Articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 54Articolo 56
Versione
12 luglio 1987
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Versione
20 dicembre 1990
Art. 55. Indennita' di polizia giudiziaria 1. Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n.384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000.
Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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