Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 6358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6358 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06358/2025REG.PROV.COLL.
N. 04541/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di ST
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4541 del 2023, proposto dalla società EN 57 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Belvedere, Andrea Manzi, Francesco Boetto, Matteo Peverati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33;
contro
il Comune di Sanremo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Compagnie francaise d’assurance pour le commerce exterieure Sa - Rappresentanza Generale per l’Italia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00320/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Uditi gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado iscritto al n.r.g. 668 del 2015 del T.a.r. per la Liguria, la società odierna appellante domandava l’annullamento della nota prot. n. 27727 dell’11 maggio 2015, con cui il Comune di Sanremo aveva riscontrato la sua “relazione - proposta” del 17 aprile 2015 di adeguamento degli assetti urbanizzativi e convenzionali della zona BC 3 del PRG di Sanremo, nonché della nota del 5 maggio 2015 – indirizzata alla Coface Assicurazioni s.p.a. - recante un sollecito di pagamento della somma oggetto di garanzia fideiussoria.
1.1. La ricorrente domandava, altresì, che venisse accertato che la cauzione (ove incamerata) fosse destinata al completamento delle opere di urbanizzazione.
1.2. Con il ricorso venivano dedotti i mezzi di gravame così riportati nella sentenza oggetto dell’odierna impugnativa:
I) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 : l’atto gravato, costituente espressione della volontà di rigettare la proposta del soggetto attuatore, non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi.
II) Incompetenza. Violazione dell’art. 5, comma 13, del d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011. Violazione dell’art. 51 della L.R. n. 36/1997, come sostituito dall’art. 59 della L.R. n. 11/2015 : il progetto di aggiornamento degli assetti convenzionali del piano particolareggiato avrebbe dovuto essere valutato dalla Giunta comunale, anziché dal dirigente preposto ai Servizi territoriali.
III) Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, nonché di buon andamento dell’azione amministrativa, sanciti dall’ordinamento comunitario e richiamati dall’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento : l’Ente locale avrebbe infranto i canoni fondamentali dell’azione amministrativa, perché avrebbe iniziato l’istruttoria della variante solo cinque anni dopo la consegna dei nuovi elaborati progettuali, avvenuta nel dicembre 2007, e successivamente avrebbe respinto la proposta della parte privata al solo scopo di escutere la polizza fideiussoria.
IV) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto ed illogicità della motivazione, nonché per ingiustizia manifesta : le ragioni esposte nella nota impugnata non sarebbero condivisibili, perché, mentre il Comune avrebbe impiegato ben cinque anni per valutare la soluzione del 2007, nella proposta di massima dell’aprile 2015 la società ricorrente avrebbe precisato tempi assolutamente congrui per la nuova progettazione ed esecuzione dei lavori.
V) Violazione dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ .: l’Amministrazione municipale avrebbe dapprima prolungato longe et ultra la procedura di modifica della convenzione urbanistica e, in seguito, preteso operazioni e termini impossibili, in spregio al canone di buona fede.
1.3. Con un successivo ricorso per motivi aggiunti, la società impugnava la nota prot. n. 99246 del 3 dicembre 2018, con cui il Comune aveva riscontrato la sua “proposta per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione convenzionate” dell’11 ottobre 2018, deducendo:
I) Incompetenza. Violazione dell’art. 5, comma 13, del d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011 : l’atto avversato, adottato dal dirigente del Settore territorio, sarebbe viziato da incompetenza, perché l’art. 5, comma 13, del d.l. n. 70 del 2011 ha attribuito alla Giunta comunale il potere di approvare o meno i piani attuativi. Pertanto, la proposta di variante presentata dal soggetto attuatore avrebbe dovuto essere solamente istruita dal dirigente e, in seguito, valutata dall’organo giuntale.
II) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 : il Comune non avrebbe trasmesso il c.d. preavviso di rigetto.
III) Violazione dei principi generali sull’azione amministrativa dell’ordinamento eurounitario e nazionale. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di adeguatezza dell’istruttoria, di ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento, buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità manifesta : la pretesa dell’Amministrazione di ottenere elaborati completi e definitivi sarebbe irragionevole e violativa dei principi dell’azione pubblica, ben potendo la società sollecitare una decisione di indirizzo, tenuto conto che già nel 2007 aveva consegnato elaborati tecnici, esaminati dalla conferenza di servizi solo dopo molto tempo.
1.4. Con sentenza n. 1015 del 30 novembre 2021 il T.a.r. per la Liguria dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di annullamento della nota del 5 maggio 2015, nonché inammissibili per carenza di interesse le altre domande demolitorie e di accertamento.
1.5. Con successivo ricorso iscritto al n.r.g. 61 del 2015 del T.a.r. per la Liguria, la società domandava l’accertamento dell’inadempimento del Comune agli obblighi convenzionali e dell’intervenuta prescrizione delle obbligazioni da essa assunte in qualità di soggetto attuatore, con conseguente mancanza in capo all’Amministrazione, sotto entrambi i profili, di titolo per escutere la fideiussione. La ricorrente domandava altresì la condanna dell’ente locale alla restituzione delle somme eventualmente incamerate medio tempore ed al risarcimento dei danni.
Secondo l’appellante, l’Amministrazione civica avrebbe violato i doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione della convenzione e nella trattativa per modificare le primigenie soluzioni progettuali, imponendo al soggetto attuatore varianti unilateralmente stabilite per soddisfare le proprie esigenze ed impiegando tempi lunghissimi per pronunciarsi sulle proposte del privato; dal canto suo, invece, la società non avrebbe potuto ultimare le opere urbanizzative a causa del mutamento DE stato dei luoghi effettuato in autonomia dal Comune. Pertanto, essendo inadempiente, l’Ente municipale non avrebbe potuto attivare la garanzia fideiussoria.
Inoltre, gli obblighi convenzionali di EN 57 si sarebbero estinti per prescrizione decennale nell’aprile 2011, perché le opere avrebbero dovuto essere realizzate entro trentasei mesi dall’inizio dei lavori, avvenuto nell’aprile 1998. Di conseguenza, il Comune non avrebbe potuto richiedere il pagamento delle somme garantite.
L’Amministrazione avrebbe arrecato gravi danni alla ricorrente sia per aver escusso la cauzione in mancanza dei presupposti, perché il Tribunale di Imperia avrebbe accolto la domanda di regresso del fideiussore in base al carattere autonomo della garanzia; sia perché avrebbe ritardato e reso più oneroso il completamento dell’assetto urbanizzativo convenzionato.
1.6. Con sentenza n. 1014 del 30 novembre 2021 il T.a.r. per la Liguria dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di accertamento della mancanza di titolo per escutere la polizza fideiussoria, dava atto della rinuncia della ricorrente alle azioni restitutoria e risarcitoria e rigettava le restanti domande.
1.7. Con le sentenze n. 4676 e n. 4677 dell’8 giugno 2022 il Consiglio di ST, in accoglimento degli appelli proposti dalla società avverso le suddette pronunce, rimetteva i ricorsi al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., avendo rilevato una lesione del diritto di difesa per l’omessa valutazione delle memorie conclusionali depositate dalla ricorrente il 10 settembre 2021 in entrambi i giudizi, erroneamente ritenute tardive.
1.8. Con atti notificati e depositati il 6 settembre 2022 EN 57 s.r.l. riassumeva le cause dinanzi al T.a.r. ribadendo le proprie tesi.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r. per la Liguria:
- ha riunito i ricorsi n. 668 del 2015 e n. 61 del 2021;
- ha dichiarato inammissibile l’impugnativa della nota del 5 maggio 2015;
- ha respinto le domande di annullamento delle note dell’11 maggio 2015 e del 3 dicembre 2018, con cui il Comune di Sanremo ha riscontrato le “proposte” inviate da EN il 17 aprile 2015 e l’11 ottobre 2018 in relazione alle obbligazioni rimaste in tutto o in parte inadempiute.
- ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda di accertamento dell’impiego delle somme oggetto della polizza fideiussoria.
- ha respinto la domanda di accertamento dell’inadempimento del Comune;
- ha respinto la domanda di accertamento della prescrizione delle obbligazioni della ricorrente;
- ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2.1. Nello specifico, secondo il primo giudice:
i) la nota del 5 maggio 2015 è un atto privo di natura provvedimentale e di autonoma lesività. Si tratta infatti della nota con cui il Comune appellato, beneficiario della polizza fideiussoria, facendo seguito alle richieste di pagamento del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015, rimaste inevase, ha sollecitato l’impresa assicuratrice a versare l’importo garantito.
Al riguardo il T.a.r. ha fatto altresì rilevare che le predette richieste di escussione del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015 ed i successivi solleciti del 19 febbraio 2015 e del 5 maggio 2015 sono stati impugnati da EN con ricorso straordinario al Capo DE ST e con relativi motivi aggiunti, dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (d.P.R. in data 19 agosto 2016, depositato dal Comune in primo grado, doc. 28 nel giudizio r.g. n. 668/2015). Le richieste di pagamento del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015 sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 235 del 5 maggio 2016, emesso dal Tribunale civile di Imperia nei confronti del fideiussore Coface Assicurazioni s.p.a. (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur), avverso il quale la compagnia assicuratrice ha proposto opposizione. Con sentenza n. 668 del 4 dicembre 2020 il Tribunale di Imperia ha rigettato la suddetta opposizione, giudicando infondata l’ exceptio doli per preteso abuso del Comune nell’attivazione della garanzia, avendo il C.T.U. ing. RR accertato la mancata o scorretta esecuzione di plurime prestazioni urbanizzative da parte del soggetto attuatore; è stata, inoltre, accolta la domanda di regresso dell’impresa fideiubente nei confronti di EN e dei signori AN e LA CR (doc. 33 depositato dal Comune nel giudizio di primo grado n.r.g. 668/2015).
La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova, e, nelle more del presente appello, dalla Corte di Cassazione (doc. b, depositato dal Comune in data 18 aprile 2025);
ii) relativamente alle domande di annullamento delle note dell’11 maggio 2015 e del 3 dicembre 2018, con cui il Comune di Sanremo ha riscontrato le “proposte” inviate da EN il 17 aprile 2015 e l’11 ottobre 2018 in relazione alle obbligazioni rimaste in tutto o in parte inadempiute, il T.a.r. ha rilevato che diverse opere di urbanizzazione programmate nella convenzione del 1992 non sono state realizzate o completate. Il primo giudice, in particolare, ha tratto elementi di prova dalle risultanze del sopralluogo congiunto del 19 dicembre 2014 (doc. 22 resistente nel giudizio di primo grado R.G. n. 668/2015), sia da quelle della CTU espletata del giudizio civile (relazione peritale in data 23 novembre 2018).
iii) premesso che l’omessa o difforme esecuzione delle prestazioni urbanizzative non è riconducibile a comportamenti scorretti del Comune e che le note di riscontro dell’ente, oggetto di impugnativa, si inseriscono nel quadro dell’annosa trattativa pendente fra le parti, avente lo scopo di modificare la convenzione urbanistica per portare finalmente a compimento le opere di urbanizzazione relative all’intervento di trasformazione del territorio, con esse il dirigente si è limitato a rilevare che le “proposte” inviate da EN nel 2015 e nel 2018 sono carenti degli elementi necessari a consentire all’organo competente all’approvazione dei piani attuativi, ossia la Giunta comunale, di pronunciarsi in proposito;
iv) gli atti in questione non hanno natura provvedimentale, non sussistendo, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990; essi inoltre, rientrano nella competenza del dirigente in quanto questi si è limitato a rilevare preliminarmente l’insussistenza degli elementi propri di una compiuta proposta progettuale, idonea ad essere sottoposta all’organo politico;
v) le tavole del 2007 non contenevano nuove proposte progettuali, eccezion fatta per il parcheggio e soprattutto non offrivano alcuna soluzione al problema della strada di collegamento con la zona “C2”, la cui sistemazione era ritenuta fondamentale dall’assessore all’urbanistica. Per tale ragione è stata ritenuta corretta la scelta dell’Amministrazione civica di non esaminare immediatamente le tavole in questione, ma di sollecitare la società a presentare un’idea progettuale riguardante l’assetto viario, convocando la conferenza di servizi istruttoria solo dopo che reiterati inviti in tal senso erano caduti nel vuoto;
vi) relativamente alla domanda di accertamento dell’impiego delle somme oggetto della polizza fideiussoria, il T.a.r. ha ritenuto che la concreta destinazione dei fondi sia indifferente per il privato, perché, dopo l’incameramento del denaro l’Amministrazione non può più richiedere al soggetto attuatore la materiale esecuzione delle prestazioni urbanizzative;
vii) alla luce di tali risultanze sono state ritenute palesemente infondate le domande relative all’accertamento dell’inadempimento del Comune. Secondo il primo giudice è stata infatti la società che - pur avendo tempestivamente edificato il complesso privato cui era rivolto il suo interesse, lucrando i proventi dell’operazione- non ha correttamente onorato gli impegni assunti in relazione alle opere urbanizzative, realizzandone alcune in maniera difforme dal progetto e, addirittura, lasciandone altre parzialmente o totalmente incompiute.
vii) le obbligazioni della società non sono prescritte avendo il Comune inviato a EN plurimi atti interruttivi della prescrizione decennale.
3. La sentenza è stata impugnata dalla società (oggi in liquidazione) rimasta soccombente, sulla base dei seguenti motivi:
A) Con riferimento al ricorso di primo grado n.r.g. 668/2015 e ai successivi motivi aggiunti.
I. ERROR IN IUDICANDO: MOTIVAZIONE ERRONEA, ILLOGICA, INCOERENTE CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; OMESSA E/O COMUNQUE ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
La natura provvedimentale della nota del 5 maggio 2015 sarebbe resa evidente dal fatto che con essa l’Amministrazione avrebbe adottato una determinazione amministrativa di rigetto delle proposte presentate dalla società, determinazione resa all’esito di un’attività di valutazione che, in combinazione con il contenuto dispositivo dell’atto in data 11 maggio 2015 (cfr. doc. 22 ricorso di primo grado n.r.g. 61/2021), andrebbe inquadrata in un’unica vicenda provvedimentale, lesiva degli interessi legittimi dell’appellante.
Non vi sarebbe alcun collegamento con le richieste di pagamento del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015, poiché queste ultime non recano alcun riscontro formale e valutativo in ordine alle proposte di completamento delle opere di urbanizzazione presentate dalla Società.
Inconferente sarebbe altresì il riferimento alle richieste di escussione impugnate con il ricorso straordinario al Capo DE ST (e con i successivi motivi aggiunti), nonché alle tappe del giudizio civile incardinato dal Comune di Sanremo contro il fideiussore, trattandosi di un rapporto distinto da quello sorto dalla Convenzione.
II. ERROR IN IUDICANDO: MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ERRONEA, ILLOGICA, INCOERENTE E CONTRADDITTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; OMESSA E/O COMUNQUE ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE.
Quanto al rigetto delle domande di annullamento delle note dell’11 maggio 2015 e del 3 dicembre 2018, con cui il Comune di Sanremo ha riscontrato le proposte inviate dalla società, il T.a.r. avrebbe pedissequamente recepito le conclusioni della relazione del CTU assunta nell’ambito del giudizio civile, segnatamente nei punti in cui lo stesso consulente tecnico (ing. RR) avrebbe:
- “ escluso che gli inadempimenti di EN siano giustificabili in ragione dell’oggettiva conformazione dei luoghi, rilevando che, malgrado la zona ove sorge il complesso presenti con andamento altimetrico notevolmente acclive, non sono riscontrabili difficoltà ostative insormontabili al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione come previste ” (punto 4.1 della sentenza impugnata);
- “ acclarato ” che “ le tavole depositate da EN nel dicembre 2007 ” non contenessero “ nuove soluzioni progettuali idonee a consentire la realizzazione alternativa e/o il completamento dei lavori di urbanizzazione”, limitandosi “a riportare lo stato delle opere eseguite, con l’unica eccezione della proposta di un posteggio a nord del complesso, in adiacenza alla strada di collegamento con la zona “C2”, in sostituzione dell’irrealizzabile parcheggio “P3 ” (punto 4.1. della sentenza impugnata).
Il T.a.r. non avrebbe svolto un persuasivo ed autonomo percorso argomentativo sulla valutazione delle reali ragioni per cui le opere non sono state portate a termine.
Secondo la società ciò sarebbe dovuto alla condotta posta in essere dalla stessa Amministrazione (la quale avrebbe attivato, sin dall’anno 1999, la procedura di revisione degli assetti urbanizzativi) nonché all’oggettivo mutamento DE stato dei luoghi da parte del Comune, segnatamente con rifermento alla strada di collegamento con la zona “C2”.
Al riguardo, non sarebbe stato dato adeguato rilievo alla circostanza che lo stesso CTU ha riconosciuto la necessità di una specifica variante al piano particolareggiato e alla convenzione in conseguenza di detto mutamento DE stato dei luoghi (doc. 28 ricorso di primo grado n.r.g. 61/2021).
In relazione alla portata procedimentale del contraddittorio instaurato tra il Comune e la società, la decisione del T.a.r. dovrebbe essere riformata anche nel punto in cui sono state rigettate le censure di violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241/1990 e di incompetenza del dirigente (essendo in realtà competente la Giunta) ad adottare gli atti gravati.
L’appellante ha poi ritenuto contraddittoria la valutazione del primo giudice sul contenuto degli atti sottoposti all’Amministrazione, avendo comunque condiviso “ l’assunto attoreo che EN non sia tenuta … a presentare un dettagliato progetto definitivo per le prestazioni urbanizzative mancanti ” (cfr. punto 4.3. della sentenza gravata).
Non sarebbe poi vero che la società non avrebbe rassegnato proposte concrete per la sistemazione di via Cotta, per la realizzazione dei posti auto, nonché per la scalinata pedonale tra corso degli Inglesi e via San Lorenzo.
Al contrario:
− con riferimento alla sistemazione di via Cotta, il T.a.r. non ha valorizzato la circostanza che, in conseguenza della decisione comunale assunta con deliberazione n. 465/2006, lo stato dei luoghi era radicalmente mutato, rendendo impossibile evadere positivamente la successiva richiesta del Comune di allargare il suddetto collegamento viario;
- con riferimento alla scalinata pedonale, avrebbe pedissequamente recepito le conclusioni della CTU nel giudizio civile, secondo cui la scalinata avrebbe necessitato dell’integrale ricostruzione, e non avrebbe comunque considerato che, già a partire dalla proposta trasmessa il 17 aprile 2015 (cfr. doc. 20 ricorso di primo grado n.r.g. 61/2021), la società si era invece espressamente impegnata a “ espletare le opportune verifiche di stabilità al fine di appurare eventuali danni, dovuti al tempo trascors o”, a “ realizzare quanto necessario alla messa in sicurezza del manufatto” nonché a “eseguire la messa in sicurezza della scalinata ” e a “ provvedere al collaudo statico ed a quanto necessario all’agibilità ” (doc. 36 ricorso di primo grado n.r.g. 668/2015).
II.1 La sentenza gravata sarebbe errata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’impiego delle somme oggetto della polizza fideiussoria.
La società ritiene infatti di avere un interesse concreto, diretto e attuale ad ottenere la declaratoria di cui si tratta al fine di vedere, in ogni caso, completate le opere di urbanizzazione relative al contesto in cui sorge la struttura ricettiva ove, fra l’altro, esercita la propria attività turistico-alberghiera.
B) Con riferimento al ricorso di primo grado n.r.g. 61/2021.
III. ERROR IN IUDICANDO: INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1375 C.C.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, CORRETTEZZA, LEALE COOPERAZIONE E BUON ANDAMENTO; OMESSA E/O COMUNQUE ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
Il T.a.r. ha dichiarato infondate le domande di accertamento dell’inadempimento del Comune di Sanremo e della mancanza di titolo per escutere la garanzia, ritenendo che le inadempienze della società non sarebbero addebitabili al Comune di Sanremo (cfr. punto 6 della sentenza impugnata).
L’appellante ribadisce che sarebbe stato quest’ultimo ad attivare nel 1999 la vicenda revisionale degli assetti convenzionali, impegnando per anni il soggetto attuatore a predisporre e a presentare agli Uffici comunali le più disparate soluzioni progettuali per esigenze sopravvenute e nel suo esclusivo interesse.
Sarebbe in particolare erroneo l’assunto del primo giudice secondo cui “ per i parcheggi e per i campi sportivi ” l’esponente non avrebbe “ nemmeno allegato una condotta ostativa del Comune ”.
L’avvio della procedura revisionale della pianificazione attuativa avrebbe infatti avuto l’obiettivo di un “complessivo” aggiornamento del piano particolareggiato e della Convenzione, ivi comprese le opere in questione.
Con riguardo all’area a verde attrezzato, sarebbe stata l’Amministrazione dapprima a rappresentare alla società la volontà di una ricollocazione dell’opera in esame (doc. 6 ricorso di primo grado n.r.g. 668/2015) e, in conseguenza di incontri e sopralluoghi con la società, a condividerne con quest’ultima la sostituzione (doc. 15 ricorso di primo grado n.r.g. 668/2015).
Quanto alla “scalinata pedonale”, a nulla varrebbe il richiamo operato dal T.a.r. alle conclusioni raggiunte dal C.T.U. nel giudizio civile ing. RR, posto che, come sopra evidenziato, già a partire dalla proposta del 17 aprile 2015 la società si sarebbe espressamente impegnata a realizzare quanto necessario alla relativa messa in sicurezza.
Infine, con riferimento alla “strada S1” di collegamento con la zona C2 (via Cotta), il T.a.r. avrebbe sminuito la gravità della condotta del Comune di Sanremo che:
- già a partire dall’anno 1999 (ovverosia, solo due anni dopo la stipula della Convenzione), ha approvato, unilateralmente e senza previamente coinvolgere gli originari soggetti attuatori, un progetto di variante della viabilità in esame, impegnando gli stessi soggetti attuatori in un contraddittorio finalizzato alla modifica delle opere;
- ha trasformato, in via unilaterale, in conseguenza della deliberazione n. 465 del 2 dicembre 2005, lo stato dei luoghi interessati dalla strada in questione;
- avrebbe quindi pregiudicato la possibilità per la società di dare positivo seguito alla successiva richiesta dell’Amministrazione di allargare il collegamento viario in prossimità delle opere realizzate e comunque non avrebbe adeguatamente considerato quanto rappresentato dalla Società circa l’impossibilità di realizzare il sopra citato allargamento, il quale si sarebbe trovato ad interferire con opere già esistenti;
- avrebbe infine contraddittoriamente preteso la realizzazione delle opere originariamente previste in Convenzione e, nonostante tutta l’attività svolta dal 1999 al 2015, attivato le procedure di incameramento della garanzia, così violando il canone di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Quanto alla conclusione del CTU nel giudizio civile secondo cui “ anche dopo l’intervento di consolidamento effettuato dal Comune, gli svincoli originariamente progettati avrebbero comunque potuto essere costruiti con le opportune modifiche ”, si tratterebbe di un rilievo non corretto poiché è stato lo stesso CTU:
− a riconoscere che l’intervento comunale aveva “ inciso sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste ” oltre a modificare “ l’assetto plano-altimetrico dei luoghi ”; nonché
− ad ammettere di “ non ” avere “ visionato il progetto delle opere di consolidamento di cui alla delibera del Comune di Sanremo del 2.12.2005 ” (doc. 28 ricorso di primo grado n.r.g. 61/2021) e solo così facendo avrebbe potuto esprimersi con cognizione di causa sulle possibili varianti al progetto dell’opera effettivamente realizzabili.
IV. ERROR IN IUDICANDO: MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ERRONEA E ILLOGICA; OMESSA E/O COMUNQUE ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
Il T.a.r. avrebbe poi erroneamente attribuito alla nota di sollecito del 14 giugno 2007 (cfr. doc. 9 Comune di Sanremo giudizio di primo grado n.r.g. 61/2021) un’univoca valenza interruttiva della prescrizione, laddove invece con essa l’Amministrazione avrebbe inteso solamente sollecitare “ la definizione delle modifiche alle opere di urbanizzazione ed alla convenzione attuativa ”, senza affatto richiedere alla Società l’adempimento delle obbligazioni originarie.
4. Si è costituito, per resistere il Comune di Sanremo, il quale ha dedotto, in via preliminare, il passaggio in giudicato di parte della decisione per mancata impugnazione e ha reiterato le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Nel merito, ha fatto osservare che la sentenza parte da un dato pacifico: le opere di urbanizzazione « non sono mai state realizzate o completate ».
Ciò risulta non solo dalla relazione di C.T.U. ma, ancor prima, dal verbale redatto in occasione del sopralluogo congiunto effettuato in data 19.12. 2014 (doc. n. 22 R.G. n. 668/2015).
Nello specifico, il C.T.U. aveva già verificato la questione relativa all’assunta impossibilità di realizzare l’intervento viario, escludendola espressamente e, in conclusione, ritenendo non realizzata l’opera viaria.
In ordine alla realizzazione dei posteggi, il Comune fa rilevare come nel verbale della conferenza dei servizi del 18.10.2012 (doc. n. 16 R.G. n. 668/2015) venisse espresso « parere contrario per inidoneità dell’accesso proposto (no visibilità )»; il detto verbale veniva poi richiamato espressamente nella nota datata 11 maggio 2015, oggetto di impugnazione.
Quanto al collegamento pedonale, la relazione di C.T.U. espressamente ne accertava la parziale realizzazione, rilevando però che « stante lo stato di precaria staticità riscontrato necessita di interventi di consolidamento rilevanti » e, in considerazione dell’inadeguatezza dimensionale delle rampe, ne valutava necessaria la ricostruzione.
Al riguardo, però, gli unici elaborati progettuali presentati sono quelli che risalgono al dicembre 2007.
Quanto alla domanda di accertamento dell’impiego delle somme derivanti dall’escussione della polizza fideiussoria, l’Amministrazione sottolinea che la stessa è conseguenza dell’inadempimento da parte della società agli obblighi derivanti dalla convenzione, sicché, allo stato, la sua posizione, non è diversa da quella di qualunque cittadino interessato alla sistemazione dell’area.
Quanto ai rilievi concernenti la condotta del Comune, viene evidenziato come la nota del 22 aprile 1999 riguardasse un mero assestamento provvisorio delle opere, che poi nell’unica soluzione progettuale presentata dal soggetto attuatore nelle tavole del 2007 sarebbe divenuto definitivo.
In generale, l’Amministrazione sottolinea che la società, dopo il 2007, non ha mai proposto effettive soluzioni progettuali.
Il T.a.r., al riguardo, ha comunque effettuato una ricostruzione precisa e puntuale che dà conto degli sviluppi successivi al progetto del 1996.
Il Comune ha infine richiamato le svariate note, documentate in atti, con cui, nel tempo, ha costantemente sollecitato l’adempimento degli obblighi convenzionali.
5. Le parti hanno depositato ulteriori memorie: il Comune, nelle date del 3 febbraio 2025 e 28 aprile 2025, EN 57 in data 13 febbraio 2025 e 8 maggio 2025.
6. L’appello è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 maggio 2025.
7. Si può prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dal Comune in quanto l’appello è infondato nel merito e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue,
8. Il primo ordine di rilievi investe la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa della nota del 5 maggio 2015.
La statuizione del primo giudice merita conferma poiché tale nota non costituisce un provvedimento amministrativo e non dispone alcunché nei confronti della società odierna appellante.
Si tratta, infatti, della diffida rivolta al fideiussore finalizzata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria di garanzia, sul presupposto del perdurante inadempimento della società odierna appellante.
Vero è che, nel corpo dell’atto, l’Amministrazione ha fatto riferimento ai “ tentativi infruttuosi che hanno disatteso le legittime aspettative della scrivente Amministrazione ” e al carattere “ non soddisfacente ” dell’“ adeguamento DE stato dei luoghi a eventuali modifiche progettuali ”, ivi comprese “ quelle proposte recentemente dalla società ”.
Tuttavia, in relazione ad esse, l’Amministrazione medesima si è riservata espressamente di adottare “ un separato e successivo riscontro formale ” nei confronti della società appellante, come poi effettivamente avvenuto con le note dell’11 maggio 2015 e 3 dicembre 2018, parimenti impugnate.
La nota del 5 maggio 2025 è quindi un atto di natura paritetica, non è espressione dell’esercizio di poteri amministrativi discrezionali relativi all’esistenza, o al contenuto, del rapporto convenzionale, ed è comunque diretta non all’appellante ma al soggetto che ha prestato la garanzia in base al negozio di fideiussione.
9. Il secondo ordine di rilievi riguarda le note dell’11 maggio 2015 e del 3 dicembre 2018, con cui il Comune di Sanremo ha riscontrato le proposte inviate dalla società.
Nello specifico, il dirigente pro tempore del Settore territorio:
- con la prima delle suddette note ha fatto rilevare che la proposta della società risultava priva di “ reali contenuti e schemi progettuali, i soli in grado di consentire all’organo di autogoverno una valutazione complessiva delle opere, unitamente alla ponderazione dell’interesse pubblico ”;
- con la seconda nota, tre anni, dopo, a fronte di una ulteriore proposta della società “ per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione convenzionate ”, ha fatto osservare che la stessa “ risulta connotarsi per il suo carattere generico e per l’assenza di elaborati e schemi progettuali ancorché richiamati e risalenti a ben undici anni fa, oltre a non apparire totalmente in linea con gli esiti del sopralluogo congiunto del 19 dicembre 2014 ”.
Al riguardo, viene imputato al T.a.r. di essersi basato, sotto il profilo motivazionale, sul “pedissequo” recepimento delle conclusioni della relazione del CTU assunta nell’ambito del giudizio civile segnatamente nei punti in cui lo stesso consulente tecnico (ing. RR) avrebbe:
- “ escluso che gli inadempimenti di EN siano giustificabili in ragione dell’oggettiva conformazione dei luoghi, rilevando che, malgrado la zona ove sorge il complesso presenti con andamento altimetrico notevolmente acclive, non sono riscontrabili difficoltà ostative insormontabili al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione come previste ” (punto 4.1 della sentenza impugnata);
- “ acclarato ” che “ le tavole depositate da EN nel dicembre 2007” non contenessero “nuove soluzioni progettuali idonee a consentire la realizzazione alternativa e/o il completamento dei lavori di urbanizzazione ”, limitandosi “ a riportare lo stato delle opere eseguite, con l’unica eccezione della proposta di un posteggio a nord del complesso, in adiacenza alla strada di collegamento con la zona “C2”, in sostituzione dell’irrealizzabile parcheggio “P3 ” (punto 4.1. della sentenza impugnata).
Il primo giudice non avrebbe esternato un autonomo e persuasivo percorso argomentativo sulla valutazione delle reali ragioni per cui le opere non sono state portate a termine, tra le quali, secondo l’appellante, vi sarebbe, da un lato, la condotta del Comune (che ha attivato e mantenuto pendente, sin dall’anno 1999, la procedura di revisione degli assetti urbanizzativi), dall’altro, l’oggettivo mutamento DE stato dei luoghi da parte del Comune segnatamente con rifermento alla strada di collegamento con la zona “C2”.
9.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che il T.a.r non si è basato soltanto sulle risultanze della C.T.U. ma anche su quelle del verbale del sopralluogo svolto in contraddittorio tra le parti in data 19 dicembre 2014, sulle quali l’appellante nulla ha osservato (cfr. il doc. n. 22 del Comune, primo grado).
Nel corso di tale sopralluogo è inconfutabilmente emerso che plurime opere di urbanizzazione non sono state realizzate, altre non sono state completate ovvero sono state realizzate in maniera difforme da quanto originariamente previsto e autorizzato.
Secondo quanto analiticamente evidenziato dal T.a.r.:
i) il collegamento pedonale tra corso degli Inglesi e strada San Lorenzo, privo di protezioni laterali e di illuminazione, presenta un’unica rampa di scale con pendenza eccessiva, in difformità dalle tavole progettuali;
ii) i parcheggi pubblici sono stati realizzati parzialmente e senza rispettare le previsioni originarie: i posteggi “P1”, “P2” e “P5” non sono dotati di barriere di sicurezza, luci e segnaletica orizzontale; il parcheggio “P4” ha solo quattro posti auto in luogo dei sette previsti; il parcheggio “P3” (di quattro stalli) non è stato eseguito ed è divenuto irrealizzabile, alla luce dell’attuale foggia del compendio edilizio;
iii) la strada “S1” di collegamento con la zona “C2”, oggi denominata via Cotta, si snoda lungo un tracciato traslato a monte e non ha né impianto di illuminazione, né i progettati svincoli su via San Lorenzo e su via Solaro (indicata come via Marinuzzi nella relazione peritale); presenta, invece, una semplice intersezione a raso con via Solaro ed è molto stretta nel tratto iniziale;
iv) non è stata predisposta l’area attrezzata per bambini;
v) i campi da tennis e basket non sono stati ultimati.
Giova altresì ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, il giudice può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in un diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cons. ST, sez. IV, sentenza 17 maggio 2012 n. 2847; cfr. anche, da ultimo, sez. VI, 25 gennaio 2024, n. 792).
9.2. Quanto poi alla circostanza che sarebbe stata l’Amministrazione ad impedire il corretto adempimento da parte della società, non vi è alcun elemento idoneo a corroborare l’assunto secondo cui, già dal 1999, il Comune avrebbe richiesto una “revisione complessiva” degli assetti urbanizzativi.
Dagli atti, relativamente alle vicende della Convenzione risalente al 1992, risulta piuttosto quanto puntualmente ricostruito dal T.a.r..
In particolare, dopo l’edificazione della struttura turistico – alberghiera – residenziale, “ nel luglio 2002 EN ha depositato la relazione tecnica esplicativa e riassuntiva delle opere compiute, con le relative tavole grafiche (doc. 8 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015), cui è seguita la contestazione, da parte del Comune, della mancata indicazione di un’area a verde pubblico fra quelle oggetto della prevista cessione (v. nota Comune in data 13.6.2003, sub doc. 9 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015). Inoltre, il soggetto attuatore non ha eseguito alcuni interventi di urbanizzazione contemplati nella convenzione e ne ha realizzati altri in modo difforme rispetto al progetto originario , onde l’Amministrazione ha a più riprese domandato, da un lato, il completamento delle infrastrutture e, dall’altro lato, la formulazione di una proposta di atto aggiuntivo con gli elaborati grafici (v. note Comune in data 29.10.2003, 26.5.2004, 23.6.2004, 14.2.2005 e 14.6.2007, sub docc. 5-6-7-8-9 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015);
- per concludere l’intervento urbanistico, il 31 dicembre 2007 la società deducente ha presentato tredici tavole (cfr. doc. 13 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015), contenenti, a suo dire, nuove soluzioni progettuali (in realtà, l’unico progetto innovativo riguardava il parcheggio pubblico non realizzato, come accertato dal C.T.U. nella causa civile: infra, § 4.1), ma l’ente non ha concesso l’agognata approvazione, principalmente a causa di una frizione tra le parti per la sistemazione della strada “S1” di collegamento con la zona “C2”. Infatti, l’assessore all’urbanistica insisteva per ottenere un allargamento della suddetta strada nell’imbocco su via Solaro, mentre EN si opponeva a tale richiesta, ritenendola eccessivamente “invasiva” (v. sul punto la relazione del geom. Filippi in data 5.11.2010, sub doc. 15 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015, nella quale il tecnico della ricorrente rammenta che il 27 settembre 2010 si era tenuto un incontro in cui “l’Assessore chiedeva la disponibilità, nell’ambito di una definitiva chiusura della questione, ad eseguire un allargamento dell’aggetto su strada Solaro della strada di collegamento con la zona C/2 a discapito della proprietà EN 57”, onde la società desiderava “individuare la soluzione più aderente alle necessità del Comune e, nel contempo, meno invasiva nei confronti della proprietà privata”);
- per superare l’impasse il soggetto attuatore ha dichiarato di acconsentire a presentare un progetto di allargamento del tramite viario, comunicando che lo avrebbe inviato dopo le verifiche strutturali necessarie per la presenza di autorimesse interrate (v. nota EN in data 27-28.12.2010, sub doc. 16 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);
- tuttavia, nonostante i molteplici solleciti del Comune (v. note Comune in data 30.6.2011, 12.6.2012, 9.8.2012 e 21.8.2012, sub doc. 10-11-12-13 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015), EN non ha trasmesso alcun progetto riguardante la strada in questione, insistendo invece affinché l’Amministrazione riscontrasse formalmente “le soluzioni progettuali” di cui alle tavole del dicembre 2007 (v. nota EN in data 2.7.2012, sub doc. 19 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);
- il 18 ottobre 2012 i funzionari comunali intervenuti nella conferenza di servizi istruttoria “interna” si sono espressi sulle prefate tavole, giudicando inadeguata l’attuale situazione viabilistica ivi raffigurata e ritenendo indispensabile un raccordo circolare tra la strada “S1” di collegamento con la zona “C2” e via Solaro; hanno, inoltre, indicato la necessità di un allargamento di mt. 6,50 di carreggiata e mt. 1,50 di marciapiede (o, in subordine, l’installazione di un impianto semaforico a chiamata); hanno, altresì, richiesto la cessione dell’intero tratto frontistante via Solaro ed espresso parere contrario al posizionamento del parcheggio mancante nell’area adiacente alla strada “S1” (doc. 26 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);
- preso atto delle risultanze della conferenza di servizi, con nota del 5 novembre 2012 l’Amministrazione ha chiesto a EN di recepire le indicazioni formulate in sede collegiale e presentare il progetto definitivo delle opere (doc. 25 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);
- decorsi inutilmente due anni, con note del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015 (docc. 18 e 21 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015) il Comune ha proceduto all’escussione della fideiussione; poiché l’impresa assicuratrice non ha pagato, l’ente ha agito in via monitoria e, a seguito dell’opposizione del garante, si è instaurato il relativo giudizio avanti al Tribunale civile di Imperia (su cui v. infra, § 3);
- nel frattempo, dopo un incontro fra le parti avvenuto il 1° aprile 2015, il 17 aprile 2015 EN ha inviato al Comune una “relazione - proposta”, in cui ha manifestato l’intendimento di completare la scalinata pedonale, la strada di collegamento con la zona “C2”, l’area per gioco bimbi e i campi da tennis, indicando i tempi di attuazione (progettazione entro 120 giorni dall’accettazione della proposta, esecuzione entro 270 giorni dal rilascio dei titoli abilitativi e collaudo entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori) (doc. 34 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);
- con l’impugnata nota dell’11 maggio 2015 il dirigente dei Servizi al Territorio ha riscontrato la suddetta “relazione - proposta”, rilevando che le prescrizioni sulla strada di collegamento erano state seguite solo parzialmente, che i tempi di realizzazione risultavano inaccettabili e che, in ogni caso, la mancanza di elaborati progettuali impediva all’organo di governo una valutazione complessiva delle opere;
- dopo tre anni, facendo seguito ad un ulteriore incontro tenutosi il 1° agosto 2018, l’11 ottobre 2018 EN ha trasmesso una nuova “proposta per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione convenzionate”, che ricalca quella del 2015, aggiungendo il parcheggio sotto la strada “S1” di collegamento (secondo la vecchia idea già bocciata dalla conferenza di servizi) e riducendo l’attuazione a 180 giorni dai permessi, oltre all’indicazione dell’eventuale monetizzazione delle opere non eseguite (doc. 36 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);
- con la gravata nota del 3 dicembre 2018 l’Amministrazione ha obiettato che anche quest’ultima proposta non risultava in linea con le esigenze di sistemazione dei luoghi già rappresentate dagli uffici comunali e che, comunque, mancavano schemi atti a consentire il compiuto apprezzamento delle idee progettuali .”.
9.3. Secondo quanto accertato dal C.T.U. in sede civile – e non confutato dall’appellante – è emerso poi che la maggior parte delle problematiche insorte in merito alle opere di urbanizzazione abbiano avuto origine nella variazione orografica effettuata per la realizzazione del complesso.
È quindi in tale fase che la società avrebbe dovute adeguare anche la dislocazione delle opere di urbanizzazione, “ per una loro completa e fattibile esecuzione ” (cfr. la pag. 14 della Relazione del C.T.U.).
9.4. Quanto invece alla tesi della società - secondo cui buona parte delle difformità riscontrate deriverebbero essenzialmente dagli interventi effettuati dal Comune sulla viabilità a nord del complesso - risulta che già dal 1999 l’Amministrazione abbia sottoposto alla lottizzante le soluzioni alternative proposte dall’Ufficio tecnico (ed approvate dalla Giunta comunale), senza tuttavia riuscire ad ottenere, nel corso degli anni, l’adeguamento del progetto esecutivo.
9.5. Né è contestato – come fatto rilevare dal T.a.r., sulla scorta degli accertamenti contenuti nella CTU – che le tavole depositate da EN nel dicembre 2007 non contenessero nuove soluzioni progettuali idonee a consentire la realizzazione alternativa e/o il completamento dei lavori di urbanizzazione, ma si limitassero a riportare lo stato delle opere eseguite, con l’unica eccezione della proposta di un posteggio a nord del complesso, in adiacenza alla strada di collegamento con la zona “C2”, in sostituzione dell’irrealizzabile parcheggio “P3”.
Il suddetto posteggio, tuttavia, è stato ritenuto non fattibile dalla conferenza di servizi istruttoria del 18 ottobre 2012 per inidoneità dell’accesso, che non consentiva sufficiente visibilità.
9.6. Relativamente ai vizi di carattere procedimentale, dedotti dalla società sul rilievo che le note dell’11 maggio 2015 e del 3 dicembre 2018, avrebbe comunque valenza provvedimentale e non soltanto negoziale come ritenuto dal T.a.r. - concretizzandosi nell’assunzione di una sostanziale determinazione negativa in ordine agli interessi pretesivi dell’appellante – occorre ricordare che, per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato a causa della violazione delle garanzie partecipative, la parte ricorrente ha l’onere di allegare quale apporto collaborativo ulteriore avrebbe potuto fornire alla p.a. per orientarla in senso diverso rispetto alla determinazione assunta, non potendo quindi dolersi del mero dato formale dell’omissione della comunicazione di avvio, ovvero del preavviso di rigetto.
Nel caso in esame, la società appellante non ha chiarito quali specifici argomenti avrebbe potuto addurre per superare le criticità rilevate dal dirigente comunale in ordine al fatto che la stessa, pur dopo svariati anni dal momento in cui si era verificata la necessità di adeguare le opere di urbanizzazione alle esigenze sopravvenute, non ha presentato alcun progetto concreto, idoneo ad essere sottoposto alla Giunta comunale, ma si è limitata a prospettare mere dichiarazioni di intenti.
10. Con il terzo mezzo dell’appello vengono riproposte le ragioni a sostegno della domanda di accertamento dell’inadempimento del Comune di Sanremo.
Non è stato chiarito, però, a quale dei propri obblighi il Comune sarebbe venuto meno.
Si assume che buona parte delle difformità riscontrate derivino essenzialmente dalla modifica della conformazione dei luoghi, ed in particolare dagli interventi effettuati dal Comune sulla viabilità a nord del complesso, interventi che hanno costretto la società a trovare soluzioni diverse per la realizzazione delle opere di urbanizzazione: il collegamento pedonale sarebbe stato realizzato difformemente a quanto previsto a causa della modifica alla viabilità operata dal Comune; analogamente, la realizzazione del tratto di strada indicato con la sigla S1 deriverebbe dalla realizzazione da parte del Comune di alcune opere di sistemazione della viabilità che avrebbero impedito la successiva corretta esecuzione delle opere come previste.
Al riguardo, come già evidenziato, risulta che sin dal 1999 il Comune abbia indicato alla ricorrente le soluzioni proposte dall’Ufficio Tecnico e approvate dalla Giunta Comunale, per le quali veniva richiesto l’adeguamento del progetto esecutivo.
Tale adeguamento non è però mai avvenuto né risulta essere stata mai prospettata dalla società alcuna diversa soluzione progettuale rispetto a quanto già realizzato dal Comune.
Secondo quanto accertato dalla C.T.U. svolta in sede civile (e, comunque, non contestato dall’appellante), le soluzioni progettuali riportate negli elaborati del 2007 corrispondono a quanto rilevato durante il sopralluogo del 19 dicembre 2014 con la sola esclusione della realizzazione del parcheggio a nord del complesso che –negli elaborati del 2007– era previsto in sostituzione del parcheggio P3.
Per quanto riguarda, poi, il rilievo del T.a.r. secondo cui nemmeno la società ha allegato una qualche condotta ostativa del Comune per quanto riguarda i parcheggi e i campi sportivi, l’appellante si è limitata ad affermare in maniera generica ed apodittica che l’Amministrazione avrebbe in realtà perseguito l’obiettivo di un “complessivo” aggiornamento del piano particolareggiato e della Convenzione, il quale avrebbe investito anche le opere in questione.
Di ciò, però, non vi è traccia agli atti del processo.
10.1. Si contesta altresì la statuizione del giudice di prime cure nel punto in cui, con riguardo all’area a verde attrezzato, giudica “ indimostrato l’assunto … secondo cui sarebbe stato lo stesso ente civico ad affermarne l’inutilità ”, posto che, anche in tal caso, sarebbe stata l’Amministrazione dapprima a rappresentare alla società la volontà di una ricollocazione dell’opera in esame (doc. 6 ricorso di primo grado n.r.g. 668/2015) e, in conseguenza di incontri e sopralluoghi con la Società, a condividerne con quest’ultima la sostituzione (doc. 15 ricorso di primo grado n.r.g. 668/2015).
Tuttavia, dai documenti richiamati non si evince affatto che l’Amministrazione abbia rinunciato all’area a verde attrezzato, mentre la sostituzione di tale area con un parcheggio rappresenta, in realtà, l’oggetto di una proposta della stessa società appellante (cfr. il doc. n. 15 allegato al ricorso di primo grado n. 668 del 2015; crf. anche il verbale dell’incontro del 1° agosto 2018, doc. n. 37), che non risulta essere stata accettata dall’Amministrazione.
10.2. Quanto alla “scalinata pedonale”, e alle conclusioni raggiunte dal CTU nel giudizio civile circa la necessità di una sua ricostruzione, per consentirne la fruizione da parte della cittadinanza, del tutto irrilevante è il fatto che, a partire dalla proposta del 17 aprile 2015, la società si sia “ espressamente impegnata a realizzare quanto necessario alla relativa messa in sicurezza ”.
Si tratta infatti, ancora una volta, di una mera dichiarazione di intenti non accompagnata dalla presentazione di progetti concreti, idonei a confermare la perdurante effettiva volontà di adempiere da parte della società.
10.3. Pure ineccepibili risultano i rilievi del T.a.r. nella parte in cui, con riferimento alla strada S1 di collegamento con la zona C2 (via Cotta), ha escluso una condotta colposa del Comune di Sanremo.
È agevole infatti rilevare che all’epoca in cui il Comune ha dovuto realizzare gli interventi di messa in sicurezza di tale infrastruttura (secondo quanto previsto dal progetto comunale approvato con la deliberazione n. 465 del 2 dicembre 2005), la società ricorrente – che avrebbe dovuto completare la viabilità del comparto nel termine prescritto dalla Convenzione (pari a 36 mesi dal rilascio del primo titolo edilizio a suo favore) - era già in mora, con conseguente trasferimento del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa alla stessa non imputabile.
Ad ogni modo, non vi è prova del fatto che siano stati gli interventi di manutenzione straordinaria approvati dal Comune nel 2005 a pregiudicare la possibilità per la società di dare positivo seguito alla richiesta dell’Amministrazione di allargare il collegamento viario in prossimità delle opere realizzate; essendo piuttosto la società che - pur consapevole, sin dal 1999 della necessità di adeguamento delle opere viarie – ha ritenuto di destinare le aree in questione ad altri usi, evidentemente ritenuti più profittevoli (il primo giudice ha richiamato ad esempio la circostanza che le aree necessarie all’allargamento della sede viaria siano state cedute agli acquirenti del complesso immobiliare, come risulta dal verbale della riunione in data 1.8.2018, sub doc. 37 ricorrente nel giudizio di primo grado n.r.g. 668/2015).
10.4. Non è poi vero che il T.a.r. abbia utilizzato pedissequamente, e comunque in modo parziale e strumentale, l’accertamento del CTU nel giudizio civile secondo cui “ anche dopo l’intervento di consolidamento effettuato dal Comune, gli svincoli originariamente progettati avrebbero comunque potuto essere costruiti con le opportune modifiche ”.
Al riguardo il CTU, alla specifica richiesta di chiarimenti volta ad accertare se l’intervento approvato abbia “ inciso sull’ambito destinato alle opere di urbanizzazione ed in particolare sull’area destinata al collegamento tra via Solaro e la zona C ” ha sì risposto che esso “ ha inciso in quanto ha modificato l’assetto plano – altimetrico dei luoghi ” ma ha precisato anche, in linea con le conclusioni rassegnate nella propria relazione, che “ Ciò non vuol dire che l’opera prevista non poteva essere realizzata con le opportune modifiche ” (doc. n. 28 depositato della ricorrente in primo grado, n.r.g. 61 del 2021).
In ogni caso, l’appellante non ha dato prova del contrario.
10.5. Non è infine contestato il rilievo del T.a.r. secondo cui, alla luce del canone di buona fede ex articolo 1375 cod. civ., l’adeguamento della viabilità richiesto dal Comune fosse una modifica pienamente esigibile.
11. Parimenti infondata è la domanda di accertamento del diritto della società appellante ad ottenere che le somme versate dal garante vengano impiegate per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Si tratta infatti di una pretesa che non ha base legale né negoziale.
Nello specifico, la società lottizzante - che avrebbe dovuto realizzare le opere di urbanizzazione e il cui inadempimento ha costretto il Comune ad escutere la fideiussione – non ha una posizione di diritto soggettivo (e/o interesse qualificato) in ordine all’impiego delle somme riscosse dal Comune a titolo di indennizzo per l’inadempimento. La prestazione della garanzia era infatti oggetto di un’obbligazione dell’odierna appellante (cfr. art. 15.1 della Convenzione dell’1.8.1992) mentre la sua escussione da parte del Comune non ha fatto sorgere in capo ad essa alcun ulteriore diritto inerente all’esecuzione della convenzione medesima, diverso da quello già esercitato, relativo alla realizzazione del complesso immobiliare.
12. Il quarto mezzo punta ad escludere che la nota di sollecito da parte del Comune di Sanremo del 14 giugno 2007 possa considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione relativamente all’adempimento delle obbligazioni originarie, poiché il Comune si sarebbe limitato a richiedere “ la definizione delle modifiche alle opere di urbanizzazione e alla convenzione attuativa ”.
L’appellante omette però di riportare per intero il contenuto di tale richiesta che era esplicitamente finalizzata al “ completamento ” delle opere di urbanizzazione “ in ottemperanza alla convenzione attuativa ed atto aggiuntivo ”.
In tale senso, la società veniva per l’ennesima volta invitata ad “ elaborare una soluzione progettuale che soddisfi gli impegni già assunti ”.
Va pertanto confermata anche la statuizione relativa al rigetto della domanda di accertamento della prescrizione delle obbligazioni della società appellante.
13. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di ST in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di Sanremo, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvia Martino |
IL SEGRETARIO