Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice –
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16236 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. VENTURA DI TUORO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SILVIA ORLANDO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso
1
chiede pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore con conferma della disciplina attuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
La resistente compariva all'udienza presidenziale priva di difensore, successivamente costituendosi per l'udienza istruttoria deducendo e concludendo come in atti.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione.
Per l'udienza cartolare fissata per le conclusioni venivano depositate note nell'interesse della sola parte ricorrente benché risulti comunicazione di tutti i precedenti e successivi provvedimenti alla resistente come costituita.
Sulle conclusioni di cui alle note la procedura era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sule richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano precise e tempestive doglianze con conseguente acquiescenza della parti
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4959/22
(rg. 4933/20) previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, divenuta irrevocabile come da attestazione di cancelleria successivamente prodotta a seguito di richiesta alle parti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
2 3
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido dell'unico figlio della coppia ancora minore Per_1
che dalla sentenza di separazione risulta nato il [...]).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, vada disposto l'affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre come del resto già previsto dalle parti in sede di accordi sulle condizioni accessorie della separazione.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il
Tribunale che, anche in ordine a tale profilo, vada confermata la disciplina autodeterminata di cui agli accordi recepiti in separazione con previsione di visite libere padre figlio, pressochè maggiorenne alla decisione, nel rispetto delle esigenze e della volontà del minore,.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio
3 4
comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del
1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni:da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare
4 5
il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
5 6
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello
6 7
scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa
7 8
assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che, le resistente costituita solo per la fase istruttoria – benchè comparsa personalmente per la fase presidenziale- ha formulato domanda di assegno divorzile- contestando le avverse deduzioni e deducendo in fatto:” Si fa presente all'Onorevole Giudice adito che la è casalinga e si occupa esclusivamente dei figli, che accudisce e cresce con CP_1
dedizione. Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente, ella non svolge alcun lavoro come babysitter, in quanto, pur avendone cercato, non ne ha
8 9
trovato, se non per un brevissimo periodo, a causa della sua età: le è stato più volte ripetuto che sono richieste persone giovani perché meno problematiche (sic!)
Molto saltuariamente fa dei lavori di pulizia domestica a domicilio o di semplice stiro, ma nulla di fisso su cui poter contare economicamente;
ha presentato domanda per il reddito di cittadinanza, ma le è stata rifiutata perché il marito risulta residente ancora nella casa coniugale. L'impegno nella ricerca di lavoro è massimo e costante, ma purtroppo, ad oggi, infruttuoso.
Necessita pertanto di un mantenimento per poter pagare le bollette e le spese di casa.
Lo stesso dicasi per le spese straordinarie, che la Sig.ra non è assolutamente CP_1
in grado di sostenere, neanche al 50%!
Le mutate condizioni di vita del non possono in alcun modo incidere sui Pt_1
bisogni vitali della sua famiglia, che già così non vive, ma sopravvive.
b) Obbligo di visita del figlio minore Per_1
Si fa rilevare che il padre è estremamente assente con il figlio minore e poco interessato alla sua crescita scolastica ed alle problematiche adolescenziali che il ragazzo sta vivendo.
Anche per questo motivo la madre vuole rassicurare il ragazzo con la sua presenza, e si
è vista costretta a rifiutare un'unica offerta di lavoro per pulizie domestiche di durata pari a metà giornata.”
Ha altresì contestato l'avversa richiesta riduzione di assegno previsto in suo favore in separazione e di riparto al 50% delle spese straordinarie.
In sede presidenziale ha dichiarato fra l'altro:” Sono casalinga , non prendo il RDC ma intendo fare le relative pratiche.”
Osserva il Collegio che la resistente- che peraltro non appare aver coltivato la domanda in sede di conclusioni non depositando note ne scritti successivi, non ha prodotto documentazione reddituale di alcun tipo, nè ha fornito riscontri alle dedotte difficoltà di reperire attività di baby sitter, nè appaiono condivisibili le difficoltà prospettate in ordine alla possibilità della stessa di trovare ulteriore impiego in attività di lavoro domestico ove si osservi che la stessa ha dichiarato di prestare questa attività ancorchè saltuariamente, rifiutando offerta non motivata da comprovate ragioni di salute.
Pur alla luce delle notorie difficoltà di accesso al mercato del lavoro- che non paiono riguardare però l'attività domestica non sembra di ostacola l'impedimento di tipo familiare prospettato ove si osservi l'età dei figli di cui l'ultimo pressochè maggiorenne.
Così gli impegni anche di studio e formativi dei figli, la relativamente ancora giovane
9 10
età della resistente e la pregressa esperienza specifica certamente consentirebbero alla resistente un più consistente impegno quantomeno in attività di lavoro domestico.
Inoltre la resistente non ha dedotto ne provato incapacità lavorativa, ed ha del tutto omesso deduzioni e prove circa i propri redditi e disponibilità economiche e l'eventuale riconoscimento di prestazioni di sostegno reddituale.
Nulla è stato dedotto né provato circa il fatto che la moglie abbia collaborato alla formazione del patrimonio familiare, anche e maggiormente con la propria attività lavorativa familiare, permettendo così al marito di impiegare maggiormente il proprio impegno nell'attività lavorativa.
D'altra parte, nessuna allegazione viene addotta né alcuna osservazione è stata svolta sul punto dalle parti, alcuna deduzione o richiesta hanno mosso a riguardo.
Alla luce, quindi, degli elementi sopra riportati, si deve ritenere che, allo stato non vi sia prova che la eventuale residuale disparità tra le due posizioni reddituali sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza. Così la domanda di assegno divorzile non può trovare accoglimento neppure sotto i profilo assistenziale. Peraltro la resistente beneficia indirettamente della disponibilità della casa familiare che abita con i figli.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, di cui uno ancora minore alla decisione, il Collegio prende atto della disponibilità paterna che ha chiesto, fra l'altro:
”confermare il contributo al mantenimento dei figli e pari ad € Per_1 Per_2
700,00 fino a quando non saranno autonomi;
c) Nulla a favore della moglie a titolo di assegno divorzile;
d) Spese straordinarie per i figli a carico del marito nella misura del 50%;”.
Così va senz'altro confermato il contributo come previsto nelle condizioni accessorie di separazione recepite in sentenza di separazione sulla scorta di accordi fra le parti che si riportano per quel che qui interessa:”Corresponsione, da parte del sign. , Pt_1 dell'assegno mensile di € 700,00 per i figli (nato il [...]) e da Per_2 Per_1
adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat dal maggio 2023, e dell'assegno di
10 11
mantenimento per la sign.ra nella misura di € 150,00 mensili con Controparte_1
relativo adeguamento annuale;
- Corresponsione del 100% delle spese straordinarie – come da Protocollo d'Intesa tra
Coa Napoli e Presidenza del Tribunale del 7.3.2018- a carico del padre”.
Va così confermato in questa sede il contributo al mantenimento dei figli a carico del ricorrente già previsto in sede di sentenza di separazione intervenuta a seguito di accordi sulle condizioni accessorie, oltre ulteriore rivalutazione annuale automatica secondo indici istat come per legge.
Alla luce delle richieste e difese in atti non può accogliersi in questa sede la richiesta di riduzione del contributo paterno alle spese straordinarie per i figli che in sede di accordi di separazione le parti avevano previsto per il 100% a carico del padre.
Non risulta infatti provato un deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che del resto lo stesso prospetta solo come lieve.
Dalla documentazione prodotta ed in particolare dal verbale di udienza del 19.4.21 nella procedura 4933/20 (giudizio di separazione) emerge che già all'epoca l'odierno ricorrente vivesse con la compagna in un appartamento dalla stessa locato.
Pertanto alla luce delle risultanze in atti non possono ritenersi maggiori oneri sotto tale profilo, non essendo la circostanza sopravvenuta.
Così, stante le pregresse statuizioni in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie per i figli, autodeterminate con totale carico delle stesso in capo al , ed in Pt_1
assenza di specifiche deduzioni e prove sul reale miglioramento della condizione economica della , una ripartizione delle spese al 50% fra le parti si risolverebbe CP_1
in un ingiustificato deterioramento delle statuizioni per i figli di cui uno minore.
Per tali ragioni la richiesta di diversa ripartizione delle spese straordinarie non può trovare accoglimento, dovendosene confermare anche in questa sede la misura autodeterminata dalle parti in sede di accordi di separazione recepiti in sentenza irrevocabile.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
11 12
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 06/06/1998 ( atto n.34, parte II, S. A,sez. D Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1998 );
• Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e conferma, quale regime frequentazione del padre con il figlio, quello pattuito in sede di separazione consensuale, come da motivazione;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di € 700,00 ( settecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
nella misura del 100%, a le spese straordinarie per i Controparte_1
figli come da protocollo in parte motiva purché documentate;
• Rigetta per il resto le domande.
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 04/10/2024
IL PRESIDENTE EST
Dott.Carla Hubler
12