Art. 15.
Il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonche' vinelli".
Il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonche' vinelli".