Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1600 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa Parte_1 C.F._1
alla via Filippo Saporito, 58 presso lo studio dell'Avv. Maria Iorio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Pomigliano Controparte_1 C.F._2
D'Arco alla via Nazionale Delle Puglie, Parco Amici, Fabb. A2 sc. D presso lo studio dell'Avv.
Umberto De Filippo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 17 aprile 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casandrino il 18 dicembre 2015, dal quale nascevano due figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a Giugliano in [...] il [...])- Per_1 Per_2
chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26 maggio 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2. Casa Coniugale:
La casa coniugale sita in Casandrino alla via Bellini 34 viene assegnata alla signora con CP_1
tutti gli arredi ivi presenti che vi abiterà unitamente alle figlie minori. La signora CP_1
provvederà a versare le quote relative alle spese condominiali ed alle utenze (che saranno quantificate mediante apposizione di sotto contatore ai contatori principali) direttamente al proprietario dell'appartamento.
Il signor dichiara di aver già provveduto al ritiro di tutti i propri effetti personali tranne Parte_1
la collana del battesimo e la fede iraniana che dovranno essere restituite dalla sig.ra entro CP_1
il 30.4. 2025.Il sig. si impegna a comunicare il proprio nuovo domicilio ed ogni eventuale Parte_1
variazione dello stesso
3. AFFIDO DEI MINORI
Le figlie minori restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, fatti salvi impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, previo accordo con la madre.
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica ore 18 nel periodo scolastico ed ore 20 nel periodo estivo con V.G. n. 1600/2025
pernotto. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il giovedì dalle ore 20 fine alle ore 8 del mattino successivo con accompagnamento a scuola a settimane alterne e precisamente nella settimana in cui le minori trascorrono il fine settimana con la madre. Il padre continuerà ad accompagnare la figlia presso il centro per la terapia ogni settimana mentre la madre si Per_1
occuperà di accompagnare in piscina l'altra figlia minore. Entrambi i genitori si alterneranno nell'accompagnare e riprendere le minori a scuola concordando semestralmente un calendario che tenga conto anche degli impegni universitari di entrambi assicurando che il padre veda le figlie per almeno due volte a settimana.
Per il compleanno delle minori il padre potrà tenere con sé i figli per due ore a pranzo salvo che il compleanno non cada in un periodo di vacanza;
a tal proposito per l'anno 2025 il compleanno di il 22 luglio sarà trascorso in vacanza con la madre. Onomastici, compleanno dei genitori, Per_2
Festa della Mamma e festa del papà saranno sempre trascorsi dai minori con il genitore festeggiato ove il genitore lo desideri.
Per le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dal 24 dicembre al 26 dicembre compreso e con l'altro il 31 dicembre, il Primo gennaio e l'Epifania. Per le festività pasquali lunedì in Albis con un genitore e Pasqua con l'altro ad anni alterni. Analogo criterio per ponti ed ulteriori festività. Il
Capodanno iraniano (che si celebra nel periodo del solstizio di primavera) sarà sempre trascorso dalle minori con la madre. Nel periodo estivo le minori trascorreranno con il padre 15 giorni non continuativi e precisamente una settimana a luglio ed una settimana ad agosto. Il signor Parte_1
si obbliga a comunicare alla madre il periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno.
4. MANTENIMENTO FIGLI
Per il mantenimento dei figli il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a le cui coordinate sono Controparte_1
a lui già note la somma mensile di euro 800 (euro 400 a figlio) indicizzabile annualmente.
Resta espressamente stabilito che l'assegno UNICO per i figli sarà percepito al 100% dal sig.
e la sig.ra con la sottoscrizione del presente atto presta il relativo consenso. Parte_1 CP_1
5. SPESE STRAORDINARIE
In ordine alle spese straordinarie si statuisce che esse graveranno al 50% su entrambi i genitori e che dovranno essere stabilite previo accordo ed in ottemperanza al protocollo vigente presso il
Tribunale di Napoli Nord. Resta espressamente stabilito che le spese non previamente concordate e/o approvate non saranno rimborsate.
Viene stabilito fin d'ora che i coniugi provvederanno in parti uguali al pagamento delle spese occorrenti per il corso di nuoto pari ad 85 euro mensili per 10 mesi e del doposcuola pari a 100 euro mensili per 9 mesi per la minore . Per_2 V.G. n. 1600/2025
Parimenti in parti uguali saranno sopportate le spese per il campo estivo per entrambe le minori e per il baby sitteraggio per un massimo di 4 volte a settimana e per un tempo non superiore a tre ore giornaliere. Oltre tale previsione laddove la sig.ra necessitasse di baby sitter ne CP_1
sopporterà integralmente il costo e provvederà ad avvertire il sig. nel caso in cui la baby Parte_1
sitter trascorra l'intera notte con le minori.
Ulteriori spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi a mezzo email/telegramma/lettera raccomandata e whatsapp e verranno contabilizzate e rimborsate al genitore che le avrà sostenute nella percentuale dovuta. Con la precisazione che la documentazione giustificativa degli esborsi relativi a dette spese dovrà essere intestata ai figli affinché ciascuno dei coniugi possa esercitare il diritto di detrarli fiscalmente nella misura di legge ed a beneficiare delle relative agevolazioni fiscali/tributarie.
6. AUTOVETTURE
I coniugi dichiarano che finora il nucleo familiare ha goduto di due autovetture. Più precisamente di una Fiat Tipo intestata al sig. e che attualmente, è in uso al medesimo e di una Fiat Parte_1
Cinquecento intestata al fratello del sig. e che attualmente è in uso alla sig.ra Parte_2 CP_1
I coniugi si impegnano a continuare a rimborsare mensilmente all'originario proprietario dell'autovettura le rate di finanziamento fino all'estinzione dividendo la spesa in parti uguali. Si impegnano a procedere al passaggio di proprietà della suddetta auto in favore della sig.ra CP_1
entro il 30.4.2025 dividendo la spesa in parti eguali. Resta espressamente convenuto che, all'atto dell'estinzione del finanziamento gravante sulla vettura, l'autoveicolo sarà venduto ed il ricavato sarà diviso in parti uguali così come si conviene che anche la Fiat Tipo sarà venduta con ripartizione del ricavato della vendita in parti eguali tra i coniugi. Si allegano al presente ricorso copia dei libretti di circolazione di ambedue le autovetture.
7.SPESE LEGALI
Le spese legali restano compensate tra le parti ed i procuratori sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: V.G. n. 1600/2025
a) pronuncia la separazione personale di (nato in [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casandrino (atto n. 25, parte I, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2015) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio