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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4641/2024 R.G. sul ricorso depositato il 26/09/2024 proposto da (difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Quattrone) nei confronti di (difesa dall'avv.Ettore Triolo) Controparte_1
e nei confronti di (difesa dall'avv. Francesco De Cesare,) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta ,così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alle resistenti delle spese del giudizio che liquida complessivamente, per ciascuna resistente , in 2100,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione , previa registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico unitamente agli altri atti della procedura , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima l'intimazione di pagamento sopra indicata per i motivi meglio sopra specificati;
2) Accogliere il ricorso e, conseguentemente, accertare e statuire l'intervenuta prescrizione totale e/o parziale della pretesa ingiunta;
2) In via gradata rideterminare le somme dovute dichiarando non dovuti o, ricalcolando gli interessi di mora e le ulteriori spese;
3) in via subordinata rideterminare le somme dovute;
1 4) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio;
Con sentenza esecutiva come per legge.
Parte ricorrente deduceva che:
agiava avverso l'intimazione di pagamento n° 09420249012755653000, notificata in data 10.09.24,
a mezzo posta elettronica certificata, con la quale l' aveva ingiunto il Controparte_2 pagamento della somma di € 91.721,31.; con il presente ricorso contestava la somma ingiunta di €
47.041,58 relativa da contributi IVS portate dalla cartella n 09420110008223968000 e dagli avvisi
39420160004893759000, 39420170003898339000, 39420180003474360000,
39420190002563852000, 39420220000055730000, 39420220001893486000,
39420220004650334000.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda. Evidenziava che: gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento sono di seguito riepilogati:
39420160004893759000 – periodi 1-2-3/2009 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale) – avviso notificato il 22.12.2016,
• 39420170003898339000 – periodi 1-2-3-4/2016, 1-2/2017 – avviso notificato il
14.12.2017
• 39420180003474360000 – periodi 3-4/2017, 1/2018– avviso notificato il 05.12.2018
• 39420190002563852000 – periodi 2-3-4/2018 – avviso notificato il 23.07.2019
• 39420220000055730000 - periodi 1-2-3-4/2019 – avviso notificato il 19.03.2022
• 39420220001893486000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il 06.08.2022
• 39420220004650334000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il 13.01.2023.
L' si costituiva e contestava la domanda . Controparte_2
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA E DEGLI AVVISI
Il motivo è tempestivo. CP_ Legittimata passiva è l' per la cartella mentre per gli avvisi di addebito è l' che per legge CP_2 cura la notifica .
2 L per la cartella n 09420110008223968000 prova con avviso di ricevimento la notifica il CP_2
1.4.2011. CP_ L' prova la notifica dei seguenti atti:
39420190002563852000 – periodi 2-3-4/2018 – avviso notificato il 23.07.2019 ( v ricevuta telematica);
39420220000055730000 - periodi 1-2-3-4/2019 – avviso notificato il 19.03.2022 ( v. ricevuta telematica ) ;
39420220001893486000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il 06.08.2022 ( v. .ricevuta telematica ) ;
• 39420220004650334000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il 13.01.2023( v. ricevuta telematica ).
Parte ricorrente ha sostenuto però :
< in relazione, infine, agli avvisi nn° 39420220000055730000, 39420220001893486000, 39420220004650334000, si eccepisce che la notifica sarebbe nulla ed inesistente in quanto il documento risulta privo di sottoscrizione digitale, di relazione di notifica e di attestazione di conformità all'originale.
“ In tal caso l'atto non potrà assumere alcuna valenza giuridica poichè non garantisce che il documento inoltrato sia identico, in tutto il suo contenuto, al documento originale ( Cass. sez. Lav. n. 20072 del 07 ottobre 2015).” (Tribunale Di Roma 3^ Sez. Lavoro, Sent n. 8662/2019 pubblicata il 11/12/2019). Si eccepisce, inoltre, che gli stessi avvisi risulterebbero essere spediti dall'indirizzo
“ t non registrato presso alcun pubblico registro con la Email_1 conseguente nullità della notifica. >.
Le contestazioni sono prive di fondamento .
In primo luogo parte ricorrente non mette in discussione la consegna degli atti alla sua casella di posta elettronica .
Eventuali carenze formali della notifica dovevano essere tempestivamente evidenziate già con il ricorso mentre parte ricorrente si è limitata ad eccepire la mancata notifica .
CP_ L' deposita copia dei file originali dei messaggi telematici con attestazione di consegna e gli atti allegati . Nessuna attestazione di conformità all'originale è richiesta e quanto depositato fa fede fino a prova contraria della regolarità della notifica
In ogni caso la provenienza da pubblico registro non è dirimente non trattandosi di notifica di atti giudiziali e legge n. 53/94 ed infine , il raggiungimento dello scopo sana, in ogni caso , l'eventuale vizio .
In tema Con il secondo e terzo motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per nullità delle notifiche via pec degli atti della riscossione, perché provenienti da un indirizzo pec non inserito in pubblici elenchi, in riferimento
3 all'art.
3-bis della legge n. 53/94, all'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell'art. 57-bis del d.lgs.
n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e dell'art. 2697 c.c.(…….) Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, perché contestano l'accertamento espresso dalla Corte d'appello sulla regolarità delle notifiche via pec degli avvisi di addebito, inviati proprio alla casella di posta elettronica della società che non ha contestato di averli ricevuti (né ha provato il contrario), con conseguenziale presunzione di conoscenza degli atti;
infatti, la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi e determinato il raggiungimento dello scopo cui era preordinata. > cass
Sez. L, Ordinanza n. 9876 del 2023; anche Cass L , 12388/2023
Va detto, poi quanto agli avvisi di addebito 39420160004893759000 , 39420170003898339000 – 39420180003474360000 , che vi è stata sentenza di questo Tribunale che accertato la debenza attuale ( v. sent . 1995 del 2021 prodotta in atti ) per cui è ormai giudicato e non si può mettere in discussione la notifica .
Su tale sentenza parte ricorrente nulla ha osservato.
NULLITA' DELLA INTIMAZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE ED INDICAZIONE
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI.
Sostiene il ricorrente : < La legge prescrive una dettagliata e chiara descrizione degli addebiti mossi. Oltretutto, nel caso de quo, l'assenza di qualunque, motivazione non consente all'opponente di approntare idonea difesa in merito alle somme ingiunte limitando, così, il relativo diritto. Ed invero, non è dato in alcun modo comprendere a che titolo sia stata richiesta la somma, come la stessa sia stata determinata e se siano stati rispettati i criteri previsti per legge.>.
Il motivo, pur tempestivo e sul quale è legittimata passiva l' , è infondato per la genericità CP_2 della formulazione del motivo che non consente di comprendere il difetto e in quale parte l'intimazione si discosti dal modello approvato.
ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C. -
VIOLAZIONE ART 30 DPR 602/1973.
L'art. 30 D.P.R. 602/1973 cosi come modificato con il D.L n. 103/2011 art. 7 comma 2, prevede che
“Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con
Decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Le somme iscritte a ruolo a titolo di interessi applicati dall'ente impositore maturati prima della trasmissione del ruolo, quindi, non producono ulteriori interessi altrimenti si darebbe applicazione a pratiche di natura anatocistica in aperta violazione dell'art 1283 c.c. che recita: "In mancanza di usi
4 contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
L'Equitalia Sud, ha computato gli interessi di mora sull'intero della cartella esattoriale, omettendo di specificare i criteri di computo, cosicché il contribuente è impossibilitato a verificare la correttezza dei calcoli posti in essere dal Concessionario.
Tra l' altro “ l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini dovute alla vetustà della questione, che non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa”. ( CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA 21 marzo 2012, n.
4516).
“Tuttavia nella cartella non vi è alcuna indicazione delle modalità e procedure con cui sarebbero state calcolate tali somme che il ricorrente ritiene eccessive;
e non vi è neppure alcuna indicazione che richiami le norme che sono state applicate né i parametri con i quali sono stati conteggiati interessi e spese di riscossione. (…) Non resta che in accoglimento della domanda annullare
l'intimazione di pagamento limitatamente alla parte in cui aggiunge all'importo “capitale” le somme per spese di riscossione e per interessi di mora, essendo rimasto incomprensibile anche in questa sede sia il parametro che il criterio di calcolo e le norme applicate.” ( Tribunale di Reggio
Calabria, sez. lavoro, Dott.ssa Morabito, Sentenza n. 705/2015 pubbl. il 13/05/2015 ) L'operato di parte resistente è, pertanto, illegittimo, erroneo e in violazione di ogni diritto del ricorrente.
***
Il motivo è generico ,senza indicare in concreto il quantum erroneo ed è privo di fondamento
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per
5 proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Orbene quanto ai tre avvisi 39420160004893759000 , 39420170003898339000
,39420180003474360000 vi è stata sentenza di questo Tribunale che accertato la debenza attuale (
v sent . 1995 del 2021 ) per cui è ormai giudicato e non si può mettere in discussione la debenza non essendo decorso il decennio per l'accertamento da giudicato.
Quanto agli avvisi di addebito restanti in relazione alle notifiche , all'epoca della intimazione opposta ( notificata il 10.9. 2024) non è decorso il quinquennio , maggiorato di 311 giorni per la sospensione per emergenza sanitaria Covid 19, dalla notifica degli atti avvenuta nel 2022 .
Quanto alla cartella produce la notifica il 1.4.2011. deduce un preavviso di fermo nel CP_2 CP_2
2014 ( notificato il 29.6.2015 ) , una intimazione nel 2015 ( Notifica avviso di intimazione
09420159019535522000 del 28.10. 2015 ) un'altra intimazione nel 2019 ( notifica telematica del
25/09/2019 dell'avi AVI 09420199010902824000 ) , e nel medesimo anno un pignoramento presso terzi ( Il giorno 13/11/2019 PPT 09484201900004400001 ) e poi nel 2023 un'altra intimazione (Il giorno 26/10/2023 "Notifica avviso di intimazione n. 09420239011539390000, per come si evince dalle copia di tali atti allegati alla presente memoria , co le relative prove di notifica.
6 La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito non è prescritta .
Quanto alla pretesa di cui alla cartella non è prescritta essendovi atti interruttivi successivi.
La prescrizione non risulta maturata .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4641/2024 R.G. sul ricorso depositato il 26/09/2024 proposto da (difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Quattrone) nei confronti di (difesa dall'avv.Ettore Triolo) Controparte_1
e nei confronti di (difesa dall'avv. Francesco De Cesare,) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta ,così definitivamente provvedendo :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alle resistenti delle spese del giudizio che liquida complessivamente, per ciascuna resistente , in 2100,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione , previa registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico unitamente agli altri atti della procedura , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Accogliere il ricorso e, conseguentemente, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima l'intimazione di pagamento sopra indicata per i motivi meglio sopra specificati;
2) Accogliere il ricorso e, conseguentemente, accertare e statuire l'intervenuta prescrizione totale e/o parziale della pretesa ingiunta;
2) In via gradata rideterminare le somme dovute dichiarando non dovuti o, ricalcolando gli interessi di mora e le ulteriori spese;
3) in via subordinata rideterminare le somme dovute;
1 4) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio;
Con sentenza esecutiva come per legge.
Parte ricorrente deduceva che:
agiava avverso l'intimazione di pagamento n° 09420249012755653000, notificata in data 10.09.24,
a mezzo posta elettronica certificata, con la quale l' aveva ingiunto il Controparte_2 pagamento della somma di € 91.721,31.; con il presente ricorso contestava la somma ingiunta di €
47.041,58 relativa da contributi IVS portate dalla cartella n 09420110008223968000 e dagli avvisi
39420160004893759000, 39420170003898339000, 39420180003474360000,
39420190002563852000, 39420220000055730000, 39420220001893486000,
39420220004650334000.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda. Evidenziava che: gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento sono di seguito riepilogati:
39420160004893759000 – periodi 1-2-3/2009 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale) – avviso notificato il 22.12.2016,
• 39420170003898339000 – periodi 1-2-3-4/2016, 1-2/2017 – avviso notificato il
14.12.2017
• 39420180003474360000 – periodi 3-4/2017, 1/2018– avviso notificato il 05.12.2018
• 39420190002563852000 – periodi 2-3-4/2018 – avviso notificato il 23.07.2019
• 39420220000055730000 - periodi 1-2-3-4/2019 – avviso notificato il 19.03.2022
• 39420220001893486000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il 06.08.2022
• 39420220004650334000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il 13.01.2023.
L' si costituiva e contestava la domanda . Controparte_2
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Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA E DEGLI AVVISI
Il motivo è tempestivo. CP_ Legittimata passiva è l' per la cartella mentre per gli avvisi di addebito è l' che per legge CP_2 cura la notifica .
2 L per la cartella n 09420110008223968000 prova con avviso di ricevimento la notifica il CP_2
1.4.2011. CP_ L' prova la notifica dei seguenti atti:
39420190002563852000 – periodi 2-3-4/2018 – avviso notificato il 23.07.2019 ( v ricevuta telematica);
39420220000055730000 - periodi 1-2-3-4/2019 – avviso notificato il 19.03.2022 ( v. ricevuta telematica ) ;
39420220001893486000 – periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il 06.08.2022 ( v. .ricevuta telematica ) ;
• 39420220004650334000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il 13.01.2023( v. ricevuta telematica ).
Parte ricorrente ha sostenuto però :
< in relazione, infine, agli avvisi nn° 39420220000055730000, 39420220001893486000, 39420220004650334000, si eccepisce che la notifica sarebbe nulla ed inesistente in quanto il documento risulta privo di sottoscrizione digitale, di relazione di notifica e di attestazione di conformità all'originale.
“ In tal caso l'atto non potrà assumere alcuna valenza giuridica poichè non garantisce che il documento inoltrato sia identico, in tutto il suo contenuto, al documento originale ( Cass. sez. Lav. n. 20072 del 07 ottobre 2015).” (Tribunale Di Roma 3^ Sez. Lavoro, Sent n. 8662/2019 pubblicata il 11/12/2019). Si eccepisce, inoltre, che gli stessi avvisi risulterebbero essere spediti dall'indirizzo
“ t non registrato presso alcun pubblico registro con la Email_1 conseguente nullità della notifica. >.
Le contestazioni sono prive di fondamento .
In primo luogo parte ricorrente non mette in discussione la consegna degli atti alla sua casella di posta elettronica .
Eventuali carenze formali della notifica dovevano essere tempestivamente evidenziate già con il ricorso mentre parte ricorrente si è limitata ad eccepire la mancata notifica .
CP_ L' deposita copia dei file originali dei messaggi telematici con attestazione di consegna e gli atti allegati . Nessuna attestazione di conformità all'originale è richiesta e quanto depositato fa fede fino a prova contraria della regolarità della notifica
In ogni caso la provenienza da pubblico registro non è dirimente non trattandosi di notifica di atti giudiziali e legge n. 53/94 ed infine , il raggiungimento dello scopo sana, in ogni caso , l'eventuale vizio .
In tema Con il secondo e terzo motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per nullità delle notifiche via pec degli atti della riscossione, perché provenienti da un indirizzo pec non inserito in pubblici elenchi, in riferimento
3 all'art.
3-bis della legge n. 53/94, all'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell'art. 57-bis del d.lgs.
n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e dell'art. 2697 c.c.(…….) Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, perché contestano l'accertamento espresso dalla Corte d'appello sulla regolarità delle notifiche via pec degli avvisi di addebito, inviati proprio alla casella di posta elettronica della società che non ha contestato di averli ricevuti (né ha provato il contrario), con conseguenziale presunzione di conoscenza degli atti;
infatti, la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi e determinato il raggiungimento dello scopo cui era preordinata. > cass
Sez. L, Ordinanza n. 9876 del 2023; anche Cass L , 12388/2023
Va detto, poi quanto agli avvisi di addebito 39420160004893759000 , 39420170003898339000 – 39420180003474360000 , che vi è stata sentenza di questo Tribunale che accertato la debenza attuale ( v. sent . 1995 del 2021 prodotta in atti ) per cui è ormai giudicato e non si può mettere in discussione la notifica .
Su tale sentenza parte ricorrente nulla ha osservato.
NULLITA' DELLA INTIMAZIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE ED INDICAZIONE
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI.
Sostiene il ricorrente : < La legge prescrive una dettagliata e chiara descrizione degli addebiti mossi. Oltretutto, nel caso de quo, l'assenza di qualunque, motivazione non consente all'opponente di approntare idonea difesa in merito alle somme ingiunte limitando, così, il relativo diritto. Ed invero, non è dato in alcun modo comprendere a che titolo sia stata richiesta la somma, come la stessa sia stata determinata e se siano stati rispettati i criteri previsti per legge.>.
Il motivo, pur tempestivo e sul quale è legittimata passiva l' , è infondato per la genericità CP_2 della formulazione del motivo che non consente di comprendere il difetto e in quale parte l'intimazione si discosti dal modello approvato.
ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C. -
VIOLAZIONE ART 30 DPR 602/1973.
L'art. 30 D.P.R. 602/1973 cosi come modificato con il D.L n. 103/2011 art. 7 comma 2, prevede che
“Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con
Decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Le somme iscritte a ruolo a titolo di interessi applicati dall'ente impositore maturati prima della trasmissione del ruolo, quindi, non producono ulteriori interessi altrimenti si darebbe applicazione a pratiche di natura anatocistica in aperta violazione dell'art 1283 c.c. che recita: "In mancanza di usi
4 contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
L'Equitalia Sud, ha computato gli interessi di mora sull'intero della cartella esattoriale, omettendo di specificare i criteri di computo, cosicché il contribuente è impossibilitato a verificare la correttezza dei calcoli posti in essere dal Concessionario.
Tra l' altro “ l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini dovute alla vetustà della questione, che non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa”. ( CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA 21 marzo 2012, n.
4516).
“Tuttavia nella cartella non vi è alcuna indicazione delle modalità e procedure con cui sarebbero state calcolate tali somme che il ricorrente ritiene eccessive;
e non vi è neppure alcuna indicazione che richiami le norme che sono state applicate né i parametri con i quali sono stati conteggiati interessi e spese di riscossione. (…) Non resta che in accoglimento della domanda annullare
l'intimazione di pagamento limitatamente alla parte in cui aggiunge all'importo “capitale” le somme per spese di riscossione e per interessi di mora, essendo rimasto incomprensibile anche in questa sede sia il parametro che il criterio di calcolo e le norme applicate.” ( Tribunale di Reggio
Calabria, sez. lavoro, Dott.ssa Morabito, Sentenza n. 705/2015 pubbl. il 13/05/2015 ) L'operato di parte resistente è, pertanto, illegittimo, erroneo e in violazione di ogni diritto del ricorrente.
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Il motivo è generico ,senza indicare in concreto il quantum erroneo ed è privo di fondamento
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per
5 proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Orbene quanto ai tre avvisi 39420160004893759000 , 39420170003898339000
,39420180003474360000 vi è stata sentenza di questo Tribunale che accertato la debenza attuale (
v sent . 1995 del 2021 ) per cui è ormai giudicato e non si può mettere in discussione la debenza non essendo decorso il decennio per l'accertamento da giudicato.
Quanto agli avvisi di addebito restanti in relazione alle notifiche , all'epoca della intimazione opposta ( notificata il 10.9. 2024) non è decorso il quinquennio , maggiorato di 311 giorni per la sospensione per emergenza sanitaria Covid 19, dalla notifica degli atti avvenuta nel 2022 .
Quanto alla cartella produce la notifica il 1.4.2011. deduce un preavviso di fermo nel CP_2 CP_2
2014 ( notificato il 29.6.2015 ) , una intimazione nel 2015 ( Notifica avviso di intimazione
09420159019535522000 del 28.10. 2015 ) un'altra intimazione nel 2019 ( notifica telematica del
25/09/2019 dell'avi AVI 09420199010902824000 ) , e nel medesimo anno un pignoramento presso terzi ( Il giorno 13/11/2019 PPT 09484201900004400001 ) e poi nel 2023 un'altra intimazione (Il giorno 26/10/2023 "Notifica avviso di intimazione n. 09420239011539390000, per come si evince dalle copia di tali atti allegati alla presente memoria , co le relative prove di notifica.
6 La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito non è prescritta .
Quanto alla pretesa di cui alla cartella non è prescritta essendovi atti interruttivi successivi.
La prescrizione non risulta maturata .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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