Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2026, proposto da
Gr Value Brindisi 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Speciale per il PNRR, non costituita in giudizio;
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BR, LE e TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento e/o nullità
-del provvedimento prot. n. 20366 del 30.01.2026 con il quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha rigettato la richiesta di definizione del procedimento di VIA avente ad oggetto la realizzazione e l’esercizio nei comuni di ME (BR) e Torre AN US (BR) di un impianto agrivoltaico, denominato Messapia, di potenza pari a 29,65 MW e delle relative opere ed infrastrutture connesse;
-del provvedimento prot. n. 33080 del 16.02.2026 con il quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato di restare in attesa delle determinazioni di competenza del Ministero della Cultura;
nonché per la condanna
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rilascio, entro il termine di 30 giorni, del provvedimento favorevole di VIA per la realizzazione e l’esercizio nei Comuni di ME e Torre AN US di un impianto agrivoltaico, denominato “Messapia”, di potenza pari a 29,65 MW e delle relative opere ed infrastrutture connesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa DA OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
La società ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei provvedimenti - prot. n. 20366 del 30.01.2026 e prot. n. 33080 del 16.02.2026 - con i quali il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha opposto diniego all’istanza di rilascio del provvedimento di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 del D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Messapia” da realizzarsi nei Comuni di ME (BR) e Torre AN US (BR).
Ha chiesto, altresì, l’accertamento della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di competenza del Ministero della Cultura, ai sensi degli artt. 25, comma 2- bis , del D.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 17- bis della Legge n. 241 del 1990 e la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rilascio del provvedimento favorevole di VIA.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2, 20 e 22 del D.lgs. n. 199/2021 e 25 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, del giusto procedimento e di massima diffusione delle FER. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza istruttoria. Violazione della Direttiva UE/2018/2001.
-Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 17- bis della L. n. 241/1990 e 25 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, del giusto procedimento e di massima diffusione delle FER. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Carenza istruttoria.
-Violazione, falsa ed erronea interpretazione degli artt. 2 della L. n. 241/1990 e 25 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, del giusto procedimento e di massima diffusione delle FER. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza istruttoria. Violazione del Regolamento 2022/2577/UE. Violazione delle Direttive 2009/28/CE, 2018/2001/UE e 2023/2413/UE.
-Nullità per violazione della sentenza n. 614/2025 del TAR Puglia Lecce II.
Le Amministrazioni Statali, in data 31 marzo 2026, si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, il ricorso, essendo integro i il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, il ricorso è stata trattenuto in decisione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
È pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 richiesto, come nella specie, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico.
Tale obbligo di provvedere è stato, più volte, ribadito dalla giurisprudenza unanime che ha chiarito come l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (cfr. tra le tante, TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024, in senso conforme TAR Sicilia, Palermo, Sez.V, 1728/2024, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 929/2024, id. n. 588/2024, TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, 547/2024).
Il che trova ulteriore conferma nella natura perentoria dei termini procedimentali di che trattasi; in tal senso depone il dato letterale dell’art. 25, comma 7, del D.lgs. n. 152 del 2006 a tenore del quale “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Inoltre, devono ritenersi applicabili anche al procedimento di VIA, gli istituti di semplificazione e/o superamento implicito dell’inerzia delle altre Amministrazioni coinvolte.
Al riguardo, il Collegio - come già rilevato nello scrutinare ricorsi analoghi al presente (cfr. Sentenza TAR Lecce, Sez. I, 18.03.2026, n. 416) - condivide l’ormai consolidato orientamento che, prendendo le mosse dalle recenti prese di posizione del Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) con riferimento al silenzio della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica, ritiene applicabile l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 anche ai procedimenti di VIA statale quale è quello oggetto di esame.
Secondo questa giurisprudenza “La disposizione (id est l’art. 25, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006) va coordinata con le previsioni di cui all’art.17-bis della l. n. 241/1990, il quale prevede e disciplina un meccanismo di silenzio assenso nei casi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di Amministrazioni pubbliche, sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati nell'ambito del relativo procedimento. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'applicabilità di siffatto meccanismo, in quanto paradigma generale dell'azione amministrativa nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche, non può essere revocata in dubbio ogniqualvolta il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione “pluristrutturata” (nel senso che la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione): “il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell'art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato” (Cons. Stato, Adunanza della Commissione speciale, 23 giugno 2016, parere n. 1640)” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 20.01.2026, n. 94, TAR Puglia, Bari, 09.12.2024, n. 1264; id. Cons. di Stato, Sez. IV, 04.02.2025, n. 867; TAR Puglia, Bari, Sez, II, 11.12.2023, n. 1429; id. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23.12.2025, n. 1491, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 22.04.2024, n. 500, id. Se. II, 09.06.2025, n. 784)”.
Tanto chiarito, e venendo al caso in esame, sono illegittimi, alla luce dei documenti in atti, i provvedimenti gravati con cui l’Amministrazione statale resistente ha inteso denegare l’istanza di che trattasi sull’assunto della mancata acquisizione del parere di competenza del Ministero della Cultura, pur in presenza di una istruttoria completa (comprensiva del parere positivo di compatibilità ambientale n. 829 del 02.10.2025 della Commissione PNRR-PNIEC) e del superamento di tutti i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152 del 2006.
Infatti:
-in data 06.07.2022 la ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA relativo alla realizzazione dell’impianto agrivoltaico di che trattasi;
-il progetto in esame rientra tra quelli inclusi nell’elenco di cui all’Allegato I-bis parte seconda (punto 1.2.1) del D.lgs. 152 del 2006;
-l’impianto proposto, per quanto in atti, ricade in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- quater del D.lgs. n. 152 del 2006;
-in data 02.10.2025 è stato reso, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 614 del 2025, il parere positivo di compatibilità ambientale n. 829 del 02.10.2025 da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
-in data 12.01.2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato alla società ricorrente di aver trasmesso il 23.10.2025 il sopra richiamato parere al Ministero della Cultura per il parere di sua competenza;
-il Ministero della Cultura, non ha espresso alcun atto di assenso e/o dissenso dal 23.10.2025 ovvero dalla data di ricevimento del parere di compatibilità ambientale della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e da tale trasmissione sono decorsi circa cinque mesi.
Tanto basta a ritenere fondate le censure sollevate dalla ricorrente avverso i provvedimenti gravati, dovendosi, per quanto sopra detto, ritenere formato per silentium il parere positivo del Ministero della Cultura non avendo lo stesso espresso alcun giudizio entro i successivi 20 gg. dal ricevimento del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti gravati - prot. n. 20366 del 30.01.2026 e prot. n. 33080 del 16.02.2026 - ferma restando l’accertata formazione, per quanto sopra detto, del silenzio assenso quanto all’atto del Ministero della Cultura, per decorrenza dei termini di legge per il rilascio del parere di sua competenza e con assorbimento delle restanti questioni proposte.
Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, fermo restante l’obbligo di rimborso, in favore della ricorrente, del contributo unificato se e nella misura in cui lo stesso risulta essere stato corrisposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-annulla i provvedimenti gravati (prot. n. 20366 del 30.01.2026 e prot. n. 33080 del 16.02.2026);
-accerta la formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso del Ministero della Cultura;
-compensa le spese di lite tra le parti, fermo restante l’obbligo di rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente, se e nella misura in cui lo stesso risulta esser estato corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
DA OS, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DA OS | NT PA |
IL SEGRETARIO