Art. 9. Anzianita'.
Il primo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"L'anzianita' degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato".
Nel testo del secondo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , sono soppresse le parole "e di qualifica".
Il testo dell' art. 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e' pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.
"Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario e' determinato dall'anzianita'. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio".
Il primo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"L'anzianita' degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato".
Nel testo del secondo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , sono soppresse le parole "e di qualifica".
Il testo dell' art. 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e' pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.
"Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario e' determinato dall'anzianita'. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio".