Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 17/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del Decreto N. -OMISSIS-. emesso dal Questore della Provincia di Terni, notificato il -OMISSIS-, con il quale veniva revocato al ricorrente il porto d’armi uso venatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NC UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- la Questura di Terni ha revocato al ricorrente il porto d’armi per uso venatorio, essendo emerso, da dichiarazioni rese dal ricorrente nell’ambito di un’indagine per stupefacenti nei confronti di terzi, che aveva assunto occasionalmente cocaina tra il 2022 e la fine del 2023.
1.1. Il provvedimento non risulta impugnato.
2. In data -OMISSIS- il ricorrente ha chiesto il “rinnovo” del porto d’armi.
2.1. Con provvedimento in data -OMISSIS- la Questura di Terni ha respinto l’istanza, ribadendo la rilevanza negativa dell’assunzione di cocaina, alla luce dell’art. 1, comma 5, del d.m. 28 aprile 1998, come interpretato dalla giurisprudenza.
3. Il ricorrente impugna quest’ultimo provvedimento (impropriamente definito come “revoca”), deducendo – in relazione a vizi rubricati come Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, art. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti - le censure che, superando una formulazione poco attenta al rispetto del principio di chiarezza di cui all’art. 3 cod. proc. amm., vengono appresso sintetizzate.
3.1. La Questura abbia respinto l’istanza senza in alcun modo motivare in ordine alle specifiche osservazioni prospettate in sede di partecipazione procedimentale, confortate dalla documentazione contestualmente offerta in comunicazione.
3.2. L’art. 43 del TULPS non giustifica la revoca del titolo di p.s. sul presupposto del mero promovimento, ad istanza di parte, di un procedimento penale a carico dell’interessato, ovvero del semplice uso occasionale di stupefacenti, come risultante nel caso in esame, elemento insufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, non essendo state manifestati dalle parti esigenze difensive ostative, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. In una controversia del tutto analoga alla presente questo Tribunale ha recentemente affermato che: << 6.1. Come recentemente ricordato (TAR Sicilia, IV, n. 1856/2025) “ l’art. 1, punto 5, del Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 secondo cui “Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti …” è stato interpretato da una parte della giurisprudenza nel senso che la valutazione di non idoneità a ottenere il porto d’armi è stata compiuta con portata generale e vincolante già in sede di definizione dei “requisiti psicofisici minimi”, con ciò determinando l’automatica ostatività anche del fatto isolato (cfr. TAR Campania, Napoli, V, 26 novembre 2024, n.6546). Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, l’art. 1, punto 5, predetto, va interpretato nel senso che non può ritenersi automaticamente sufficiente a determinare il diniego del titolo di polizia, l’uso occasionale che sia risalente a molti anni prima della presentazione della domanda di rilascio o, a maggior ragione, del rinnovo, essendo come tale insufficiente alla formazione di un giudizio d’inidoneità (TAR Lombardia Brescia, I, 20 dicembre 2024, n. 1022; T.A.R. Marche, 17 aprile 2013, n.287). Se è logico e condivisibile che un uso, anche occasionale, di stupefacenti possa atteggiarsi a ragione ostativa rispetto al porto delle armi, è stato tuttavia precisato che tale valenza impeditiva può manifestarsi se l’“occasione” sia dotata del carattere della attualità o significativa vicinanza nel tempo e non costituisca invece un mero fatto “storico” ormai datato ”. 6.2. All’orientamento per ultimo richiamato è riconducibile anche il precedente invocato dal ricorrente (Cons. Stato, III, n. 10232/2022), relativo ad una controversia in cui l’assunzione di stupefacenti risultava “episodio unico ed isolato, risalente nel tempo”. 6.3. Nel caso in esame, tuttavia, anche stando alla prospettazione del ricorrente, non si è di fronte ad un episodio isolato bensì ad episodi plurimi, l’ultimo dei quali risalirebbe ad appena un anno prima. Ora, in presenza di un’assunzione di stupefacenti che l’interessato possa dimostrare essere avvenuta una tantum, alla stregua di un’esperienza che, per circostanze e motivazioni, possa prevedersi, anche in ragione del lungo tempo trascorso, destinata a non ripetersi, è ragionevole richiedere che il giudizio di inaffidabilità venga supportato da specifiche valutazioni, basate su ulteriori elementi riguardanti la personalità e la condotta del soggetto. Viceversa, qualora l’assunzione, sebbene “occasionale” sia ripetuta e non remota, ciò integra senz’altro il presupposto ostativo ritenuto sussistente dalla Questura e non necessità di particolari motivazioni. 6.4. E’ poi evidente che, trattandosi di una causa di inidoneità che, seppure apprezzabile discrezionalmente entro i limiti esposti, trae origine da una presunzione di carenza di requisiti psico-fisici, nessun valore può assumere, in una prospettiva di bilanciamento, la buona condotta tenuta dal soggetto.”>>.
6.2. Tali considerazioni si attagliano anche al ricorso in esame.
Anche nel caso del ricorrente, infatti, l’uso di stupefacenti che è stato accertato, seppur occasionale, non si è concretizzato in un “episodio unico e isolato, risalente nel tempo”, ma risulta ripetuto ed accaduto meno di due anni prima della presentazione dell’istanza.
6.3. Ne discende che, alla luce dell’art. 1, punto 5, del d.m. 28 aprile 1998 e degli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati (specificamente richiamati nel provvedimento impugnato), i presupposti già accertati mantenevano rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 43 TULPS, e non può ritenersi che la Questura fosse (già) tenuta a rivalutare la situazione dell’istante alla luce della sua condotta successiva e della sua personalità.
6.4. D’altra parte, sul piano sostanziale, è notorio come l’uso di cocaina alteri le funzioni percettive, agendo come stimolante sul sistema nervoso centrale e modificando il modo con cui il cervello elabora le informazioni sensoriali (tra le possibili alterazioni rientrano allucinazioni e distorsioni, alterazioni della percezione spazio-temporale e problemi visivi: tutti effetti evidentemente incompatibili con una piena affidabilità nell’uso delle armi).
6.5. Va aggiunto, quanto alla censura relativa alla insufficiente considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento, che con esse il ricorrente aveva semplicemente ribadito l’insufficienza degli episodi pregressi a giustificare un diniego, sottolineando che recenti analisi del capello dimostravano l’assenza di uso di stupefacenti, ma non risulta che referti fossero stati allegati, né all’istanza, né alle osservazioni (quelli depositati in giudizio, poi, non sono attuali ma risalgono all’ottobre del 2024, e comunque risulterebbero significativi, per espressa indicazione ivi contenuta, riguardo ai soli quattro mesi precedenti).
7. Considerata la natura della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.