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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 907/2025 RG lavoro vertente
TRA
c.f. , corrente in Mantova, Via Ilaria Parte_1 P.IVA_1
Alpi n. 4, in persona degli Amministratori e legali rappresentanti “pro tempore”, sig. , c.f. e sig.ra , Parte_2 C.F._1 Parte_3
c.f. ;, rappresentata e difesa congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. Nicola Sogliani del Foro di Mantova, C.F.
– PEC - fax 0376 C.F._3 Email_1
1850117, e Avv. Andrea Agrì del Foro di Mantova, c.f. , PEC C.F._4 con domicilio eletto presso lo studio dei Email_2 medesimi sito in Mantova, Piazza Cesare Mozzarelli n. 6,
APPELLANTE
E
nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...] dell'Olmo n. 4, rapp.to e difeso - giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio - congiuntamente e disgiuntamente, dagli 1 avv.ti Ernesto Maria Cirillo (C.F. - PEC C.F._6
, Francesco Cirillo (C.F. Email_3
- PEC , C.F._7 Email_4 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla via Benedetto
Cariteo n. 8.
I predetti procuratori dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche agli indicati indirizzi pec, risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, INI-PEC
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro o il 22.04.2022 il ricorrente - premesso di essere stato assunto dalla società convenuta in data 1.07.2021, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato contenente un patto di prova di 6 mesi per svolgimento della prestazione esclusivamente in smart working, con la qualifica di impiegato, l' inquadramento nel I livello del CCNL Commercio-Confcommercio, ed un generico richiamo al profilo del “Marketing Manager” - lamentò l'assenza di un'analitica indicazione in contratto delle mansioni affidate che non potevano neppure essere desunte per relationem con riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, dal momento che la declaratoria professionale del I livello contrattuale richiamava 23 diversi profili professionali e considerato che in contratto non era espressamente indicato in contratto alcuno specifico profilo professionale di riferimento.
Avendo ricevuto in data 14 ottobre 2021 una lettera di recesso per mancato superamento del periodo di prova, dedusse la assoluta nullità della clausola relativa al patto di prova per mancata specifica indicazione delle mansioni da espletarsi ed in subordine lamentò comunque la illegittimità dell'atto di recesso non avendo la parte datoriale consentito al ricorrente di svolgere effettivamente la prova prevista.
Chiese quindi di accogliere le seguenti conclusioni:
2 “1. Accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente in costanza del periodo di prova in ragione della nullità dell'apposizione della clausola del patto di prova e, per
l'effetto, in applicazione dell'art. 2, D.Lgs. 23/2015, ordinare alla società
[...]
(p.Iva/C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Parte_1 P.IVA_1
Mantova, alla via Ilaria Alpi n. 4, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con le mansioni precedentemente svolte e con ogni conseguenza economica e giuridica.
2. Condannare, altresì, la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
3. In via subordinata, salvo gravame, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa ed, in applicazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a trentasei mensilità.
4. In via di ulteriore subordine, salvo gravame, in applicazione degli artt. 3 e 9 del D.
Lgs. 23/2015, condannare la società convenuta a corrispondere un'indennità risarcitoria tra le 3 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali.
5. In via estremamente subordinata, sempre salvo rispettoso gravame, laddove si dovesse ritenere validamente apposta la clausola relativa al patto di prova, accertare
e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente in ragione della violazione dell'art. 2096, c. 2, c.c., e, per l'effetto, in applicazione all'art. 4 del D. Lgs. 23/2015, condannare la resistente a corrispondere una somma, a titolo risarcitorio e/o retributivo e/o indennitario equivalente alle retribuzioni non percepite per la durata effettiva del periodo di prova previ-sto contrattualmente e, dunque per un periodo di 78 giorni di lavoro o, comunque, quella di-versa somma che il Tribunale dovesse ritenere giusta od equa.
3
6. In tale ultima ipotesi, condannare altresì la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 29.714,23, equitativamente stimata ai sensi dell'art.
1226 c.c. e parametrata ad un anno di retribuzione persa dall'istante a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente datore di lavoro o, comunque, di quella diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere giusta od equa”; con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza 6932/2024 del 17.10.2024 dichiarò la nullità del licenziamento impugnato e per l'effetto ordinò alla società resistente l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ovvero in posto di lavoro comunque adeguato all'inquadramento in livello
“I” del ccnl Commercio. ; condannò la società convenuta al CP_2 pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data di efficacia del recesso e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre accessori come in motivazione;
oltre spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Con atto depositato il 18.4.2025 ha proposto appello la società contestando con plurime argomentazioni la motivazione della sentenza, sia in punto di legittimità del recesso che di tutela applicabile in caso di annullamento dell'atto ed infine per la regolazione delle spese, concludendo come in atti, in via principale per il rigetto del ricorso del lavoratore;
in subordinare riformarsi la sentenza nella parte in cui il giudice ha inteso applicare al licenziamento in parola la tutela reintegratoria di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, condannando l'appellante al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura minima ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art
9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, anche per effetto della detrazione dell'aliunde perceptum ; in via ulteriormente gradata riformare la sentenza di primo grado, riducendo l'indennità risarcitoria riconosciuta in primo grado al lavoratore, tenuto conto dell'eccessiva durata del processo non imputabile al datore di lavoro e delle circostanze sopra descritte, per un importo pari a quello dell'indennità risarcitoria calcolato in relazione al periodo di inerzia processuale imputabile al Giudice di primo grado, quantificato in € 48.000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Vinte le spese.
4 Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini, allegando dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio e l'atto di transazione, debitamente sottoscritto in data 4.11.2025 a riprova del raggiunto accordo tra le parti, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Quindi all'udienza odierna - come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
Nelle note depositate le difese delle parti concordemente hanno concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto la causa è stata conciliata in sede stragiudiziale (come da accordo depositato in atti, datato 4.11.2025).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
“La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 -
Rv. 626282 - 01).
5 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n.
4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…”
(C. Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 - Rv. 582510 - 01).
Nella specie le parti hanno raggiunto un'intesa, anche per la regolazione delle spese ed hanno sottoscritto un atto di transazione in data 4.11.2025, assistite dai rispettivi procuratori.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Non si provvede sulle spese, che si intendono compensate, risultando le stesse già regolate in via transattiva con l'accordo del 4.11.2025 in atti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 907/2025 RG lavoro vertente
TRA
c.f. , corrente in Mantova, Via Ilaria Parte_1 P.IVA_1
Alpi n. 4, in persona degli Amministratori e legali rappresentanti “pro tempore”, sig. , c.f. e sig.ra , Parte_2 C.F._1 Parte_3
c.f. ;, rappresentata e difesa congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. Nicola Sogliani del Foro di Mantova, C.F.
– PEC - fax 0376 C.F._3 Email_1
1850117, e Avv. Andrea Agrì del Foro di Mantova, c.f. , PEC C.F._4 con domicilio eletto presso lo studio dei Email_2 medesimi sito in Mantova, Piazza Cesare Mozzarelli n. 6,
APPELLANTE
E
nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...] dell'Olmo n. 4, rapp.to e difeso - giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio - congiuntamente e disgiuntamente, dagli 1 avv.ti Ernesto Maria Cirillo (C.F. - PEC C.F._6
, Francesco Cirillo (C.F. Email_3
- PEC , C.F._7 Email_4 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla via Benedetto
Cariteo n. 8.
I predetti procuratori dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche agli indicati indirizzi pec, risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, INI-PEC
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro o il 22.04.2022 il ricorrente - premesso di essere stato assunto dalla società convenuta in data 1.07.2021, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato contenente un patto di prova di 6 mesi per svolgimento della prestazione esclusivamente in smart working, con la qualifica di impiegato, l' inquadramento nel I livello del CCNL Commercio-Confcommercio, ed un generico richiamo al profilo del “Marketing Manager” - lamentò l'assenza di un'analitica indicazione in contratto delle mansioni affidate che non potevano neppure essere desunte per relationem con riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, dal momento che la declaratoria professionale del I livello contrattuale richiamava 23 diversi profili professionali e considerato che in contratto non era espressamente indicato in contratto alcuno specifico profilo professionale di riferimento.
Avendo ricevuto in data 14 ottobre 2021 una lettera di recesso per mancato superamento del periodo di prova, dedusse la assoluta nullità della clausola relativa al patto di prova per mancata specifica indicazione delle mansioni da espletarsi ed in subordine lamentò comunque la illegittimità dell'atto di recesso non avendo la parte datoriale consentito al ricorrente di svolgere effettivamente la prova prevista.
Chiese quindi di accogliere le seguenti conclusioni:
2 “1. Accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente in costanza del periodo di prova in ragione della nullità dell'apposizione della clausola del patto di prova e, per
l'effetto, in applicazione dell'art. 2, D.Lgs. 23/2015, ordinare alla società
[...]
(p.Iva/C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Parte_1 P.IVA_1
Mantova, alla via Ilaria Alpi n. 4, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con le mansioni precedentemente svolte e con ogni conseguenza economica e giuridica.
2. Condannare, altresì, la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
3. In via subordinata, salvo gravame, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa ed, in applicazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a trentasei mensilità.
4. In via di ulteriore subordine, salvo gravame, in applicazione degli artt. 3 e 9 del D.
Lgs. 23/2015, condannare la società convenuta a corrispondere un'indennità risarcitoria tra le 3 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali.
5. In via estremamente subordinata, sempre salvo rispettoso gravame, laddove si dovesse ritenere validamente apposta la clausola relativa al patto di prova, accertare
e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente in ragione della violazione dell'art. 2096, c. 2, c.c., e, per l'effetto, in applicazione all'art. 4 del D. Lgs. 23/2015, condannare la resistente a corrispondere una somma, a titolo risarcitorio e/o retributivo e/o indennitario equivalente alle retribuzioni non percepite per la durata effettiva del periodo di prova previ-sto contrattualmente e, dunque per un periodo di 78 giorni di lavoro o, comunque, quella di-versa somma che il Tribunale dovesse ritenere giusta od equa.
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6. In tale ultima ipotesi, condannare altresì la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 29.714,23, equitativamente stimata ai sensi dell'art.
1226 c.c. e parametrata ad un anno di retribuzione persa dall'istante a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente datore di lavoro o, comunque, di quella diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere giusta od equa”; con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza 6932/2024 del 17.10.2024 dichiarò la nullità del licenziamento impugnato e per l'effetto ordinò alla società resistente l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ovvero in posto di lavoro comunque adeguato all'inquadramento in livello
“I” del ccnl Commercio. ; condannò la società convenuta al CP_2 pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data di efficacia del recesso e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre accessori come in motivazione;
oltre spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Con atto depositato il 18.4.2025 ha proposto appello la società contestando con plurime argomentazioni la motivazione della sentenza, sia in punto di legittimità del recesso che di tutela applicabile in caso di annullamento dell'atto ed infine per la regolazione delle spese, concludendo come in atti, in via principale per il rigetto del ricorso del lavoratore;
in subordinare riformarsi la sentenza nella parte in cui il giudice ha inteso applicare al licenziamento in parola la tutela reintegratoria di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, condannando l'appellante al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura minima ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art
9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, anche per effetto della detrazione dell'aliunde perceptum ; in via ulteriormente gradata riformare la sentenza di primo grado, riducendo l'indennità risarcitoria riconosciuta in primo grado al lavoratore, tenuto conto dell'eccessiva durata del processo non imputabile al datore di lavoro e delle circostanze sopra descritte, per un importo pari a quello dell'indennità risarcitoria calcolato in relazione al periodo di inerzia processuale imputabile al Giudice di primo grado, quantificato in € 48.000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Vinte le spese.
4 Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini, allegando dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio e l'atto di transazione, debitamente sottoscritto in data 4.11.2025 a riprova del raggiunto accordo tra le parti, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Quindi all'udienza odierna - come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
Nelle note depositate le difese delle parti concordemente hanno concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto la causa è stata conciliata in sede stragiudiziale (come da accordo depositato in atti, datato 4.11.2025).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
“La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 -
Rv. 626282 - 01).
5 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n.
4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…”
(C. Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 - Rv. 582510 - 01).
Nella specie le parti hanno raggiunto un'intesa, anche per la regolazione delle spese ed hanno sottoscritto un atto di transazione in data 4.11.2025, assistite dai rispettivi procuratori.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Non si provvede sulle spese, che si intendono compensate, risultando le stesse già regolate in via transattiva con l'accordo del 4.11.2025 in atti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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