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18 gennaio 1989
18 gennaio 1989
Art. 3. 1. L' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica".
Nota all' art. 3:
La legge n. 1/1953 reca norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica".
Nota all' art. 3:
La legge n. 1/1953 reca norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 24/04/2002, n. 134Provvedimento: N. 134 SENTENZA 11 - 24 aprile 2002. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, FE CONTRI, ID NEPPI NA, RO LB AP, AN AR, RA LE, OV MA CK, Francesco AMIRANTE; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 2001 dal Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione istituito presso il …Leggi di più...
- reati ministeriali·
- procedimento·
- prospettato affievolimento delle garanzie del giusto processo·
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- non fondatezza della questione.·
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- udienza preliminare·
- questione di legittimità costituzionale