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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9582/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana GIGLIOTTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Poggibonsi (SI), Via Privata Sardelli n. 1 e
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nazario DE LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Piazza di Porta Ravegnana n.1 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come note in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 19 luglio 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 7 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio Semestene (SS) il 4 giugno 2005. pagina 1 di 5 Dall'unione non sono nati figli, ma i ricorrenti hanno adottato , nata in [...] Per_1 il 4 dicembre 2011 con sentenza della Corte Etiope pronunciata il 10 maggio 2012 e dichiarata efficace in Italia con gli effetti dell'adozione con Decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna pubblicato il 6 settembre 2012. Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2024, il 12 novembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nell'udienza del 7 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 7 novembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] Parte_2 unitisi in matrimonio Semestene il 4 giugno 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori i quali pertanto eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2) prende atto che i coniugi si sono impegnati a scambiarsi ogni notizia utile e pagina 2 di 5 necessaria per garantire un'adeguata e coerente educazione e un positivo sviluppo della minore, nonché che le parti riconoscono come primario diritto della figlia di avere il più ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali e le rispettive famiglie di origine, e a tale fine si impegnano a trascorrere il proprio tempo insieme alla figlia, compatibilmente sia con gli impegni scolastici della medesima sia con i rispettivi impegni professionali, previo tempestivo avviso fra essi genitori in modo da non comportare intralcio o disagio alla gestione di vita del genitore che ha con sé e Per_1 degli impegni già presi dai medesimi;
3) colloca la minore presso la madre cui, per l'effetto, assegna la casa familiare ubicata a Bologna Via B. Cesi n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
4) dispone che, salvo eventuali bisogni ed esigenze espresse dalla minore, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
- tutti i giovedì con pernotto incluso, prelevandola e riaccompagnandola da/a casa della madre sia nel periodo scolastico sia in quello non scolastico;
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, con obbligo di andarla a prendere e di riaccompagnarla a casa della madre la mattina del lunedì subito prima di andare a scuola;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ciò salvo diversi accordi tra i genitori, compresi quelli di programmare un viaggio con la minore da comunicare almeno un mese prima delle predette vacanze;
- in estate ferma l'ordinaria regola di frequentazione prevista dall'anzidetto calendario, nei mesi di luglio / agosto, 15 giorni anche non consecutivi;
5) prende atto che le parti si danno reciproco atto che il calendario di visita di cui sopra potrà essere modificato ogni volta lo richieda il miglior interesse di , privilegiando Per_1 il principio della flessibilità e improntando il loro rapporto ad una corretta responsabilità genitoriale;
6) pone in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Pt_2 della figlia, versando sul conto corrente della madre, presso Banco San Geminiano e Prospero Filiale di Via indipendenza Bologna alle coordinate qui di seguito trascritte: IBAN IT 21 Z 05034 02421 000000 166650 – Bic /Swift BAPPIT21M60, entro il giorno 26 di ogni mese, l'importo mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione annuale ISTAT con riferimento per il calcolo al novembre 2024; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia:
pagina 3 di 5 a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto dell'accordo tra le parti a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre, previa richiesta all'Ente mediante presentazione di Isee;
pagina 4 di 5 9) prende atto prende atto che i ricorrenti concordano che qualora entrambi i genitori decidano di trascorrere le ferie estive con in Sardegna si alterneranno in modo che Per_1 la permanenza della minore nell'isola sia continuativa;
10) prende atto che nell'eventualità che i genitori dovessero decidere di trascorrere entrambi le ferie estive con nella regione di origine, alternandosi in modo che la Per_1 permanenza della minore nell'isola non abbia soluzione di continuità, il suo viaggio in aereo o in nave di andata e ritorno (e, nell'eventualità fosse presente, anche del cane
) per la Sardegna sarà pagato da ciascun genitore al 50%. Diversamente, se la madre Per_2
o il padre decidessero di passare le vacanze estive con in altre località, ciascun Per_1 genitore si farà carico del costo dell'eventuale viaggio estivo da lui/lei organizzato e durante il quale saranno trascorsi i rispettivi sopraindicati periodi di 15 giorni;
11) prende atto che i ricorrenti concordano che per il periodo estivo non scolastico, ove economicamente sostenibile e nel rispetto dei desideri di , sceglieranno delle Per_1 attività ludico ricreative nei campi solari durante la settimana;
12) prende atto che le parti hanno concordato che le spese straordinarie della casa familiare - ivi inclusi gli oneri e compensi dell'amministrazione di condominio - diversi da quelli per l'attività ordinaria saranno ripartiti dalle parti al 50% in ragione delle loro rispettive quote di proprietà;
13) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e rinunciano alla previsione di un assegno di divorzio non sussistendone le condizioni. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana GIGLIOTTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Poggibonsi (SI), Via Privata Sardelli n. 1 e
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nazario DE LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Piazza di Porta Ravegnana n.1 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come note in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 19 luglio 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 7 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio Semestene (SS) il 4 giugno 2005. pagina 1 di 5 Dall'unione non sono nati figli, ma i ricorrenti hanno adottato , nata in [...] Per_1 il 4 dicembre 2011 con sentenza della Corte Etiope pronunciata il 10 maggio 2012 e dichiarata efficace in Italia con gli effetti dell'adozione con Decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna pubblicato il 6 settembre 2012. Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2024, il 12 novembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nell'udienza del 7 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 7 novembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] Parte_2 unitisi in matrimonio Semestene il 4 giugno 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori i quali pertanto eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2) prende atto che i coniugi si sono impegnati a scambiarsi ogni notizia utile e pagina 2 di 5 necessaria per garantire un'adeguata e coerente educazione e un positivo sviluppo della minore, nonché che le parti riconoscono come primario diritto della figlia di avere il più ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali e le rispettive famiglie di origine, e a tale fine si impegnano a trascorrere il proprio tempo insieme alla figlia, compatibilmente sia con gli impegni scolastici della medesima sia con i rispettivi impegni professionali, previo tempestivo avviso fra essi genitori in modo da non comportare intralcio o disagio alla gestione di vita del genitore che ha con sé e Per_1 degli impegni già presi dai medesimi;
3) colloca la minore presso la madre cui, per l'effetto, assegna la casa familiare ubicata a Bologna Via B. Cesi n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
4) dispone che, salvo eventuali bisogni ed esigenze espresse dalla minore, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
- tutti i giovedì con pernotto incluso, prelevandola e riaccompagnandola da/a casa della madre sia nel periodo scolastico sia in quello non scolastico;
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, con obbligo di andarla a prendere e di riaccompagnarla a casa della madre la mattina del lunedì subito prima di andare a scuola;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ciò salvo diversi accordi tra i genitori, compresi quelli di programmare un viaggio con la minore da comunicare almeno un mese prima delle predette vacanze;
- in estate ferma l'ordinaria regola di frequentazione prevista dall'anzidetto calendario, nei mesi di luglio / agosto, 15 giorni anche non consecutivi;
5) prende atto che le parti si danno reciproco atto che il calendario di visita di cui sopra potrà essere modificato ogni volta lo richieda il miglior interesse di , privilegiando Per_1 il principio della flessibilità e improntando il loro rapporto ad una corretta responsabilità genitoriale;
6) pone in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Pt_2 della figlia, versando sul conto corrente della madre, presso Banco San Geminiano e Prospero Filiale di Via indipendenza Bologna alle coordinate qui di seguito trascritte: IBAN IT 21 Z 05034 02421 000000 166650 – Bic /Swift BAPPIT21M60, entro il giorno 26 di ogni mese, l'importo mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione annuale ISTAT con riferimento per il calcolo al novembre 2024; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia:
pagina 3 di 5 a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto dell'accordo tra le parti a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre, previa richiesta all'Ente mediante presentazione di Isee;
pagina 4 di 5 9) prende atto prende atto che i ricorrenti concordano che qualora entrambi i genitori decidano di trascorrere le ferie estive con in Sardegna si alterneranno in modo che Per_1 la permanenza della minore nell'isola sia continuativa;
10) prende atto che nell'eventualità che i genitori dovessero decidere di trascorrere entrambi le ferie estive con nella regione di origine, alternandosi in modo che la Per_1 permanenza della minore nell'isola non abbia soluzione di continuità, il suo viaggio in aereo o in nave di andata e ritorno (e, nell'eventualità fosse presente, anche del cane
) per la Sardegna sarà pagato da ciascun genitore al 50%. Diversamente, se la madre Per_2
o il padre decidessero di passare le vacanze estive con in altre località, ciascun Per_1 genitore si farà carico del costo dell'eventuale viaggio estivo da lui/lei organizzato e durante il quale saranno trascorsi i rispettivi sopraindicati periodi di 15 giorni;
11) prende atto che i ricorrenti concordano che per il periodo estivo non scolastico, ove economicamente sostenibile e nel rispetto dei desideri di , sceglieranno delle Per_1 attività ludico ricreative nei campi solari durante la settimana;
12) prende atto che le parti hanno concordato che le spese straordinarie della casa familiare - ivi inclusi gli oneri e compensi dell'amministrazione di condominio - diversi da quelli per l'attività ordinaria saranno ripartiti dalle parti al 50% in ragione delle loro rispettive quote di proprietà;
13) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e rinunciano alla previsione di un assegno di divorzio non sussistendone le condizioni. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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