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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
IO Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Rododendri, n. Parte_1
11, presso lo studio dell'Avv. Federico Guidoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour, n. 191, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Laura Vittozzi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.08.2024, ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio, come determinate con Sentenza del Tribunale di Roma, n.
4863 del 19.03.2021.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca o la riduzione del contributo del padre al mantenimento dei figli (nato in data [...]) e IO (nato in [...] CP_2
08.03.2003), in quanto divenuti economicamente autonomi. 2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2025, si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di revoca del contributo del padre Controparte_1 al mantenimento del figlio , chiedendo determinarsi il contributo del padre al CP_2 mantenimento del figlio IO per l'importo mensile di Euro 500,00 per successivi tre anni, versamento diretto dell'indicato importo da parte del datore di lavoro del padre, condanna del resistente al risarcimento del danno per l'importo complessivo di Euro
20.000,00.
All'udienza del 28.01.2025, le parti sono state ascoltate e hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
- Revoca del contributo del padre al mantenimento del figlio , con CP_2 decorrenza dal momento della domanda;
- Modifica del contributo del padre al mantenimento del figlio IO, per l'importo mensile di Euro 280,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda, con durata fino a tre anni dalla data odierna, salvo che il figlio IO inizi precedentemente lavoro a tempo indeterminato;
- Contributo del padre alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio IO, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Tali condizioni risultano meritevoli di essere condivise, in quanto recano una regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti equilibrata rispetto alle sopravvenienze dedotte.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità alle richieste congiunte formulate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
IO Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Rododendri, n. Parte_1
11, presso lo studio dell'Avv. Federico Guidoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour, n. 191, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Laura Vittozzi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.08.2024, ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio, come determinate con Sentenza del Tribunale di Roma, n.
4863 del 19.03.2021.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca o la riduzione del contributo del padre al mantenimento dei figli (nato in data [...]) e IO (nato in [...] CP_2
08.03.2003), in quanto divenuti economicamente autonomi. 2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2025, si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di revoca del contributo del padre Controparte_1 al mantenimento del figlio , chiedendo determinarsi il contributo del padre al CP_2 mantenimento del figlio IO per l'importo mensile di Euro 500,00 per successivi tre anni, versamento diretto dell'indicato importo da parte del datore di lavoro del padre, condanna del resistente al risarcimento del danno per l'importo complessivo di Euro
20.000,00.
All'udienza del 28.01.2025, le parti sono state ascoltate e hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
- Revoca del contributo del padre al mantenimento del figlio , con CP_2 decorrenza dal momento della domanda;
- Modifica del contributo del padre al mantenimento del figlio IO, per l'importo mensile di Euro 280,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda, con durata fino a tre anni dalla data odierna, salvo che il figlio IO inizi precedentemente lavoro a tempo indeterminato;
- Contributo del padre alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio IO, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Tali condizioni risultano meritevoli di essere condivise, in quanto recano una regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti equilibrata rispetto alle sopravvenienze dedotte.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità alle richieste congiunte formulate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO Ceccarelli Michele Cappai