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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8464/2025 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato, in data 14/06/2024, domanda amministrativa al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92, all'esito della quale le veniva riconosciuta una percentuale pari al 99% di invalidità senza il diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap ai sensi art 3 comma
1 legge 104\92 escludendo quindi lo status di handicap grave ai sensi art 3 comma 3 legge 104\92
Pertanto, parte ricorrente, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92 sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riconoscendo il requisito sanitario richiesto, ossia l'indennità di accompagnamentoe la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92dalla data del 17 dicembre 2024, periodo in cui è stata prescritta la carrozzina pieghevole
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento della prestazione richiesta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, inoltrata all CP_2
in data 14/06/2024.
[...]
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero il diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92 sin dalla presentazione della domanda amministrativa. Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Osserva il Tribunale che la consulenza resa dal ctu appare coerente intrinsecamente e compatibile con le risultanze istruttorie nonché immune da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza dal 17 dicembre 2024 e non dal momento della presentazione della domanda amministrativa (14/06/2024).
Deve, invero, ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Poliartrosi pluridistrettuale in soggetto obeso di classe II in esiti di protesi bilaterale delle ginocchia con deambulazione compromessa. Coxartrosi. Ipertensione arteriosa in discreto compenso emodinamico. Vasculopatia cerebrale cronica con conservate capacità mnesico cognitive”.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità indennizzabile nei termini previsti dalla legge dalla data stabilita dal c.t.u.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP sussisteva il requisito sanitario dal giorno 17 Dicembre 2024, dovendosi evidentemente ritenere, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione va respinto e va confermato l'accertamento del requisito sanitario così come risultante dalla consulenza espletata in sede di a.t.p.:
“invalido ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave 100% e portatore di handicap comma 3 art. 3 L. 104/92 con accompagnamento dalla data del 17 Dicembre 2024 periodo in cui è stata prescritta la carrozzina pieghevole. Dalla domanda amministrativa al 16 dicembre
2024 invece va considerata invalida medio grave 67-99% e portatore di handicap art
3 comma 1”.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
accerta che parte ricorrente ha i requisiti sanitati relativi all'indennità di accompagnamento ed è portatrice di handicap comma 3 art. 3
L. 104/92a decorrere dal 17 Dicembre 2024.
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8464/2025 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato, in data 14/06/2024, domanda amministrativa al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92, all'esito della quale le veniva riconosciuta una percentuale pari al 99% di invalidità senza il diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap ai sensi art 3 comma
1 legge 104\92 escludendo quindi lo status di handicap grave ai sensi art 3 comma 3 legge 104\92
Pertanto, parte ricorrente, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92 sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riconoscendo il requisito sanitario richiesto, ossia l'indennità di accompagnamentoe la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92dalla data del 17 dicembre 2024, periodo in cui è stata prescritta la carrozzina pieghevole
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento della prestazione richiesta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, inoltrata all CP_2
in data 14/06/2024.
[...]
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero il diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92 sin dalla presentazione della domanda amministrativa. Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Osserva il Tribunale che la consulenza resa dal ctu appare coerente intrinsecamente e compatibile con le risultanze istruttorie nonché immune da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza dal 17 dicembre 2024 e non dal momento della presentazione della domanda amministrativa (14/06/2024).
Deve, invero, ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Poliartrosi pluridistrettuale in soggetto obeso di classe II in esiti di protesi bilaterale delle ginocchia con deambulazione compromessa. Coxartrosi. Ipertensione arteriosa in discreto compenso emodinamico. Vasculopatia cerebrale cronica con conservate capacità mnesico cognitive”.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità indennizzabile nei termini previsti dalla legge dalla data stabilita dal c.t.u.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP sussisteva il requisito sanitario dal giorno 17 Dicembre 2024, dovendosi evidentemente ritenere, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione va respinto e va confermato l'accertamento del requisito sanitario così come risultante dalla consulenza espletata in sede di a.t.p.:
“invalido ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave 100% e portatore di handicap comma 3 art. 3 L. 104/92 con accompagnamento dalla data del 17 Dicembre 2024 periodo in cui è stata prescritta la carrozzina pieghevole. Dalla domanda amministrativa al 16 dicembre
2024 invece va considerata invalida medio grave 67-99% e portatore di handicap art
3 comma 1”.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
accerta che parte ricorrente ha i requisiti sanitati relativi all'indennità di accompagnamento ed è portatrice di handicap comma 3 art. 3
L. 104/92a decorrere dal 17 Dicembre 2024.
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna