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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso, ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 18677 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Corso Francesco Ferrucci, n. Parte_1
46 - TORINO, presso lo studio dell'Avv.to LUIGI COLOMBINO che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice conveniva in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis per effetto della discendenza dal sig. GI, Per_1
nato a [...] (provincia di Roma) in data 21.11.1881, cittadino italiano Controparte_2
per nascita. Esponeva che il proprio avo emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio con
, senza rinunciare mai alla cittadinanza italiana e senza ottenere Persona_2
la naturalizzazione brasiliana. Dalla loro unione nasceva , nata in [...] in Persona_3
data 08.12.1909, la quale ha contratto matrimonio con , dalla cui unione è CP_3 nato l'omonimo il 13.08.1946. CP_3 Quest'ultimo contraeva matrimonio con , dando alla luce Persona_4
, odierna ricorrente, in data 27.04.1974. Parte_1
contraeva matrimonio con e, in virtù di tale unione, Parte_1 Controparte_4
cambiava il suo nome in Parte_1
L'attrice, quindi, deduceva il suo diritto ad ottenere la cittadinanza italiana in quanto figlia nata da padre o madre italiani (cfr. art.1 Legge n.91 del 05.02.1992). Evidenziava che, l'art. 4 del Libro Primo, Titolo I, del Codice Civile del 1865, stabiliva che era cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, a prescindere dal luogo di nascita;
successivamente, l'art. 1 della
Legge n. 555 del 13.06.1912 nel riprodurre quanto previsto dall'abrogato art. 4 del Codice
Civile del 1865, stabiliva che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, l'art. 10 comma 3 della medesima legge invece prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si coniugasse con uno straniero;
tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975 n° 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L.
555/12, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si coniugasse con uno straniero.
Formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Parte_1
è cittadina italiana sin dalla nascita in quanto discendente legittima del sig.
[...]
GI, il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, le ha Per_1 Controparte_2
validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
ordinare, per l'effetto, al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nerola (RM) Controparte_1
– Italia, competente quale Comune di nascita del sig. GI, Per_1 Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di nonché dei suoi atti di Pt_1 Parte_1
stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
Il non si è costituito in giudizio per cui se ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza riportata dall'attrice nella citazione trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti.
Risulta che GI, non è stato mai naturalizzato cittadino Per_1 Controparte_2
brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai discendenti. L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra , figlia di GI, cittadino Persona_3 Per_1 Controparte_2
italiano. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n.
91 del 1992, art. 18)” (v. sent. SSUU cit.).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dall'attrice, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Le spese devono dichiararsi irripetibili, considerato che non risulta che gli attori abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa e tenuto conto della mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
18677/2024, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
❖ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara è cittadina Parte_1
italiana dalla nascita;
❖ ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
❖ dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 6.3.25
LA GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
La Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso, ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 18677 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Corso Francesco Ferrucci, n. Parte_1
46 - TORINO, presso lo studio dell'Avv.to LUIGI COLOMBINO che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice conveniva in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis per effetto della discendenza dal sig. GI, Per_1
nato a [...] (provincia di Roma) in data 21.11.1881, cittadino italiano Controparte_2
per nascita. Esponeva che il proprio avo emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio con
, senza rinunciare mai alla cittadinanza italiana e senza ottenere Persona_2
la naturalizzazione brasiliana. Dalla loro unione nasceva , nata in [...] in Persona_3
data 08.12.1909, la quale ha contratto matrimonio con , dalla cui unione è CP_3 nato l'omonimo il 13.08.1946. CP_3 Quest'ultimo contraeva matrimonio con , dando alla luce Persona_4
, odierna ricorrente, in data 27.04.1974. Parte_1
contraeva matrimonio con e, in virtù di tale unione, Parte_1 Controparte_4
cambiava il suo nome in Parte_1
L'attrice, quindi, deduceva il suo diritto ad ottenere la cittadinanza italiana in quanto figlia nata da padre o madre italiani (cfr. art.1 Legge n.91 del 05.02.1992). Evidenziava che, l'art. 4 del Libro Primo, Titolo I, del Codice Civile del 1865, stabiliva che era cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, a prescindere dal luogo di nascita;
successivamente, l'art. 1 della
Legge n. 555 del 13.06.1912 nel riprodurre quanto previsto dall'abrogato art. 4 del Codice
Civile del 1865, stabiliva che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, l'art. 10 comma 3 della medesima legge invece prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si coniugasse con uno straniero;
tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975 n° 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L.
555/12, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si coniugasse con uno straniero.
Formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Parte_1
è cittadina italiana sin dalla nascita in quanto discendente legittima del sig.
[...]
GI, il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, le ha Per_1 Controparte_2
validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
ordinare, per l'effetto, al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nerola (RM) Controparte_1
– Italia, competente quale Comune di nascita del sig. GI, Per_1 Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di nonché dei suoi atti di Pt_1 Parte_1
stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.
Il non si è costituito in giudizio per cui se ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza riportata dall'attrice nella citazione trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti.
Risulta che GI, non è stato mai naturalizzato cittadino Per_1 Controparte_2
brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai discendenti. L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra , figlia di GI, cittadino Persona_3 Per_1 Controparte_2
italiano. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n.
91 del 1992, art. 18)” (v. sent. SSUU cit.).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dall'attrice, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Le spese devono dichiararsi irripetibili, considerato che non risulta che gli attori abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa e tenuto conto della mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
18677/2024, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
❖ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara è cittadina Parte_1
italiana dalla nascita;
❖ ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
❖ dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 6.3.25
LA GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)