TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 120
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di esclusione fosse sufficientemente motivata, indicando chiaramente il requisito tecnico di cui al punto 12 del disciplinare e la sua mancata dimostrazione da parte della ricorrente. Inoltre, la ricorrente stessa aveva dimostrato di conoscere il motivo dell'esclusione.

  • Rigettato
    Violazione del punto 12 del disciplinare di gara

    La Corte ha ritenuto che il disciplinare richiedesse espressamente "un contratto di punta" e non la somma di più contratti. La produzione di due contratti separati non soddisfa il requisito di "un solo contratto di punta" come richiesto dalla lex specialis, pena la violazione della par condicio competitorum.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'integrazione motivazionale in sede giudiziale

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse già chiara nella comunicazione di esclusione e nella determina, non essendoci stata una vera e propria integrazione postuma ma una precisazione dei motivi già noti alla ricorrente.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure principali

    Poiché le censure principali relative all'illegittimità dell'esclusione sono state rigettate, anche le domande accessorie di inefficacia del contratto e risarcimento danni devono essere respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 120
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 120
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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