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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029806754000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029806754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029806754000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017581401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017581401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017581401000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017581401000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: RINUNCIA AL RICORSO
Resistente/Appellato: NE PRENDE ATTO E CHIEDE CONDANNA ALLE SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame si impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che, per come eccepito dalla resistente, non risulta provato da parte ricorrente che il ricorso sia stato proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato per come stabilito dall'art. 21 D. Lgs. n. 546/92; dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che l'intimazione di pagamento de qua è stata notificata a mani della ricorrente in data 12 novembre 2024. Il ricorso in esame è stato notificato il 6 febbraio 2025. Pertanto, la ricorrente, pur avendo il relativo onere probatorio, non ha fornito la necessaria prova che il ricorso in esame sia stato proposto nel rispetto del citato termine di 60 giorni. Da ciò consegue che va dichiarata la inammissibilità del ricorso, espressamente prevista dall'art. 21 D. Lgs. n. 546/92.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita in giudizio delle spese di giudizio che si liquidano in € 420,00, oltre al rimborso forfettario. Catania, 8 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott.
SA RB
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029806754000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029806754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029806754000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017581401000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017581401000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017581401000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017581401000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: RINUNCIA AL RICORSO
Resistente/Appellato: NE PRENDE ATTO E CHIEDE CONDANNA ALLE SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame si impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che, per come eccepito dalla resistente, non risulta provato da parte ricorrente che il ricorso sia stato proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato per come stabilito dall'art. 21 D. Lgs. n. 546/92; dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che l'intimazione di pagamento de qua è stata notificata a mani della ricorrente in data 12 novembre 2024. Il ricorso in esame è stato notificato il 6 febbraio 2025. Pertanto, la ricorrente, pur avendo il relativo onere probatorio, non ha fornito la necessaria prova che il ricorso in esame sia stato proposto nel rispetto del citato termine di 60 giorni. Da ciò consegue che va dichiarata la inammissibilità del ricorso, espressamente prevista dall'art. 21 D. Lgs. n. 546/92.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita in giudizio delle spese di giudizio che si liquidano in € 420,00, oltre al rimborso forfettario. Catania, 8 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott.
SA RB