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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1283/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT LU, TO
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3668/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Comune di Galluccio - Piazza Municipio 81044 Galluccio CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. Di Nominativo_6 & C. - 01388090613
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1246/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 13/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 1246/11/2025, del 5/3/2025, depositata in data 13/3/2025, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Caserta, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 sas avverso l'avviso di accertamento n. 2/2023, notificato il 26/3/2024 per IMU 2018, per complessivi € 31.386,11.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1) omessa indicazione dei presupposti di fatto della pretesa impositiva: nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione degli atti tributari di cui all'articolo 7, comma 1, dello statuto del contribuente e all'articolo 1, commi 161 e 162, l. n. 296/2006. In particolare, nell'avviso di accertamento impugnato non sarebbero indicati i parametri di calcolo per le aree edificabili per le quali viene chiesto il tributo;
2) l'insussistenza del requisito di edificabilità/fabbricabilità delle aree interessate dall'azione di accertamento esercitata dal comune di Galluccio: violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 502/1992. In particolare, la ricorrente deduce che per le aree per le quali viene chiesto il tributo l'Ente avrebbe rilasciato autorizzazione a costruire limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria. Deduce quindi la ricorrente che le aree non sarebbero utilizzabili a scopi edificatori commerciali.
A sostegno di quanto dedotto la ricorrente deposita anche una relazione tecnica redatta dall'architetto Nominativo_1.
Conclude la contribuente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine, la riduzione della pretesa. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si costituiva il Comune di Galluccio sostenendo la legittimità della pretesa, precisando che tra le medesime parti, per la medesima imposta, vi sarebbe già stato un giudicato favorevole all'Ente impositore
(sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n.1472/4/2021).
La ricorrente depositava memorie illustrative.
I primi giudice accoglievano il ricorso evidenziando che l'atto impugnato era carente di motivazione, non riportando né l'estensione dei terreni asseritamente edificabili né il valore al mq, né spiegando o indicando le modalità con le quali l'Ente era giunto alla quantificazione.
Il Comune ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 1, dello statuto del contribuente e dell'articolo 1, commi 161 e
162, l. n. 296/2006, per inesistenza del difetto di motivazione.
L'atto impugnato, infatti, reca l'indicazione specifica e puntuale della identificazione catastale delle aree fabbricabili, con l'indicazione di f.lo, p.lla, percentuale di possesso su base annua, nonché reca l'indicazione specifica dell'aliquota da applicarsi ai fini del tributo, ossia il 10,6 per 1.000 (delibera di C.C.
n. 4 del 12.4.2017, i cui valori sono stati confermati anche per l'annualità 2018 con delibera di C.C. n. 10 del 20.4.2018, richiamata espressamente nell'epigrafe dell'avviso di accertamento in discussione). Tale indicazione renderebbe superflua ed ultronea l'indicazione specifica dell'estensione in mq delle aree, dal momento che le aree sono espressamente identificate sotto il profilo catastale e, quindi, in ordine alla loro estensione superficiaria.
Aggiungeva che le aree censite in catasto al f.Dat Cat, p.lle 2, 3, 4, 5, 6, indicate nell'avviso impugnato, si estendono, rispettivamente, per mq. 19.560,00 (p.lla 2), mq 13.045,00 (p.lla 3), mq 4.210,00 (p.lla 4), mq.
4.999,00 (p.lla 5), mq. 647,00 (p.lla 6). Come emerge dalla documentazione pubblica già acquisita agli atti di primo grado (in particolare, Convenzione Urbanistica – Piano Attuativo di Iniziativa Privata, approvate con delibere del Commissario ad acta del 24.4.2014 e del 6.11.2014 – rep. 5/2015, stipulata tra il Comune di Galluccio e la Resistente_1 s.a.s., la quale però si deposita al lordo di tutti gli allegati che costituiscono parte integrante di tale atto pubblico), le aree in discussione rientrano nel piano attuativo convenzionato denominato “Piano di lottizzazione Terragola” e qualificate come Zona C dagli strumenti urbanistici comunali, e sono edificabili, rispettivamente, per mq. 18.125,00 (p.lla 2), per mq. 13.010,00 (p. lla 3), per mq. 2.610,00 (p.lla 4), per mq 1.644,00 (p.lla 5), per mq. 287,00 (p.lla 6).
Tali dati relativi all'estensione delle aree edificabili, erano, pertanto nella conoscenza legale e giuridica della Resistente_1 s.a.s., nonché riportate in atti pubblici, come emerge dalla tabella allegata alla richiamata Convenzione di lottizzazione che reca tra i suoi allegati proprio il prospetto specifico delle aree edificabili della Zona C, con indicazione specifica dei mq. edificabili per le p.lle f.Dat Cat nn. 2, 3, 4, 5, 6, con firma e timbro proprio riconducibile all'arch. Nominativo_1 (che figura nella convenzione de qua come procuratrice dei sigg.ri Nominativo_7, Nominativo_2 e Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5) e che in primo grado è CT di parte ricorrente. Quanto, altresì, al valore a mq di dette aree edificabili in zona C, lo stesso risultava determinato dall'Ente con atto pubblico, e precisamente con la Delibera del Consiglio Comunale
n. 4 del 29.4.2010: “il Consiglio Comunale DELIBERA…di applicare alle aree fabbricabili…i valori fissi al mq come determinati dal Responsabile del Servizio U.T.C. dell'Ente…Zone C € 40 al mq…”. Detto valore era reso pubblico dal 2010, come si evince dalla richiamata delibera di C.C. n. 4/2010, immediatamente esecutiva e regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Comunale. La valorizzazione al mq delle aree edificabili era antecedente la Convenzione di Lottizzazione Indirizzo_1.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva il contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado evidenziando che il
Comune aveva illegittimamente mutato, solo nel presente grado di appello, i presupposti della ripresa a tassazione elevata nei confronti della società appellata, introducendo per la prima volta elementi, di fatto e di diritto, che, non solo non risultavano in alcun modo indicati nell'avviso di accertamento dedotto in controversia, ma che non risultavano in alcun modo dedotti dal medesimo ente appellante nel corso dell'intero giudizio di primo grado. Eccepiva, poi, il tardivo deposito di documentazione non prodotta in primo grado, avendo il Comune depositato le delibere comunali solo con l'atto di appello e la
Convenzione di lottizzazione successivamente. Ripropone nel merito le doglianze di primo grado.
Nella seduta del 13/1/2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente motivato e la stessa deve essere redatta in modo chiaro ed esaustivo, sovvenendo sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente Legge n. 212/2000
(“Chiarezza e motivazione degli atti”) che, oltre ad individuare gli elementi rilevanti degli atti emanati dall'amministrazione, fa riferimento all'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, prevedendo che in ogni atto deve comprendersi l'iter logico-giuridico su cui si fonda la pretesa tributaria.
Tale disposizione prevede, inoltre, che l'obbligo di motivazione degli atti tributari possa essere adempiuto anche “per relationem“, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,
a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto impositivo notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto dell'atto adottato;
tutto ciò consente al contribuente. ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato in cui risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr. Cassazione n. 30900/2024).
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20685 del 25 luglio 2024, ha osservato che "l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n.
2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre
2004, n. 21571). Secondo, poi, un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, l'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, cit., degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all'obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre
2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755).".
La motivazione per relationem, ovvero tramite rinvio a un altro atto, è pienamente legittima quando l'atto richiamato è conoscibile dal contribuente. Le delibere comunali, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale, si presumono conosciute. Pertanto, un avviso di accertamento che rinvia a una delibera contenente i criteri e i valori di stima soddisfa l'obbligo di motivazione. Questo permette al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntare un'adeguata difesa. La Corte distingue nettamente il piano della motivazione (la sufficienza formale dell'atto) da quello della prova (la fondatezza nel merito della pretesa).
Nel caso di specie l'atto impugnato contiene l'indicazione specifica e puntuale della identificazione catastale delle aree fabbricabili, con l'indicazione di f.lo, p.lla, percentuale di possesso su base annua, nonché reca l'indicazione specifica dell'aliquota da applicarsi ai fini del tributo, ossia il 10,6 per 1.000
(delibera di C.C. n. 4 del 12.4.2017, i cui valori sono stati confermati anche per l'annualità 2018 con delibera di C.C. n. 10 del 20.4.2018, richiamata espressamente nell'epigrafe dell'avviso di accertamento).
Tale indicazione catastale rende superflua l'indicazione specifica dell'estensione in mq delle aree.
È pacifico, poi, in giurisprudenza che le delibere tariffarie approvate dal Comune sono atti amministrativi pubblicati nell'albo pretorio e sono conoscibili dal contribuente, volta che non necessitano di essere allegati o trascritti negli atti impositivi che su di esse si fondano (Corte di cassazione, ordinanza n.
21814/2019).
Con riguardo al valore degli immobili sottoposti ad accertamento a fini IMU, secondo il contribuente, nell'avviso di accertamento impugnato si fa riferimento al “sistema informativo del Ministero delle finanze” e/o a “banche dati comunali”, mentre solo in grado di appello si fa riferimento alla delibera n. 4 del
24/9/2010, non richiamata nell'atto.
Con riguardo ai valori pecuniari indicati nell'atto ossia: € 725.000,00; € 520.400,00; € 104.400,00;
€ 65.760,00; € 11.480,00, il valore al mq di dette aree edificabili in zona C, il Comune afferma che lo stesso risulta determinato dall'Ente con atto pubblico, e precisamente con la Delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 29.4.2010.
Tale delibera, però, non risulta in alcun modo richiamata, neppure per relationem, nell'avviso di accertamento, in relazione al quale non è possibile una integrazione postuma della motivazione (tra le altre Cass. ordinanza n. 21875 del 29 luglio 2025).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori anticipatari .
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT LU, TO
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3668/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Comune di Galluccio - Piazza Municipio 81044 Galluccio CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. Di Nominativo_6 & C. - 01388090613
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1246/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 13/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 1246/11/2025, del 5/3/2025, depositata in data 13/3/2025, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Caserta, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 sas avverso l'avviso di accertamento n. 2/2023, notificato il 26/3/2024 per IMU 2018, per complessivi € 31.386,11.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1) omessa indicazione dei presupposti di fatto della pretesa impositiva: nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione degli atti tributari di cui all'articolo 7, comma 1, dello statuto del contribuente e all'articolo 1, commi 161 e 162, l. n. 296/2006. In particolare, nell'avviso di accertamento impugnato non sarebbero indicati i parametri di calcolo per le aree edificabili per le quali viene chiesto il tributo;
2) l'insussistenza del requisito di edificabilità/fabbricabilità delle aree interessate dall'azione di accertamento esercitata dal comune di Galluccio: violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 502/1992. In particolare, la ricorrente deduce che per le aree per le quali viene chiesto il tributo l'Ente avrebbe rilasciato autorizzazione a costruire limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria. Deduce quindi la ricorrente che le aree non sarebbero utilizzabili a scopi edificatori commerciali.
A sostegno di quanto dedotto la ricorrente deposita anche una relazione tecnica redatta dall'architetto Nominativo_1.
Conclude la contribuente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine, la riduzione della pretesa. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si costituiva il Comune di Galluccio sostenendo la legittimità della pretesa, precisando che tra le medesime parti, per la medesima imposta, vi sarebbe già stato un giudicato favorevole all'Ente impositore
(sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n.1472/4/2021).
La ricorrente depositava memorie illustrative.
I primi giudice accoglievano il ricorso evidenziando che l'atto impugnato era carente di motivazione, non riportando né l'estensione dei terreni asseritamente edificabili né il valore al mq, né spiegando o indicando le modalità con le quali l'Ente era giunto alla quantificazione.
Il Comune ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 1, dello statuto del contribuente e dell'articolo 1, commi 161 e
162, l. n. 296/2006, per inesistenza del difetto di motivazione.
L'atto impugnato, infatti, reca l'indicazione specifica e puntuale della identificazione catastale delle aree fabbricabili, con l'indicazione di f.lo, p.lla, percentuale di possesso su base annua, nonché reca l'indicazione specifica dell'aliquota da applicarsi ai fini del tributo, ossia il 10,6 per 1.000 (delibera di C.C.
n. 4 del 12.4.2017, i cui valori sono stati confermati anche per l'annualità 2018 con delibera di C.C. n. 10 del 20.4.2018, richiamata espressamente nell'epigrafe dell'avviso di accertamento in discussione). Tale indicazione renderebbe superflua ed ultronea l'indicazione specifica dell'estensione in mq delle aree, dal momento che le aree sono espressamente identificate sotto il profilo catastale e, quindi, in ordine alla loro estensione superficiaria.
Aggiungeva che le aree censite in catasto al f.Dat Cat, p.lle 2, 3, 4, 5, 6, indicate nell'avviso impugnato, si estendono, rispettivamente, per mq. 19.560,00 (p.lla 2), mq 13.045,00 (p.lla 3), mq 4.210,00 (p.lla 4), mq.
4.999,00 (p.lla 5), mq. 647,00 (p.lla 6). Come emerge dalla documentazione pubblica già acquisita agli atti di primo grado (in particolare, Convenzione Urbanistica – Piano Attuativo di Iniziativa Privata, approvate con delibere del Commissario ad acta del 24.4.2014 e del 6.11.2014 – rep. 5/2015, stipulata tra il Comune di Galluccio e la Resistente_1 s.a.s., la quale però si deposita al lordo di tutti gli allegati che costituiscono parte integrante di tale atto pubblico), le aree in discussione rientrano nel piano attuativo convenzionato denominato “Piano di lottizzazione Terragola” e qualificate come Zona C dagli strumenti urbanistici comunali, e sono edificabili, rispettivamente, per mq. 18.125,00 (p.lla 2), per mq. 13.010,00 (p. lla 3), per mq. 2.610,00 (p.lla 4), per mq 1.644,00 (p.lla 5), per mq. 287,00 (p.lla 6).
Tali dati relativi all'estensione delle aree edificabili, erano, pertanto nella conoscenza legale e giuridica della Resistente_1 s.a.s., nonché riportate in atti pubblici, come emerge dalla tabella allegata alla richiamata Convenzione di lottizzazione che reca tra i suoi allegati proprio il prospetto specifico delle aree edificabili della Zona C, con indicazione specifica dei mq. edificabili per le p.lle f.Dat Cat nn. 2, 3, 4, 5, 6, con firma e timbro proprio riconducibile all'arch. Nominativo_1 (che figura nella convenzione de qua come procuratrice dei sigg.ri Nominativo_7, Nominativo_2 e Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5) e che in primo grado è CT di parte ricorrente. Quanto, altresì, al valore a mq di dette aree edificabili in zona C, lo stesso risultava determinato dall'Ente con atto pubblico, e precisamente con la Delibera del Consiglio Comunale
n. 4 del 29.4.2010: “il Consiglio Comunale DELIBERA…di applicare alle aree fabbricabili…i valori fissi al mq come determinati dal Responsabile del Servizio U.T.C. dell'Ente…Zone C € 40 al mq…”. Detto valore era reso pubblico dal 2010, come si evince dalla richiamata delibera di C.C. n. 4/2010, immediatamente esecutiva e regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Comunale. La valorizzazione al mq delle aree edificabili era antecedente la Convenzione di Lottizzazione Indirizzo_1.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva il contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado evidenziando che il
Comune aveva illegittimamente mutato, solo nel presente grado di appello, i presupposti della ripresa a tassazione elevata nei confronti della società appellata, introducendo per la prima volta elementi, di fatto e di diritto, che, non solo non risultavano in alcun modo indicati nell'avviso di accertamento dedotto in controversia, ma che non risultavano in alcun modo dedotti dal medesimo ente appellante nel corso dell'intero giudizio di primo grado. Eccepiva, poi, il tardivo deposito di documentazione non prodotta in primo grado, avendo il Comune depositato le delibere comunali solo con l'atto di appello e la
Convenzione di lottizzazione successivamente. Ripropone nel merito le doglianze di primo grado.
Nella seduta del 13/1/2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente motivato e la stessa deve essere redatta in modo chiaro ed esaustivo, sovvenendo sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente Legge n. 212/2000
(“Chiarezza e motivazione degli atti”) che, oltre ad individuare gli elementi rilevanti degli atti emanati dall'amministrazione, fa riferimento all'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, prevedendo che in ogni atto deve comprendersi l'iter logico-giuridico su cui si fonda la pretesa tributaria.
Tale disposizione prevede, inoltre, che l'obbligo di motivazione degli atti tributari possa essere adempiuto anche “per relationem“, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,
a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto impositivo notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto dell'atto adottato;
tutto ciò consente al contribuente. ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato in cui risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr. Cassazione n. 30900/2024).
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20685 del 25 luglio 2024, ha osservato che "l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n.
2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre
2004, n. 21571). Secondo, poi, un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, l'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, cit., degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all'obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre
2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755).".
La motivazione per relationem, ovvero tramite rinvio a un altro atto, è pienamente legittima quando l'atto richiamato è conoscibile dal contribuente. Le delibere comunali, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale, si presumono conosciute. Pertanto, un avviso di accertamento che rinvia a una delibera contenente i criteri e i valori di stima soddisfa l'obbligo di motivazione. Questo permette al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntare un'adeguata difesa. La Corte distingue nettamente il piano della motivazione (la sufficienza formale dell'atto) da quello della prova (la fondatezza nel merito della pretesa).
Nel caso di specie l'atto impugnato contiene l'indicazione specifica e puntuale della identificazione catastale delle aree fabbricabili, con l'indicazione di f.lo, p.lla, percentuale di possesso su base annua, nonché reca l'indicazione specifica dell'aliquota da applicarsi ai fini del tributo, ossia il 10,6 per 1.000
(delibera di C.C. n. 4 del 12.4.2017, i cui valori sono stati confermati anche per l'annualità 2018 con delibera di C.C. n. 10 del 20.4.2018, richiamata espressamente nell'epigrafe dell'avviso di accertamento).
Tale indicazione catastale rende superflua l'indicazione specifica dell'estensione in mq delle aree.
È pacifico, poi, in giurisprudenza che le delibere tariffarie approvate dal Comune sono atti amministrativi pubblicati nell'albo pretorio e sono conoscibili dal contribuente, volta che non necessitano di essere allegati o trascritti negli atti impositivi che su di esse si fondano (Corte di cassazione, ordinanza n.
21814/2019).
Con riguardo al valore degli immobili sottoposti ad accertamento a fini IMU, secondo il contribuente, nell'avviso di accertamento impugnato si fa riferimento al “sistema informativo del Ministero delle finanze” e/o a “banche dati comunali”, mentre solo in grado di appello si fa riferimento alla delibera n. 4 del
24/9/2010, non richiamata nell'atto.
Con riguardo ai valori pecuniari indicati nell'atto ossia: € 725.000,00; € 520.400,00; € 104.400,00;
€ 65.760,00; € 11.480,00, il valore al mq di dette aree edificabili in zona C, il Comune afferma che lo stesso risulta determinato dall'Ente con atto pubblico, e precisamente con la Delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 29.4.2010.
Tale delibera, però, non risulta in alcun modo richiamata, neppure per relationem, nell'avviso di accertamento, in relazione al quale non è possibile una integrazione postuma della motivazione (tra le altre Cass. ordinanza n. 21875 del 29 luglio 2025).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori anticipatari .