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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 2283/2018 promossa da c.f. , costituita in Parte_1 CodiceFiscale_1 giudizio con l'Avv. Antonello Matrone, con studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA,) Via Tortora n. 28, PEC
Email_1 attrice contro
, p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., costituito in giudizio con l'Avv. Giuseppe VITOLO con studio in Salerno, c.so Garibaldi, 181, PEC
.salerno.it Email_2 CP_2 convenuto
Oggetto: risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto.
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.03.2018,
conveniva in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di farne accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 cc., per il sinistro occorsole il 31.08.2016 con condanna dell'ente al risarcimento delle lesioni personali patite, contenute in € 26 mila, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore costituito. Dichiarava che in data “il giorno 31 agosto 2016 alle ore 16:00 circa, la signora Parte_1
si trovava in località Cetara (SA) e precisamente alla Via
[...]
CI (SA); 2) nelle suindicate circostanze di tempo e di
1 luogo, e precisamente all'altezza tra il civico n. 66 ed il civico n. 68, mentre si apprestava a scendere le scale dell'appartamento che aveva locato per il periodo estivo rovinava al suolo a causa della strada dissestata tra l'asfalto ed il tombino;
3) il suddetto dissesto presente sul manto stradale non era né visibile, né segnalato, ed era tale da costituire per l'utente un insidia e/o trabocchetto;
4) a seguito della caduta la signora riportava lesioni personali per le quali si Pt_1 rendeva necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona” P.O. 04 di Cava dei Tirreni, ove i sanitari di turno le diagnosticavano: ”frattura dell'epifisi distale del radio sinistro. Contusione cranica non commotiva con flc trattata in PS con steril-strips” con prognosi di gg. CP_3
(referto n. 20160090948 del 31.08.2016); 5) in data
[...]
09.09.2016 l'attrice veniva ricoverata presso l'U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Villa
Malta” di Sarno con diagnosi: “frattura polso sx” (cartella clinica n.150163 – prot. n. 5391/16); 6) nonostante le appropriate cure, alla signora residuano postumi invalidanti a carattere Pt_1 permanente, così quantificati: danno biologico 12%, I.T.T.: gg.
30 (trenta) al 100% e I.T.P.: gg. 30 (trenta) al 50%”.
In data 04.07.2018 si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di nesso di causalità tra l'evento lesivo ed il ritenuto comportamento omissivo o inadeguato della amministrazione comunale, stante, invece, la esclusiva responsabilità della attrice nella determinazione dell'incidente, occorsole per propria imperizia e negligenza. In via subordinata chiedeva tuttalpiù ravvisarsi una corresponsabilità fra l'Amministrazione e parte attrice ma, in ogni caso, contestava la quantificazione dei danni dalla stessa prospettata.
2 Concludeva per il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto. In via gradata, chiedeva ritenersi sussistente ex art. 1227 co. 1 cc il concorso di colpa dell'attrice. Vinte le spese di giudizio.
Sintetico svolgimento del processo.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza resa all'udienza del
14.03.2019 si ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice e l'interrogatorio formale richiesto dall'ente convenuto. Espletata la prova per testi, con ordinanza del
06.11.2023, a scioglimento della riserva assunta, non si ammetteva la C.T.U. richiesta da parte attrice ritenendosi la causa matura per la decisione. Si fissava, pertanto, per il
06.05.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc. Il 04.11.2024 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Seppur i testi attorei hanno sostanzialmente confermato quanto esposto in citazione, i rilievi fotografici prodotti raffigurano tuttavia uno stato dei luoghi oggetto di causa non esattamente insidioso per un pedone cauto ed attento. Risulta, infatti, la presenza di un tombino ben allocato, posto in prossimità della discesa delle scale che si immettono su via
CI in , facilitata da idoneo passamano su entrambi CP_1
i lati. Si nota che l'area ad esso circostante ed anche quella compresa tra il civico n. 66 e n. 68 è pavimentata con lastroni aventi tutti una superficie irregolare e che in aderenza della discesa dall'ultimo gradino è ben visibile una striscia di asfalto sovrapposta di più recente posa avente un colore più scuro rispetto al contesto circostante e pertanto non qualificabile
3 come insidia poiché facilmente avvistabile, prevedibile ed agevolmente evitabile.
Ciò induce a ritenere che la caduta sia ascrivibile a una imprudenza e/o disattenzione dell'attrice idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva (in astratto imputabile all'ente) e l'evento dannoso verificatosi, dovendo in specie considerarsi la presenza della suddetta striscia di asfalto scuro come mera occasione dell'evento.
Per il principio di auto-responsabilità, l'utente che utilizza il demanio stradale non deve sic et sempliciter fare solo affidamento sull'assoluta assenza di pericoli, ma deve adottare particolare attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità propria ed altrui tenendo una condotta particolarmente cauta.
Costituisce principio consolidato in Cassazione (ordinanze nn. 2480-2481-2482-2483/2018) che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Le menzionate pronunce hanno altresì chiarito che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'impu- tabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
E l'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento tenuto dalla stessa vittima, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
4 E tanto può sostenersi a maggior ragione nel caso di responsabilità ex art. 2043 cc, poiché anche in tale ipotesi viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cc, comma 1, (cfr. Cass. n.
5445/06, 18713/10), con l'effetto che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ai sensi dell'art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011; Cass. n. 15383/06).
Per contro, l'esclusione della responsabilità del custode, che eccepisce la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. Stabilire se una certa condotta della vittima di un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, anche questo come tale riservato al giudice di merito
(v. Cass. Civ. sez. III, 17.02.2023, n. 5116).
A tutto ciò si aggiunga che l'attrice non ha reso il deferito interrogatorio formale disposto con ordinanza resa all'udienza del 14.03.2019 sui seguenti capi: - “Essere vero che aveva notato il tombino nei giorni precedenti ed era stata avvisata dello stesso;
- “Essere vero che soggiornava da tempo nell'abitazione presa in locazione e che anche negli altri anni aveva locato l'immobile; - “Essere vero che era stata avvisata della presenza del tombino che era stato notato sin dal 16 agosto 2016”. L'assenza, inizialmente giustificata all'udienza dell'08.11.2021 a causa dell'epidemia da COVID 19, è rimasta invece ingiustificata all'udienza del 02.05.2022, con gli effetti di cui all' art. 232, comma 1, c.p.c. secondo cui “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il
5 collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta la domanda perchè infondata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di causa, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
Salerno lì, 20 ottobre 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 2283/2018 promossa da c.f. , costituita in Parte_1 CodiceFiscale_1 giudizio con l'Avv. Antonello Matrone, con studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA,) Via Tortora n. 28, PEC
Email_1 attrice contro
, p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., costituito in giudizio con l'Avv. Giuseppe VITOLO con studio in Salerno, c.so Garibaldi, 181, PEC
.salerno.it Email_2 CP_2 convenuto
Oggetto: risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto.
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.03.2018,
conveniva in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di farne accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 cc., per il sinistro occorsole il 31.08.2016 con condanna dell'ente al risarcimento delle lesioni personali patite, contenute in € 26 mila, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore costituito. Dichiarava che in data “il giorno 31 agosto 2016 alle ore 16:00 circa, la signora Parte_1
si trovava in località Cetara (SA) e precisamente alla Via
[...]
CI (SA); 2) nelle suindicate circostanze di tempo e di
1 luogo, e precisamente all'altezza tra il civico n. 66 ed il civico n. 68, mentre si apprestava a scendere le scale dell'appartamento che aveva locato per il periodo estivo rovinava al suolo a causa della strada dissestata tra l'asfalto ed il tombino;
3) il suddetto dissesto presente sul manto stradale non era né visibile, né segnalato, ed era tale da costituire per l'utente un insidia e/o trabocchetto;
4) a seguito della caduta la signora riportava lesioni personali per le quali si Pt_1 rendeva necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona” P.O. 04 di Cava dei Tirreni, ove i sanitari di turno le diagnosticavano: ”frattura dell'epifisi distale del radio sinistro. Contusione cranica non commotiva con flc trattata in PS con steril-strips” con prognosi di gg. CP_3
(referto n. 20160090948 del 31.08.2016); 5) in data
[...]
09.09.2016 l'attrice veniva ricoverata presso l'U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Villa
Malta” di Sarno con diagnosi: “frattura polso sx” (cartella clinica n.150163 – prot. n. 5391/16); 6) nonostante le appropriate cure, alla signora residuano postumi invalidanti a carattere Pt_1 permanente, così quantificati: danno biologico 12%, I.T.T.: gg.
30 (trenta) al 100% e I.T.P.: gg. 30 (trenta) al 50%”.
In data 04.07.2018 si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di nesso di causalità tra l'evento lesivo ed il ritenuto comportamento omissivo o inadeguato della amministrazione comunale, stante, invece, la esclusiva responsabilità della attrice nella determinazione dell'incidente, occorsole per propria imperizia e negligenza. In via subordinata chiedeva tuttalpiù ravvisarsi una corresponsabilità fra l'Amministrazione e parte attrice ma, in ogni caso, contestava la quantificazione dei danni dalla stessa prospettata.
2 Concludeva per il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto. In via gradata, chiedeva ritenersi sussistente ex art. 1227 co. 1 cc il concorso di colpa dell'attrice. Vinte le spese di giudizio.
Sintetico svolgimento del processo.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza resa all'udienza del
14.03.2019 si ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice e l'interrogatorio formale richiesto dall'ente convenuto. Espletata la prova per testi, con ordinanza del
06.11.2023, a scioglimento della riserva assunta, non si ammetteva la C.T.U. richiesta da parte attrice ritenendosi la causa matura per la decisione. Si fissava, pertanto, per il
06.05.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc. Il 04.11.2024 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Seppur i testi attorei hanno sostanzialmente confermato quanto esposto in citazione, i rilievi fotografici prodotti raffigurano tuttavia uno stato dei luoghi oggetto di causa non esattamente insidioso per un pedone cauto ed attento. Risulta, infatti, la presenza di un tombino ben allocato, posto in prossimità della discesa delle scale che si immettono su via
CI in , facilitata da idoneo passamano su entrambi CP_1
i lati. Si nota che l'area ad esso circostante ed anche quella compresa tra il civico n. 66 e n. 68 è pavimentata con lastroni aventi tutti una superficie irregolare e che in aderenza della discesa dall'ultimo gradino è ben visibile una striscia di asfalto sovrapposta di più recente posa avente un colore più scuro rispetto al contesto circostante e pertanto non qualificabile
3 come insidia poiché facilmente avvistabile, prevedibile ed agevolmente evitabile.
Ciò induce a ritenere che la caduta sia ascrivibile a una imprudenza e/o disattenzione dell'attrice idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva (in astratto imputabile all'ente) e l'evento dannoso verificatosi, dovendo in specie considerarsi la presenza della suddetta striscia di asfalto scuro come mera occasione dell'evento.
Per il principio di auto-responsabilità, l'utente che utilizza il demanio stradale non deve sic et sempliciter fare solo affidamento sull'assoluta assenza di pericoli, ma deve adottare particolare attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità propria ed altrui tenendo una condotta particolarmente cauta.
Costituisce principio consolidato in Cassazione (ordinanze nn. 2480-2481-2482-2483/2018) che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Le menzionate pronunce hanno altresì chiarito che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'impu- tabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
E l'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento tenuto dalla stessa vittima, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
4 E tanto può sostenersi a maggior ragione nel caso di responsabilità ex art. 2043 cc, poiché anche in tale ipotesi viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cc, comma 1, (cfr. Cass. n.
5445/06, 18713/10), con l'effetto che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ai sensi dell'art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (cfr. Cass. n. 15375/2011; Cass. n. 15383/06).
Per contro, l'esclusione della responsabilità del custode, che eccepisce la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. Stabilire se una certa condotta della vittima di un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, anche questo come tale riservato al giudice di merito
(v. Cass. Civ. sez. III, 17.02.2023, n. 5116).
A tutto ciò si aggiunga che l'attrice non ha reso il deferito interrogatorio formale disposto con ordinanza resa all'udienza del 14.03.2019 sui seguenti capi: - “Essere vero che aveva notato il tombino nei giorni precedenti ed era stata avvisata dello stesso;
- “Essere vero che soggiornava da tempo nell'abitazione presa in locazione e che anche negli altri anni aveva locato l'immobile; - “Essere vero che era stata avvisata della presenza del tombino che era stato notato sin dal 16 agosto 2016”. L'assenza, inizialmente giustificata all'udienza dell'08.11.2021 a causa dell'epidemia da COVID 19, è rimasta invece ingiustificata all'udienza del 02.05.2022, con gli effetti di cui all' art. 232, comma 1, c.p.c. secondo cui “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il
5 collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta la domanda perchè infondata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di causa, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
Salerno lì, 20 ottobre 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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