TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3019/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3019/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 7 novembre 2025, innanzi al dott. DO PU, sono comparsi: l'avv. GRAZIANA CUSATO in sost. avv. FORTE SIMONE per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. MELFI Controparte_2
GI PI in sost. avv. MELFI RAFFAELE.
L'avv. GORGONI MASSIMILIANO, per parte resistente CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO PU
pagina 1 di 6 N. R.G. 3019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3019/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FORTE SIMONE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MELFI RAFFAELE
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. GORGONI MASSIMILIANO
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: Opposizione all'intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 6 1- L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente) si riferisce, per quanto di interesse nel presente giudizio, a mancati versamenti contributivi relativi al periodo
2011/2012, già chiesti da con quattro avvisi di addebito. CP_1
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la mancata notifica dei titoli presupposti dell'intimazione, la prescrizione delle somme oggetto dell'intimazione, la carenza di motivazione dell'atto.
Si costituivano e CP_1 Controparte_3
eccependo l'infondatezza dell'opposizione.
2- In via preliminare, per quanto concerne l'eccezione di difetto di motivazione, la stessa oltre ad essere tardiva, incentrandosi su un vizio dell'intimazione da far valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non può ritenersi fondata, in quanto l'atto risponde pienamente ai criteri legali per la sua formazione e, in ogni modo, contiene una specifica indicazione delle ragioni poste alla base della sua emanazione e della quantificazione delle somme, tali da consentire una piena difesa (come in effetti è avvenuto) al soggetto ingiunto.
Nel merito, parte resistente ha Controparte_2
dimostrato documentalmente la notifica delle intimazioni di pagamento e preavvisi di fermo antecedenti rispetto all'atto impugnato (doc. da 2 a 21, fasc. , così come ha dimostrato CP_4 CP_1
la notifica degli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento (cfr., doc. da 6 a 13, fasc. ). CP_1
Circa le stesse, parte ricorrente dopo la prima udienza ha contestato l'efficacia probatorio degli atti depositati in giudizio e, in memoria, ha disconosciuto la conformità delle copie depositate e la sottoscrizione.
In ordine a detta eccezione, se da un lato è vero che, a fronte di un espresso disconoscimento (che nel caso di specie, è stata comunque tardiva), le copie richiedono l'attestazione di conformità
pagina 3 di 6 (cfr., Cassazione civile, sez. trib., 19/12/2023, n. 35541: «In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente,
l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall' art. 66, comma 1, d.lgs.
n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta»), è altrettanto vero che la Suprema Corte ha più volte evidenziato che l'assenza dell'attestazione può essere colmata dall'agente della riscossione o dall' in giudizio e che, in ogni modo, non risulta CP_5
sufficiente la circostanza a rendere nulla la rilevanza delle copie suddette, dipendendo dalla specifica difformità eccepita (cfr.,
Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2022, n. 6044: «Laddove
l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento prive dell'attestazione di conformità e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso»).
Nel caso di specie, l'eccezione di non conformità non contiene alcuna evidenza in merito ai pretesi aspetti non conformi, così come il disconoscimento, peraltro tardivo, non trova alcuna valenza rispetto alla validità dell'attività del messo notificatore, con la conseguenza che non vi sono ragioni per non presumere la regolarità delle notifiche.
pagina 4 di 6 Dalle ragioni suddette deriva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di notifica.
3- Ancora, parte opponente, come anticipato, richiede l'accertamento della decorrenza del termine quinquennale dalla notifica degli atti impositivi fino alla notifica dell'Intimazione oggetto della presente vertenza.
Sul punto, ha dimostrato di Controparte_6
aver notificato regolarmente tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione, tutti relativi ai crediti oggetto dell'atto impugnato in questa sede, come si evince anche dall'estratto di ruolo (cfr., doc. 1, 14, 19 e 22, fasc. ). CP_4
Ne consegue che il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso. Considerando che, per gli ultimi due Avvisi di addebito, considerate le notifiche effettuate da e la CP_1
sospensione dei termini durante l'emergenza pandemica, la stessa intimazione oggetto di opposizione risulta intervenuta prima della scadenza del termine.
Infine, parte ricorrente allega (senza, in realtà concludere nulla nello specifico) di aver effettuato richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 1 della L. 228/2012, ma tale istanza, a prescindere dal fatto che avrebbe effetti soltanto in sede esecutiva, non è idonea a spigare alcuna conseguenza con riferimento ai crediti contributivi e assicurativi oggetto della presente impugnazione, in quanto per gli stessi non risultano (e, in ogni modo, non sono stati allegati, né dimostrati) modifiche successive, quali sgravi, pagamenti, o prescrizioni.
Alla luce di quanto argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite, liquidate, per ciascuna, in euro 3.450,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ove richiesta in atti.
Firenze, il 07/11/2025
Il Giudice
DO PU
pagina 6 di 6
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3019/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 7 novembre 2025, innanzi al dott. DO PU, sono comparsi: l'avv. GRAZIANA CUSATO in sost. avv. FORTE SIMONE per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. MELFI Controparte_2
GI PI in sost. avv. MELFI RAFFAELE.
L'avv. GORGONI MASSIMILIANO, per parte resistente CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO PU
pagina 1 di 6 N. R.G. 3019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3019/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FORTE SIMONE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MELFI RAFFAELE
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. GORGONI MASSIMILIANO
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: Opposizione all'intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 6 1- L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente) si riferisce, per quanto di interesse nel presente giudizio, a mancati versamenti contributivi relativi al periodo
2011/2012, già chiesti da con quattro avvisi di addebito. CP_1
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la mancata notifica dei titoli presupposti dell'intimazione, la prescrizione delle somme oggetto dell'intimazione, la carenza di motivazione dell'atto.
Si costituivano e CP_1 Controparte_3
eccependo l'infondatezza dell'opposizione.
2- In via preliminare, per quanto concerne l'eccezione di difetto di motivazione, la stessa oltre ad essere tardiva, incentrandosi su un vizio dell'intimazione da far valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non può ritenersi fondata, in quanto l'atto risponde pienamente ai criteri legali per la sua formazione e, in ogni modo, contiene una specifica indicazione delle ragioni poste alla base della sua emanazione e della quantificazione delle somme, tali da consentire una piena difesa (come in effetti è avvenuto) al soggetto ingiunto.
Nel merito, parte resistente ha Controparte_2
dimostrato documentalmente la notifica delle intimazioni di pagamento e preavvisi di fermo antecedenti rispetto all'atto impugnato (doc. da 2 a 21, fasc. , così come ha dimostrato CP_4 CP_1
la notifica degli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento (cfr., doc. da 6 a 13, fasc. ). CP_1
Circa le stesse, parte ricorrente dopo la prima udienza ha contestato l'efficacia probatorio degli atti depositati in giudizio e, in memoria, ha disconosciuto la conformità delle copie depositate e la sottoscrizione.
In ordine a detta eccezione, se da un lato è vero che, a fronte di un espresso disconoscimento (che nel caso di specie, è stata comunque tardiva), le copie richiedono l'attestazione di conformità
pagina 3 di 6 (cfr., Cassazione civile, sez. trib., 19/12/2023, n. 35541: «In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente,
l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall' art. 66, comma 1, d.lgs.
n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta»), è altrettanto vero che la Suprema Corte ha più volte evidenziato che l'assenza dell'attestazione può essere colmata dall'agente della riscossione o dall' in giudizio e che, in ogni modo, non risulta CP_5
sufficiente la circostanza a rendere nulla la rilevanza delle copie suddette, dipendendo dalla specifica difformità eccepita (cfr.,
Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2022, n. 6044: «Laddove
l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento prive dell'attestazione di conformità e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso»).
Nel caso di specie, l'eccezione di non conformità non contiene alcuna evidenza in merito ai pretesi aspetti non conformi, così come il disconoscimento, peraltro tardivo, non trova alcuna valenza rispetto alla validità dell'attività del messo notificatore, con la conseguenza che non vi sono ragioni per non presumere la regolarità delle notifiche.
pagina 4 di 6 Dalle ragioni suddette deriva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di notifica.
3- Ancora, parte opponente, come anticipato, richiede l'accertamento della decorrenza del termine quinquennale dalla notifica degli atti impositivi fino alla notifica dell'Intimazione oggetto della presente vertenza.
Sul punto, ha dimostrato di Controparte_6
aver notificato regolarmente tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione, tutti relativi ai crediti oggetto dell'atto impugnato in questa sede, come si evince anche dall'estratto di ruolo (cfr., doc. 1, 14, 19 e 22, fasc. ). CP_4
Ne consegue che il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso. Considerando che, per gli ultimi due Avvisi di addebito, considerate le notifiche effettuate da e la CP_1
sospensione dei termini durante l'emergenza pandemica, la stessa intimazione oggetto di opposizione risulta intervenuta prima della scadenza del termine.
Infine, parte ricorrente allega (senza, in realtà concludere nulla nello specifico) di aver effettuato richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 1 della L. 228/2012, ma tale istanza, a prescindere dal fatto che avrebbe effetti soltanto in sede esecutiva, non è idonea a spigare alcuna conseguenza con riferimento ai crediti contributivi e assicurativi oggetto della presente impugnazione, in quanto per gli stessi non risultano (e, in ogni modo, non sono stati allegati, né dimostrati) modifiche successive, quali sgravi, pagamenti, o prescrizioni.
Alla luce di quanto argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite, liquidate, per ciascuna, in euro 3.450,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ove richiesta in atti.
Firenze, il 07/11/2025
Il Giudice
DO PU
pagina 6 di 6