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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N° 4233/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 4233 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale”, promossa da nato Faenza (RA) il 1° settembre 1961, ivi residente in [...]
67, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dagli C.F._1 avv.ti Silvia Mazzoni e Francesca Leonardi del foro di Ravenna, elettivamente domiciliato in Modigliana (FC), via Garibaldi n° 32, presso lo studio dei suddetti difensori,
- attore contro l'
Controparte_1 con sede in Forlì, via Cervese n° 167, c.f. ,
[...] P.IVA_1 in persona del Curatore fallimentare pro tempore dott. comm. , con studio Controparte_2 in Milano, corso di Porta Vittoria n° 13, - convenuto contumace contro nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti C.F._2 in atti dagli avv.ti Annalisa Cancro e Francesco Amato del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, corso Mazzini n° 16, presso lo studio dei suddetti difensori,
- convenuto contro
nato a [...] l'[...], residente in [...]
Lambruschini n° 8, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Francesco Brandoli del foro di Bologna, elettivamente domiciliato in Bologna, via dei Mille n° 22, presso lo studio del suddetto difensore, - convenuto contro
residente in [...], CP_5
1 - convenuto contumace contro
residente in [...], Controparte_6
- convenuto contumace e con la chiamata in causa della in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_7 pro tempore avv. , con sede legale in San Cesareo (MO), corso Libertà n° Controparte_8
53, p.i. , rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall'avv. Donatella P.IVA_2
del foro di Urbino, elettivamente domiciliato in Urbino (PU), via N. Pellipario n° CP_9
61, presso lo studio del suddetto difensore;
- terza chiamata
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione scritta autorizzate” depositate ai sensi dell'art. 127-ter in data 13 giugno 2025 l'attore ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese e respinte, − ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione del contratto intercorso tra il Signor
[...]
e l' Pt_1 Controparte_1 intercorso in data 13 maggio 2013, per inadempimento contrattuale dell'
[...]
per tutti i motivi in narrativa Controparte_1
e, conseguentemente, CONDANNARE l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in
[...] favore del Signor della somma di € 6.372,00 come da ricevute in atti, importi Parte_1 tutti corrisposti e saldati da parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− ACCERTARE E DICHIARARE che il danno patito e patiendi dall'attore è conseguenza del comportamento colposo tenuto dai , , CP_10 Controparte_3 Controparte_4 CP_6
e in qualità, quest'ultimo di Direttore Sanitario, e comunque alla
[...] CP_5 violazione degli obblighi assunti dai convenuti e, per l'effetto, CONDANNARE questi ultimi, in solido tra loro e con l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti
[...] dall'attore nella misura di € 16.200,00 per la riabilitazione del cavo orale, € 1.006,00 per le spese di perizia, € 880,80 per spese di mediazione nonché € 4.151,16 per danno non patrimoniale oltre a ulteriori spese sostenute di CTP e CTU in corso di causa e così complessivamente la somma di € 25.371,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella somma maggiore-minore e/o diversa che risulterà provata in corso di causa. − Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e cpa come per legge”. Con “Note autorizzate trattazione scritta” depositate in data 28 aprile 2025 il convenuto ha concluso riportandosi “ai propri scritti difensivi”, dovendosi pertanto fare Controparte_3 riferimento alle conclusioni come rassegnate in seno alla “comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza ex art. 269 c.p.c.” depositata in data 18 marzo 2029, di seguito trascritte:
“1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il Dott. , ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_3
a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio), chiedendo di essere manlevato in caso di condanna, la (…) e di Parte_2 conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art.269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini 2 di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare l'estraneità ai fatti di causa del Dott. Controparte_3
3) per l'effetto condannare il Sig. al pagamento delle spese legali sostenute dal Parte_1
Dott. oltre iva e cpa”. CP_3
Con “note di trattazione scritta” depositate in data 6 maggio 2025 il convenuto
[...]
ha rassegnato le proprie conclusioni “come da memoria ex art. 183, VI co. N. 1, CP_4
c.p.c. depositata il 20 luglio 2020 per il termine del 24 luglio 2020”, di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la carenza sia per l'An che per il Quantum in relazione al dott. nei confronti del sig. Controparte_4 [...]
e l'estraneità ai fatti dello stesso dott. /o l'assenza di qualsiasi responsabilità Pt_1 CP_4
e/o nesso di causalità per i danni presunti lamentati dal sig. , e per l'effetto Parte_1 condannare il signor al pagamento delle spese legali per anticipazioni e Parte_1 compensi della presente procedura, in particolare anche con condanna al pagamento del compenso del Consulente Tecnico sia d'Ufficio, che di Parte, nominando. Inoltre, in via riconvenzionale, sempre una volta accertata e dichiarata la carenza sia per l'An che per il Quantum in relazione al dott. a) condannare il signor alla Controparte_4 Parte_1 rifusione in favore del dott. delle spese e oneri sostenuti per la fase di Controparte_4 mediazione che ha preceduto il presente procedimento e quindi al pagamento della somma complessiva di € 539,84 o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e congrua;
b) infine, accertare e dichiarare la sussistenza di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da parte del sig. nell'avere chiamato in causa il dott. stante Parte_1 CP_4
l'accertata e conclamata assenza di alcuna attribuzione concreta di responsabilità in capo allo stesso che bene sarebbe risaltata ictu oculi evidente da un più attento esame della cartella clinica, se svolto con sufficiente diligenza e non quindi con colpa grave, e per l'effetto condannare il signor al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente Parte_1 determinata d'Ufficio dall'Ill.mo Giudice adito, alla cui prudente valutazione ci si rimette. In ogni caso con vittoria di compensi e anticipazioni del presente procedimento e della precedente fase di mediazione”. Con “Note di trattazione scritta” depositate in data 27 maggio 2025 la terza chiamata insistendo in via istruttoria nella richiesta di integrazione della Controparte_7
c.t.u., ha concluso riportandosi “alle eccezioni, deduzioni e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del 19/3/2021 integrata dal contenuto delle note di trattazione scritta depositate per tutte le udienze precedenti”, dovendosi pertanto fare riferimento alle conclusioni di seguito trascritte: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: In via principale: - rigettare la domanda attorea siccome infondata e in fatto e in diritto per le ragioni spiegate. In via subordinata: - in caso di riconoscimento di quasivoglia importo a favore dell'attore, accertare e dichiarare la responsabilità della Sanitaria e, per l'effetto, CP_11 condannare la medesima al pagamento delle somme che saranno ritenute dovute;
- Sempre in via subordinata, in caso di riconoscimento di qualsivolgia responsabilità a carico dei sanitari, individuare il grado di colpa attrbuibile a ciascun medico tenuto conto dell'avvicendarsi dei sanitari nella esecuzione dei trattamenti descritti;
In via ulteriormente subordinata, per il caso di attribuzione di una qualunque responsabilità a carico del Dott. dichiarare tenuta CP_3 la Compagnia a manlevare il medico della percentuale del danno al medesimo direttamente
3 ascritta dopo avere verificato l'effettivo apporto causale del sanitario alla determinazione dei danni accertati. Con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari a carico dell'attore”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12 dicembre 2018 conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
, , e al fine di CP_5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4 ottenerne la condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subìti a causa della condotta sanitaria imperita ascritta ai predetti convenuti, danni quantificati dall'attore nell'importo complessivo di € 28.609,96 oltre rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. A sostegno della domanda il Pt_1 esponeva che in data 13 maggio 2013 lo stesso si rivolgeva all'
[...] al fine di sottoporsi ad una serie di trattamenti Controparte_1 endodontico-conservativi ed implantoprotesici, regolarmente saldati per un importo complessivo di € 6.372,00; in particolare, i trattamenti e le cure di cui sopra – che si protraevano dal mese di maggio 2013 sino al mese di gennaio 2015 – venivano eseguiti da diversi sanitari, i quali svolgevano la propria attività professionale all'interno del laboratorio. Aggiungeva altresì che, poco tempo dopo la fine della riabilitazione, iniziava ad avere una serie di problematiche, tra cui reazioni ascessuali nel settore superiore sinistro, dolori acuti durante le fasi della masticazione e sensazioni di gonfiore a carico dell'arcata superiore. Pertanto, l'attore informava l'odierno convenuto dott. il quale ribadiva la Controparte_3 corretta esecuzione dei lavori e gli prescriveva una terapia antibiotica. Successivamente l'attore si sottoponeva a perizia medico legale al fine di verificare eventuali responsabilità dei sanitari, dalla quale emergeva quanto segue: “Esistono (…) chiari profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari che sono intervenuti nella riabilitazione del cavo orale del periziando che conseguentemente dovrà sottoporsi ad un nuovo prolungato ciclo terapeutico per ripristinare il proprio cavo orale”. Il medico legale fiduciario dott. Persona_1 valutava altresì l'entità del danno patito dal calcolando sia gli importi necessari per il Pt_1 ripristino del cavo orale, quantificati in € 16.200,00, oltre al danno biologico di punti 2 dovuto all'ingiustificata estrazione degli elementi dentari 16 e 17 con la relativa perdita del tessuto osseo nonché ad una inabilità temporanea di giorni 30 al 50% e di giorni 60 al 25% per il lungo periodo di malattia caratterizzato da ripetute fasi ascessuali conseguenti alle incongrue terapie realizzate dai sanitari. Si costituiva in giudizio in data 18 marzo 2019 chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo la propria condotta del tutto scevra da censure;
in particolare, il esponeva di avere iniziato ad avere in cura l'attore CP_3 nel giugno del 2014 occupandosi esclusivamente del trattamento dell'arcata e, successivamente all'esecuzione delle predette cure, procedeva alla preparazione e rilevazione delle impronte per la realizzazione di una protesi fissa totale superiore, intervenendo anche con devitalizzazioni sugli elementi 23 e 24, in seguito alla sintomatologia dolorosa riferita dal paziente;
le prove protesiche si svolgevano regolarmente, con piena soddisfazione dell'attore, il quale sceglieva la tonalità chiara delle ceramiche, in vista di un successivo adattamento 4 dell'arcata inferiore;
la funzionalità masticatoria e l'estetica della protesi risultavano, sino a quel momento, conformi alle aspettative del paziente;
la fase conclusiva del trattamento, ossia la cementazione definitiva della protesi, veniva eseguita dal Direttore Sanitario della struttura, ovvero il dott. A distanza di circa cinquanta giorni, il paziente lamentava Controparte_6 problematiche relative alla semi-arcata sinistra superiore e, in tale occasione, il dott. CP_3 rilevava che la protesi era stata cementata in modo difforme dal progetto originario, risultando suddivisa in due ponti distinti e fissata con cemento definitivo;
pertanto il convenuto interveniva al fine di rimuovere e riposizionare provvisoriamente le protesi, eseguendo successivamente le necessarie correzioni. La permanenza della protesi in posizione scorretta per un periodo prolungato determinava verosimilmente un sovraccarico funzionale sugli elementi 23 e 24, ma tale circostanza era esclusivamente riconducibile all'operato del dott.
In via meramente cautelativa – ed in forza della polizza assicurativa n° CP_6
130/16/2060/583 – il richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_3
al fine di ottenere manleva da eventuali conseguenze Controparte_7 pregiudizievoli. Si costituiva in giudizio in data 25 marzo 2019 chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ritenendo la propria condotta del tutto scevra da censure;
in particolare, il esponeva che dall'esame della narrativa CP_4 contenuta nell'atto introduttivo, nonché dalla documentazione prodotta in giudizio, emergeva in maniera inequivocabile la propria totale assenza di responsabilità; lo stesso, in tale ottica, dichiarava di aver prestato la propria opera professionale in modo episodico e limitato, intervenendo esclusivamente su alcuni elementi dentari (nn 12, 34, 37 e, in precedenza, 16), senza alcun coinvolgimento diretto nelle successive attività riabilitative oggetto di contestazione;
inoltre, evidenziava che l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c. non era stato assolto, non avendo il fornito alcuna prova che l'attività del dott. Pt_1 CP_4 abbia concorso alla causazione del danno lamentato o alla risoluzione del rapporto contrattuale. Al contrario, dalla stessa cartella clinica – oltre che dalla perizia della medesima parte attrice
– si evinceva che l'estrazione dell'elemento dentario n° 16, nonché la protesizzazione dell'intera arcata superiore, venivano eseguite dal dott. e pertanto non era da CP_3 imputarsi al dott. alcuna responsabilità in ordine alla riabilitazione protesica dell'intero CP_4 cavo orale, né tantomeno ai danni biologici e patrimoniali dedotti, atteso che l'apporto professionale era circoscritto, transitorio e – peraltro – conforme alle regole dell'arte medica.
Inoltre, sottolineava parte convenuta di aver cessato qualsivoglia collaborazione con il Centro Dental sin dal giugno del 2014 e che tutti gli interventi successivi erano stati eseguiti CP_1 da altri sanitari. Infine, il formulava domanda riconvenzionale per il ristoro delle spese CP_4 sostenute in fase di mediazione, pari ad € 539,84, come da documentazione allegata in atti. Si costituiva successivamente in giudizio in data 3 settembre 2019 la Controparte_7 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto,
[...] ritenendo la propria condotta del tutto scevra da censure;
in particolare, la compagnia osservava come la difesa dell'assicurato dott. avesse già efficacemente chiarito l'infondatezza CP_3 della domanda attorea, sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum, evidenziando come la cementazione definitiva della protesi, ritenuta dall'attore non correttamente eseguita, era stata effettuata da un altro sanitario, ovvero il dott. ne conseguiva la totale CP_6
5 estraneità del dott. posto che i problemi di malocclusione e le complicanze CP_3 parodontali lamentati dall'attore risultavano riconducibili al montaggio errato ed all'utilizzo di cemento definitivo nella fase di fissaggio protesico, attività non ascrivibili al predetto sanitario, il quale si limitava a devitalizzare gli elementi dentari 23 e 24 ed a predisporre la protesi superiore provvisoria nel periodo compreso tra giugno e luglio 2014. Quanto alla richiesta di riconoscimento di una invalidità permanente pari al 2%, derivante dall'asserita estrazione non necessaria degli elementi 16 e 17, l'assicurazione terza chiamata evidenziava come tale intervento non fosse stato eseguito dal dott. rientrando nel piano terapeutico CP_3 complessivo predisposto dalla Struttura Sanitaria. L'assicurazione convenuta si soffermava in particolare sul profilo della responsabilità della struttura sanitaria, evidenziando come le attività contestate fossero state pianificate e coordinate dall' , il quale Controparte_1 accoglieva il paziente sin dal maggio 2013, predisponendo il piano terapeutico, il preventivo di spesa, la modulistica per il consenso informato e la privacy, nonché stabilendo quali sanitari dovessero intervenire e con quali modalità. I convenuti Controparte_1 CP_5
e , benché ritualmente citati, rimanevano contumaci.
[...] Controparte_6
Radicatosi il contraddittorio, le parti depositavano le rispettive memorie e, su istanza dell'attore, veniva richiesta C.T.U. medico-legale, la quale veniva pertanto disposta ed eseguita dal dott. , che depositava il proprio elaborato in data 26 settembre 2022 Persona_2 oltre alla successiva integrazione del 5 dicembre 2022. All'udienza “cartolare” del 16 giugno 2025 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni nei termini già in epigrafe trascritti ed il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione, concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
* * * * * * Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione del vaglio delle domande formulate dalle parti, occorre ora esaminare il merito della questione.
Orbene, sul punto deve premettersi ed evidenziarsi come la domanda in disamina sia stata proposta dall'attore nei confronti sia dell' Controparte_1
al quale con tutta evidenza si imputa un inadempimento che va pacificamente
[...] inquadrato a titolo di responsabilità di natura contrattuale, che dei sanitari che hanno materialmente effettuato gli interventi, nei confronti dei quali viene invocata la responsabilità solidale nei confronti del La contemporanea evocazione in giudizio della struttura Pt_1 sanitaria e dei medici ivi operanti impone una – seppur breve – digressione volta a fornire un corretto inquadramento dei titoli di responsabilità dei soggetti convenuti, nell'ottica della valutazione della ripartizione dei relativi oneri probatori tra le parti. Ed infatti, per quanto concerne in primo luogo la posizione della struttura, com'è noto secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, peraltro avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n° 9556 del 1° luglio 2002 e n° 557 dell'11 gennaio 2008), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona
– anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (cfr. Cass. Civ. sez. III, 13 aprile 2007 n° 8826 e, più di recente, Tribunale di Catanzaro sez.
6 II, 17 aprile 2023 n° 620, Tribunale di L'Aquila del 23 novembre 2022 n° 782, Tribunale di Milano sez. I, 5 settembre 2022 n° 7005, Tribunale di Milano sez. I, 12 agosto 2022 n° 6843,
Tribunale di Busto Arsizio sez. III, 2 agosto 2022 n° 1185, Tribunale di Latina sez. II, 20 luglio 2021 n° 1485, e Tribunale di Latina sez. II, 28 settembre 2020 n° 1757) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.; si vedano in tal senso ex plurimis, tra le pronunce di merito, Tribunale di Roma sez. XIII, 9 marzo 2020 n° 4939, Tribunale di Siracusa sez. II, 29 maggio 2020 n° 573, Tribunale di Milano sez. I, 15 luglio 2020 n° 4253, Tribunale di Lucca 13 agosto 2020 n° 732, Tribunale di Prato 27 agosto 2020 n° 394 e Tribunale di Milano sez. I, 29 ottobre 2020 n° 6786). Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va tutt'oggi inquadrata senza dubbio nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine può all'evidenza assumere il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o eventualmente di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti;
ed infatti, a norma dell'art. 1228 c.c. il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. A tale proposito, con recente pronuncia n° 476 dell'8 agosto 2022 il Tribunale Civile di Prato ha condivisibilmente osservato che «l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Sancita quindi l'autonomia del contratto di spedalità
o di assistenza sanitaria, intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contratto intercorrente tra il paziente ed il medico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente possa conseguire sia, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere “di fiducia” dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n° 13066/2004)» [si vedano altresì in senso conforme Tribunale di Rieti del 28 giugno 2021, Tribunale di Roma sez. XIII, 5 novembre 2020 n° 15439, Tribunale di Latina sez. II, 28 settembre 2020 n° 1757, Tribunale di Prato 27 agosto 2020 n° 394, già sopra citata, Tribunale di Perugia sez. II, 20 novembre 2019 n° 1803, e Tribunale di Reggio Calabria sez. I, 1° ottobre 2019 n° 1316, secondo cui “la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a
7 propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze;
responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto che in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio”; cfr. inoltre, tra le pronunce di legittimità, Cass. Civ. sez. III, 29 gennaio 2018 n° 2060, Cass. Civ. sez. III, 10 giugno 2020 n° 11098, e Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019 n° 28987, secondo cui “la responsabilità della struttura che si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento della propria obbligazione, e ciò con la conseguenza che quest'ultima si trova, del pari al sanitario, a dover rispondere ex art. 1228 c.c. dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati”; si veda altresì più di recente, in senso conforme, Cass. Civ. sez. III, 20 ottobre 2021 n° 29001]. Inoltre, a fronte dell'inadempimento dedotto da parte attrice – quale causa dei danni di cui viene chiesto il risarcimento – è onere del debitore convenuto (struttura sanitaria) provare di avere esattamente adempiuto le sue prestazioni e che il danno lamentato dalla controparte non gli è imputabile. Al riguardo la Suprema Corte di legittimità ha precisato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (…), ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (così Cass. Civ. sez. un., 11 gennaio 2008 n° 577; nello stesso senso – più di recente – si vedano Cass. Civ. sez. III, 26 febbraio 2020 n° 5128, Cass. Civ. sez. III, 13 ottobre 2017 n° 24073, Cass. Civ. sez. III, 30 settembre 2014 n° 20547, e Cass. Civ. sez. III, 12 dicembre 2013 n° 27855). La struttura sanitaria convenuta dal danneggiato è dunque in astratto passibile di responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento (o dall'inesatto adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata, conclusione peraltro oggi confortata anche dall'espressa disposizione contenuta al comma 1° dell'art. 7 della l. n° 24/2017 (c.d. “legge Gelli-Bianco”), a mente del quale “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose” (il comma successivo precisa
8 peraltro che il predetto regime “si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”). Così richiamati i princìpi che governano il riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame, ritiene il Tribunale che sia ravvisabile nel caso concreto la responsabilità contrattuale risarcitoria della società odierna convenuta, avuto riguardo alle condivisibili conclusioni cui è giunto il c.t.u., le cui valutazioni peritali devono pertanto intendersi qui richiamate e condivise, stante la logicità, coerenza e completezza dell'elaborato (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez.
II, 24 agosto 2021 n° 984, e Corte d'Appello di Milano sez. IV, 9 gennaio 2023 n° 21). Dall'esame obiettivo effettuato nel corso della consulenza tecnica è emerso infatti in primo luogo quanto segue: «Le prestazioni risultano mal programmate, erroneamente pianificate ed eseguite, e sostanzialmente dannose (inadempimento e danno). Gli interventi così come programmati e condotti presso “ , risultano inadeguati, mal realizzati e mal Controparte_1 pianificati. In tal senso presentano specifica idoneità lesiva a produrre il danno e
l'inadempimento evidenziati, con i quali si pongono in nesso causale certo con necessità di ripartizione della colpa tra gli intervenuti». Ulteriori considerazioni devono essere svolte in merito alla posizione dei sanitari convenuti
– nei confronti dei quali l'attore ha ritualmente esteso le proprie domande risarcitorie – dott.ri
, , e . Occorre pertanto Controparte_12 Controparte_4 CP_5 Controparte_3 svolgere alcune preliminari considerazioni sulla natura della responsabilità professionale ascrivibile al medico;
invero, pur vertendosi nel caso di specie in ipotesi di condotta risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della sopra menzionata legge , non CP_13 potendo quindi trovare applicazione il comma 3° dell'art. 7 sopracitato (a mente del quale
“l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”), occorre tuttavia evidenziare che i fatti per cui è causa hanno pacificamente avuto termine in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 8 novembre 2012 n° 189 (recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n° 158/2012,
c.d. “decreto Balduzzi”, la quale è entrata in vigore l'11 novembre 2012 e, modificando il comma 1° dell'art. 3 d.l. cit., ha espressamente previsto che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del Codice civile”). Ne deriva pertanto che nel caso di specie, a prescindere dall'accertata sussistenza – o meno – di una carenza strutturale e/o organizzativa specificamente imputabile all' ed dalla Controparte_1 natura del rapporto di lavoro esistente tra quest'ultimo ed i sanitari convenuti (subordinato ovvero libero professionale), la pacifica accettazione del paziente presso l e lo CP_1 svolgimento all'interno dello stesso degli interventi chirurgici, con conseguente messa a disposizione anche dei medicinali e della necessaria strumentazione oltre che del personale
9 medico ausiliario del quale la struttura si è quindi avvalsa per l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto, consente senz'altro in questa sede l'eventuale pronuncia di condanna in solido dei medici e della società odierna convenuta in favore di parte attrice. Ciò posto, ritiene il Tribunale che sia ravvisabile nel caso concreto la responsabilità solidale della struttura sanitaria e dei medici , , e Controparte_6 Controparte_4 CP_5
. Ed invero, sulla base delle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata Controparte_3 nel corso del giudizio non può ritenersi provato che , in occasione degli Parte_1 interventi odontoiatrici effettuati dai sanitari presso l'
[...]
sia stato curato con la diligenza e la perizia Controparte_1 dovute ed esigibili nel caso concreto. Orbene, come accertato sulla scorta degli atti dal c.t.u. con motivazione logica, esaustiva e circostanziata e quindi pienamente condivisa da questo giudicante, la diagnosi di “monoedentulia dell'arcata superiore sinistra (mancanza elemento
2.6). Il trattamento riabilitativo, necessita di ritrattamento endocanalare del dente 12, 22, 25, 27. Sulla base dell'opt del 2012, esistevano indicazioni al ritrattamento corretto dell'elemento 1.2 (prendendo in considerazione la possibilità di chirurgia endodontica) e degli elementi 2.2
- 2.5 - 2.7 (preesistenti terapie incongrue), a cui far seguire l'applicazione di protesi fissa (corone protesiche). Sempre la stessa OPT mostra carie secondaria degli elementi 2.3 e 2.4, trattabile con otturazioni in composito. Indicato appare anche il trattamento implantologico per assicurare una maggiore efficienza funzionale dell'elemento 2.6. Per quello che riguarda gli esiti statisticamente prevedibili, i trattamenti necessari ed eseguiti, se correttamente effettuati secondo lo stato dell'arte di norma presentano una alta probabilità di riuscita e successo”, risultava in primo luogo in linea con le principali linee guida nazionale e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Tuttavia, malgrado la corretta diagnosi, occorre evidenziare che il tipo di trattamento scelto non risultava adeguato al caso concreto;
ed invero – prosegue il c.t.u. – “In considerazione dello stato clinico del ricorrente e delle risultanze, il trattamento protesico fisso di tutti gli elementi dentari non risulta indicato (over-treatment). Dalla documentazione clinica si rileva che gli operatori non avevano ben chiaro il piano di trattamento, in quanto mancante”; il perito d'ufficio ha inoltre evidenziato che “Le necessità cliniche del visitato non presentavano, all'epoca dei fatti, caratteristiche di speciale e particolare difficoltà tecnica”. Orbene, la perizia prosegue attribuendo ad ognuno degli operatori un determinato grado di responsabilità, ed in particolare: «Ai dott.ri e è attribuibile la perdita dei denti 1.2, CP_5 CP_4 CP_3
Ai dott.ri e la perdita di 1.6 Al dott. la perdita del 1.7 Al dott. CP_4 CP_3 CP_6 sono attribuibili la terapia endodontica e il ritrattamento del 2.4 e del 2.3 (dove CP_3 risulta poi effettuata la chirurgia endodontica presso il nosocomio cesenate “ , Per_3 reparto di Maxillo-Facciale “vedi fatture”) causa presenza reazioni peri apicali. La protesi incongrua e inadeguata (vedi sopra) risulta eseguita dal dr e finalizzata mediante CP_3 cementazione dal dott. (06/08/2014), previa separazione in due segmenti. Al dott. CP_6 sono attribuibili le due de cementazioni, segmenti 22-26 e 21-16, con successivi ri- CP_3 cementazioni provvisorie e ritocchi occlusali delle ceramiche per adattare meglio la protesi, a cui hanno fatto seguito le fratture delle ceramiche»; e ancora: “Dr. 3% per aver fatto CP_5 ritrattamento senza successo dell'elemento 1.2 - Dr. 10% per aver ritrattato l'elemento CP_4
1.2 (falsa strada), trattato endodonticamente elemento 1.6 (perni dentatus), - Dr CP_6
10 17% per aver cementato una protesi incongrua e l'estrazione dell'elemento 1.7 senza apparente giustificazione, - Dr. 70% per aver eseguito la maggior parte dei lavori”. CP_3
Orbene, giova sottolineare in questa sede che, allorquando venga azionata la responsabilità di un medico in relazione all'esercizio di un'attività di tipo sanitario (in assenza di uno specifico contratto di prestazione d'opera professionale), secondo l'impostazione giurisprudenziale consolidatasi nella vigenza della disciplina normativa applicabile ratione temporis la stessa, ancorché non fondata su di un contratto ma sul “contatto sociale” tra le parti, ha natura contrattuale atteso che dal contratto – o dal contatto – sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In tal senso, l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre quel facere con perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (cfr. Tribunale di Potenza del 22 novembre 2024 n° 1914). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che “nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità
o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex articolo 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex articolo 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile ex articolo 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità” (così Cass. Civ. sez. III, 15 marzo 2024 n° 7074). Nel caso in esame le allegazioni dell'attore in ordine alla colpa della struttura e del personale sanitario in servizio presso la stessa hanno pertanto trovato piena conferma nelle risultanze della già menzionata C.T.U., le quali consentono in questa sede di imputare ai convenuti – in solido tra loro – la responsabilità per il danno subìto da sotto il Parte_1 profilo contrattuale, non essendovi dubbio alcuno né in punto di nesso causale né di condotta colposa ascrivibile alle parti convenute. Si ricorda peraltro che, specie in materia di responsabilità sanitaria, la perizia dell'Ufficio può divenire essa stessa fonte oggettiva di prova quando, «attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla
11 loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova» (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. III, 26 febbraio 2013 n° 4792, e Cass. Civ. sez. III, 13 marzo 2009 n° 6155). Gli accertamenti peritali offrono infatti al Giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico e/o della struttura (Cass. Civ. sez. III, 28 luglio 2015 n° 15857).
Giova peraltro evidenziare in questa sede come il c.t.u. dott. , dopo aver Per_2 dettagliatamente descritto nel proprio elaborato le specifiche condotte imperite ascritte al sanitario odierno convenuto dott. (si vedano le pagg. 5 e 6 della C.T.U.), Controparte_4 abbia poi compiutamente fornito più che adeguata risposta ai rilievi critici sollevati dal c.t.p. del medesimo, dott. (cfr. pagg. 12 e 13 dell'elaborato peritale), argomentazioni Persona_4 che vengono pertanto integralmente condivise da questo Giudice e devono intendersi richiamate in questa sede, a confutazione delle identiche argomentazioni ribadite da ultimo nella comparsa conclusionale depositata dal in data 12 settembre 2025. CP_4
Analogo discorso va fatto con riferimento ai rilievi critici reiterati anche da ultimo in sede di comparsa conclusionale dalla ai quali il c.t.u. dott. Controparte_7 Per_2 ha fornito puntuale riscontro nel proprio elaborato (cfr. pagg. 9 e segg. della C.T.U.), fermo restando peraltro che il significativo apporto causale fornito nel caso di specie dall'assicurato dott. alla determinazione del danno patito dal emerge in termini oltremodo CP_3 Pt_1 evidenti dalla descrizione generale delle terapie contenuta alle pagg. 5 e 6 della C.T.U. Ciò posto, per quanto concerne in primo luogo la determinazione del danno di natura non patrimoniale subìto da ed evidenziato preliminarmente che, nel caso di specie, Parte_1 lo stesso è risarcibile in quanto il fatto illecito realizzato ha per oggetto un bene (il diritto alla salute) ritenuto meritevole di tutela a livello costituzionale, ai sensi dell'art. 3 co. 3° del d.l. n° 158/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”) occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n° 209 in tema di “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (…) liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento”, tenendo conto che gli importi per la liquidazione del suddetto pregiudizio sono stati da ultimo aggiornati con d.m. del 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 176 del 31 luglio 2025, con decorrenza degli effetti a partire dal mese di aprile del 2025. Tanto premesso, prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo
12 le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la
“bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn. 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione e, per quanto più rileva ai presenti fini, è stato specificamente richiamato dal comma 4° dell'art. 7 l. n° 24 del 2017 per la materia relativa al risarcimento del “danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria”. Sulla scorta dei supposti principi deve pertanto procedersi in questa sede alla liquidazione del danno non patrimoniale “iatrogeno” subìto dall'attore. Poiché l'invalidità totale permanente – intesa quale “danno residuo ascrivibile alle condotte dei professionisti intervenuti”, secondo quanto opportunamente chiarito dal c.t.u. dott.
– va quantificata nella congrua misura del 3%, la somma da liquidarsi in Persona_2 favore di , considerato che lo stesso aveva 53 anni al momento in cui è cessata Parte_1
l'invalidità temporanea1, è pari a € 2.722,57; non emergono per il resto dagli atti circostanze da cui desumere che, nel caso concreto, la menomazione subìta dal – peraltro rientrante Pt_1 fra le c.d. micro-permanenti – a causa della malpractice odontoiatrica in argomento abbia inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” né che “abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” nel danneggiato, non dovendosi pertanto procedere all'invocata personalizzazione del risarcimento. Con riferimento poi alle invalidità temporanee, sulla base dell'invalidità (esclusivamente parziale) accertata dal c.t.u., occorre procedere alla quantificazione della somma da riconoscersi a titolo di “danno biologico temporaneo”, facendo applicazione dell'importo indicato nella tabella di riferimento e pari ad € 56,18 per die. Vanno pertanto riconosciute al danneggiato le seguenti somme:
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (75%) € 1.264,05,
• per n° 25 gg. di invalidità parziale (50%) € 702,25,
• per n° 60 gg. di invalidità parziale (25%) € 842,70, per un totale di € 2.809,00.
Relativamente alla metodologia di calcolo va evidenziato che il valore del punto da considerare ai fini della liquidazione è quello vigente al momento della liquidazione stessa, giacché il risarcimento va attuato alla stregua delle regole in vigore al momento dell'aestimatio. 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121. 13 Dovendosi pertanto intendere effettuata all'attualità la liquidazione del suddetto danno non patrimoniale, ne consegue che non è dovuta alcuna rivalutazione. Spettano invece in favore dell'odierno attore gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro (id est a quella della stabilizzazione degli esiti lesivi dei trattamenti odontoiatrici) ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Passando ora all'individuazione dei danni di natura patrimoniale lamentati dall'attore la domanda risarcitoria va senz'altro accolta con riferimento alle fatture ritualmente versate in atti dal e concernenti le spese stricto sensu “mediche” sopportate in conseguenza del fatto Pt_1 illecito ascritto agli odierni convenuti, esborsi da considerare invero senz'altro congrui;
si ritiene pertanto equo liquidare in questa sede il danno in argomento nel complessivo importo di € 1.591,30, di cui € 1.532,15 per spese mediche ed € 59,15 per “ticket per prestazioni sanitarie”. Per quanto concerne poi l'esborso di € 1.006,00 sostenuto dal per Pt_1
l'acquisizione della perizia a firma del medico-legale fiduciario dott. ritiene il Persona_1
Tribunale che vada riconosciuta in questa sede la congrua somma di € 600,00. Il tutto per un totale di € 2.191,30. Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla data documentata dei relativi pagamenti al saldo. La domanda risarcitoria formulata dall'attore va pertanto accolta nei limiti e per le ragioni sinora diffusamente esplicitate, con pronuncia di condanna da rendere in solido a carico di tutte le parti convenute nel presente giudizio. Posto quanto già sopra osservato in ordine alla responsabilità solidale della società convenuta e dei sanitari per i danni patiti nell'occorso da , ai fini della Parte_1 ripartizione interna dei rispettivi gradi di responsabilità occorre fare riferimento ai condivisibili princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente della quale “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” [così di recente Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019 n° 28987, già sopra citata, laddove in parte motiva è stato esplicitato – per quanto più rileva ai presenti fini – come «il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (“cuius commoda eius et incommoda”) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro
14 eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833); ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa (…) per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055
c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (…) in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3 (…) infine va ribadito che, nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la graduazione delle colpe può essere domandata anche in vista della rivalsa seppure non ancora esercitata (Cass., 20/12/2018, n. 32930, Cass., 25/07/2006, n. 16939, Cass., 05/10/2004, n. 19934)»; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 5 luglio
2017 n° 16488, nonché da ultimo Cass. Civ. sez. III, 20 ottobre 2021 n° 29001]. Alla luce di quanto sopra e difettando nel caso di specie qualsiasi prova in ordine alla sussistenza di “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza” dei sanitari odierni convenuti “dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”, circostanze per vero neppure labialmente dedotte nel presente giudizio dall' Controparte_1
rimasto volontariamente contumace anche a seguito della
[...] riassunzione del giudizio successiva al fallimento della società, ne consegue che nei rapporti interni tra quest'ultima ed i sanitari odierni convenuti la responsabilità andrà ascritta nella misura ex lege del 50% alla suddetta società proprio in virtù del c.d. “rischio d'impresa” dalla stessa assunto in sede di instaurazione del rapporto contrattuale con il paziente, dovendosi la stessa considerare – anche nei rapporti interni con gli altri condebitori solidali – responsabile
“per fatto proprio” dell'agire dei suoi dipendenti ed in generale dei soggetti che operano al suo interno;
ne consegue pertanto che la restante quota complessiva di metà della responsabilità risarcitoria – tenendo conto di quanto accertato e condivisibilmente valutato dal c.t.u. dott.
– dovrà gravare su nella misura dell'1,5%, su Persona_2 CP_5 CP_6
15 per la quota dell'8,5, su per il 35% e su per la CP_4 Controparte_3 Controparte_4 restante porzione del 5%.
Per quanto concerne poi l'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria convenuta (la cui gravità è innegabile alla luce dei plurimi profili di malpractice odontoiatrica emersi nel corso delle operazioni peritali, nonostante l'oggettiva semplicità degli interventi da svolgere, e giustifica pertanto l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto stipulato con la suddetta società), si osserva che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il creditore può domandare la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno, anche cumulativamente, qualora l'inadempimento sia imputabile al debitore. Nel caso di specie l'attore ha documentato, mediante idonee ricevute fiscali (doc. n° 1 allegato all'atto di citazione), di essersi sottoposto a trattamenti endodontico-conservativi ed implantoprotesici presso l'
[...]
per un importo complessivo di € Controparte_1
6.372,00, regolarmente saldato alla suddetta società. Tali spese, inutilmente sostenute dall'attore a causa dell'inadempimento della struttura convenuta, devono allora essergli integralmente rimborsate da quest'ultima, maggiorate dei soli interessi legali dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
ed infatti, com'è noto, “la risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (conf. Cass. civ., Sez. III, 12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 07/06/2006, n. 13339), ferma la premessa che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (così Cass. Civ. sez. I, 11 aprile 2018 n° 9004; si vedano altresì ex permultis, in senso conforme, Cass. Civ. sez. un., 29 dicembre 2016 n° 27454, Cass. Civ. sez. un., 23 marzo 2015 n° 5743, Cass. Civ. sez. II, 5 novembre 2015 n° 22664, Tribunale di Catania sez. I, 11 giugno 2020 n° 1978, e Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2021 n° 6986).
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di “risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di € 16.200,00 per la riabilitazione del cavo orale”, importo riferibile
– secondo quanto confermato dal c.t.u. – alle “terapie in emenda che consistono in rimozione 12 elementi in metallo ceramica, realizzazione 10 corone provvisorie in resina acrilica, realizzazione 10 corone definitive in metallo ceramica, inserimento n° 2 impianti in sede 1.6 e
1.7, N° 2 abutment sul 1.6 e sul 1.7, N° 2 corone provvisorie sul 1.6 e sul 1.7, N° 2 corone definitive sul 1.6 e sul 1.7. dal costo presunto di € 16800.00”, le quali tuttavia “non potranno emendare completamente la perdita di supporto osseo (danno)”. Non vi è dubbio infatti che, una volta riconosciuto il diritto del al rimborso della somma € 6.372,00 (quale restituzione Pt_1 delle somme inutilmente corrisposte in favore dell' Controparte_1 al fine di conseguire l'auspicata risoluzione delle
[...]
16 problematiche dentali da cui era affetto allorquando si è rivolto alla suddetta struttura) nonché il risarcimento del danno da invalidità sia temporanea che permanente subìto per effetto della malpractice medica ascritta agli odierni convenuti, in uno ai pregiudizi di natura patrimoniale già sopra partitamente descritti, si verifica la restitutio in pristino della condizione sia personale che patrimoniale del rispetto all'epoca in cui lo stesso si è rivolto al suddetto Ambulatorio, Pt_1 sicché l'eventuale imposizione a carico dei convenuti dell'obbligo di corrispondere l'ulteriore somma di € 16.200,00 necessaria “per la riabilitazione del cavo orale” dell'attore implicherebbe di fatto in favore di quest'ultimo l'ottenimento della guarigione clinica (al netto
– com'è ovvio – del danno permanente come già sopra risarcito) senza sopportare alcun esborso, in quanto posto per l'appunto a carico dei convenuti. In conformità alla richiesta avanzata dalla medesima Controparte_7 quest'ultima va condannata a manlevare con riferimento alle somme che lo Controparte_3 stesso sarà in ipotesi chiamato a corrispondere in favore di per effetto della Parte_1 presente sentenza, nei limiti della percentuale di responsabilità già sopra esplicitata e con applicazione della franchigia del 10% prevista dall'art. 16 lett. h) delle Condizioni di Polizza prodotte quale doc. n° 2 dalla compagnia in sede di costituzione in giudizio. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dei convenuti nonché della compagnia terza chiamata e – alla luce della notula in atti – sono liquidate in favore di come Parte_1 da dispositivo sulla base dei congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. n° 55 del 10 marzo 2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00), con riconoscimento della maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 2° d.m. n° 55/2014 nel congruo ammontare complessivo del 40%. Va altresì riconosciuto in favore dell'attore il rimborso delle spese legali relative alla pregressa fase di mediazione, da porre in solido a carico di tutti i convenuti nella – per vero congrua – misura richiesta da . Parte_1
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate da questo G.I. con decreto del 27 settembre 2022, vanno poste in solido a carico di tutti i convenuti e della compagnia terza chiamata, con conseguente diritto dell'attore alla ripetizione di quanto già corrisposto in favore del perito. Per le medesime ragioni già sopra esplicitate i convenuti e la compagnia terza chiamata vanno infine condannati – in solido tra loro – a rifondere in favore dell'odierno attore le spese di c.t.p., da riconoscere in questa sede nel congruo ammontare complessivo di € 500,00 oneri inclusi. L'accoglimento – seppure solo parziale – delle domande attoree giustifica evidentemente il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata in atti dal convenuto . Controparte_4
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria,
17 in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, condanna l'
[...]
in persona del Curatore Controparte_1 fallimentare pro tempore, , , e Controparte_6 Controparte_4 CP_5 CP_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1 di € 5.531,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 2.191,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione nei termini e con le decorrenze di cui in motivazione fino al saldo effettivo;
dichiara l'intervenuta risoluzione, per grave inadempimento della società convenuta, del contratto di prestazioni sanitarie intercorso tra e l' Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo, in Controparte_1 persona del Curatore fallimentare pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 6.372,00 oltre interessi dalla messa in mora sino al saldo effettivo;
condanna altresì i convenuti e la in solido tra loro, al Controparte_7 pagamento in favore dell'attore delle spese di c.t.p., pari al complessivo ammontare di € 500,00 oneri inclusi;
accerta e dichiara che il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto da Parte_1 va ascritto all' Controparte_1 per la quota del 50%, a nella misura dell'1,5%, a per la CP_5 Controparte_6 quota dell'8,5, a per il 35% ed a per la restante porzione Controparte_3 Controparte_4 del 5%; pone obbligo a carico della in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, di manlevare con riferimento alle somme che Controparte_3 quest'ultimo dovesse corrispondere in favore di per effetto della presente Parte_1 sentenza, nei limiti della percentuale di responsabilità del 35% attribuita al suddetto professionista e con applicazione della franchigia del 10% prevista dall'art. 16 lett. h) delle Condizioni di Polizza;
condanna l' Controparte_1 in persona del Curatore fallimentare pro tempore, , , Controparte_6 Controparte_4
, e la in persona del legale CP_5 Controparte_3 Controparte_7 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 7.634,94 (di cui € 732,94 per esborsi, € 1.120,00 per la fase di studio, € 952,00 per la fase introduttiva, € 2.100,00 per la fase istruttoria ed € 2.730,00 per la fase decisionale, già considerata la maggiorazione del compenso nella complessiva misura del 40% ai sensi dell'art. 4 co. 2° d.m. n° 55/2014), oltre spese generali e c.p.a. come per legge;
condanna altresì l' Controparte_1
in persona del Curatore fallimentare pro tempore, ,
[...] Controparte_6 [...]
, e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_4 CP_5 Controparte_3
delle spese relative al pregresso procedimento di mediazione, che liquida nel Parte_1 complessivo importo di € 880,80 oneri inclusi;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio definitivamente a carico dei convenuti Controparte_1
, , e
[...] Controparte_6 Controparte_4 CP_5 CP_3
18 e della terza chiamata in persona del legale CP_3 Controparte_7 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, con conseguente diritto dell'attore di ottenere da questi la rifusione di quanto già corrisposto in favore del c.t.u.; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 17 novembre 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 4233 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale”, promossa da nato Faenza (RA) il 1° settembre 1961, ivi residente in [...]
67, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dagli C.F._1 avv.ti Silvia Mazzoni e Francesca Leonardi del foro di Ravenna, elettivamente domiciliato in Modigliana (FC), via Garibaldi n° 32, presso lo studio dei suddetti difensori,
- attore contro l'
Controparte_1 con sede in Forlì, via Cervese n° 167, c.f. ,
[...] P.IVA_1 in persona del Curatore fallimentare pro tempore dott. comm. , con studio Controparte_2 in Milano, corso di Porta Vittoria n° 13, - convenuto contumace contro nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti C.F._2 in atti dagli avv.ti Annalisa Cancro e Francesco Amato del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, corso Mazzini n° 16, presso lo studio dei suddetti difensori,
- convenuto contro
nato a [...] l'[...], residente in [...]
Lambruschini n° 8, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Francesco Brandoli del foro di Bologna, elettivamente domiciliato in Bologna, via dei Mille n° 22, presso lo studio del suddetto difensore, - convenuto contro
residente in [...], CP_5
1 - convenuto contumace contro
residente in [...], Controparte_6
- convenuto contumace e con la chiamata in causa della in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_7 pro tempore avv. , con sede legale in San Cesareo (MO), corso Libertà n° Controparte_8
53, p.i. , rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall'avv. Donatella P.IVA_2
del foro di Urbino, elettivamente domiciliato in Urbino (PU), via N. Pellipario n° CP_9
61, presso lo studio del suddetto difensore;
- terza chiamata
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione scritta autorizzate” depositate ai sensi dell'art. 127-ter in data 13 giugno 2025 l'attore ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese e respinte, − ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione del contratto intercorso tra il Signor
[...]
e l' Pt_1 Controparte_1 intercorso in data 13 maggio 2013, per inadempimento contrattuale dell'
[...]
per tutti i motivi in narrativa Controparte_1
e, conseguentemente, CONDANNARE l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in
[...] favore del Signor della somma di € 6.372,00 come da ricevute in atti, importi Parte_1 tutti corrisposti e saldati da parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− ACCERTARE E DICHIARARE che il danno patito e patiendi dall'attore è conseguenza del comportamento colposo tenuto dai , , CP_10 Controparte_3 Controparte_4 CP_6
e in qualità, quest'ultimo di Direttore Sanitario, e comunque alla
[...] CP_5 violazione degli obblighi assunti dai convenuti e, per l'effetto, CONDANNARE questi ultimi, in solido tra loro e con l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti
[...] dall'attore nella misura di € 16.200,00 per la riabilitazione del cavo orale, € 1.006,00 per le spese di perizia, € 880,80 per spese di mediazione nonché € 4.151,16 per danno non patrimoniale oltre a ulteriori spese sostenute di CTP e CTU in corso di causa e così complessivamente la somma di € 25.371,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella somma maggiore-minore e/o diversa che risulterà provata in corso di causa. − Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e cpa come per legge”. Con “Note autorizzate trattazione scritta” depositate in data 28 aprile 2025 il convenuto ha concluso riportandosi “ai propri scritti difensivi”, dovendosi pertanto fare Controparte_3 riferimento alle conclusioni come rassegnate in seno alla “comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza ex art. 269 c.p.c.” depositata in data 18 marzo 2029, di seguito trascritte:
“1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il Dott. , ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_3
a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio), chiedendo di essere manlevato in caso di condanna, la (…) e di Parte_2 conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art.269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini 2 di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare l'estraneità ai fatti di causa del Dott. Controparte_3
3) per l'effetto condannare il Sig. al pagamento delle spese legali sostenute dal Parte_1
Dott. oltre iva e cpa”. CP_3
Con “note di trattazione scritta” depositate in data 6 maggio 2025 il convenuto
[...]
ha rassegnato le proprie conclusioni “come da memoria ex art. 183, VI co. N. 1, CP_4
c.p.c. depositata il 20 luglio 2020 per il termine del 24 luglio 2020”, di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la carenza sia per l'An che per il Quantum in relazione al dott. nei confronti del sig. Controparte_4 [...]
e l'estraneità ai fatti dello stesso dott. /o l'assenza di qualsiasi responsabilità Pt_1 CP_4
e/o nesso di causalità per i danni presunti lamentati dal sig. , e per l'effetto Parte_1 condannare il signor al pagamento delle spese legali per anticipazioni e Parte_1 compensi della presente procedura, in particolare anche con condanna al pagamento del compenso del Consulente Tecnico sia d'Ufficio, che di Parte, nominando. Inoltre, in via riconvenzionale, sempre una volta accertata e dichiarata la carenza sia per l'An che per il Quantum in relazione al dott. a) condannare il signor alla Controparte_4 Parte_1 rifusione in favore del dott. delle spese e oneri sostenuti per la fase di Controparte_4 mediazione che ha preceduto il presente procedimento e quindi al pagamento della somma complessiva di € 539,84 o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e congrua;
b) infine, accertare e dichiarare la sussistenza di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da parte del sig. nell'avere chiamato in causa il dott. stante Parte_1 CP_4
l'accertata e conclamata assenza di alcuna attribuzione concreta di responsabilità in capo allo stesso che bene sarebbe risaltata ictu oculi evidente da un più attento esame della cartella clinica, se svolto con sufficiente diligenza e non quindi con colpa grave, e per l'effetto condannare il signor al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente Parte_1 determinata d'Ufficio dall'Ill.mo Giudice adito, alla cui prudente valutazione ci si rimette. In ogni caso con vittoria di compensi e anticipazioni del presente procedimento e della precedente fase di mediazione”. Con “Note di trattazione scritta” depositate in data 27 maggio 2025 la terza chiamata insistendo in via istruttoria nella richiesta di integrazione della Controparte_7
c.t.u., ha concluso riportandosi “alle eccezioni, deduzioni e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del 19/3/2021 integrata dal contenuto delle note di trattazione scritta depositate per tutte le udienze precedenti”, dovendosi pertanto fare riferimento alle conclusioni di seguito trascritte: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: In via principale: - rigettare la domanda attorea siccome infondata e in fatto e in diritto per le ragioni spiegate. In via subordinata: - in caso di riconoscimento di quasivoglia importo a favore dell'attore, accertare e dichiarare la responsabilità della Sanitaria e, per l'effetto, CP_11 condannare la medesima al pagamento delle somme che saranno ritenute dovute;
- Sempre in via subordinata, in caso di riconoscimento di qualsivolgia responsabilità a carico dei sanitari, individuare il grado di colpa attrbuibile a ciascun medico tenuto conto dell'avvicendarsi dei sanitari nella esecuzione dei trattamenti descritti;
In via ulteriormente subordinata, per il caso di attribuzione di una qualunque responsabilità a carico del Dott. dichiarare tenuta CP_3 la Compagnia a manlevare il medico della percentuale del danno al medesimo direttamente
3 ascritta dopo avere verificato l'effettivo apporto causale del sanitario alla determinazione dei danni accertati. Con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari a carico dell'attore”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12 dicembre 2018 conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
, , e al fine di CP_5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4 ottenerne la condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subìti a causa della condotta sanitaria imperita ascritta ai predetti convenuti, danni quantificati dall'attore nell'importo complessivo di € 28.609,96 oltre rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. A sostegno della domanda il Pt_1 esponeva che in data 13 maggio 2013 lo stesso si rivolgeva all'
[...] al fine di sottoporsi ad una serie di trattamenti Controparte_1 endodontico-conservativi ed implantoprotesici, regolarmente saldati per un importo complessivo di € 6.372,00; in particolare, i trattamenti e le cure di cui sopra – che si protraevano dal mese di maggio 2013 sino al mese di gennaio 2015 – venivano eseguiti da diversi sanitari, i quali svolgevano la propria attività professionale all'interno del laboratorio. Aggiungeva altresì che, poco tempo dopo la fine della riabilitazione, iniziava ad avere una serie di problematiche, tra cui reazioni ascessuali nel settore superiore sinistro, dolori acuti durante le fasi della masticazione e sensazioni di gonfiore a carico dell'arcata superiore. Pertanto, l'attore informava l'odierno convenuto dott. il quale ribadiva la Controparte_3 corretta esecuzione dei lavori e gli prescriveva una terapia antibiotica. Successivamente l'attore si sottoponeva a perizia medico legale al fine di verificare eventuali responsabilità dei sanitari, dalla quale emergeva quanto segue: “Esistono (…) chiari profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari che sono intervenuti nella riabilitazione del cavo orale del periziando che conseguentemente dovrà sottoporsi ad un nuovo prolungato ciclo terapeutico per ripristinare il proprio cavo orale”. Il medico legale fiduciario dott. Persona_1 valutava altresì l'entità del danno patito dal calcolando sia gli importi necessari per il Pt_1 ripristino del cavo orale, quantificati in € 16.200,00, oltre al danno biologico di punti 2 dovuto all'ingiustificata estrazione degli elementi dentari 16 e 17 con la relativa perdita del tessuto osseo nonché ad una inabilità temporanea di giorni 30 al 50% e di giorni 60 al 25% per il lungo periodo di malattia caratterizzato da ripetute fasi ascessuali conseguenti alle incongrue terapie realizzate dai sanitari. Si costituiva in giudizio in data 18 marzo 2019 chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo la propria condotta del tutto scevra da censure;
in particolare, il esponeva di avere iniziato ad avere in cura l'attore CP_3 nel giugno del 2014 occupandosi esclusivamente del trattamento dell'arcata e, successivamente all'esecuzione delle predette cure, procedeva alla preparazione e rilevazione delle impronte per la realizzazione di una protesi fissa totale superiore, intervenendo anche con devitalizzazioni sugli elementi 23 e 24, in seguito alla sintomatologia dolorosa riferita dal paziente;
le prove protesiche si svolgevano regolarmente, con piena soddisfazione dell'attore, il quale sceglieva la tonalità chiara delle ceramiche, in vista di un successivo adattamento 4 dell'arcata inferiore;
la funzionalità masticatoria e l'estetica della protesi risultavano, sino a quel momento, conformi alle aspettative del paziente;
la fase conclusiva del trattamento, ossia la cementazione definitiva della protesi, veniva eseguita dal Direttore Sanitario della struttura, ovvero il dott. A distanza di circa cinquanta giorni, il paziente lamentava Controparte_6 problematiche relative alla semi-arcata sinistra superiore e, in tale occasione, il dott. CP_3 rilevava che la protesi era stata cementata in modo difforme dal progetto originario, risultando suddivisa in due ponti distinti e fissata con cemento definitivo;
pertanto il convenuto interveniva al fine di rimuovere e riposizionare provvisoriamente le protesi, eseguendo successivamente le necessarie correzioni. La permanenza della protesi in posizione scorretta per un periodo prolungato determinava verosimilmente un sovraccarico funzionale sugli elementi 23 e 24, ma tale circostanza era esclusivamente riconducibile all'operato del dott.
In via meramente cautelativa – ed in forza della polizza assicurativa n° CP_6
130/16/2060/583 – il richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_3
al fine di ottenere manleva da eventuali conseguenze Controparte_7 pregiudizievoli. Si costituiva in giudizio in data 25 marzo 2019 chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ritenendo la propria condotta del tutto scevra da censure;
in particolare, il esponeva che dall'esame della narrativa CP_4 contenuta nell'atto introduttivo, nonché dalla documentazione prodotta in giudizio, emergeva in maniera inequivocabile la propria totale assenza di responsabilità; lo stesso, in tale ottica, dichiarava di aver prestato la propria opera professionale in modo episodico e limitato, intervenendo esclusivamente su alcuni elementi dentari (nn 12, 34, 37 e, in precedenza, 16), senza alcun coinvolgimento diretto nelle successive attività riabilitative oggetto di contestazione;
inoltre, evidenziava che l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c. non era stato assolto, non avendo il fornito alcuna prova che l'attività del dott. Pt_1 CP_4 abbia concorso alla causazione del danno lamentato o alla risoluzione del rapporto contrattuale. Al contrario, dalla stessa cartella clinica – oltre che dalla perizia della medesima parte attrice
– si evinceva che l'estrazione dell'elemento dentario n° 16, nonché la protesizzazione dell'intera arcata superiore, venivano eseguite dal dott. e pertanto non era da CP_3 imputarsi al dott. alcuna responsabilità in ordine alla riabilitazione protesica dell'intero CP_4 cavo orale, né tantomeno ai danni biologici e patrimoniali dedotti, atteso che l'apporto professionale era circoscritto, transitorio e – peraltro – conforme alle regole dell'arte medica.
Inoltre, sottolineava parte convenuta di aver cessato qualsivoglia collaborazione con il Centro Dental sin dal giugno del 2014 e che tutti gli interventi successivi erano stati eseguiti CP_1 da altri sanitari. Infine, il formulava domanda riconvenzionale per il ristoro delle spese CP_4 sostenute in fase di mediazione, pari ad € 539,84, come da documentazione allegata in atti. Si costituiva successivamente in giudizio in data 3 settembre 2019 la Controparte_7 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto,
[...] ritenendo la propria condotta del tutto scevra da censure;
in particolare, la compagnia osservava come la difesa dell'assicurato dott. avesse già efficacemente chiarito l'infondatezza CP_3 della domanda attorea, sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum, evidenziando come la cementazione definitiva della protesi, ritenuta dall'attore non correttamente eseguita, era stata effettuata da un altro sanitario, ovvero il dott. ne conseguiva la totale CP_6
5 estraneità del dott. posto che i problemi di malocclusione e le complicanze CP_3 parodontali lamentati dall'attore risultavano riconducibili al montaggio errato ed all'utilizzo di cemento definitivo nella fase di fissaggio protesico, attività non ascrivibili al predetto sanitario, il quale si limitava a devitalizzare gli elementi dentari 23 e 24 ed a predisporre la protesi superiore provvisoria nel periodo compreso tra giugno e luglio 2014. Quanto alla richiesta di riconoscimento di una invalidità permanente pari al 2%, derivante dall'asserita estrazione non necessaria degli elementi 16 e 17, l'assicurazione terza chiamata evidenziava come tale intervento non fosse stato eseguito dal dott. rientrando nel piano terapeutico CP_3 complessivo predisposto dalla Struttura Sanitaria. L'assicurazione convenuta si soffermava in particolare sul profilo della responsabilità della struttura sanitaria, evidenziando come le attività contestate fossero state pianificate e coordinate dall' , il quale Controparte_1 accoglieva il paziente sin dal maggio 2013, predisponendo il piano terapeutico, il preventivo di spesa, la modulistica per il consenso informato e la privacy, nonché stabilendo quali sanitari dovessero intervenire e con quali modalità. I convenuti Controparte_1 CP_5
e , benché ritualmente citati, rimanevano contumaci.
[...] Controparte_6
Radicatosi il contraddittorio, le parti depositavano le rispettive memorie e, su istanza dell'attore, veniva richiesta C.T.U. medico-legale, la quale veniva pertanto disposta ed eseguita dal dott. , che depositava il proprio elaborato in data 26 settembre 2022 Persona_2 oltre alla successiva integrazione del 5 dicembre 2022. All'udienza “cartolare” del 16 giugno 2025 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni nei termini già in epigrafe trascritti ed il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione, concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
* * * * * * Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione del vaglio delle domande formulate dalle parti, occorre ora esaminare il merito della questione.
Orbene, sul punto deve premettersi ed evidenziarsi come la domanda in disamina sia stata proposta dall'attore nei confronti sia dell' Controparte_1
al quale con tutta evidenza si imputa un inadempimento che va pacificamente
[...] inquadrato a titolo di responsabilità di natura contrattuale, che dei sanitari che hanno materialmente effettuato gli interventi, nei confronti dei quali viene invocata la responsabilità solidale nei confronti del La contemporanea evocazione in giudizio della struttura Pt_1 sanitaria e dei medici ivi operanti impone una – seppur breve – digressione volta a fornire un corretto inquadramento dei titoli di responsabilità dei soggetti convenuti, nell'ottica della valutazione della ripartizione dei relativi oneri probatori tra le parti. Ed infatti, per quanto concerne in primo luogo la posizione della struttura, com'è noto secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, peraltro avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n° 9556 del 1° luglio 2002 e n° 557 dell'11 gennaio 2008), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona
– anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (cfr. Cass. Civ. sez. III, 13 aprile 2007 n° 8826 e, più di recente, Tribunale di Catanzaro sez.
6 II, 17 aprile 2023 n° 620, Tribunale di L'Aquila del 23 novembre 2022 n° 782, Tribunale di Milano sez. I, 5 settembre 2022 n° 7005, Tribunale di Milano sez. I, 12 agosto 2022 n° 6843,
Tribunale di Busto Arsizio sez. III, 2 agosto 2022 n° 1185, Tribunale di Latina sez. II, 20 luglio 2021 n° 1485, e Tribunale di Latina sez. II, 28 settembre 2020 n° 1757) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.; si vedano in tal senso ex plurimis, tra le pronunce di merito, Tribunale di Roma sez. XIII, 9 marzo 2020 n° 4939, Tribunale di Siracusa sez. II, 29 maggio 2020 n° 573, Tribunale di Milano sez. I, 15 luglio 2020 n° 4253, Tribunale di Lucca 13 agosto 2020 n° 732, Tribunale di Prato 27 agosto 2020 n° 394 e Tribunale di Milano sez. I, 29 ottobre 2020 n° 6786). Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va tutt'oggi inquadrata senza dubbio nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine può all'evidenza assumere il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o eventualmente di suoi collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti;
ed infatti, a norma dell'art. 1228 c.c. il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. A tale proposito, con recente pronuncia n° 476 dell'8 agosto 2022 il Tribunale Civile di Prato ha condivisibilmente osservato che «l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Sancita quindi l'autonomia del contratto di spedalità
o di assistenza sanitaria, intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contratto intercorrente tra il paziente ed il medico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente possa conseguire sia, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere “di fiducia” dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n° 13066/2004)» [si vedano altresì in senso conforme Tribunale di Rieti del 28 giugno 2021, Tribunale di Roma sez. XIII, 5 novembre 2020 n° 15439, Tribunale di Latina sez. II, 28 settembre 2020 n° 1757, Tribunale di Prato 27 agosto 2020 n° 394, già sopra citata, Tribunale di Perugia sez. II, 20 novembre 2019 n° 1803, e Tribunale di Reggio Calabria sez. I, 1° ottobre 2019 n° 1316, secondo cui “la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a
7 propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze;
responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto che in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio”; cfr. inoltre, tra le pronunce di legittimità, Cass. Civ. sez. III, 29 gennaio 2018 n° 2060, Cass. Civ. sez. III, 10 giugno 2020 n° 11098, e Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019 n° 28987, secondo cui “la responsabilità della struttura che si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento della propria obbligazione, e ciò con la conseguenza che quest'ultima si trova, del pari al sanitario, a dover rispondere ex art. 1228 c.c. dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati”; si veda altresì più di recente, in senso conforme, Cass. Civ. sez. III, 20 ottobre 2021 n° 29001]. Inoltre, a fronte dell'inadempimento dedotto da parte attrice – quale causa dei danni di cui viene chiesto il risarcimento – è onere del debitore convenuto (struttura sanitaria) provare di avere esattamente adempiuto le sue prestazioni e che il danno lamentato dalla controparte non gli è imputabile. Al riguardo la Suprema Corte di legittimità ha precisato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (…), ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (così Cass. Civ. sez. un., 11 gennaio 2008 n° 577; nello stesso senso – più di recente – si vedano Cass. Civ. sez. III, 26 febbraio 2020 n° 5128, Cass. Civ. sez. III, 13 ottobre 2017 n° 24073, Cass. Civ. sez. III, 30 settembre 2014 n° 20547, e Cass. Civ. sez. III, 12 dicembre 2013 n° 27855). La struttura sanitaria convenuta dal danneggiato è dunque in astratto passibile di responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento (o dall'inesatto adempimento) di una delle prestazioni a cui è direttamente obbligata, conclusione peraltro oggi confortata anche dall'espressa disposizione contenuta al comma 1° dell'art. 7 della l. n° 24/2017 (c.d. “legge Gelli-Bianco”), a mente del quale “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose” (il comma successivo precisa
8 peraltro che il predetto regime “si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”). Così richiamati i princìpi che governano il riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame, ritiene il Tribunale che sia ravvisabile nel caso concreto la responsabilità contrattuale risarcitoria della società odierna convenuta, avuto riguardo alle condivisibili conclusioni cui è giunto il c.t.u., le cui valutazioni peritali devono pertanto intendersi qui richiamate e condivise, stante la logicità, coerenza e completezza dell'elaborato (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez.
II, 24 agosto 2021 n° 984, e Corte d'Appello di Milano sez. IV, 9 gennaio 2023 n° 21). Dall'esame obiettivo effettuato nel corso della consulenza tecnica è emerso infatti in primo luogo quanto segue: «Le prestazioni risultano mal programmate, erroneamente pianificate ed eseguite, e sostanzialmente dannose (inadempimento e danno). Gli interventi così come programmati e condotti presso “ , risultano inadeguati, mal realizzati e mal Controparte_1 pianificati. In tal senso presentano specifica idoneità lesiva a produrre il danno e
l'inadempimento evidenziati, con i quali si pongono in nesso causale certo con necessità di ripartizione della colpa tra gli intervenuti». Ulteriori considerazioni devono essere svolte in merito alla posizione dei sanitari convenuti
– nei confronti dei quali l'attore ha ritualmente esteso le proprie domande risarcitorie – dott.ri
, , e . Occorre pertanto Controparte_12 Controparte_4 CP_5 Controparte_3 svolgere alcune preliminari considerazioni sulla natura della responsabilità professionale ascrivibile al medico;
invero, pur vertendosi nel caso di specie in ipotesi di condotta risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della sopra menzionata legge , non CP_13 potendo quindi trovare applicazione il comma 3° dell'art. 7 sopracitato (a mente del quale
“l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”), occorre tuttavia evidenziare che i fatti per cui è causa hanno pacificamente avuto termine in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 8 novembre 2012 n° 189 (recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n° 158/2012,
c.d. “decreto Balduzzi”, la quale è entrata in vigore l'11 novembre 2012 e, modificando il comma 1° dell'art. 3 d.l. cit., ha espressamente previsto che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del Codice civile”). Ne deriva pertanto che nel caso di specie, a prescindere dall'accertata sussistenza – o meno – di una carenza strutturale e/o organizzativa specificamente imputabile all' ed dalla Controparte_1 natura del rapporto di lavoro esistente tra quest'ultimo ed i sanitari convenuti (subordinato ovvero libero professionale), la pacifica accettazione del paziente presso l e lo CP_1 svolgimento all'interno dello stesso degli interventi chirurgici, con conseguente messa a disposizione anche dei medicinali e della necessaria strumentazione oltre che del personale
9 medico ausiliario del quale la struttura si è quindi avvalsa per l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto, consente senz'altro in questa sede l'eventuale pronuncia di condanna in solido dei medici e della società odierna convenuta in favore di parte attrice. Ciò posto, ritiene il Tribunale che sia ravvisabile nel caso concreto la responsabilità solidale della struttura sanitaria e dei medici , , e Controparte_6 Controparte_4 CP_5
. Ed invero, sulla base delle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata Controparte_3 nel corso del giudizio non può ritenersi provato che , in occasione degli Parte_1 interventi odontoiatrici effettuati dai sanitari presso l'
[...]
sia stato curato con la diligenza e la perizia Controparte_1 dovute ed esigibili nel caso concreto. Orbene, come accertato sulla scorta degli atti dal c.t.u. con motivazione logica, esaustiva e circostanziata e quindi pienamente condivisa da questo giudicante, la diagnosi di “monoedentulia dell'arcata superiore sinistra (mancanza elemento
2.6). Il trattamento riabilitativo, necessita di ritrattamento endocanalare del dente 12, 22, 25, 27. Sulla base dell'opt del 2012, esistevano indicazioni al ritrattamento corretto dell'elemento 1.2 (prendendo in considerazione la possibilità di chirurgia endodontica) e degli elementi 2.2
- 2.5 - 2.7 (preesistenti terapie incongrue), a cui far seguire l'applicazione di protesi fissa (corone protesiche). Sempre la stessa OPT mostra carie secondaria degli elementi 2.3 e 2.4, trattabile con otturazioni in composito. Indicato appare anche il trattamento implantologico per assicurare una maggiore efficienza funzionale dell'elemento 2.6. Per quello che riguarda gli esiti statisticamente prevedibili, i trattamenti necessari ed eseguiti, se correttamente effettuati secondo lo stato dell'arte di norma presentano una alta probabilità di riuscita e successo”, risultava in primo luogo in linea con le principali linee guida nazionale e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Tuttavia, malgrado la corretta diagnosi, occorre evidenziare che il tipo di trattamento scelto non risultava adeguato al caso concreto;
ed invero – prosegue il c.t.u. – “In considerazione dello stato clinico del ricorrente e delle risultanze, il trattamento protesico fisso di tutti gli elementi dentari non risulta indicato (over-treatment). Dalla documentazione clinica si rileva che gli operatori non avevano ben chiaro il piano di trattamento, in quanto mancante”; il perito d'ufficio ha inoltre evidenziato che “Le necessità cliniche del visitato non presentavano, all'epoca dei fatti, caratteristiche di speciale e particolare difficoltà tecnica”. Orbene, la perizia prosegue attribuendo ad ognuno degli operatori un determinato grado di responsabilità, ed in particolare: «Ai dott.ri e è attribuibile la perdita dei denti 1.2, CP_5 CP_4 CP_3
Ai dott.ri e la perdita di 1.6 Al dott. la perdita del 1.7 Al dott. CP_4 CP_3 CP_6 sono attribuibili la terapia endodontica e il ritrattamento del 2.4 e del 2.3 (dove CP_3 risulta poi effettuata la chirurgia endodontica presso il nosocomio cesenate “ , Per_3 reparto di Maxillo-Facciale “vedi fatture”) causa presenza reazioni peri apicali. La protesi incongrua e inadeguata (vedi sopra) risulta eseguita dal dr e finalizzata mediante CP_3 cementazione dal dott. (06/08/2014), previa separazione in due segmenti. Al dott. CP_6 sono attribuibili le due de cementazioni, segmenti 22-26 e 21-16, con successivi ri- CP_3 cementazioni provvisorie e ritocchi occlusali delle ceramiche per adattare meglio la protesi, a cui hanno fatto seguito le fratture delle ceramiche»; e ancora: “Dr. 3% per aver fatto CP_5 ritrattamento senza successo dell'elemento 1.2 - Dr. 10% per aver ritrattato l'elemento CP_4
1.2 (falsa strada), trattato endodonticamente elemento 1.6 (perni dentatus), - Dr CP_6
10 17% per aver cementato una protesi incongrua e l'estrazione dell'elemento 1.7 senza apparente giustificazione, - Dr. 70% per aver eseguito la maggior parte dei lavori”. CP_3
Orbene, giova sottolineare in questa sede che, allorquando venga azionata la responsabilità di un medico in relazione all'esercizio di un'attività di tipo sanitario (in assenza di uno specifico contratto di prestazione d'opera professionale), secondo l'impostazione giurisprudenziale consolidatasi nella vigenza della disciplina normativa applicabile ratione temporis la stessa, ancorché non fondata su di un contratto ma sul “contatto sociale” tra le parti, ha natura contrattuale atteso che dal contratto – o dal contatto – sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In tal senso, l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre quel facere con perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (cfr. Tribunale di Potenza del 22 novembre 2024 n° 1914). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che “nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità
o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex articolo 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex articolo 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile ex articolo 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità” (così Cass. Civ. sez. III, 15 marzo 2024 n° 7074). Nel caso in esame le allegazioni dell'attore in ordine alla colpa della struttura e del personale sanitario in servizio presso la stessa hanno pertanto trovato piena conferma nelle risultanze della già menzionata C.T.U., le quali consentono in questa sede di imputare ai convenuti – in solido tra loro – la responsabilità per il danno subìto da sotto il Parte_1 profilo contrattuale, non essendovi dubbio alcuno né in punto di nesso causale né di condotta colposa ascrivibile alle parti convenute. Si ricorda peraltro che, specie in materia di responsabilità sanitaria, la perizia dell'Ufficio può divenire essa stessa fonte oggettiva di prova quando, «attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla
11 loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova» (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. III, 26 febbraio 2013 n° 4792, e Cass. Civ. sez. III, 13 marzo 2009 n° 6155). Gli accertamenti peritali offrono infatti al Giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico e/o della struttura (Cass. Civ. sez. III, 28 luglio 2015 n° 15857).
Giova peraltro evidenziare in questa sede come il c.t.u. dott. , dopo aver Per_2 dettagliatamente descritto nel proprio elaborato le specifiche condotte imperite ascritte al sanitario odierno convenuto dott. (si vedano le pagg. 5 e 6 della C.T.U.), Controparte_4 abbia poi compiutamente fornito più che adeguata risposta ai rilievi critici sollevati dal c.t.p. del medesimo, dott. (cfr. pagg. 12 e 13 dell'elaborato peritale), argomentazioni Persona_4 che vengono pertanto integralmente condivise da questo Giudice e devono intendersi richiamate in questa sede, a confutazione delle identiche argomentazioni ribadite da ultimo nella comparsa conclusionale depositata dal in data 12 settembre 2025. CP_4
Analogo discorso va fatto con riferimento ai rilievi critici reiterati anche da ultimo in sede di comparsa conclusionale dalla ai quali il c.t.u. dott. Controparte_7 Per_2 ha fornito puntuale riscontro nel proprio elaborato (cfr. pagg. 9 e segg. della C.T.U.), fermo restando peraltro che il significativo apporto causale fornito nel caso di specie dall'assicurato dott. alla determinazione del danno patito dal emerge in termini oltremodo CP_3 Pt_1 evidenti dalla descrizione generale delle terapie contenuta alle pagg. 5 e 6 della C.T.U. Ciò posto, per quanto concerne in primo luogo la determinazione del danno di natura non patrimoniale subìto da ed evidenziato preliminarmente che, nel caso di specie, Parte_1 lo stesso è risarcibile in quanto il fatto illecito realizzato ha per oggetto un bene (il diritto alla salute) ritenuto meritevole di tutela a livello costituzionale, ai sensi dell'art. 3 co. 3° del d.l. n° 158/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”) occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n° 209 in tema di “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (…) liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento”, tenendo conto che gli importi per la liquidazione del suddetto pregiudizio sono stati da ultimo aggiornati con d.m. del 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 176 del 31 luglio 2025, con decorrenza degli effetti a partire dal mese di aprile del 2025. Tanto premesso, prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo
12 le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la
“bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn. 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione e, per quanto più rileva ai presenti fini, è stato specificamente richiamato dal comma 4° dell'art. 7 l. n° 24 del 2017 per la materia relativa al risarcimento del “danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria”. Sulla scorta dei supposti principi deve pertanto procedersi in questa sede alla liquidazione del danno non patrimoniale “iatrogeno” subìto dall'attore. Poiché l'invalidità totale permanente – intesa quale “danno residuo ascrivibile alle condotte dei professionisti intervenuti”, secondo quanto opportunamente chiarito dal c.t.u. dott.
– va quantificata nella congrua misura del 3%, la somma da liquidarsi in Persona_2 favore di , considerato che lo stesso aveva 53 anni al momento in cui è cessata Parte_1
l'invalidità temporanea1, è pari a € 2.722,57; non emergono per il resto dagli atti circostanze da cui desumere che, nel caso concreto, la menomazione subìta dal – peraltro rientrante Pt_1 fra le c.d. micro-permanenti – a causa della malpractice odontoiatrica in argomento abbia inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” né che “abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” nel danneggiato, non dovendosi pertanto procedere all'invocata personalizzazione del risarcimento. Con riferimento poi alle invalidità temporanee, sulla base dell'invalidità (esclusivamente parziale) accertata dal c.t.u., occorre procedere alla quantificazione della somma da riconoscersi a titolo di “danno biologico temporaneo”, facendo applicazione dell'importo indicato nella tabella di riferimento e pari ad € 56,18 per die. Vanno pertanto riconosciute al danneggiato le seguenti somme:
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (75%) € 1.264,05,
• per n° 25 gg. di invalidità parziale (50%) € 702,25,
• per n° 60 gg. di invalidità parziale (25%) € 842,70, per un totale di € 2.809,00.
Relativamente alla metodologia di calcolo va evidenziato che il valore del punto da considerare ai fini della liquidazione è quello vigente al momento della liquidazione stessa, giacché il risarcimento va attuato alla stregua delle regole in vigore al momento dell'aestimatio. 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121. 13 Dovendosi pertanto intendere effettuata all'attualità la liquidazione del suddetto danno non patrimoniale, ne consegue che non è dovuta alcuna rivalutazione. Spettano invece in favore dell'odierno attore gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro (id est a quella della stabilizzazione degli esiti lesivi dei trattamenti odontoiatrici) ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Passando ora all'individuazione dei danni di natura patrimoniale lamentati dall'attore la domanda risarcitoria va senz'altro accolta con riferimento alle fatture ritualmente versate in atti dal e concernenti le spese stricto sensu “mediche” sopportate in conseguenza del fatto Pt_1 illecito ascritto agli odierni convenuti, esborsi da considerare invero senz'altro congrui;
si ritiene pertanto equo liquidare in questa sede il danno in argomento nel complessivo importo di € 1.591,30, di cui € 1.532,15 per spese mediche ed € 59,15 per “ticket per prestazioni sanitarie”. Per quanto concerne poi l'esborso di € 1.006,00 sostenuto dal per Pt_1
l'acquisizione della perizia a firma del medico-legale fiduciario dott. ritiene il Persona_1
Tribunale che vada riconosciuta in questa sede la congrua somma di € 600,00. Il tutto per un totale di € 2.191,30. Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla data documentata dei relativi pagamenti al saldo. La domanda risarcitoria formulata dall'attore va pertanto accolta nei limiti e per le ragioni sinora diffusamente esplicitate, con pronuncia di condanna da rendere in solido a carico di tutte le parti convenute nel presente giudizio. Posto quanto già sopra osservato in ordine alla responsabilità solidale della società convenuta e dei sanitari per i danni patiti nell'occorso da , ai fini della Parte_1 ripartizione interna dei rispettivi gradi di responsabilità occorre fare riferimento ai condivisibili princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente della quale “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” [così di recente Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019 n° 28987, già sopra citata, laddove in parte motiva è stato esplicitato – per quanto più rileva ai presenti fini – come «il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (“cuius commoda eius et incommoda”) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro
14 eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833); ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa (…) per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055
c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (…) in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3 (…) infine va ribadito che, nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la graduazione delle colpe può essere domandata anche in vista della rivalsa seppure non ancora esercitata (Cass., 20/12/2018, n. 32930, Cass., 25/07/2006, n. 16939, Cass., 05/10/2004, n. 19934)»; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 5 luglio
2017 n° 16488, nonché da ultimo Cass. Civ. sez. III, 20 ottobre 2021 n° 29001]. Alla luce di quanto sopra e difettando nel caso di specie qualsiasi prova in ordine alla sussistenza di “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza” dei sanitari odierni convenuti “dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”, circostanze per vero neppure labialmente dedotte nel presente giudizio dall' Controparte_1
rimasto volontariamente contumace anche a seguito della
[...] riassunzione del giudizio successiva al fallimento della società, ne consegue che nei rapporti interni tra quest'ultima ed i sanitari odierni convenuti la responsabilità andrà ascritta nella misura ex lege del 50% alla suddetta società proprio in virtù del c.d. “rischio d'impresa” dalla stessa assunto in sede di instaurazione del rapporto contrattuale con il paziente, dovendosi la stessa considerare – anche nei rapporti interni con gli altri condebitori solidali – responsabile
“per fatto proprio” dell'agire dei suoi dipendenti ed in generale dei soggetti che operano al suo interno;
ne consegue pertanto che la restante quota complessiva di metà della responsabilità risarcitoria – tenendo conto di quanto accertato e condivisibilmente valutato dal c.t.u. dott.
– dovrà gravare su nella misura dell'1,5%, su Persona_2 CP_5 CP_6
15 per la quota dell'8,5, su per il 35% e su per la CP_4 Controparte_3 Controparte_4 restante porzione del 5%.
Per quanto concerne poi l'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria convenuta (la cui gravità è innegabile alla luce dei plurimi profili di malpractice odontoiatrica emersi nel corso delle operazioni peritali, nonostante l'oggettiva semplicità degli interventi da svolgere, e giustifica pertanto l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto stipulato con la suddetta società), si osserva che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il creditore può domandare la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno, anche cumulativamente, qualora l'inadempimento sia imputabile al debitore. Nel caso di specie l'attore ha documentato, mediante idonee ricevute fiscali (doc. n° 1 allegato all'atto di citazione), di essersi sottoposto a trattamenti endodontico-conservativi ed implantoprotesici presso l'
[...]
per un importo complessivo di € Controparte_1
6.372,00, regolarmente saldato alla suddetta società. Tali spese, inutilmente sostenute dall'attore a causa dell'inadempimento della struttura convenuta, devono allora essergli integralmente rimborsate da quest'ultima, maggiorate dei soli interessi legali dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
ed infatti, com'è noto, “la risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (conf. Cass. civ., Sez. III, 12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 07/06/2006, n. 13339), ferma la premessa che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (così Cass. Civ. sez. I, 11 aprile 2018 n° 9004; si vedano altresì ex permultis, in senso conforme, Cass. Civ. sez. un., 29 dicembre 2016 n° 27454, Cass. Civ. sez. un., 23 marzo 2015 n° 5743, Cass. Civ. sez. II, 5 novembre 2015 n° 22664, Tribunale di Catania sez. I, 11 giugno 2020 n° 1978, e Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2021 n° 6986).
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di “risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di € 16.200,00 per la riabilitazione del cavo orale”, importo riferibile
– secondo quanto confermato dal c.t.u. – alle “terapie in emenda che consistono in rimozione 12 elementi in metallo ceramica, realizzazione 10 corone provvisorie in resina acrilica, realizzazione 10 corone definitive in metallo ceramica, inserimento n° 2 impianti in sede 1.6 e
1.7, N° 2 abutment sul 1.6 e sul 1.7, N° 2 corone provvisorie sul 1.6 e sul 1.7, N° 2 corone definitive sul 1.6 e sul 1.7. dal costo presunto di € 16800.00”, le quali tuttavia “non potranno emendare completamente la perdita di supporto osseo (danno)”. Non vi è dubbio infatti che, una volta riconosciuto il diritto del al rimborso della somma € 6.372,00 (quale restituzione Pt_1 delle somme inutilmente corrisposte in favore dell' Controparte_1 al fine di conseguire l'auspicata risoluzione delle
[...]
16 problematiche dentali da cui era affetto allorquando si è rivolto alla suddetta struttura) nonché il risarcimento del danno da invalidità sia temporanea che permanente subìto per effetto della malpractice medica ascritta agli odierni convenuti, in uno ai pregiudizi di natura patrimoniale già sopra partitamente descritti, si verifica la restitutio in pristino della condizione sia personale che patrimoniale del rispetto all'epoca in cui lo stesso si è rivolto al suddetto Ambulatorio, Pt_1 sicché l'eventuale imposizione a carico dei convenuti dell'obbligo di corrispondere l'ulteriore somma di € 16.200,00 necessaria “per la riabilitazione del cavo orale” dell'attore implicherebbe di fatto in favore di quest'ultimo l'ottenimento della guarigione clinica (al netto
– com'è ovvio – del danno permanente come già sopra risarcito) senza sopportare alcun esborso, in quanto posto per l'appunto a carico dei convenuti. In conformità alla richiesta avanzata dalla medesima Controparte_7 quest'ultima va condannata a manlevare con riferimento alle somme che lo Controparte_3 stesso sarà in ipotesi chiamato a corrispondere in favore di per effetto della Parte_1 presente sentenza, nei limiti della percentuale di responsabilità già sopra esplicitata e con applicazione della franchigia del 10% prevista dall'art. 16 lett. h) delle Condizioni di Polizza prodotte quale doc. n° 2 dalla compagnia in sede di costituzione in giudizio. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dei convenuti nonché della compagnia terza chiamata e – alla luce della notula in atti – sono liquidate in favore di come Parte_1 da dispositivo sulla base dei congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. n° 55 del 10 marzo 2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00), con riconoscimento della maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 2° d.m. n° 55/2014 nel congruo ammontare complessivo del 40%. Va altresì riconosciuto in favore dell'attore il rimborso delle spese legali relative alla pregressa fase di mediazione, da porre in solido a carico di tutti i convenuti nella – per vero congrua – misura richiesta da . Parte_1
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate da questo G.I. con decreto del 27 settembre 2022, vanno poste in solido a carico di tutti i convenuti e della compagnia terza chiamata, con conseguente diritto dell'attore alla ripetizione di quanto già corrisposto in favore del perito. Per le medesime ragioni già sopra esplicitate i convenuti e la compagnia terza chiamata vanno infine condannati – in solido tra loro – a rifondere in favore dell'odierno attore le spese di c.t.p., da riconoscere in questa sede nel congruo ammontare complessivo di € 500,00 oneri inclusi. L'accoglimento – seppure solo parziale – delle domande attoree giustifica evidentemente il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata in atti dal convenuto . Controparte_4
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria,
17 in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, condanna l'
[...]
in persona del Curatore Controparte_1 fallimentare pro tempore, , , e Controparte_6 Controparte_4 CP_5 CP_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1 di € 5.531,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 2.191,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione nei termini e con le decorrenze di cui in motivazione fino al saldo effettivo;
dichiara l'intervenuta risoluzione, per grave inadempimento della società convenuta, del contratto di prestazioni sanitarie intercorso tra e l' Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo, in Controparte_1 persona del Curatore fallimentare pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 6.372,00 oltre interessi dalla messa in mora sino al saldo effettivo;
condanna altresì i convenuti e la in solido tra loro, al Controparte_7 pagamento in favore dell'attore delle spese di c.t.p., pari al complessivo ammontare di € 500,00 oneri inclusi;
accerta e dichiara che il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto da Parte_1 va ascritto all' Controparte_1 per la quota del 50%, a nella misura dell'1,5%, a per la CP_5 Controparte_6 quota dell'8,5, a per il 35% ed a per la restante porzione Controparte_3 Controparte_4 del 5%; pone obbligo a carico della in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, di manlevare con riferimento alle somme che Controparte_3 quest'ultimo dovesse corrispondere in favore di per effetto della presente Parte_1 sentenza, nei limiti della percentuale di responsabilità del 35% attribuita al suddetto professionista e con applicazione della franchigia del 10% prevista dall'art. 16 lett. h) delle Condizioni di Polizza;
condanna l' Controparte_1 in persona del Curatore fallimentare pro tempore, , , Controparte_6 Controparte_4
, e la in persona del legale CP_5 Controparte_3 Controparte_7 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 7.634,94 (di cui € 732,94 per esborsi, € 1.120,00 per la fase di studio, € 952,00 per la fase introduttiva, € 2.100,00 per la fase istruttoria ed € 2.730,00 per la fase decisionale, già considerata la maggiorazione del compenso nella complessiva misura del 40% ai sensi dell'art. 4 co. 2° d.m. n° 55/2014), oltre spese generali e c.p.a. come per legge;
condanna altresì l' Controparte_1
in persona del Curatore fallimentare pro tempore, ,
[...] Controparte_6 [...]
, e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_4 CP_5 Controparte_3
delle spese relative al pregresso procedimento di mediazione, che liquida nel Parte_1 complessivo importo di € 880,80 oneri inclusi;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio definitivamente a carico dei convenuti Controparte_1
, , e
[...] Controparte_6 Controparte_4 CP_5 CP_3
18 e della terza chiamata in persona del legale CP_3 Controparte_7 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, con conseguente diritto dell'attore di ottenere da questi la rifusione di quanto già corrisposto in favore del c.t.u.; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 17 novembre 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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