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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1311/2021 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI SIMONETTA ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Casale Monferrato, via Sobrero n. 15 in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
e i suoi soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. BERTOLA VINCENZO ed elettivamente domiciliati CP_3
presso il suo studio Casale Monferrato Via Alessandria n. 26, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-come e
contro
:
e Controparte_4 CP_5 CP_6
in proprio e in qualità di legali rappresentanti della rappresentati e Controparte_7
difesi dagli Avv.ti ARMANDO PAOLO e CHIAPPORI GIOVANNA ed elettivamente domiciliati il loro studio in Ventimiglia, via Roma n. 21, forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZI CHIAMATI- avente per oggetto: risoluzione preliminare di compravendita;
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da foglio di pc).
“Dato atto dell'avvenuta risoluzione del contratto 29.10.2019 per le ragioni esposte nell'atto di citazione, dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido fra loro a versare all'attore l'importo di
€ 200.000,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Con il favore delle spese.”
Per la parte convenuta (come da foglio di pc):
“1. Nel merito, respingere le domande dell'attore oppure dichiarare tenuti e condannare:
- il a tenere indenni i convenuti dalla domanda del dott. e Controparte_8 Parte_1
pertanto a risarcire e versare a e ai suoi soci illimitatamente responsabili l'importo CP_9
capitale, gli accessori e le spese legali che in ipotesi i conchiudenti fossero condannati a corrispondere all'attore principale,
- gli amministratori sig.ri e e la a risarcire i signori CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
e dei danni tutti a loro cagionati, per le ragioni in fatto e diritto CP_10 Parte_2 illustrate in atti, nell'importo che sarà determinato dal Tribunale in base al giusto ed al provato ed anche mediante quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. e che si propone in € 100.000,00 a favore di ciascuno oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. a far tempo dalla notifica della presente domanda giudiziale.
2. In ogni caso, con il favore delle spese di lite.
In via istruttoria…(omissis)”
Per i terzi chiamati (come da foglio di pc):
“in via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili, per difetto di competenza e di giurisdizione, le domande svolte dai signori e nei confronti del e dei CP_2 CP_3 CP_7
signori e CP_5 CP_6
nel merito, in via principale
- rigettare le domande svolte dalla società semplice e dai i sigg.ri e nei Parte_3 CP_2 CP_3 confronti dei sigg.ri del signor della CP_11 CP_6 Controparte_12
del ” in quanto infondate in fatto
[...] Controparte_13 CP_4
ed in diritto, assolutamente indeterminate e prive di valide allegazioni;
in via subordinata
pagina 2 di 14 - rigettare comunque nel merito le domande svolte dai signori e nei confronti del CP_2 CP_3
e dei signori e perché infondate in fatto ed in diritto;
CP_7 CP_5 CP_6
- rigettare comunque nel merito le domande svolte dai signori e nei confronti del CP_2 CP_3
signor in quanto estraneo alla vicenda processuale ed impropriamente chiamato quale CP_6
Cont amministratore della e comunque perché infondate in Controparte_12
fatto ed in diritto;
Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria…(omissis)”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e motivi del contendere.
Con atto di citazione 12 aprile 2021 evocava in giudizio ed i Parte_1 CP_9
suoi soci illimitatamente responsabili, e e premettendo di aver Controparte_2 Controparte_3
stipulato con la società convenuta un preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Nizza (Francia), rispetto al quale la predetta società si era resa inadempiente all'obbligazione di trasferimento entro il termine essenziale del 15.11.2020, chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione del preliminare medesimo e di condannare i convenuti al pagamento della penale di € 200.000,00 prevista dal contratto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.5.2020 si costituivano in giudizio CP_9
ed i suoi soci e contestando le domande avversarie e chiedendone
[...] Controparte_2 Controparte_3
il rigetto. In particolare, i convenuti contestavano innanzitutto che il termine del 15.11.2020 fissato nel preliminare potesse ritenersi essenziale, e deducevano in ogni caso di non aver potuto trasferire l'immobile entro il predetto termine a causa della mancata esecuzione, da parte del Controparte_8
, delle opere di ripristino delle parti comuni atte ad eliminare le infiltrazioni che inficiavano
[...]
Co l'appartamento di cui le parti avevano dato atto nelle premesse del preliminare, e in CP_9
generale a causa della mancata risoluzione del procedimento per accertamento tecnico preventivo pendente in Francia sulle cause e sulle responsabilità delle predette infiltrazioni, accertamento i cui tempi erano stati dilungati con colpa grave o addirittura mala fede del proprio quando lo CP_8
stesso stava per giungere al termine. I convenuti chiedevano pertanto di essere autorizzati alla chiamata di terzi, e precisamente:
- la società e i suoi soci, e alla chiamata del CP_9 Controparte_2 Controparte_3
, per essere dallo stesso manlevati di quanto eventualmente dovuto all'attore Controparte_8
in caso di accoglimento della domanda principale;
pagina 3 di 14 - i sig.ri e personalmente, alla chiamata della società di amministrazione CP_2 CP_3
condominiale e degli amministratori e per essere dagli stessi Controparte_7 CP_5 CP_6
risarciti dei danni morali subiti a causa delle condotte offensive e denigratorie commesse nei loro confronti.
Il Tribunale autorizzava sia sia i sig.ri alle chiamate dei terzi CP_9 Parte_4
rispettivamente richieste.
Si costituivano in giudizio in proprio e quale legale rappresentante della “ CP_11 [...]
Cont Con
(di seguito anche , nonchè il (syndicat Controparte_12 CP_7 compropriétaires) “ ” e il signor eccependo, in via pregiudiziale, il difetto CP_4 CP_6
di giurisdizione del Giudice italiano a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dai signori e nei confronti di e dei signori e CP_2 CP_3 CP_7 CP_5
nel merito, eccepivano il difetto di legittimazione passiva del signor in CP_6 CP_6
quanto semplice dipendente della e contestavano in fatto e in Controparte_12
diritto la domanda di manleva avanzata da e dai soci e CP_9 Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del Controparte_14
Instaurato il contradditorio tra tutte le parti coinvolte in giudizio, alla prima udienza ex art. 183
c.p.c. celebratasi il 7.06.2022 le parti chiedevano congiuntamente disporsi un rinvio dell'udienza, pendenti trattative.
All'udienza del 20.09.2022, constatato il fallimento delle trattative, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., e all'esito la causa veniva mandata a precisazione delle conclusioni senza assunzione di prove costituende ritenute inammissibili e/o irrilevanti per la decisione.
All'udienza del 28.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, da computarsi anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2. Nel merito, sulla risoluzione del contratto preliminare 29.10.2019.
La domanda attorea di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita per decorso del termine essenziale per pervenire alla stipulazione del definitivo è fondata e va accolta.
Come noto, il termine essenziale fissato per l'adempimento costituisce, nel nostro ordinamento, un efficace strumento per permettere lo scioglimento di un vincolo contrattuale che non è ritenuto più utile per la parte che se ne avvalga, salvo che quest'ultima decida di mantenerlo in vita.
pagina 4 di 14 Prevede infatti l'art. 1457 c.c. che “Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
L'indagine deve condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ex 1362 c.c., dal comportamento delle parti.
L'utilizzo di formule di stile (quale l'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione), la mera circostanza che il termine risulti fissato nell'interesse dell'altro contraente o una generica necessità prospettata durante le trattative non sono sufficienti, da sole, per considerare il termine indicato come essenziale: è infatti necessario che emerga dall'oggetto del negozio, e da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità economico-giuridica dell'accordo presente al tempo della stipula, in modo che la prestazione eseguita dopo la scadenza del termine non sarebbe semplicemente da considerare eseguita tardivamente, bensì intrinsecamente diversa da quella pattuita (v. Cass. 5797/2005, Cass.
3645/2007, Cass. 21587/2007, Cass. 25549/2007, Cass. 14426/2016, Cass. 32238/2019 e Cass.
10353/2020).
L'essenzialità del termine contenuto per l'adempimento può dunque essere desunta per implicito o da elementi soggettivi, quale la volontà delle parti, o da elementi oggettivi, quale l'oggetto o la natura del contratto: non è però necessario che questi elementi ricorrano insieme, avendo la loro presenza carattere non già congiuntivo, ma alternativo, e rimane persino irrilevante ogni accertamento sull'oggettivo interesse del creditore all'osservanza di quel termine.
Con la precisazione che “l'indagine sulla essenzialità o meno del termine per adempiere, funzionalmente diretta ad accertare l'oggettivo interesse del creditore all'adempimento, entro quel termine, rimane irrilevante laddove l'essenzialità risulti prevista specificamente dalla volontà delle parti” (Cass. 09/11/1976 n. 4098).
Se il termine pattuito può considerarsi essenziale, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento - che è stata anticipatamente pagina 5 di 14 valutata dai contraenti - dovendo in tal caso il Giudice limitarsi ad accertare la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento.
In altri termini, il requisito della colpa, nell'ipotesi di mancata osservanza del termine, non opera come elemento costitutivo della fattispecie risolutiva del contratto, essendo rilevante solo al fine del risarcimento del danno o come elemento eventualmente impeditivo, nel senso che nell'ipotesi di adempimento che richiede la cooperazione di entrambi i contraenti, sorge a carico di chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non fu possibile
(Cassazione Civile, sez. II - 03/07/2000, n. 8881; Cassazione Civile, sez. II - 30/01/1992, n. 1020;
Cassazione Civile, sez. I - 11/05/1990, n. 4039; Cassazione Civile, sez. II - 14/03/1986, n. 1742;
Cassazione Civile, sez. II - 07/06/1980, n. 3680).
Ebbene, nel caso di specie, il termine del 15.11.2020 entro il quale il sig. e la società Pt_1 [...] avrebbero dovuto concludere il contratto definitivo, previsto all'art. 4 del preliminare, non CP_9 può che essere considerato essenziale, posto che proprio all'inutile decorrere dello stesso le parti espressamente riconducevano l'effetto risolutorio automatico del preliminare, senza nemmeno necessità di alcuna preventiva comunicazione.
E infatti all'art. 4 del predetto contratto si legge che: “Nel caso di mancato trasferimento entro il 15.11.2020 il contratto si intenderà risolto e, qualora la mancata compravendita non fosse riconducibile a responsabilità del Dr. a questi spetterà una penale di € 200.000,00 per la Pt_1 perdita dell'acquisto immobiliare in Nizza e delle altre occasioni indicate in premessa;
di contro, pari penale spetterà a ove fosse il promissario acquirente a non adempiere all'obbligo di CP_9 acquisto. La risoluzione si determinerà senza necessità di comunicazioni e l'eventuale volontà della parte non inadempiente di considerare ancora efficace la presente convenzione anche oltre il termine del 15.11.2020 dovrà constare da comunicazione scritta” (cfr. doc. 1 parte attrice).
Ravvisata pertanto l'inequivoca volontà delle parti di ritenere essenziale il predetto termine, indubbiamente spirato senza le parti fossero medio tempore addivenute al rogito definitivo, deve ritenersi che il contratto preliminare 29.10.2019 si sia irrimediabilmente risolto il terzo giorno successivo alla scadenza del 15.11.2020, termine spirato senza che alcuna delle due parti avesse comunicato all'altra l'intenzione di esigerne comunque l'adempimento.
3. Sul pagamento della penale e sulla domanda di garanzia spiegata da nei CP_9
confronti del . Controparte_8
pagina 6 di 14 Accertata la risoluzione di diritto del contratto, deve ora esaminarsi la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della società convenuta e dei suoi soci illimitatamente responsabili CP_9 al pagamento della penale prevista dal preliminare, pari ad € 200.000,00.
Nel contratto preliminare le parti infatti pattuivano specificatamente che: “qualora la mancata compravendita non fosse riconducibile a responsabilità del Dr. a questi spetterà una penale di Pt_1
€ 200.000,00 per la perdita dell'acquisto immobiliare in Nizza e delle altre occasioni indicate in premessa;
di contro, pari penale spetterà a “ ove fosse il promissario acquirente a non CP_9 adempiere all'obbligo di acquisto”.
Sebbene parte attrice non abbia in alcun modo spiegato perché nello specifico le parti non conclusero il definitivo, dando del tutto per scontato il fatto dell'altrui inadempimento - pur in una situazione in cui la stipulazione del contratto definitivo richiedeva necessariamente la cooperazione di entrambi i contraenti e, dunque, l'allegazione dell'inutile decorso del termine essenziale per pervenire al rogito non provasse, di per sé, l'altrui inadempimento - La si è costituita nel presente CP_9
giudizio riconoscendo di non aver venduto entro il termine del 15.11.2020, ma adducendo di non aver potuto adempiere per fatto e colpa del . Controparte_8
Secondo la convenuta, l'immobile non sarebbe stato vendibile alla data del 15.11.2020, posto che il NI non aveva nel frattempo eseguito i lavori di sistemazione delle strutture condominiali a cui era tenuto per eliminare la causa delle infiltrazioni inficianti l'appartamento e avrebbe dilazionato (con “negligenza” o addirittura “mala fede”, cfr. pag. 9 comparsa di costituzione i tempi del procedimento tecnico preventivo incardinato in Francia per l'accertamento CP_9
delle cause e delle responsabilità delle predette infiltrazioni.
La convenuta ha quindi implicitamente riconosciuto di essere la parte inadempiente del preliminare, ma adducendo di non aver potuto adempiere per il fatto del terzo NI
[...]
, ha di fatto allegato che si sarebbe trattato di un inadempimento a sé non imputabile;
a tal CP_4
riguardo, ha infatti chiesto ed ottenuto, nel corso del giudizio, di chiamare in causa il Controparte_8
per essere dallo stesso manlevato delle eventuali conseguenze negative derivanti
[...] dall'accoglimento della domanda attorea di condanna al pagamento della penale prevista dal contratto.
Deve preliminarmente osservarsi che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla chiamata del terzo (ente francese, domiciliato in Francia) in giudizio, posto che il Controparte_8
soggetto residente o domiciliato in uno Stato membro, dal quale il convenuto pretenda di essere manlevato, può sempre essere chiamato avanti al Giudice di altro Stato membro, innanzi al quale è stata proposta la domanda principale, e tanto sia ove si tratti di garanzia propria che di garanzia pagina 7 di 14 impropria (cfr. vigente art. 8 n. 2) Regolamento (UE) n. 1215/2012; Cass. civ. sez. un. 28 maggio 2012,
n. 8404).
Sennonché, dagli elementi documentali agli atti di causa (peraltro tutti redatti in lingua francese e non munuti di traduzione) non può ravvisarsi alcuna responsabilità (indiretta) del Controparte_8
per le sorti del preliminare intercorso tra il sig.
[...] Pt_1 CP_9
Innanzitutto, occorre rilevare come l'accertamento delle cause e delle responsabilità delle infiltrazioni che inficerebbero l'appartamento de sia ancora sub judice dinanzi alla CP_9 giustizia francese (Tribunale di Nizza), nell'ambito di un procedimento simile a quello che nel nostro sistema processuale è il procedimento per accertamento tecnico preventivo. Sebbene nel corso di quel procedimento il consulente tecnico incaricato abbia già dato alcune anticipazioni sulle possibili cause e responsabilità delle infiltrazioni, non si è ancora pervenuti ad alcun accertamento definitivo, né tantomeno ad una statuizione del Tribunale di Nizza in punto responsabilità, sicché il non CP_8
è ancora legalmente dovuto ad eseguire alcunchè. Il protrarsi di tale procedimento non può dirsi affatto dovuto ad un comportamento di mala fede del , bensì dal lecito esercizio di una chiamata CP_8
di terzo da quest'ultimo esercitata, volta ad estendere il contradditorio – e dunque l'opponibilità dell'accertamento tecnico - anche nei confronti anche della Compagnia assicuratrice del NI stesso, nell'interesse di tutti i Condomini e della stessa alla luce delle notorie garanzie CP_9
di maggior adempimento che offrono le Compagnie di assicurazione.
Inoltre, si deve evidenziare come le problematiche relative alle condizioni dell'immobile promesso in vendita ed al protrarsi dell'accertamento pendente davanti al Tribunale di Nizza non siano state oggetto di alcuna clausola ad hoc nel preliminare di compravendita, nonostante fossero ben note tanto al promissario venditore quanto al promissario acquirente, tanto da essere state specificate in premessa, senza tuttavia essere poste come condizioni di inefficacia/risoluzione del contratto medesimo.
Si legge infatti nel preambolo del preliminare: “Da anni la società ha con il condominio un contenzioso in Francia – attualmente in sede peritale giudiziale – circa la causa delle infiltrazioni
d'acqua verificatesi nel 2014 e imputabile, secondo la società, a deficienze delle strutture condominiali;
– lo scorso 14.10.2019 il perito ha inviato un resoconto datato 11.10.2019 – pur non Per_1
definitivo – da cui già si può evincere le buone ragioni della società procedente;
- il dr. ha preso esatta conoscenza delle precarie condizioni interne dell'alloggio di cui prima;
Pt_1
- il dr. quindi, ben conosce l'alloggio di cui sora nelle condizioni attuali e conosceva nelle Pt_1
condizioni anteriori al sinistro”.
pagina 8 di 14 Date queste premesse, le parti ben avrebbero potuto condizionare la risoluzione del contratto preliminare alla mancata risoluzione delle problematiche lato sensu “condominiali” entro il termine del
15.11.2020. Non avendolo fatto, deve ritenersi che entrambe si siano accollate il rischio di pervenire al rogito entro tale termine nonostante la mancata definizione delle stesse.
Peraltro, nello specifico non è stato in alcun modo chiarito il motivo per il quale le parti non siano addivenute comunque al trasferimento dell'immobile, posto che la problematica delle infiltrazioni non esclude certo la commerciabilità del bene, ed anzi, in una situazione in cui le parti avevano rimesso la determinazione del prezzo di compravendita ad un arbitratore nominato di comune accordo ai sensi dell'art. 1349 c.c. (cfr. art. 3 preliminare) la stessa ben avrebbe potuto essere contemperata in tale sede.
A ben vedere, proprio il fatto che il promissario acquirente addirittura specificava in contratto di essere ben consapevole delle condizioni in cui versava l'immobile, e ciononostante si impegnava ad acquistarlo entro il 15.11.2020, indipendentemente dall'esito della problematica condominiale, avrebbe legittimato la società venditrice a pretendere l'adempimento, con determinazione da parte dell'arbitratore di un prezzo che tenesse conto della persistenza del problema infiltrativo.
Come noto, infatti, in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento
(Cassazione civile sez. II, 25/10/2024, n. 27702).
La convenuta avrebbe quindi quantomeno dovuto provare, per andare esente da responsabilità, di aver comunque offerto al promissario acquirente di trasferirgli la proprietà dell'appartamento entro il termine essenziale del 15.11.2020, nonostante la mancata definizione della controversia condominiale e della problematica infiltrativa.
Non avendo fornito tale prova, né tantomeno allegato simile circostanza, nessun fatto o comportamento del può ritenersi causa di esonero di responsabilità per la Controparte_8 società inadempiente rispetto all'obbligazione di trasferire la proprietà del proprio CP_9
appartamento entro il 15.11.2020.
Di conseguenza, parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere a parte attrice la somma di € 200.000,00, quale importo individuato dalla clausola penale prevista dall'art. 4 del contratto preliminare sottoscritto inter partes per il caso di mancato trasferimento del bene immobile entro la data del 15.11.2020. Sull'importo della penale devono essere riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
pagina 9 di 14 La domanda di manleva avanzata dalla società nei confronti del CP_9 [...]
deve invece essere rigettata. CP_8
Co
3. Sulla domanda di risarcimento del danno da sofferenza interiore avanzata dai soci personalmente nei confronti di e dei signori e CP_9 CP_7 CP_5 CP_6
[...]
I signori e assumendo di aver subito per anni una serie di Controparte_2 Controparte_3
condotte di carattere denigratorio e offensivo da parte di e (quali amministratori CP_5 CP_6 del , tanto da aver sviluppato ansia interiore e depressione in relazione all'appartamento di CP_8
Nizza, hanno spiegato domanda di risarcimento dei danni nei confronti dei predetti terzi chiamati e della loro società di amministrazione condominiale Controparte_7
L'azione proposta, a fronte della transnazionalità dei soggetti coinvolti e dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai terzi chiamati, impone di verificare la sussistenza di giurisdizione del Giudice italiano e la legge in concreto applicabile.
Come noto, criterio generale dell'applicazione della giurisdizione italiana è il domicilio o la residenza in Italia del convenuto (art. 3 L.218/1995).
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione.
La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata dapprima sostituita dal Regolamento (CE) n.
44/2001 e successivamente dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, anche noto come Regolamento
“Bruxelles I bis”, in vigore dal 10 gennaio 2015.
Ebbene, secondo quanto previsto dall'art. 7 del citato Regolamento, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, “davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.
pagina 10 di 14 Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia sulla portata dell'art. 5, punto 3, della
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - di identico tenore all'art. 5, punto 3, del
Regolamento CE n. 44/2001, e di identico tenore del vigente art. 7, n. 2, del Regolamento CE n.
1215/2012 – l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" è da riferire, secondo una scelta rimessa all'attore, sia al luogo del fatto generatore del danno, sia a quello in cui il danno si è concretizzato (CGUE sent. 30 novembre 1976, in C-21/1976, sent. 11 gennaio 1990, in C-
220/88; sent. 7 marzo 1995, in C-68/93; sent. 19 settembre 1995, in C364/93; sent. 27 ottobre 1998, in
C-51/97; sent. 16 luglio 2009, in C-189/08; sent. 17 ottobre 2017, in C-194/16; sent. 9 luglio 2020, in
C-343/19; sent. 17 giugno 2021, in C-800/19; Cass. civ. sez. un., 09/02/2021, n.3125; Cass. civ. sez. un., 29/09/2022, n. 28427).
Il fondamento di tale regola va rinvenuto nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale e non già fornire una tutela rafforzata alla parte più debole.
Infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove.
Ebbene, alla luce di tale criterio, e in considerazione del fatto che i signori e CP_2 CP_3
hanno dedotto di aver patito danni da sofferenza interiore a causa di condotte denigratorie, offensive e segregazioniste commesse dai signori nei loro confronti, per lo più tramite comunicazioni e-mail CP_15
ricevute dai due pretesi danneggiati in Italia, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice italiano in merito alla domanda di risarcimento dei danni dagli stessi proposta, essendo l'Italia il luogo in cui si sarebbe perfezionato l'illecito, e comunque l'Italia il luogo in cui si sarebbe effettivamente concretizzato il danno morale lamentato.
La legge applicabile è quella italiana, ex art. 4, comma 1, del Regolamento CE n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (Regolamento Roma II), per cui la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, che derivano da un fatto illecito, è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal Paese o dai Paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
Sennonché, nel caso di specie, non può dirsi provato alcun concreto illecito commesso dai signori a danno dei signori e CP_15 CP_2 CP_3
pagina 11 di 14 Tutte le comunicazioni e-mail versate in atti (peraltro redatte in lingua francese e non munite di apposita traduzione) paiono infatti rientrare in una normale dialettica amministratore di condominio e condomini che ne contestano l'operato, ma non evidenziano alcuna condotta denigratoria, offensiva, né tantomeno segregazionista a danno dei signori e CP_2 CP_3
Con la conseguenza che, mancando il presupposto del fatto illecito, la domanda risarcitoria avanzata dai signori e nei confronti dei signori e e del CP_2 CP_3 CP_5 CP_6 CP_7
deve per ciò solo essere rigettata, rendendo superfluo ogni esame dei danni da sofferenza
[...]
interiore dagli stessi lamentati.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte:
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4. Sulle spese processuali.
Le spese di lite sono regolate in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, Tabella 2) prevista per i contenziosi dinanzi al Tribunale ordinario, valori minimi di liquidazione afferenti allo scaglione “da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00” attesa la non complessità delle questioni trattate:
Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia
Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 2.127,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 7.052,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra parte convenuta e terzi chiamati, seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, Tabella 2) prevista per i contenziosi dinanzi al Tribunale ordinario, valori minimi di liquidazione afferenti allo scaglione “da
Euro 260.001 a € 520.000” attesa la non complessità delle questioni trattate, e con la maggiorazione del
30% prevista dall'art. 4 comma 2 per la difesa di più parti processuali (essendosi la difesa sviluppata sostanzialmente in punto manleva del , da un lato, e risarcimento dei danni richiesti dai sig. CP_8
e dall'altro) : CP_3 CP_2
Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia pagina 12 di 14 Euro 1.169,0,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 5.206,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 3.082,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 14.597,70 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
1311/2021 R.G. promossa da (parte attrice) contro e i suoi Parte_1 CP_1
soci illimitatamente responsabili e (parte convenuta) Controparte_2 Controparte_3
e in Controparte_4 CP_5 CP_6
proprio e in qualità di legali rappresentanti della (terzi chiamati) nel Controparte_7
contraddittorio delle parti:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare 29.10.2019 stipulato tra e Parte_1 CP_9
2) Dichiara tenuti e condanna i suoi soci illimitatamente responsabili CP_1 CP_2
e al pagamento in favore di ella penale prevista
[...] Controparte_3 Parte_1
dal contratto, pari ad Euro 200.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) Rigetta la domanda di manleva svolta da e dai suoi soci illimitatamente CP_1
responsabili e nei confronti del Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
4) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni svolta da e Controparte_2 [...]
nei confronti di e in proprio e in qualità di legali CP_3 CP_5 CP_6
rappresentanti della Controparte_7
5) Dichiara tenuti e condanna i suoi soci illimitatamente responsabili CP_1 CP_2
e , in solido tra loro, a rimborsare ad le spese
[...] Controparte_3 Parte_1
processuali, liquidate in Euro 7.052,00 per compensi ed Euro 811,48 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
6) Dichiara tenuti e condanna i suoi soci illimitatamente responsabili CP_1 CP_2
e , in solido tra loro, a rimborsare al
[...] Controparte_3 CP_4
pagina 13 di 14 nonché a e in proprio e in Controparte_4 CP_5 CP_6
qualità di legali rappresentanti della le spese processuali, liquidate in Euro Controparte_7
14.597,70, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Alessandria, 3.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1311/2021 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI SIMONETTA ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Casale Monferrato, via Sobrero n. 15 in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
e i suoi soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. BERTOLA VINCENZO ed elettivamente domiciliati CP_3
presso il suo studio Casale Monferrato Via Alessandria n. 26, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-come e
contro
:
e Controparte_4 CP_5 CP_6
in proprio e in qualità di legali rappresentanti della rappresentati e Controparte_7
difesi dagli Avv.ti ARMANDO PAOLO e CHIAPPORI GIOVANNA ed elettivamente domiciliati il loro studio in Ventimiglia, via Roma n. 21, forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZI CHIAMATI- avente per oggetto: risoluzione preliminare di compravendita;
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da foglio di pc).
“Dato atto dell'avvenuta risoluzione del contratto 29.10.2019 per le ragioni esposte nell'atto di citazione, dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido fra loro a versare all'attore l'importo di
€ 200.000,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Con il favore delle spese.”
Per la parte convenuta (come da foglio di pc):
“1. Nel merito, respingere le domande dell'attore oppure dichiarare tenuti e condannare:
- il a tenere indenni i convenuti dalla domanda del dott. e Controparte_8 Parte_1
pertanto a risarcire e versare a e ai suoi soci illimitatamente responsabili l'importo CP_9
capitale, gli accessori e le spese legali che in ipotesi i conchiudenti fossero condannati a corrispondere all'attore principale,
- gli amministratori sig.ri e e la a risarcire i signori CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
e dei danni tutti a loro cagionati, per le ragioni in fatto e diritto CP_10 Parte_2 illustrate in atti, nell'importo che sarà determinato dal Tribunale in base al giusto ed al provato ed anche mediante quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. e che si propone in € 100.000,00 a favore di ciascuno oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. a far tempo dalla notifica della presente domanda giudiziale.
2. In ogni caso, con il favore delle spese di lite.
In via istruttoria…(omissis)”
Per i terzi chiamati (come da foglio di pc):
“in via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili, per difetto di competenza e di giurisdizione, le domande svolte dai signori e nei confronti del e dei CP_2 CP_3 CP_7
signori e CP_5 CP_6
nel merito, in via principale
- rigettare le domande svolte dalla società semplice e dai i sigg.ri e nei Parte_3 CP_2 CP_3 confronti dei sigg.ri del signor della CP_11 CP_6 Controparte_12
del ” in quanto infondate in fatto
[...] Controparte_13 CP_4
ed in diritto, assolutamente indeterminate e prive di valide allegazioni;
in via subordinata
pagina 2 di 14 - rigettare comunque nel merito le domande svolte dai signori e nei confronti del CP_2 CP_3
e dei signori e perché infondate in fatto ed in diritto;
CP_7 CP_5 CP_6
- rigettare comunque nel merito le domande svolte dai signori e nei confronti del CP_2 CP_3
signor in quanto estraneo alla vicenda processuale ed impropriamente chiamato quale CP_6
Cont amministratore della e comunque perché infondate in Controparte_12
fatto ed in diritto;
Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria…(omissis)”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e motivi del contendere.
Con atto di citazione 12 aprile 2021 evocava in giudizio ed i Parte_1 CP_9
suoi soci illimitatamente responsabili, e e premettendo di aver Controparte_2 Controparte_3
stipulato con la società convenuta un preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Nizza (Francia), rispetto al quale la predetta società si era resa inadempiente all'obbligazione di trasferimento entro il termine essenziale del 15.11.2020, chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione del preliminare medesimo e di condannare i convenuti al pagamento della penale di € 200.000,00 prevista dal contratto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.5.2020 si costituivano in giudizio CP_9
ed i suoi soci e contestando le domande avversarie e chiedendone
[...] Controparte_2 Controparte_3
il rigetto. In particolare, i convenuti contestavano innanzitutto che il termine del 15.11.2020 fissato nel preliminare potesse ritenersi essenziale, e deducevano in ogni caso di non aver potuto trasferire l'immobile entro il predetto termine a causa della mancata esecuzione, da parte del Controparte_8
, delle opere di ripristino delle parti comuni atte ad eliminare le infiltrazioni che inficiavano
[...]
Co l'appartamento di cui le parti avevano dato atto nelle premesse del preliminare, e in CP_9
generale a causa della mancata risoluzione del procedimento per accertamento tecnico preventivo pendente in Francia sulle cause e sulle responsabilità delle predette infiltrazioni, accertamento i cui tempi erano stati dilungati con colpa grave o addirittura mala fede del proprio quando lo CP_8
stesso stava per giungere al termine. I convenuti chiedevano pertanto di essere autorizzati alla chiamata di terzi, e precisamente:
- la società e i suoi soci, e alla chiamata del CP_9 Controparte_2 Controparte_3
, per essere dallo stesso manlevati di quanto eventualmente dovuto all'attore Controparte_8
in caso di accoglimento della domanda principale;
pagina 3 di 14 - i sig.ri e personalmente, alla chiamata della società di amministrazione CP_2 CP_3
condominiale e degli amministratori e per essere dagli stessi Controparte_7 CP_5 CP_6
risarciti dei danni morali subiti a causa delle condotte offensive e denigratorie commesse nei loro confronti.
Il Tribunale autorizzava sia sia i sig.ri alle chiamate dei terzi CP_9 Parte_4
rispettivamente richieste.
Si costituivano in giudizio in proprio e quale legale rappresentante della “ CP_11 [...]
Cont Con
(di seguito anche , nonchè il (syndicat Controparte_12 CP_7 compropriétaires) “ ” e il signor eccependo, in via pregiudiziale, il difetto CP_4 CP_6
di giurisdizione del Giudice italiano a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dai signori e nei confronti di e dei signori e CP_2 CP_3 CP_7 CP_5
nel merito, eccepivano il difetto di legittimazione passiva del signor in CP_6 CP_6
quanto semplice dipendente della e contestavano in fatto e in Controparte_12
diritto la domanda di manleva avanzata da e dai soci e CP_9 Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del Controparte_14
Instaurato il contradditorio tra tutte le parti coinvolte in giudizio, alla prima udienza ex art. 183
c.p.c. celebratasi il 7.06.2022 le parti chiedevano congiuntamente disporsi un rinvio dell'udienza, pendenti trattative.
All'udienza del 20.09.2022, constatato il fallimento delle trattative, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., e all'esito la causa veniva mandata a precisazione delle conclusioni senza assunzione di prove costituende ritenute inammissibili e/o irrilevanti per la decisione.
All'udienza del 28.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, da computarsi anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2. Nel merito, sulla risoluzione del contratto preliminare 29.10.2019.
La domanda attorea di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita per decorso del termine essenziale per pervenire alla stipulazione del definitivo è fondata e va accolta.
Come noto, il termine essenziale fissato per l'adempimento costituisce, nel nostro ordinamento, un efficace strumento per permettere lo scioglimento di un vincolo contrattuale che non è ritenuto più utile per la parte che se ne avvalga, salvo che quest'ultima decida di mantenerlo in vita.
pagina 4 di 14 Prevede infatti l'art. 1457 c.c. che “Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
L'indagine deve condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ex 1362 c.c., dal comportamento delle parti.
L'utilizzo di formule di stile (quale l'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione), la mera circostanza che il termine risulti fissato nell'interesse dell'altro contraente o una generica necessità prospettata durante le trattative non sono sufficienti, da sole, per considerare il termine indicato come essenziale: è infatti necessario che emerga dall'oggetto del negozio, e da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità economico-giuridica dell'accordo presente al tempo della stipula, in modo che la prestazione eseguita dopo la scadenza del termine non sarebbe semplicemente da considerare eseguita tardivamente, bensì intrinsecamente diversa da quella pattuita (v. Cass. 5797/2005, Cass.
3645/2007, Cass. 21587/2007, Cass. 25549/2007, Cass. 14426/2016, Cass. 32238/2019 e Cass.
10353/2020).
L'essenzialità del termine contenuto per l'adempimento può dunque essere desunta per implicito o da elementi soggettivi, quale la volontà delle parti, o da elementi oggettivi, quale l'oggetto o la natura del contratto: non è però necessario che questi elementi ricorrano insieme, avendo la loro presenza carattere non già congiuntivo, ma alternativo, e rimane persino irrilevante ogni accertamento sull'oggettivo interesse del creditore all'osservanza di quel termine.
Con la precisazione che “l'indagine sulla essenzialità o meno del termine per adempiere, funzionalmente diretta ad accertare l'oggettivo interesse del creditore all'adempimento, entro quel termine, rimane irrilevante laddove l'essenzialità risulti prevista specificamente dalla volontà delle parti” (Cass. 09/11/1976 n. 4098).
Se il termine pattuito può considerarsi essenziale, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento - che è stata anticipatamente pagina 5 di 14 valutata dai contraenti - dovendo in tal caso il Giudice limitarsi ad accertare la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento.
In altri termini, il requisito della colpa, nell'ipotesi di mancata osservanza del termine, non opera come elemento costitutivo della fattispecie risolutiva del contratto, essendo rilevante solo al fine del risarcimento del danno o come elemento eventualmente impeditivo, nel senso che nell'ipotesi di adempimento che richiede la cooperazione di entrambi i contraenti, sorge a carico di chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non fu possibile
(Cassazione Civile, sez. II - 03/07/2000, n. 8881; Cassazione Civile, sez. II - 30/01/1992, n. 1020;
Cassazione Civile, sez. I - 11/05/1990, n. 4039; Cassazione Civile, sez. II - 14/03/1986, n. 1742;
Cassazione Civile, sez. II - 07/06/1980, n. 3680).
Ebbene, nel caso di specie, il termine del 15.11.2020 entro il quale il sig. e la società Pt_1 [...] avrebbero dovuto concludere il contratto definitivo, previsto all'art. 4 del preliminare, non CP_9 può che essere considerato essenziale, posto che proprio all'inutile decorrere dello stesso le parti espressamente riconducevano l'effetto risolutorio automatico del preliminare, senza nemmeno necessità di alcuna preventiva comunicazione.
E infatti all'art. 4 del predetto contratto si legge che: “Nel caso di mancato trasferimento entro il 15.11.2020 il contratto si intenderà risolto e, qualora la mancata compravendita non fosse riconducibile a responsabilità del Dr. a questi spetterà una penale di € 200.000,00 per la Pt_1 perdita dell'acquisto immobiliare in Nizza e delle altre occasioni indicate in premessa;
di contro, pari penale spetterà a ove fosse il promissario acquirente a non adempiere all'obbligo di CP_9 acquisto. La risoluzione si determinerà senza necessità di comunicazioni e l'eventuale volontà della parte non inadempiente di considerare ancora efficace la presente convenzione anche oltre il termine del 15.11.2020 dovrà constare da comunicazione scritta” (cfr. doc. 1 parte attrice).
Ravvisata pertanto l'inequivoca volontà delle parti di ritenere essenziale il predetto termine, indubbiamente spirato senza le parti fossero medio tempore addivenute al rogito definitivo, deve ritenersi che il contratto preliminare 29.10.2019 si sia irrimediabilmente risolto il terzo giorno successivo alla scadenza del 15.11.2020, termine spirato senza che alcuna delle due parti avesse comunicato all'altra l'intenzione di esigerne comunque l'adempimento.
3. Sul pagamento della penale e sulla domanda di garanzia spiegata da nei CP_9
confronti del . Controparte_8
pagina 6 di 14 Accertata la risoluzione di diritto del contratto, deve ora esaminarsi la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della società convenuta e dei suoi soci illimitatamente responsabili CP_9 al pagamento della penale prevista dal preliminare, pari ad € 200.000,00.
Nel contratto preliminare le parti infatti pattuivano specificatamente che: “qualora la mancata compravendita non fosse riconducibile a responsabilità del Dr. a questi spetterà una penale di Pt_1
€ 200.000,00 per la perdita dell'acquisto immobiliare in Nizza e delle altre occasioni indicate in premessa;
di contro, pari penale spetterà a “ ove fosse il promissario acquirente a non CP_9 adempiere all'obbligo di acquisto”.
Sebbene parte attrice non abbia in alcun modo spiegato perché nello specifico le parti non conclusero il definitivo, dando del tutto per scontato il fatto dell'altrui inadempimento - pur in una situazione in cui la stipulazione del contratto definitivo richiedeva necessariamente la cooperazione di entrambi i contraenti e, dunque, l'allegazione dell'inutile decorso del termine essenziale per pervenire al rogito non provasse, di per sé, l'altrui inadempimento - La si è costituita nel presente CP_9
giudizio riconoscendo di non aver venduto entro il termine del 15.11.2020, ma adducendo di non aver potuto adempiere per fatto e colpa del . Controparte_8
Secondo la convenuta, l'immobile non sarebbe stato vendibile alla data del 15.11.2020, posto che il NI non aveva nel frattempo eseguito i lavori di sistemazione delle strutture condominiali a cui era tenuto per eliminare la causa delle infiltrazioni inficianti l'appartamento e avrebbe dilazionato (con “negligenza” o addirittura “mala fede”, cfr. pag. 9 comparsa di costituzione i tempi del procedimento tecnico preventivo incardinato in Francia per l'accertamento CP_9
delle cause e delle responsabilità delle predette infiltrazioni.
La convenuta ha quindi implicitamente riconosciuto di essere la parte inadempiente del preliminare, ma adducendo di non aver potuto adempiere per il fatto del terzo NI
[...]
, ha di fatto allegato che si sarebbe trattato di un inadempimento a sé non imputabile;
a tal CP_4
riguardo, ha infatti chiesto ed ottenuto, nel corso del giudizio, di chiamare in causa il Controparte_8
per essere dallo stesso manlevato delle eventuali conseguenze negative derivanti
[...] dall'accoglimento della domanda attorea di condanna al pagamento della penale prevista dal contratto.
Deve preliminarmente osservarsi che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla chiamata del terzo (ente francese, domiciliato in Francia) in giudizio, posto che il Controparte_8
soggetto residente o domiciliato in uno Stato membro, dal quale il convenuto pretenda di essere manlevato, può sempre essere chiamato avanti al Giudice di altro Stato membro, innanzi al quale è stata proposta la domanda principale, e tanto sia ove si tratti di garanzia propria che di garanzia pagina 7 di 14 impropria (cfr. vigente art. 8 n. 2) Regolamento (UE) n. 1215/2012; Cass. civ. sez. un. 28 maggio 2012,
n. 8404).
Sennonché, dagli elementi documentali agli atti di causa (peraltro tutti redatti in lingua francese e non munuti di traduzione) non può ravvisarsi alcuna responsabilità (indiretta) del Controparte_8
per le sorti del preliminare intercorso tra il sig.
[...] Pt_1 CP_9
Innanzitutto, occorre rilevare come l'accertamento delle cause e delle responsabilità delle infiltrazioni che inficerebbero l'appartamento de sia ancora sub judice dinanzi alla CP_9 giustizia francese (Tribunale di Nizza), nell'ambito di un procedimento simile a quello che nel nostro sistema processuale è il procedimento per accertamento tecnico preventivo. Sebbene nel corso di quel procedimento il consulente tecnico incaricato abbia già dato alcune anticipazioni sulle possibili cause e responsabilità delle infiltrazioni, non si è ancora pervenuti ad alcun accertamento definitivo, né tantomeno ad una statuizione del Tribunale di Nizza in punto responsabilità, sicché il non CP_8
è ancora legalmente dovuto ad eseguire alcunchè. Il protrarsi di tale procedimento non può dirsi affatto dovuto ad un comportamento di mala fede del , bensì dal lecito esercizio di una chiamata CP_8
di terzo da quest'ultimo esercitata, volta ad estendere il contradditorio – e dunque l'opponibilità dell'accertamento tecnico - anche nei confronti anche della Compagnia assicuratrice del NI stesso, nell'interesse di tutti i Condomini e della stessa alla luce delle notorie garanzie CP_9
di maggior adempimento che offrono le Compagnie di assicurazione.
Inoltre, si deve evidenziare come le problematiche relative alle condizioni dell'immobile promesso in vendita ed al protrarsi dell'accertamento pendente davanti al Tribunale di Nizza non siano state oggetto di alcuna clausola ad hoc nel preliminare di compravendita, nonostante fossero ben note tanto al promissario venditore quanto al promissario acquirente, tanto da essere state specificate in premessa, senza tuttavia essere poste come condizioni di inefficacia/risoluzione del contratto medesimo.
Si legge infatti nel preambolo del preliminare: “Da anni la società ha con il condominio un contenzioso in Francia – attualmente in sede peritale giudiziale – circa la causa delle infiltrazioni
d'acqua verificatesi nel 2014 e imputabile, secondo la società, a deficienze delle strutture condominiali;
– lo scorso 14.10.2019 il perito ha inviato un resoconto datato 11.10.2019 – pur non Per_1
definitivo – da cui già si può evincere le buone ragioni della società procedente;
- il dr. ha preso esatta conoscenza delle precarie condizioni interne dell'alloggio di cui prima;
Pt_1
- il dr. quindi, ben conosce l'alloggio di cui sora nelle condizioni attuali e conosceva nelle Pt_1
condizioni anteriori al sinistro”.
pagina 8 di 14 Date queste premesse, le parti ben avrebbero potuto condizionare la risoluzione del contratto preliminare alla mancata risoluzione delle problematiche lato sensu “condominiali” entro il termine del
15.11.2020. Non avendolo fatto, deve ritenersi che entrambe si siano accollate il rischio di pervenire al rogito entro tale termine nonostante la mancata definizione delle stesse.
Peraltro, nello specifico non è stato in alcun modo chiarito il motivo per il quale le parti non siano addivenute comunque al trasferimento dell'immobile, posto che la problematica delle infiltrazioni non esclude certo la commerciabilità del bene, ed anzi, in una situazione in cui le parti avevano rimesso la determinazione del prezzo di compravendita ad un arbitratore nominato di comune accordo ai sensi dell'art. 1349 c.c. (cfr. art. 3 preliminare) la stessa ben avrebbe potuto essere contemperata in tale sede.
A ben vedere, proprio il fatto che il promissario acquirente addirittura specificava in contratto di essere ben consapevole delle condizioni in cui versava l'immobile, e ciononostante si impegnava ad acquistarlo entro il 15.11.2020, indipendentemente dall'esito della problematica condominiale, avrebbe legittimato la società venditrice a pretendere l'adempimento, con determinazione da parte dell'arbitratore di un prezzo che tenesse conto della persistenza del problema infiltrativo.
Come noto, infatti, in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento
(Cassazione civile sez. II, 25/10/2024, n. 27702).
La convenuta avrebbe quindi quantomeno dovuto provare, per andare esente da responsabilità, di aver comunque offerto al promissario acquirente di trasferirgli la proprietà dell'appartamento entro il termine essenziale del 15.11.2020, nonostante la mancata definizione della controversia condominiale e della problematica infiltrativa.
Non avendo fornito tale prova, né tantomeno allegato simile circostanza, nessun fatto o comportamento del può ritenersi causa di esonero di responsabilità per la Controparte_8 società inadempiente rispetto all'obbligazione di trasferire la proprietà del proprio CP_9
appartamento entro il 15.11.2020.
Di conseguenza, parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere a parte attrice la somma di € 200.000,00, quale importo individuato dalla clausola penale prevista dall'art. 4 del contratto preliminare sottoscritto inter partes per il caso di mancato trasferimento del bene immobile entro la data del 15.11.2020. Sull'importo della penale devono essere riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
pagina 9 di 14 La domanda di manleva avanzata dalla società nei confronti del CP_9 [...]
deve invece essere rigettata. CP_8
Co
3. Sulla domanda di risarcimento del danno da sofferenza interiore avanzata dai soci personalmente nei confronti di e dei signori e CP_9 CP_7 CP_5 CP_6
[...]
I signori e assumendo di aver subito per anni una serie di Controparte_2 Controparte_3
condotte di carattere denigratorio e offensivo da parte di e (quali amministratori CP_5 CP_6 del , tanto da aver sviluppato ansia interiore e depressione in relazione all'appartamento di CP_8
Nizza, hanno spiegato domanda di risarcimento dei danni nei confronti dei predetti terzi chiamati e della loro società di amministrazione condominiale Controparte_7
L'azione proposta, a fronte della transnazionalità dei soggetti coinvolti e dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai terzi chiamati, impone di verificare la sussistenza di giurisdizione del Giudice italiano e la legge in concreto applicabile.
Come noto, criterio generale dell'applicazione della giurisdizione italiana è il domicilio o la residenza in Italia del convenuto (art. 3 L.218/1995).
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione.
La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata dapprima sostituita dal Regolamento (CE) n.
44/2001 e successivamente dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, anche noto come Regolamento
“Bruxelles I bis”, in vigore dal 10 gennaio 2015.
Ebbene, secondo quanto previsto dall'art. 7 del citato Regolamento, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, “davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.
pagina 10 di 14 Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia sulla portata dell'art. 5, punto 3, della
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - di identico tenore all'art. 5, punto 3, del
Regolamento CE n. 44/2001, e di identico tenore del vigente art. 7, n. 2, del Regolamento CE n.
1215/2012 – l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" è da riferire, secondo una scelta rimessa all'attore, sia al luogo del fatto generatore del danno, sia a quello in cui il danno si è concretizzato (CGUE sent. 30 novembre 1976, in C-21/1976, sent. 11 gennaio 1990, in C-
220/88; sent. 7 marzo 1995, in C-68/93; sent. 19 settembre 1995, in C364/93; sent. 27 ottobre 1998, in
C-51/97; sent. 16 luglio 2009, in C-189/08; sent. 17 ottobre 2017, in C-194/16; sent. 9 luglio 2020, in
C-343/19; sent. 17 giugno 2021, in C-800/19; Cass. civ. sez. un., 09/02/2021, n.3125; Cass. civ. sez. un., 29/09/2022, n. 28427).
Il fondamento di tale regola va rinvenuto nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale e non già fornire una tutela rafforzata alla parte più debole.
Infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove.
Ebbene, alla luce di tale criterio, e in considerazione del fatto che i signori e CP_2 CP_3
hanno dedotto di aver patito danni da sofferenza interiore a causa di condotte denigratorie, offensive e segregazioniste commesse dai signori nei loro confronti, per lo più tramite comunicazioni e-mail CP_15
ricevute dai due pretesi danneggiati in Italia, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice italiano in merito alla domanda di risarcimento dei danni dagli stessi proposta, essendo l'Italia il luogo in cui si sarebbe perfezionato l'illecito, e comunque l'Italia il luogo in cui si sarebbe effettivamente concretizzato il danno morale lamentato.
La legge applicabile è quella italiana, ex art. 4, comma 1, del Regolamento CE n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (Regolamento Roma II), per cui la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, che derivano da un fatto illecito, è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal Paese o dai Paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
Sennonché, nel caso di specie, non può dirsi provato alcun concreto illecito commesso dai signori a danno dei signori e CP_15 CP_2 CP_3
pagina 11 di 14 Tutte le comunicazioni e-mail versate in atti (peraltro redatte in lingua francese e non munite di apposita traduzione) paiono infatti rientrare in una normale dialettica amministratore di condominio e condomini che ne contestano l'operato, ma non evidenziano alcuna condotta denigratoria, offensiva, né tantomeno segregazionista a danno dei signori e CP_2 CP_3
Con la conseguenza che, mancando il presupposto del fatto illecito, la domanda risarcitoria avanzata dai signori e nei confronti dei signori e e del CP_2 CP_3 CP_5 CP_6 CP_7
deve per ciò solo essere rigettata, rendendo superfluo ogni esame dei danni da sofferenza
[...]
interiore dagli stessi lamentati.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte:
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4. Sulle spese processuali.
Le spese di lite sono regolate in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, Tabella 2) prevista per i contenziosi dinanzi al Tribunale ordinario, valori minimi di liquidazione afferenti allo scaglione “da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00” attesa la non complessità delle questioni trattate:
Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia
Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 2.127,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 7.052,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra parte convenuta e terzi chiamati, seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, Tabella 2) prevista per i contenziosi dinanzi al Tribunale ordinario, valori minimi di liquidazione afferenti allo scaglione “da
Euro 260.001 a € 520.000” attesa la non complessità delle questioni trattate, e con la maggiorazione del
30% prevista dall'art. 4 comma 2 per la difesa di più parti processuali (essendosi la difesa sviluppata sostanzialmente in punto manleva del , da un lato, e risarcimento dei danni richiesti dai sig. CP_8
e dall'altro) : CP_3 CP_2
Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia pagina 12 di 14 Euro 1.169,0,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 5.206,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 3.082,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 14.597,70 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
1311/2021 R.G. promossa da (parte attrice) contro e i suoi Parte_1 CP_1
soci illimitatamente responsabili e (parte convenuta) Controparte_2 Controparte_3
e in Controparte_4 CP_5 CP_6
proprio e in qualità di legali rappresentanti della (terzi chiamati) nel Controparte_7
contraddittorio delle parti:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare 29.10.2019 stipulato tra e Parte_1 CP_9
2) Dichiara tenuti e condanna i suoi soci illimitatamente responsabili CP_1 CP_2
e al pagamento in favore di ella penale prevista
[...] Controparte_3 Parte_1
dal contratto, pari ad Euro 200.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) Rigetta la domanda di manleva svolta da e dai suoi soci illimitatamente CP_1
responsabili e nei confronti del Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
4) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni svolta da e Controparte_2 [...]
nei confronti di e in proprio e in qualità di legali CP_3 CP_5 CP_6
rappresentanti della Controparte_7
5) Dichiara tenuti e condanna i suoi soci illimitatamente responsabili CP_1 CP_2
e , in solido tra loro, a rimborsare ad le spese
[...] Controparte_3 Parte_1
processuali, liquidate in Euro 7.052,00 per compensi ed Euro 811,48 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
6) Dichiara tenuti e condanna i suoi soci illimitatamente responsabili CP_1 CP_2
e , in solido tra loro, a rimborsare al
[...] Controparte_3 CP_4
pagina 13 di 14 nonché a e in proprio e in Controparte_4 CP_5 CP_6
qualità di legali rappresentanti della le spese processuali, liquidate in Euro Controparte_7
14.597,70, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, 3.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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