Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/12/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24448 del registro di Segreteria, proposto da:
D.B.C.V., nato in omissis il omissis,
residente in omissis, Via omissis, cod. fisc.
omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Ruby Ellen Berolo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Torino, Via Luigi Cibrario n. 12, con domicilio digitale P.E.C. rubyellenberolo@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2025, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso all’odierno esame, il ricorrente, titolare di pensione anticipata liquidata con la c.d. “quota 100” (d.l. n. 4/2019 e s.m.i.) a decorrere dal 23 luglio 2019, riferisce di aver svolto, per una sola giornata in data 9/2/2021, una prestazione lavorativa come attore-comparsa, retribuita come lavoro dipendente subordinato con l’importo lordo di euro di € 78,48.
Con comunicazione datata 07/02/2024, l’INPS gli comunicava un indebito di euro 24.076,65, pari all’intera annualità di pensione 2021, derivante dall’incumulabilità tra il trattamento ex “quota 100” ed i redditi da lavoro dipendente o autonomo, prevista dall’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 e dalla propria circolare n. 117/2019.
Conseguentemente, l’istituto previdenziale iniziava a trattenere dal rateo mensile della pensione del ricorrente, a decorrere dal febbraio 2025, la somma di € 344,05 a titolo di “Recupero crediti piano rateale”.
Con il ricorso, il sig. D.B. deduce l’illegittimità dell’indebito pensionistico comunicato dall’INPS e del conseguente recupero, alla luce dell’irragionevolezza della disposizione normativa applicata (art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019), che si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali (in particolare, gli artt. 38, comma 2, e 117, comma 1, Cost.).
Domanda, pertanto, a questa Corte di accertare e dichiarare l’obbligo del sig.
D.B. alla restituzione all’INPS del rateo mensile percepito per il solo mese di febbraio 2021, corrispondente all’unico mese di prestazione da parte del pensionato del lavoro subordinato incumulabile, ai sensi di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in questione, come applicata da diverse pronunce delle corti di merito.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 27/11/2025, deducendo la legittimità del proprio operato, alla luce della normativa sopra citata e delle proprie circolari n. 11/2019 e n. 117/2019.
Ha citato a fondamento, in particolare, la sentenza della Cassazione n. 30994/2025, che ha precisato come, in tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato, sancito dal ricordato art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019, comporti la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica, volta a creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.
Ha chiesto, pertanto, che il ricorso venga respinto.
All’udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.
La questione verte sulla ripetibilità da parte dell’INPS dell’intero importo della pensione annua, liquidata in via anticipata ex art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 (c.d. “quota 100”), alla luce dello svolgimento, da parte del ricorrente, di una sola giornata di lavoro dipendente e dell’incumulabilità sancita dal comma 3 della medesima disposizione.
Quest’ultimo dispone, come noto, che il suddetto trattamento “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Il pensionato con “quota 100”, quindi, non può percepire contemporaneamente il reddito pensionistico ed un reddito da lavoro, a meno che quest’ultimo non derivi da lavoro autonomo occasionale e non superi, nell’arco dell’intero anno, l’ammontare lordo di 5.000 euro.
È opinione di questo Giudice che il richiamo alla durata dell’anno solare sia effettuato dalla norma al solo fine di determinare il limite di importo del reddito da lavoro autonomo occasionale che non può cumularsi con il trattamento pensionistico, ma non sia estensibile ad altri effetti.
Viceversa, la prassi seguita dall’INPS sulla base della propria circolare n. 117/2019 è quella di procedere alla ripetizione del trattamento pensionistico erogato nell’intera annualità, a prescindere dalla durata effettiva della prestazione lavorativa incumulabile.
Tale prassi, seguita anche nel caso di specie, non trova però fondamento nella citata normativa, né in alcuna altra norma primaria.
È stato ritenuto, infatti, con principi che questo Giudice condivide, che “l’interprete risulta avere allargato il campo di riferimento del criterio dell’annualità anche alle tipologie di lavoro in cui il reddito ha cadenza mensile, senza dare a tale scelta interpretativa alcuna giustificazione e, pertanto, discostandosi dall’interpretazione letterale della norma di legge senza darne valida e fondata motivazione” (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 263/2023 e n. 10/2025) e che “l'interpretazione adottata dall'INPS, secondo la quale l'effetto che conseguirebbe alla percezione di redditi da lavoro dipendente nell’arco di un anno sarebbe quello di rendere indebito l'intero trattamento pensionistico percepito nella medesima annualità, a prescindere dalla durata dell’attività lavorativa svolta, non trova […] fondamento normativo positivo e risulta eccedente rispetto alla previsione dell'incumulabilità di cui all’art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019” (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 33/2024 e n. 84/2024)
Ne consegue che “aderendo ad una interpretazione della nozione di non cumulabilità nel suo significato letterale, deve ritenersi che la circolare interpretativa n. 117/2019 sia illegittima -e quindi non possa essere applicata- nella parte in cui pretende di estendere il regime dell’incumulabilità all’intero anno in cui il pensionato abbia svolto attività lavorativa, anche nei casi in cui quest’ultima abbia avuto durata inferiore all’anno, invece che applicarlo ai soli mesi di concomitanza tra pensione e lavoro, in quanto detta linea interpretativa si discosta dal dettato testuale della disposizione di legge. In altri termini, il divieto di cumulo fra redditi di lavoro e pensione in Quota 100 non può tradursi in una sorta di incompatibilità “annuale” con i redditi di lavoro percepiti in violazione del divieto e pertanto dalla predetta violazione non può conseguire la sospensione dell’erogazione dell’assegno con recupero della prestazione erogata nell’intero anno di riferimento” (Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 541/2024).
2. È pur vero, come dedotto dalla difesa dell’INPS, che la Corte di cassazione, Sez. lavoro, con la pronuncia n. n. 30994/2024 ha avuto modo di affermare che “la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall’ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, implica la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021)”.
Senonché, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162/2025, ha chiarito che l’interpretazione affermata dal Giudice di legittimità non costituisce “diritto vivente”, poiché “è rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità, anche perché adottata assai di recente. Essa, peraltro, risulta non avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte d’appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2025, n. 629; Corte d’appello Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n. 311), ma se ne rinvengono altre che l’hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo (fra le altre, Corte d’appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81; Corte d’appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), in alcuni casi in linea con l’interpretazione proposta dall’attuale rimettente”.
Come tale, non costituendo diritto vivente ed essendo allo stato isolata, tale pronuncia è suscettibile di essere oggetto di revirement e non costituisce un precedente particolarmente “condizionante” o di nomofilachia per i giudici di merito.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, implicitamente lasciato ampio spazio per altre e diverse interpretazioni costituzionalmente orientate del dato normativo rappresentato dall’art. 14, comma 3, del d. l. n. 4/2019 e s.m.i.
3. Ritiene allora questo Giudice, conformemente ai precedenti di questa Corte sopra citati (cui si accompagnano, sul fronte della giurisdizione ordinaria, le numerose pronunce ricordate, tra le altre, dalla stessa Corte costituzionale), che la disposizione dell’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 vada interpretata nel senso di sancire l’incumulabilità tra la pensione anticipata c.d. “quota 100” ed i redditi da attività lavorativa per i soli mesi nella quale quest’ultima si è svolta.
E ciò in tutte le ipotesi, come quella di specie, in cui l’attività lavorativa, indipendentemente dal suo carattere subordinato o autonomo, abbia rivestito caratteri di assoluta temporaneità, precarietà ed occasionalità, al punto da comportare la percezione di compensi di gran lunga inferiori (ed anzi, nella fattispecie, infinitesimali) rispetto al limite di 5.000 euro, espressamente stabilito per il lavoro occasionale autonomo.
In tali ipotesi, infatti, non può certamente ritenersi che sia messa in pericolo quella finalità solidaristica intergenerazionale, volta a favorire nuova occupazione ed assicurare ricambio tra le generazioni, nella quale la contraria giurisprudenza (e primariamente quella rappresentata dalla sentenza della Cassazione n. 30994/2024) individua la ratio della divergente interpretazione normativa.
Tale pericolo può verificarsi, infatti, solo allorché il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa rispetto alla percezione del reddito da pensione assuma caratteri di continuità e stabilità, tali da pregiudicare ed ostacolare l’accesso al lavoro delle nuove generazioni.
Diversamente opinando, ovvero interpretando la norma come comportante la decadenza del trattamento pensionistico per l’intero anno in cui si è svolta l’attività lavorativa non cumulabile, si finirebbe col perseguire “una finalità de facto sanzionatoria” non compatibile con il dato letterale e non introducibile in via interpretativa (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 84/2024; Cort d’appello di Brescia, n. 47/2025 e n. 81/2025).
E si finirebbe, altresì, per operare una ingiustificata discriminazione tra prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, la quale, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, appare irragionevole in tutte le ipotesi in cui le stesse siano, viceversa, accomunate dalle caratteristiche della saltuarietà e della occasionalità, nonché dalla misura minimale e sottosoglia dei relativi redditi.
Ciò a maggior ragione in quanto, nel caso di prestazioni lavorative “minimali”, la scelta della relativa formalizzazione, in termini di rapporto di lavoro autonomo piuttosto che dipendente, non è quasi mai rimessa al lavoratore, ma spesso dettata dal datore di lavoro-committente, in base alle sue particolari e momentanee esigenze.
Allorché, quindi, il reddito da attività lavorativa sia di importo assai contenuto (nella fattispecie euro 78,48) e riferito a periodi di lavoro assai circoscritti nel tempo (un solo giorno), come nel caso di specie, la privazione della pensione per un intero anno si rivelerebbe enorme e sproporzionata, poiché, “attraverso un atto della pubblica amministrazione che non può assurgere a fonte di diritto, verrebbe imposto un sacrificio non previsto da alcuna norma, che priverebbe di fatto il pensionato dei pur minimi mezzi di sussistenza per un anno intero”(cfr. Corte d’appello di Trento, sent. n. 3/2025 e n. 14/2025).
4. Per quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto dichiarando, per l’effetto, la non ripetibilità dei ratei pensionistici percepiti dal ricorrente nel 2021, con la sola esclusione della mensilità di febbraio 2021, ed il suo diritto alla restituzione degli importi, nel frattempo, indebitamente trattenuti e recuperati dall’INPS in eccedenza rispetto al predetto rateo (ovvero per il mese di gennaio 2021 e per i mesi da marzo a dicembre 2021; cfr. in termini, ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giur. Campania, nn. 343/2022; 345/2022; 291/2024; Sez. giur. Veneto, n. 113/2022).
Tale restituzione, in aderenza al più recente principio affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 33/2017), dovrà aver luogo con la corresponsione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, vale a dire dal deposito del ricorso, avvenuto in data 7 luglio 2025, per le somme sino ad allora trattenute; dalla data delle singole ritenute, per quelle successive.
5. Attesa la novità della questione e la presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’irripetibilità parziale dell’indebito per cui è causa, disponendo la restituzione al ricorrente delle ritenute già operate sulla pensione, con la sola esclusione della quota corrispondente alla mensilità di febbraio 2021, oltre agli interessi legali come da motivazione.
SPESE compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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