CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6934/2019 depositato il 11/11/2019
proposto da società - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Avv. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1362/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 11/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY710264/2013 RE-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY710264/2013 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY710264/2013 IR 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La UR del fallimento società ha impugnato la sentenza n.1362 del 2019 pronunciata dalla
Commissione tributaria provinciale di Siracusa limitatamente al capo delle spese di lite: il primo Giudice ha liquidato euro 1.200,00 oltre accessori.
Tale importo è stato ritenuto “insufficiente” (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale, per i motivi che di seguito saranno esaminati, chiedendo la riforma della sentenza e la conferma di legittimità del provvedimento originariamente impugnato (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale).
La UR ha versato in atti memoria.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno – preliminarmente – riassumere i fatti di causa di maggiore interesse.
La controversia che qui ci occupa è scaturita dall'impugnazione dell'Avviso di accertamento n.
TY710264/2013 emesso dalla locale Agenzia delle entrate a seguito di pvc della Guardia di Finanza: i
Militari hanno accertato l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2011 ed hanno quantificato ricavi per euro 17.810.463,00, costi per euro 6.610.503,00; la differenza
(euro 11.199.960,00) è stato ritenuto reddito imponibile ai fini RE ed IR (cfr. pvc ed Avviso di accertamento in atti).
L'Agenzia, pertanto, ha accertato (ex artt. 39, 40, 41 bis e 42 del Dpr n. 600/1973) per il 2011 maggiori pretese come in atti.
La UR proponeva ricorso dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1362/03/19, ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che “ … la Società ricorrente, oltre ai già riscontrati costi per euro 6.610.503,00, di cui l'Ufficio ha già tenuto conto, ha indicato che … disponeva di 228 unità di personale, e che i costi per personale ammontavano ad euro 14.560.787,00
… ha … documentato ulteriori costi per ammortamenti (euro 733.820,00); altri costi di gestione (per euro
1.874.880,00) … l'Ufficio non ha indicato alcuna prova contraria …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate – con il proprio appello incidentale - deduce l' errata valutazione degli atti di causa, la violazione dell'art. 112 c.p.c., la violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, l'errata motivazione nonchè la violazione dell'art. 115 c.p.c. (cfr. appello incidentale).
Premesso quanto precede l' appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato e va accolto.
Va rigettato l'appello proposto dalla curatela.
1.- Il primo Giudice ha, erroneamente, ritenuto che l' Agenzia delle entrate avesse “ … prestato acquiescenza alla bontà delle argomentazioni difensive della ricorrente …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate - con riguardo all' RE - aveva (invece) formulato la possibilità che “ … i costi sostenuti, se debitamente documentati devono essere portati in diminuzione della materia imponibile e a tal proposito l'Ufficio, con nota del 30/09/2013, ha inviato alla Direzione Regionale della Sicilia, competente per valore, richiesta di parere per il riconoscimento dei costi per il personale che trovano conferma nei documenti esibiti …” (cfr. controdeduzioni in atti).
L'Agenzia, inoltre, aveva chiesto “ … al Giudice adito il compito di verificare la spettanza delle deduzioni invocate sulla base della documentazione contabile proposta (euro 4.049.956,22); analogamente per le ulteriori deduzioni (euro 777.207,98) riferite a costi iscritti in contabilità …”.
Partendo da tale “errata con conclusione”, il Giudice di prima istanza ha “annullato” la pretesa impositiva riferita all' RE ed ai fini IR (cfr. sentenza di I grado).
2.- Va rilevato che, qualora fosse stata valorizzata la deducibilità di che trattasi, sarebbe emersa - in luogo del reddito accertato ai fini RE di euro 11.199.960,00 - una “perdita” (costo del personale: euro
12.426.571,23).
Con riguardo all'Ires, il primo Giudice ha dato atto che la UR fallimentare aveva “ … documentato ulteriori costi per ammortamenti (euro 733.820,00); altri costi di gestione (per euro 1.874.880,00) … ” ammettendoli implicitamente in deduzione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'onere della prova con riguardo all' “inerenza” dei costi – come è noto - grava sul Contribuente.
Con riguardo all'Irap - a fronte di un valore della produzione accertato di euro 11.199.960,00 - anche riconoscendo deduzioni per euro 4.049.956,22 e ulteriori costi per euro 777.207,98 – emerge un “valore netto” della produzione da recuperare a tassazione pari ad euro 6.372.795,80 (cfr. documentazione in atti).
3.- L'art. 12 della legge 212 del 2000 dispone che “ … nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza …”.
Lo stato “fallimentare” della società rappresenta una “situazione di pericolo” per la perdita del credito erariale.
Nella fattispecie, inoltre, era stata redatta comunicazione di notizia di reato ex articolo 347 del c.p.p. nei confronti del rappresentante legale pro - tempore della società “società” in fallimento, per il reato previsto e punito dall'articolo 5 – Omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto – del D.Lgs
74/2000, relativamente al periodo d'imposta 2011 (cfr. documentazione in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza del requisito dell'urgenza (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio” (Cassazione Civile,
Sez. V, 30 ottobre 2019, ordinanza n. 27819).
L'Agenzia ha indicato le ragioni per le quali l'Avviso è stato emesso “ante tempus”: “ … il presente atto viene emesso prima del termine fissato dall'art. 12 della legge n. 212/2000 per consentire la tempestività dell'insinuazione al passivo fallimentare …” (cfr. Avviso di accertamento in atti).
4.- Il pvc della Guardia di finanza è stato notificato in copia al Curatore della società fallita a conclusione dell'attività di verifica: nessun onere di allegazione può ritenersi disatteso (cfr. documentazione in atti).
Le condizioni di “oggettiva incertezza” rilevanti ai fini della “disapplicazione” (art. 8 del D.Lgs 546/92) deve riferirsi ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo: nella fattispecie non sussistono elementi di “confusione” ovvero di “equivocità” delle singole prescrizioni: l'oggettiva “incertezza”
(Cassazione, sent. 10430 del 2011), può ritenersi sussistente se la norma tributaria risulti di “non univoca interpretazione”.
6.- Va accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Va rigettato l'appello principale.
Va confermato il provvedimento originariamente impugnato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità del giudiziose nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Rigetta l'appello della UR.
Conferma il provvedimento originariamente impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Siracusa, 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6934/2019 depositato il 11/11/2019
proposto da società - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Avv. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1362/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 11/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY710264/2013 RE-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY710264/2013 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY710264/2013 IR 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La UR del fallimento società ha impugnato la sentenza n.1362 del 2019 pronunciata dalla
Commissione tributaria provinciale di Siracusa limitatamente al capo delle spese di lite: il primo Giudice ha liquidato euro 1.200,00 oltre accessori.
Tale importo è stato ritenuto “insufficiente” (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale, per i motivi che di seguito saranno esaminati, chiedendo la riforma della sentenza e la conferma di legittimità del provvedimento originariamente impugnato (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale).
La UR ha versato in atti memoria.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno – preliminarmente – riassumere i fatti di causa di maggiore interesse.
La controversia che qui ci occupa è scaturita dall'impugnazione dell'Avviso di accertamento n.
TY710264/2013 emesso dalla locale Agenzia delle entrate a seguito di pvc della Guardia di Finanza: i
Militari hanno accertato l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2011 ed hanno quantificato ricavi per euro 17.810.463,00, costi per euro 6.610.503,00; la differenza
(euro 11.199.960,00) è stato ritenuto reddito imponibile ai fini RE ed IR (cfr. pvc ed Avviso di accertamento in atti).
L'Agenzia, pertanto, ha accertato (ex artt. 39, 40, 41 bis e 42 del Dpr n. 600/1973) per il 2011 maggiori pretese come in atti.
La UR proponeva ricorso dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1362/03/19, ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che “ … la Società ricorrente, oltre ai già riscontrati costi per euro 6.610.503,00, di cui l'Ufficio ha già tenuto conto, ha indicato che … disponeva di 228 unità di personale, e che i costi per personale ammontavano ad euro 14.560.787,00
… ha … documentato ulteriori costi per ammortamenti (euro 733.820,00); altri costi di gestione (per euro
1.874.880,00) … l'Ufficio non ha indicato alcuna prova contraria …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate – con il proprio appello incidentale - deduce l' errata valutazione degli atti di causa, la violazione dell'art. 112 c.p.c., la violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, l'errata motivazione nonchè la violazione dell'art. 115 c.p.c. (cfr. appello incidentale).
Premesso quanto precede l' appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato e va accolto.
Va rigettato l'appello proposto dalla curatela.
1.- Il primo Giudice ha, erroneamente, ritenuto che l' Agenzia delle entrate avesse “ … prestato acquiescenza alla bontà delle argomentazioni difensive della ricorrente …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate - con riguardo all' RE - aveva (invece) formulato la possibilità che “ … i costi sostenuti, se debitamente documentati devono essere portati in diminuzione della materia imponibile e a tal proposito l'Ufficio, con nota del 30/09/2013, ha inviato alla Direzione Regionale della Sicilia, competente per valore, richiesta di parere per il riconoscimento dei costi per il personale che trovano conferma nei documenti esibiti …” (cfr. controdeduzioni in atti).
L'Agenzia, inoltre, aveva chiesto “ … al Giudice adito il compito di verificare la spettanza delle deduzioni invocate sulla base della documentazione contabile proposta (euro 4.049.956,22); analogamente per le ulteriori deduzioni (euro 777.207,98) riferite a costi iscritti in contabilità …”.
Partendo da tale “errata con conclusione”, il Giudice di prima istanza ha “annullato” la pretesa impositiva riferita all' RE ed ai fini IR (cfr. sentenza di I grado).
2.- Va rilevato che, qualora fosse stata valorizzata la deducibilità di che trattasi, sarebbe emersa - in luogo del reddito accertato ai fini RE di euro 11.199.960,00 - una “perdita” (costo del personale: euro
12.426.571,23).
Con riguardo all'Ires, il primo Giudice ha dato atto che la UR fallimentare aveva “ … documentato ulteriori costi per ammortamenti (euro 733.820,00); altri costi di gestione (per euro 1.874.880,00) … ” ammettendoli implicitamente in deduzione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'onere della prova con riguardo all' “inerenza” dei costi – come è noto - grava sul Contribuente.
Con riguardo all'Irap - a fronte di un valore della produzione accertato di euro 11.199.960,00 - anche riconoscendo deduzioni per euro 4.049.956,22 e ulteriori costi per euro 777.207,98 – emerge un “valore netto” della produzione da recuperare a tassazione pari ad euro 6.372.795,80 (cfr. documentazione in atti).
3.- L'art. 12 della legge 212 del 2000 dispone che “ … nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza …”.
Lo stato “fallimentare” della società rappresenta una “situazione di pericolo” per la perdita del credito erariale.
Nella fattispecie, inoltre, era stata redatta comunicazione di notizia di reato ex articolo 347 del c.p.p. nei confronti del rappresentante legale pro - tempore della società “società” in fallimento, per il reato previsto e punito dall'articolo 5 – Omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto – del D.Lgs
74/2000, relativamente al periodo d'imposta 2011 (cfr. documentazione in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza del requisito dell'urgenza (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio” (Cassazione Civile,
Sez. V, 30 ottobre 2019, ordinanza n. 27819).
L'Agenzia ha indicato le ragioni per le quali l'Avviso è stato emesso “ante tempus”: “ … il presente atto viene emesso prima del termine fissato dall'art. 12 della legge n. 212/2000 per consentire la tempestività dell'insinuazione al passivo fallimentare …” (cfr. Avviso di accertamento in atti).
4.- Il pvc della Guardia di finanza è stato notificato in copia al Curatore della società fallita a conclusione dell'attività di verifica: nessun onere di allegazione può ritenersi disatteso (cfr. documentazione in atti).
Le condizioni di “oggettiva incertezza” rilevanti ai fini della “disapplicazione” (art. 8 del D.Lgs 546/92) deve riferirsi ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo: nella fattispecie non sussistono elementi di “confusione” ovvero di “equivocità” delle singole prescrizioni: l'oggettiva “incertezza”
(Cassazione, sent. 10430 del 2011), può ritenersi sussistente se la norma tributaria risulti di “non univoca interpretazione”.
6.- Va accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Va rigettato l'appello principale.
Va confermato il provvedimento originariamente impugnato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità del giudiziose nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Rigetta l'appello della UR.
Conferma il provvedimento originariamente impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Siracusa, 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE