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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/10/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 1061/2025 V.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv. C.F._1
CA MI e RO BE giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. C.F._2
CA MI e RO BE giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 06/08/2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Brancaleone il 31.8.1986;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 04.9.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Brancaleone, anno 1986, n. 15, parte II, serie A, i ricorrenti il 31/08/1986 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati figli: (il 15.08.1987) e (il Per_1 Per_2
14.2.1994), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri n. 838/2007, depositata l'11.12.2007, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 29.11.2007;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato ancora che, per come evidenziato in ricorso e documentato in allegato, entrambi i coniugi hanno rinunciano in sede di separazione consensuale a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, con la conseguenza che nessuna statuizione va disposta sul punto in questa sede;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 06/08/2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Brancaleone (RC) il 31/08/1986 tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] CP_1 nata a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brancaleone, anno 1986, n. 15, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva e, dunque, senza condizioni;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
Pag. 2 di 3 Civile del Comune di Brancaleone, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/10/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 1061/2025 V.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv. C.F._1
CA MI e RO BE giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. C.F._2
CA MI e RO BE giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 06/08/2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Brancaleone il 31.8.1986;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 04.9.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Brancaleone, anno 1986, n. 15, parte II, serie A, i ricorrenti il 31/08/1986 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati figli: (il 15.08.1987) e (il Per_1 Per_2
14.2.1994), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri n. 838/2007, depositata l'11.12.2007, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 29.11.2007;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato ancora che, per come evidenziato in ricorso e documentato in allegato, entrambi i coniugi hanno rinunciano in sede di separazione consensuale a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, con la conseguenza che nessuna statuizione va disposta sul punto in questa sede;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 06/08/2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Brancaleone (RC) il 31/08/1986 tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] CP_1 nata a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brancaleone, anno 1986, n. 15, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva e, dunque, senza condizioni;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
Pag. 2 di 3 Civile del Comune di Brancaleone, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/10/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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