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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5281/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1
Claudio Coggiatti, come da mandato in atti
ATTRICE
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e Parte_2
difeso dall' avv. Giacomo Carnicelli, come da mandato in atti;
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.6.22 adiva il Tribunale di Pt_1
Lecce al fine di sentir disporre la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di € 57.363,23 in linea capitale oltre interessi legali ed anatocistici, dovuta ad a titolo di corrispettivi per servizi di Controparte_1
somministrazione portati da n. 72 fatture, precisando di aver acquisito la titolarità del prefato credito giusta operazione di cessione in blocco ritualmente notificata;
invocava, altresì, l'attribuzione dell'indennizzo contemplato dall'art. 6 d.lgs. 231/02 sia in relazione alle fatture suddette, che ad altre 164 fatture riportate in apposito elenco;
precisava che nessuna contestazione fosse stata svolta dal comune in ordine all'entità del credito ed all'erogazione dei servizi;
in via gradata, chiedeva che le somme indicate in citazione le venissero attribuire ex art. 2041 c.c.
Il , benchè ritualmente evocato in giudizio, non provvedeva a Parte_2
costituirsi; nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice dava atto della riduzione del debito a titolo di sorte capitale dei corrispettivi inevasi ad € 14.024,83, in ragione dei versamenti effettuati dal convenuto;
con provvedimento emesso in data 24.5.23, non essendo state articolate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con comparsa depositata in data 9.4.24
l'amministrazione curava la tardiva costituzione, evidenziando che il saldo di 50 delle 72 fatture cui si riferiva la domanda di pagamento fosse avvenuto in epoca antecedente alla notifica della citazione e che tale circostanza incidesse anche sul calcolo degli accessori;
contestava la debenza degli interessi anatocistici;
indicava che il ristoro richiesto ex art. 6 d.lgs 231/02 attenesse, in parte a fatture diverse da quelle da cui scaturiva il credito e che erano state oggetto di altro procedimento già definito con sentenza n. 969/23, inferendo l'infondatezza della relativa domanda;
contestava, comunque, la plausibilità di tale istanza per ciascuna fattura, anche in ragione dell'esiguo valore economico di molti dei documenti contabili cui la stessa era riferita.
All' udienza del 18.9.24, cui il giudizio era stato rinviato al fine di consentire all'attrice di prendere posizione in ordine alla documentazione, di formazione successiva al verificarsi delle preclusioni istruttore, depositata dal convenuto in sede di costituzione tardiva, i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, giovi osservare come in sede di comparsa conclusionale l'attrice abbia dato atto dell'avvenuta estinzione del debito maturato a titolo di sorte capitale, mediante versamenti relativi fatture effettuati in parte alla cedente in epoca successiva alla notifica, con riferimento a n. 48 fatture ed in parte in proprio favore dopo la notifica della citazione, con riferimento ad ulteriori 24 fatture;
la medesima ha insistito per la condanna del convenuto al pagamento degli interessi moratori ed anatocistici, di cui non ha fornito quantificazione, nonché del ristoro ex art. 6
d.lgs 231/02 come richiesto in citazione.
In ordine agli accessori del credito, appare evidente che l'assenza di una compiuta indicazione, ad opera dell'attrice, dell'imputazione dei pagamenti effettuati dal convenuto e delle relative date non consenta di ritenere provata l'esistenza e consistenza, anche rispetto alle modalità di calcolo, dell' importo preteso, che la
Part stessa non ha quantificato – si noti che la medesima non ha neppure indicato, in citazione, la data in cui la cessione in proprio favore sarebbe stata resa nota al debitore ceduto.
Con riferimento alla posta risarcitoria prevista dall'art. 6 d.lgs 231/02, le 164 fatture cui si riferisce l'importo di € 6.560,00 non sono neppure state versate in atti, né sono state evidenziate dall'attrice, anche dal punto di vista temporale, le vicende alle medesime inerenti - profilo funzionale a che possa apprezzarsi la fondatezza della pretesa vantata in proposito;
quanto alle 72 fatture il cui pagamento è stato invocato mediante il presente procedimento, il ristoro deve essere riconosciuto unicamente con riferimento alle 24 fatture che sono state pagate nel corso del giudizio, per un totale di € 960,00, atteso che quelle residue sono state oggetto di versamenti effettuati in favore della cedente in date non indicate e comunque antecedente alla notifica della citazione.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza del convenuto e vengono liquidate rispetto al valore dei versamenti funzionali all'azzeramento della sorte capitale avvenuti nel corso del giudizio e del ristoro attribuito all'attrice, nonché della consistenza dell'attività difensiva svolta – particolarmente limitata con riferimento alla fase istruttoria. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda di pagamento formulata da in sede di precisazione Pt_1
delle conclusioni limitatamente al ristoro ex art. 6 d.lgs 231/02 riferito alle 24 fatture saldate a seguito della notifica della citazione, disponendo, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione convenuta al versamento dell'importo di € 960,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 790,00 per esborsi ed € 4.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa..
Lecce, 15.5.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5281/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1
Claudio Coggiatti, come da mandato in atti
ATTRICE
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e Parte_2
difeso dall' avv. Giacomo Carnicelli, come da mandato in atti;
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.6.22 adiva il Tribunale di Pt_1
Lecce al fine di sentir disporre la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di € 57.363,23 in linea capitale oltre interessi legali ed anatocistici, dovuta ad a titolo di corrispettivi per servizi di Controparte_1
somministrazione portati da n. 72 fatture, precisando di aver acquisito la titolarità del prefato credito giusta operazione di cessione in blocco ritualmente notificata;
invocava, altresì, l'attribuzione dell'indennizzo contemplato dall'art. 6 d.lgs. 231/02 sia in relazione alle fatture suddette, che ad altre 164 fatture riportate in apposito elenco;
precisava che nessuna contestazione fosse stata svolta dal comune in ordine all'entità del credito ed all'erogazione dei servizi;
in via gradata, chiedeva che le somme indicate in citazione le venissero attribuire ex art. 2041 c.c.
Il , benchè ritualmente evocato in giudizio, non provvedeva a Parte_2
costituirsi; nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice dava atto della riduzione del debito a titolo di sorte capitale dei corrispettivi inevasi ad € 14.024,83, in ragione dei versamenti effettuati dal convenuto;
con provvedimento emesso in data 24.5.23, non essendo state articolate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con comparsa depositata in data 9.4.24
l'amministrazione curava la tardiva costituzione, evidenziando che il saldo di 50 delle 72 fatture cui si riferiva la domanda di pagamento fosse avvenuto in epoca antecedente alla notifica della citazione e che tale circostanza incidesse anche sul calcolo degli accessori;
contestava la debenza degli interessi anatocistici;
indicava che il ristoro richiesto ex art. 6 d.lgs 231/02 attenesse, in parte a fatture diverse da quelle da cui scaturiva il credito e che erano state oggetto di altro procedimento già definito con sentenza n. 969/23, inferendo l'infondatezza della relativa domanda;
contestava, comunque, la plausibilità di tale istanza per ciascuna fattura, anche in ragione dell'esiguo valore economico di molti dei documenti contabili cui la stessa era riferita.
All' udienza del 18.9.24, cui il giudizio era stato rinviato al fine di consentire all'attrice di prendere posizione in ordine alla documentazione, di formazione successiva al verificarsi delle preclusioni istruttore, depositata dal convenuto in sede di costituzione tardiva, i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, giovi osservare come in sede di comparsa conclusionale l'attrice abbia dato atto dell'avvenuta estinzione del debito maturato a titolo di sorte capitale, mediante versamenti relativi fatture effettuati in parte alla cedente in epoca successiva alla notifica, con riferimento a n. 48 fatture ed in parte in proprio favore dopo la notifica della citazione, con riferimento ad ulteriori 24 fatture;
la medesima ha insistito per la condanna del convenuto al pagamento degli interessi moratori ed anatocistici, di cui non ha fornito quantificazione, nonché del ristoro ex art. 6
d.lgs 231/02 come richiesto in citazione.
In ordine agli accessori del credito, appare evidente che l'assenza di una compiuta indicazione, ad opera dell'attrice, dell'imputazione dei pagamenti effettuati dal convenuto e delle relative date non consenta di ritenere provata l'esistenza e consistenza, anche rispetto alle modalità di calcolo, dell' importo preteso, che la
Part stessa non ha quantificato – si noti che la medesima non ha neppure indicato, in citazione, la data in cui la cessione in proprio favore sarebbe stata resa nota al debitore ceduto.
Con riferimento alla posta risarcitoria prevista dall'art. 6 d.lgs 231/02, le 164 fatture cui si riferisce l'importo di € 6.560,00 non sono neppure state versate in atti, né sono state evidenziate dall'attrice, anche dal punto di vista temporale, le vicende alle medesime inerenti - profilo funzionale a che possa apprezzarsi la fondatezza della pretesa vantata in proposito;
quanto alle 72 fatture il cui pagamento è stato invocato mediante il presente procedimento, il ristoro deve essere riconosciuto unicamente con riferimento alle 24 fatture che sono state pagate nel corso del giudizio, per un totale di € 960,00, atteso che quelle residue sono state oggetto di versamenti effettuati in favore della cedente in date non indicate e comunque antecedente alla notifica della citazione.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza del convenuto e vengono liquidate rispetto al valore dei versamenti funzionali all'azzeramento della sorte capitale avvenuti nel corso del giudizio e del ristoro attribuito all'attrice, nonché della consistenza dell'attività difensiva svolta – particolarmente limitata con riferimento alla fase istruttoria. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda di pagamento formulata da in sede di precisazione Pt_1
delle conclusioni limitatamente al ristoro ex art. 6 d.lgs 231/02 riferito alle 24 fatture saldate a seguito della notifica della citazione, disponendo, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione convenuta al versamento dell'importo di € 960,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 790,00 per esborsi ed € 4.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa..
Lecce, 15.5.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)