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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1711/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239000573251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239000573251000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239004746123000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239004746123000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239004746123000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato:/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato due intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - n.
29720239000573251000 e n. 29720239004746123000 - notificate in data 27 giugno 2025.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in data
27 giugno 2025 il contribuente ha ritirato due raccomandate con cui l'agente della riscossione ha comunicato il deposito presso la casa comunale di Giarratana degli atti sopra indicati;
b) le due intimazioni si riferiscono a cartelle di pagamento relative ad imposte dirette;
c) in particolare, l'intimazione n. 2972023900057325/000 si riferisce alla cartella n. 29720100024775233000, notificata in data 18 gennaio 2011, relativa ad IRPEF e addizionale regionale per l'anno 2004, per un importo complessivo pari a € 32.187,29; d) a tale cartella faceva anche riferimento la precedente intimazione n. 297201229006078145, notificata in data 6 marzo
2012; e) l'intimazione n. 29720239004746123/000 si riferisce alla cartella n. 29720120005097005000, notificata in data 2 novembre 2012, relativa ad IRPEF e addizionali regionale e comunale per l'anno 2005, per un importo complessivo pari a € 1.909,87; f) il ricorrente, dopo le notifiche del 6 marzo 2012 e del 2 novembre 2012, non ha ricevuto ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
g) in relazione alle pretese di cui si tratta è quindi maturata la prescrizione, trovando applicazione per i tributi erariali e in particolare per le imposte dirette il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile in quanto le cartelle di pagamento presupposte, notificate in data 18 gennaio 2011
(cartella n. 29720100024775233000) e 2 novembre 2012 (cartella n. 29720120005097005000), non sono state impugnate;
b) la definitività delle cartelle preclude la contestazione nel merito della pretesa, salvo che l'atto successivo presenti vizi propri;
c) l'operato dell'agente della riscossione è legittimo e l'agente della riscossione, in quanto estraneo al rapporto di imposta, non può esprimersi sul merito della pretesa;
d) l'ente impositore, inoltre, non è stato convenuto in giudizio;
e) la prescrizione non è maturata, esistendo atti interruttivi e dovendo richiamarsi l'esito del precedente giudizio n. 1437/2012, in occasione del quale è stata accertata la regolarità della notifica della cartella n. 29720100024775233000 ed è stata considerato valido atto interruttivo l'intimazione n. 29720129006078145000; f) deve anche evidenziarsi la sospensione dei termini di riscossione a seguito dell'emergenza Covid-19, richiamando sul punto l'art. 68 del decreto legge n. n. 18/2020 e, in particolare, il comma 4-bis della disposizione.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
In via preliminare, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte nei termini di legge le abbia rese definitive, precludendo al contribuente la possibilità di contestare il merito della pretesa con l'impugnazione dell'atto successivo, se non per vizi propri di quest'ultimo. L'eccezione non è fondata.
Invero, l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento costituisce un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere in sede di impugnazione dell'atto successivo. La prescrizione, in questo contesto, non attiene al merito originario della pretesa (ormai cristallizzata nella cartella definitiva), ma a un evento successivo che incide sulla stessa esigibilità del credito
(Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 5598/2025).
Come indicato dallo stesso ricorrente, il termine ordinario decennale di prescrizione, previsto dall'art. 2946
c.c., trova applicazione per i crediti erariali di cui si discute (Cassazione Civile, VI, n. 8120/2021).
Per l'intimazione n. 29720239000573251000 (relativa alla cartella n. 29720100024775233000) si osserva che: a) la cartella di pagamento è stata notificata il 18 gennaio 2011; b) la prima intimazione di pagamento
è stata notificata il 6 marzo 2012 (dies a quo del termine di prescrizione); c) la prescrizione è maturata in data 6 marzo 2022.
Per l'intimazione n. 29720239004746123000 (relativa alla cartella n. 29720120005097005000) risulta che:
a) la cartella di pagamento è stata notificata il 2 novembre 2012 (dies a quo del termine di prescrizione); b) la prescrizione ordinaria decennale è maturata in data 2 novembre 2022.
Le intimazioni di pagamento sono state notificate in data 27 giugno 2025.
L'art. 68, comma 4-bis, del decreto legge n. 18/2020 contempla una proroga di ventiquattro mesi dei termini di prescrizione, ma la previsione si applica esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) e fino al 31 dicembre 2021. Nel caso di specie i carichi sono stati affidati in epoca anteriore.
Trova invece applicazione l'art. 68, comma 1, del decreto legge n. n. 18/2020 che ha sospeso i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, richiamando l'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015, il cui primo comma dispone che la sospensione dei versamenti comporta, per un corrispondente periodo di tempo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
(Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 5598/2025; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma, n. 10140/2025).
Il periodo di sospensione delle attività di riscossione è durato complessivamente 542 giorni (dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021). Tale periodo deve essere aggiunto al termine di prescrizione decennale (Cassazione
Civile, V. n. 34336/ 2025).
Applicando tale principio ai casi in esame risulta che: a) per la prima intimazione il termine di prescrizione
è maturato in data 30 agosto 2023 (6 marzo 2022 + 542 giorni) e la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta il 27 giugno 2025; b) per la seconda intimazione il termine di prescrizione è maturato in data 27 aprile 2023 (2 novembre 2022 + 542 giorni) e la notifica dell'intimazione è avvenuta in data 27 giugno 2025.
Anche tenendo conto della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria, quindi, il diritto di credito si è estinto per prescrizione prima della notifica delle intimazioni di pagamento che sono state impugnate.
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1711/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239000573251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239000573251000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239004746123000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239004746123000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239004746123000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato:/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato due intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - n.
29720239000573251000 e n. 29720239004746123000 - notificate in data 27 giugno 2025.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in data
27 giugno 2025 il contribuente ha ritirato due raccomandate con cui l'agente della riscossione ha comunicato il deposito presso la casa comunale di Giarratana degli atti sopra indicati;
b) le due intimazioni si riferiscono a cartelle di pagamento relative ad imposte dirette;
c) in particolare, l'intimazione n. 2972023900057325/000 si riferisce alla cartella n. 29720100024775233000, notificata in data 18 gennaio 2011, relativa ad IRPEF e addizionale regionale per l'anno 2004, per un importo complessivo pari a € 32.187,29; d) a tale cartella faceva anche riferimento la precedente intimazione n. 297201229006078145, notificata in data 6 marzo
2012; e) l'intimazione n. 29720239004746123/000 si riferisce alla cartella n. 29720120005097005000, notificata in data 2 novembre 2012, relativa ad IRPEF e addizionali regionale e comunale per l'anno 2005, per un importo complessivo pari a € 1.909,87; f) il ricorrente, dopo le notifiche del 6 marzo 2012 e del 2 novembre 2012, non ha ricevuto ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
g) in relazione alle pretese di cui si tratta è quindi maturata la prescrizione, trovando applicazione per i tributi erariali e in particolare per le imposte dirette il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile in quanto le cartelle di pagamento presupposte, notificate in data 18 gennaio 2011
(cartella n. 29720100024775233000) e 2 novembre 2012 (cartella n. 29720120005097005000), non sono state impugnate;
b) la definitività delle cartelle preclude la contestazione nel merito della pretesa, salvo che l'atto successivo presenti vizi propri;
c) l'operato dell'agente della riscossione è legittimo e l'agente della riscossione, in quanto estraneo al rapporto di imposta, non può esprimersi sul merito della pretesa;
d) l'ente impositore, inoltre, non è stato convenuto in giudizio;
e) la prescrizione non è maturata, esistendo atti interruttivi e dovendo richiamarsi l'esito del precedente giudizio n. 1437/2012, in occasione del quale è stata accertata la regolarità della notifica della cartella n. 29720100024775233000 ed è stata considerato valido atto interruttivo l'intimazione n. 29720129006078145000; f) deve anche evidenziarsi la sospensione dei termini di riscossione a seguito dell'emergenza Covid-19, richiamando sul punto l'art. 68 del decreto legge n. n. 18/2020 e, in particolare, il comma 4-bis della disposizione.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
In via preliminare, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte nei termini di legge le abbia rese definitive, precludendo al contribuente la possibilità di contestare il merito della pretesa con l'impugnazione dell'atto successivo, se non per vizi propri di quest'ultimo. L'eccezione non è fondata.
Invero, l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento costituisce un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere in sede di impugnazione dell'atto successivo. La prescrizione, in questo contesto, non attiene al merito originario della pretesa (ormai cristallizzata nella cartella definitiva), ma a un evento successivo che incide sulla stessa esigibilità del credito
(Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 5598/2025).
Come indicato dallo stesso ricorrente, il termine ordinario decennale di prescrizione, previsto dall'art. 2946
c.c., trova applicazione per i crediti erariali di cui si discute (Cassazione Civile, VI, n. 8120/2021).
Per l'intimazione n. 29720239000573251000 (relativa alla cartella n. 29720100024775233000) si osserva che: a) la cartella di pagamento è stata notificata il 18 gennaio 2011; b) la prima intimazione di pagamento
è stata notificata il 6 marzo 2012 (dies a quo del termine di prescrizione); c) la prescrizione è maturata in data 6 marzo 2022.
Per l'intimazione n. 29720239004746123000 (relativa alla cartella n. 29720120005097005000) risulta che:
a) la cartella di pagamento è stata notificata il 2 novembre 2012 (dies a quo del termine di prescrizione); b) la prescrizione ordinaria decennale è maturata in data 2 novembre 2022.
Le intimazioni di pagamento sono state notificate in data 27 giugno 2025.
L'art. 68, comma 4-bis, del decreto legge n. 18/2020 contempla una proroga di ventiquattro mesi dei termini di prescrizione, ma la previsione si applica esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) e fino al 31 dicembre 2021. Nel caso di specie i carichi sono stati affidati in epoca anteriore.
Trova invece applicazione l'art. 68, comma 1, del decreto legge n. n. 18/2020 che ha sospeso i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, richiamando l'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015, il cui primo comma dispone che la sospensione dei versamenti comporta, per un corrispondente periodo di tempo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
(Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 5598/2025; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma, n. 10140/2025).
Il periodo di sospensione delle attività di riscossione è durato complessivamente 542 giorni (dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021). Tale periodo deve essere aggiunto al termine di prescrizione decennale (Cassazione
Civile, V. n. 34336/ 2025).
Applicando tale principio ai casi in esame risulta che: a) per la prima intimazione il termine di prescrizione
è maturato in data 30 agosto 2023 (6 marzo 2022 + 542 giorni) e la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta il 27 giugno 2025; b) per la seconda intimazione il termine di prescrizione è maturato in data 27 aprile 2023 (2 novembre 2022 + 542 giorni) e la notifica dell'intimazione è avvenuta in data 27 giugno 2025.
Anche tenendo conto della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria, quindi, il diritto di credito si è estinto per prescrizione prima della notifica delle intimazioni di pagamento che sono state impugnate.
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.