Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2407
TAR
Sentenza 17 marzo 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Nullità della clausola contrattuale sull'irretroattività della revisione prezzi

    Il Collegio ritiene che l'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 non precluda la pattuizione di termini di decadenza per l'esercizio del diritto alla revisione prezzi, purché non rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. La richiesta tardiva dell'appellante per il biennio 2016-2017 dimostra che il meccanismo di irretroattività non ha costituito un ostacolo e che la presentazione tardiva è stata una scelta dell'impresa.

  • Rigettato
    Diritto alla revisione prezzi

    Il Collegio ritiene che la revisione prezzi sia un interesse legittimo pretensivo, il cui riconoscimento è legato all'esercizio di un potere amministrativo. La clausola contrattuale che limita la decorrenza della revisione al mese successivo alla richiesta è ritenuta legittima, escludendo il diritto alla revisione per il periodo antecedente alla richiesta.

  • Rigettato
    Quantificazione del compenso revisionale

    Poiché la domanda di revisione prezzi è stata respinta nel merito, anche la conseguente domanda di pagamento dei corrispettivi è rigettata.

  • Accolto
    Competenza di ST nella revisione prezzi

    Il Collegio accoglie l'eccezione, ritenendo che ST sia l'amministrazione competente in via esclusiva all'istruttoria e alla definizione delle procedure di revisione prezzi, come desumibile dalle delibere regionali e dagli accordi di servizio stipulati.

  • Improcedibile
    Natura interlocutoria delle note ST

    Il Collegio ritiene che le note di ST fossero di natura interlocutoria e non definitive, poiché richiedevano il completamento dell'istruttoria e l'integrazione documentale. Pertanto, il gravame è stato legittimamente scrutinato nel merito dal primo giudice.

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Commentario1

  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 23 marzo 2026, n. 2407. La revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell'art. ​ 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non esclude la possibilità per le parti di concordare contrattualmente termini di decadenza per l'esercizio del diritto alla revisione, purché tali termini non rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto stesso, ex art. 2965 c.c. Parimenti, la previsione di irretroattività della revisione dei prezzi, se pattuita, è legittima e non contrasta con norma imperativa, purché rispetti il principio di buona fede contrattuale e non imponga oneri sproporzionati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2407
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2407
Data del deposito : 23 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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