Art. 2.
All'onere di lire 516 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, si provvede, quanto a lire 360 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e, quanto a lire 156 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo per l'anno 1981, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 516 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, si provvede, quanto a lire 360 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e, quanto a lire 156 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo per l'anno 1981, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.