativi, perché “lavora per la Cooperativa Iscot come addetto alla pulizia
industriale e manutenzione di macchinari per l'azienda Brembo” con contratto a tempo indeterminato e con orario di lavoro “da lunedì a domenica per circa 6 ore giornaliere, indicativamente dalle 7.00
alle 15.00 con flessibilità oraria e reperibilità 24h/24h con un giorno di riposo, solitamente il lunedì”.
Di fatto il percorso con il padre è stato sospeso e di conseguenza non è stato possibile avviare nemmeno gli incontri col figlio Significativamente ei Servizi hanno esplicitato l'esigenza che Per_1
pagina 12 di 20 “il padre, prima di intraprendere una frequentazione con il figlio debba svolgere un lavoro di Per_1
autentica rilettura delle vicende che lo hanno portato a duna presenza molto frammentata nella vita
dei suoi figli e alla richiesta di riconoscimento tardivo del figlio . Per_1
Il ha anche ammesso di non aver versato alcune mensilità del mantenimento per E_
(e anche per la figlia e all'udienza del 10.10.2024 non si è opposto all'ordine di Per_1 Per_3
pagamento diretto dei mantenimenti per entrambi i figli alla datrice di lavoro Iscot Italia s.p.a..
Nel concreto, i Servizi Sociali di Calolziocorte hanno terminato il lavoro di narrazione della storia familiare a ed anche alla sorella (coinvolta nel percorso su concorde volontà dei Per_1 Per_3
genitori), tanto che il figlio ha verbalizzato il desiderio di incontrare il padre (cfr. l'ultima relazione depositata il 3.2.2025). Il ricorrente, invece, “non si è attivato spontaneamente per proseguire la presa in carico e non si è presentato alla convocazione programmata” innanzi ai Servizi dell'Azienda
Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè. Anche nell'incontro faticosamente concordato per il giorno di riposo di lunedì 16.12.2024, non si è presentato senza dare giustificazioni. I Servizi E_
hanno dunque comunicato “l'impossibilità di ottemperare all'incarico in ragione della condotta genitoriale paterna” ed hanno ritenuto utile “a tutela dei minori e sospendere ogni Per_3 Per_1
forma di contatto padre-figli. Per il padre, si considera opportuno prevedere un eventuale percorso di
sostegno alla genitorialità solo a fronte del chiaro e serio impegno da parte del sig. . Pt_1
La difesa stessa del ricorrente, all'udienza del 13.2.2025, ha dato atto di aver perso i rapporti col cliente negli ultimi periodi e di aver rinunciato al mandato. Alla nuova udienza del 13.3.2025 la difesa ha puntualizzato che “la raccomandata con cui è stato dismesso il mandato non è stata ritirata dal
cliente, il quale non è stato possibile reperire nemmeno telefonicamente o in altro modo”.
Su richiesta dalla resistente, sono stati concessi i termini per memorie ex art. 473bis.28 c.p.c. ed all'udienza del 3.7.2025 la causa è passata in decisione.
5. - Nelle conclusioni finali il ricorrente ha tenuto ferma la domanda di riconoscimento del minore domanda che sin dalla comparsa costitutiva la resistente non ha osteggiato, Per_1
riconoscendo anzi la paternità del e prestando consenso al riconoscimento. Anche Il E_
P.M. ha ritenuto superflua ogni ulteriore indagine, anche genetica.
pagina 13 di 20 Il Collegio, pertanto, accerta e dichiara che è il padre di E_
nato a [...] il [...]. Persona_1
Dal momento che il minore, nei primi suoi 7 anni di età, ha sempre portato il solo cognome materno, che lo ha contraddistinto nei primi rapporti della vita sociale, il Collegio stima opportuno che il minore mantenga il cognome materno e che vi aggiunga posponendolo, quello paterno (
[...]
). Persona_9
6. - Come sopra riportato, in corso di giudizio si è cercato di realizzare le migliori condizioni per agevolare l'avvio dei rapporti padre/figlio: mentre quest'ultimo, aiutato dall'ottimo intervento dei
Servizi Sociali di Calolziocorte, ha maturato la volontà di conoscere il padre, il ricorrente si è sottratto ai percorsi tentati dai Servizi Sociali della Valle d'Imagna, non presentandosi agli incontri. Rileva il
Collegio come gli impegni lavorativi non possano giustificare la latitanza del (oltretutto E_
i Servizi hanno più volte fatto coincidere gli incontri con le disponibilità manifestate dalla parte, salvo poi constatare che gli incontri sono comunque andati deserti) ed il comportamento tenuto dal medesimo in corso di causa sia manifestazione della non serietà della sua iniziativa e della noncuranza verso le aspettative del figlio ed il suo coinvolgimento psicologico.
In simile contesto, fermo il riconoscimento, deve optarsi per il regime dell'affidamento nelle forme del c.d. affido super-esclusivo, di modo che tutte le scelte per il figlio potranno essere Per_1
assunte in via esclusiva dalla madre, , tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle Controparte_1
relative all'istruzione, all'effettuazione di interventi chirurgici, alla sottoposizione a cure mediche e psicologiche ed alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Conferma la collocazione di presso la casa familiare di Calolziocorte, via Di Vittorio n. Per_1
10.
Il Collegio considera indispensabile, per l'avvio degli incontri padre/figlio, verificare le capacità
genitoriali di ed effettuare le prime visite alla presenza dei Servizi Sociali: al momento E_
che queste esigenze, già manifestate in corso di causa, non si sono potute concretizzare per il contegno del ricorrente, non v'è spazio per l'avvio della frequentazione. Laddove il , in un futuro, E_
intendesse seriamente fare il padre, potrà rivolgersi ai Servizi Sociali e presentare le istanze opportune all'Autorità Giudiziaria.
pagina 14 di 20 Infine, è necessario che i Servizi officiati di Calolziocorte incontrino ancora il piccolo Per_1
per cercare di spiegargli l'esito del giudizio e le ragioni del mancato avvio degli incontri col padre.
7. - Passando agli aspetti economici, il ricorrente, al momento dell'avvio del giudizio, ha dichiarato di godere del solo reddito di cittadinanza. Dal maggio 2024 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Iscot Italia s.p.a. (doc. 15 del ricorrente) e dalle due buste paga prodotte (relativi docc. 16 e 17) si ricava uno stipendio medio di 1.400,00 euro mensili.
La è una dipendente con stipendio medio intorno ai 900,00 euro (come da buste paga al CP_1
relativo doc. 9).
Tenendo delle esigenze di vita del ricorrente (fra le quali il canone di locazione da 650,00 euro mensili come da all. 1 del ricorrente) ma anche e soprattutto di quelle del minore alla luce Per_1
dell'età e del contesto di vita;
tenuto conto dei redditi dei genitori;
considerata la circostanza che tutte le spese di vitto e alloggio del figlio sono a carico della madre, essendo sospesa la frequentazione padre/figlio, il Collegio stima corretto ed equo l'importo di euro 200,00 mensili già disposto in corso di giudizio a titolo di contributo del nel mantenimento ordinario di con E_ Per_1
rivalutazione annuale Istat a partire da ottobre 2024. Si tratta, oltretutto, dell'identico importo che le parti hanno in passato più volte concordato anche per la figlia Per_3
Va mantenuto il pagamento diretto da parte della datrice di lavoro.
Spese straordinarie al 50% fra i due genitori, come da Protocollo riportato in dispositivo.
Assegno unico al 100% in favore della quale affidataria esclusiva del figlio. CP_1
Ai sensi dell'art. 473bis.36 comma 3 c.p.c., va confermata l'autorizzazione alla parte resistente ad operare il sequestro su beni mobili, immobili, crediti e T.F.R. del ricorrente E_
sino all'importo di euro 20.000,00.
[...]
8. - Una volta riconosciuta la paternità del ricorrente con riguardo al figlio sorge il Per_1
dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio sin dalla sua nascita.
Il mantenimento dei figli rappresenta, infatti, per i genitori un'obbligazione che si collega allo
status genitoriale e decorre dalla nascita del figlio a prescindere dalla data del riconoscimento (ex
plurimis: Cass. 28.2.2024 n. 5262; Cass. 12.10.2023 n. 28442; Cass. 30.5.2023 n. 15098; Cass.
10.2.2023 n. 4145; Cass.
7.2.2023 n. 3661; Cass. 12.5.2022 n. 15148; Cass. 11.12.2020 n. 28330; Cass.
pagina 15 di 20 19.7.2017 n. 17887). La legge (anche a livello costituzionale: art. 30 Cost.) pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 147 e 315 bis c.c.), disciplinando il concorso negli oneri relativi (art. 148 e 316 bis c.c.). Nel caso in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore al riconoscimento (o alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale), essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Ne
consegue che, se alla nascita il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, il quale si è fatto integralmente carico del mantenimento anche per la quota spettante all'altro genitore, il primo ha diritto di regresso nei confronti del secondo per la sua corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 315bis e 316bis c.c., da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c..
In ordine alla quantificazione, il rimborso delle spese sostenute dal genitore, che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio sin dalla nascita, ha una funzione indennitaria in senso lato,
poiché mira a compensare il genitore che ha accolto il figlio e che ha sostenuto da solo le spese per il suo sostentamento: il Giudice ben può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio e restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza. L'equità
costituisce poi criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità
extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge.
Orbene, la resistente sin dalla comparsa di risposta ha avanzato domanda di rimborso della quota parte delle spese ordinarie affrontate in via esclusiva per il sostentamento del figlio nonché per quelle straordinarie e sulla base di criteri ben indicati (cfr. pag. 6 della comparsa) ha proposto come somma indennitaria quella di euro 450,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Forma convincimento del Collegio che l'importo individuato come concorso del padre nel mantenimento di possa essere utilizzato anche per liquidare equitativamente le somme sborsate Per_1
dalla per il figlio a partire dalla nascita (26.7.2016) fino a settembre 2023 compreso (in quanto CP_1
pagina 16 di 20 da ottobre è stato disposto l'assegno di mantenimento a seguito del deposito del ricorso). Trattandosi di
86 mensilità, il Collegio liquida in via equitativa la somma di euro 17.200,00, che deve considerarsi aggiornata ad oggi, sicché sulla stessa decorrono solo gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Non può trovare riconoscimento, invece, la generica richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute esclusivamente dalla resistente per il figlio, atteso che non sono state in alcun modo specificate e, ancor più, comprovate, nemmeno documentalmente.
9. - Restano da regolare le spese di lite.
E' sì vero che il ricorrente ha dovuto agire in giudizio per ottenere il riconoscimento della paternità su ma è altrettanto vero che la resistente non ha fatto obiezioni, sicché la domanda è Per_1
stata accolta de plano. La causa si è invece protratta per consentire la migliore regolazione delle frequentazioni padre/figlio, ma il tutto è stato inficiato dal comportamento tenuto dal . E_
Questi va quindi condannato a rifondere le spese di lite alla resistente nell'importo che si liquida –
tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 (e successive integrazioni) – in euro 6.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
L'accoglimento della domanda di riconoscimento della paternità elide in radice la possibilità di una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione
ACCERTA E DICHIARA
che ( ), nato a [...] il E_ C.F._1
31.7.1989 è il padre di nato a [...] il [...]. Persona_1
DISPONE
che il minore mantenga il cognome materno e che vi aggiunga, posponendolo, quello paterno (
[...]
). Persona_9
ORDINA
pagina 17 di 20 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita del minore n. 63, parte II, Serie B, anno 2016.
AFFIDA
il figlio minore in forma super-esclusiva alla madre, , la quale potrà assumere Per_1 Controparte_1
unilateralmente tutte le scelte per il figlio (come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'effettuazione di interventi chirurgici, alla sottoposizione a cure mediche e psicologiche ed alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio).
SOSPENDE
ogni modalità di frequentazione fra il padre ed il figlio Persona_10 Per_1
INCARICA
i Servizi Sociali di Calolziocorte di incontrare ancora per cercare di spiegargli l'esito del Per_1
giudizio e le ragioni del mancato avvio degli incontri col padre.
PONE
a carico di a titolo di contributo nel mantenimento del figlio la Persona_10 Per_1
somma di euro 200,00 mensili da corrispondere a in via anticipata entro il 10 di ogni Controparte_1
mese per 12 mensilità e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT da ottobre 2024, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro della Iscot Italia s.p.a., oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le seguenti modalità:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e pagina 18 di 20 fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola pagina 19 di 20 e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DA
( ) a rimborsare a la quota E_ C.F._1 Controparte_1
parte delle spese ordinarie affrontate in via esclusiva per il sostentamento del figlio per euro Per_1
17.200,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
DA
( ) a rifondere le spese processuali alla E_ C.F._1
resistente per euro 6.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
MANDA
alla Cancelleria di dare comunicazione della presente sentenza al ed ai Servizi Controparte_8
Sociali del . Controparte_9
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 19 agosto 2025.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
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