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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 534/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 534/2019, avente ad oggetto: Diritti reali
– possesso – trascrizioni, riservata in decisione all'udienza del 24.10.2024 (con concessione dei termini ridotti), promossa da:
COMPLESSO RESIDENZIALE in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., Dott.ssa , CF rappresentato e CP_2 P.IVA_1
difeso dall'Avvocato Giovanni PIANESE, CF: ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Cassino alla via G. Carducci n. 3
ATTORE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., sig. (P.IVA Controparte_3 CP_4
) rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Manfellotto, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
CONVENUTO
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, 1) accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione;
2) rigettare l'avversa comparsa perché infondata in fatto ed in diritto;
3) in ordine le riconvenzionali - dichiararle tutte inammissibili per non essere state precedute dall'obbligatorio tentativo di mediazione - e, di poi, segnatamente, sulla prima: rigettarla pure in conseguenza ed effetto della preclusione pro iudicato determinata dall'ordinanza resa all'esito del giudizio per reclamo di cui al
Tribunale di Cassino (R.G. 1996/15) ed, in accoglimento della proposta reconventio reconventionis, si insta 1) perché sia affermato il diritto dello attore (proprietario del fondo servente) all'esercizio della facoltà di cui all'art. 841 c.c., di chiudere il fondo con un cancello per preservarlo, impedendo l'accesso ai non aventi diritto, non impedendo (come, dall'ordinanza possessoria, in poi verificatosi) il pacifico esercizio della servitù di passaggio, consentendo al solo titolare l'ingresso in maniera comoda a piedi ed a non aggravarla (continuando a mantenere – come a tutt'oggi – le chiavi del cancello), tanto avendo riguardo al contenuto specifico della servitù; alle precedenti modalità di esercizio ed alla configurazione dei luoghi;
2) perché sia affermato il diritto del titolare del diritto di servitù di passare sullo stradello solamente a piedi e di poterlo esercitare personalmente senza consentire e/o agevolare il passaggio a terzi estranei;
3) perché sia affermato il dovere del titolare del diritto di passaggio a provvedere alle spese di manutenzione della servitù, congiuntamente con l'esponente; sulle (ulteriori) domande riconvenzionali (riportate sub 2 e sub 3), dichiararle inammissibili ovvero rigettarle per i sopra esposti motivi, al pari della domanda riconvenzionale riportata sub 4. Con liquidazione del compenso e rimborso spese. Chiede concedersi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.”
Per la parte convenuta: “In via preliminare per la revoca dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 28/5/2024 o, in subordine, per la remissione della causa sul ruolo istruttorio, ai fini dell'espletamento della chiesta consulenza d'ufficio;
pagina 2 di 23 In via principale per il rigetto dell'avversa domanda e l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate in comparsa di costituzione, che si ribadiscono:[…]
Chiede concedersi i termini ex art.190 cpc, riservandosi di illustrare nei previsti atti difensivi soprattutto i motivi per i quali ritiene necessario l'espletamento della chiesta
CT”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_3
dinanzi all'intestato Giudice per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertato
e dichiarato l'interesse del Condominio, proprietario e possessore dei beni immobili indicati sub cap 1) e sub cap. 2), voglia il Tribunale, in accoglimento della negatoria servitutis delle (sopra indicate) turbative e/o molestie rappresentate dagli allagamenti dell'indicata proprietà, dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù, pronunciare declaratoria dell'esistenza del relativo diritto di proprietà sul predetto immobile libero da pesi altrui e/o da altrui diritto reale avendo, essa società convenuta, preteso di esercitarne alcuno, ordinando la cessazione delle turbative o molestie anche mediante
l'ordine di esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie ad incanalare il corso
d'acqua proveniente dall'indicata cunetta (anche impedendone l'ingresso nella griglia di proprietà del ), al fine di impedire la reiterazione dei fenomeni di CP_1
allagamenti descritti, con condanna al risarcimento del danno;
nella diversa eventualità
(v. cap. 16, supra), ed in ogni caso, in quanto comunque le turbative e/o le molestie sono determinate dal terreno di proprietà della convenuta, dichiarata la sua responsabilità, ex 2051 c.c., condannarla alla cessazione delle molestie con il risarcimento del danno in forma specifica;
in ogni caso, dichiararla responsabile dei danni arrecati ex art. 2043
c.c., e quindi tenuta alla riparazione dei pregiudizi subiti e subendi, in uno a risarcire il danno;
in ogni accertata ipotesi di responsabilità, alla convenuta dovrà essere ordinata la riparazione dei pregiudizi arrecati con ordine di esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie ad incanalare il corso d'acqua proveniente dall'indicata cunetta (anche
pagina 3 di 23 impedendone l'ingresso nella griglia di proprietà del ) al fine di impedire la CP_1
reiterazione dei fenomeni di allagamenti descritti ed il risarcimento del danno in uno al compenso impedire la reiterazione dei fenomeni di allagamenti descritti, con condanna al risarcimento del danno;
nella diversa eventualità (v. cap. 16, supra), ed in ogni caso, in quanto comunque le turbative e/o le molestie sono determinate dal terreno di proprietà della convenuta, dichiarata la sua responsabilità, ex 2051 c.c., condannarla alla cessazione delle molestie con il risarcimento del danno in forma specifica;
in ogni caso, dichiararla responsabile dei danni arrecati ex art. 2043 c.c., e quindi tenuta alla riparazione dei pregiudizi subiti e subendi, in uno a risarcire il danno;
in ogni accertata ipotesi di responsabilità, alla convenuta dovrà essere ordinata la riparazione dei pregiudizi arrecati con ordine di esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie ad incanalare il corso d'acqua proveniente dall'indicata cunetta (anche impedendone
l'ingresso nella griglia di proprietà del ) al fine di impedire la reiterazione CP_1
dei fenomeni di allagamenti descritti ed il risarcimento del danno in uno al compenso liquidato in favore del CT dell'ATP per complessive euro 3.713,76 (v. fatture CT, doc. ti 11,12 e 13) ed, in ogni caso, condannarlo al risarcimento dei danni. Con liquidazione del compenso e rimborso spese anche per il giudizio di ATP”.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- il Condominio, sito in Cassino, alla Via Volturno 44/102, distinto nel catasto
Fabbricati del Comune di Cassino, al Foglio 32, mappale 171, dal sub 1 al sub
133, era proprietario e possessore, di una corte comune, su cui insisteva una rampa di accesso al piano interrato posta in adiacenza tra il istante ed CP_1
altro confine;
- la corte in parola costituiva "area di proprietà comune tra tutti i locali ubicati nel piano interrato e gli edifici Est e Ovest...", era larga "... metri lineari quattro, sulla destra per chi guarda dalla via Volturno, a confine con la proprietà dell'Impresa
(Rogito F. Scardamaglia del 4.5.93, registrato il 24.5.93, n. 687, Serie CP_5
IV, Rep. 52791-Racc. n. 12514);
pagina 4 di 23 - la suddetta corte trovava "termine" in corrispondenza di un cancello a due ante
(stabilmente chiuso a chiave), ivi apposto a confine con la proprietà della convenuta;
- su tale striscia di terreno, a pochi metri di distanza dal suddetto cancello, il apponeva a terra, sin dall'atto della sua costituzione, una griglia (per CP_1
consentirne il deflusso verso la rete fognaria) destinata a raccogliere le acque meteoriche "interessanti" la medesima corte comune/striscia di terreno nonché lo spazio antistante all'accesso ai garages distante pochi metri dalla griglia;
- a confine con il fabbricato e con la suddetta striscia di terreno CP_6
insistevano i seguenti immobili di proprietà della convenuta: "...terreno con insistenti manufatti fatiscenti, esteso il tutto tra coperto e scoperto mq 4.425,24, confinante con l'impresa Volante, via rapido, e restante proprietà della società venditrice a due lati;
in catasto urbano alla partita 732, foglio 32, particelle 1126 sub 8, 1126 sub 9, 1126 sub 10, 1126 sub 11, 1126 sub 12..., in catasto terreno alla partita 30685, foglio 32,particelle 290 di mq 450 e 1124 di mq 180;
- in epoca successiva all'acquisto di detti dei terreni, la convenuta realizzava due fabbricati per civile abitazione, con connesse opere di urbanizzazione;
- la striscia di terreno e l'area comune di proprietà esclusiva del di CP_1
pertinenza per l'accesso ai garages a esso interrati erano oggetto, da svariati anni, in occasione del verificarsi di fenomeni temporaleschi, di allagamenti determinati dalla cunetta, insistente sulla proprietà esclusiva della convenuta, la quale infatti convogliava le relative acque (di pertinenza esclusiva di essa convenuta) direttamente ed illegittimamente verso la sottoposta area di parte attrice e quindi nella sua griglia di raccolta, scorrendo sulla relativa superficie, che per l'effetto veniva resa inidonea al corretto e normale deflusso;
- con ricorso per A.T.P. del 23.11.2011, introdotto presso l'intestato Tribunale di
Cassino e definito in data 20.3.2015, parte attrice chiedeva: "accertarsi dell'esistenza o meno di impianto raccolta acque piovane di pertinenza dell'area
pagina 5 di 23 della resistente;
accertare l'idoneità di detto impianto rispetto alle dimensioni dell'area; accertarsi se la pendenza dell'area di calpestio della resistente e dell'impianto di raccolta acque sia idoneo ad evitare che si crei uno scarico di acque piovane verso l'area di pertinenza della ricorrente, aggravando il lavoro dell'impianto di pertinenza di quest'ultima area";
- l'esito del procedimento di A.T.P. attestava la fondatezza dell'assunto attoreo, atteso che: "La zona compresa fra l'ultima caditoia e la fine del muro (quindi circa 21 metri), di fatto non è servita da alcun impianto di raccolta, se non da una cunetta accosta al muro di recinzione, cunetta che si presenta in uno stato di manutenzione non ottimale con vegetazione al suo interno e con presenza di materiale vario (buste, lattine, ecc) come del resto si rileva dalle fotografie che seguono, cunetta che però svolge comunque una sua funzione di convogliamento delle acque e di loro deflusso;
il problema è che non allontana le acque dalle aree del ricorrente, ma anzi provvede proprio a convogliarle verso queste. L'esame della situazione subito dopo eventi piovosi ha evidenziato che, nonostante la non perfetta manutenzione, tale cunetta assolve allo scopo di convogliare le acque e di allontanarle dal fondo della resistente, ma ciò ad esclusivo scapito del fondo del ricorrente. Infatti l'acqua che scorre nella cunetta viene ad essere convogliata, anche grazie alla sua conformazione ed ad un esplicito invito posto alla fine del muro, direttamente nel fondo del ricorrente ove, per le CP_1
pendenze ivi esistenti, va poi a finire dentro il suo impianto di raccolta …" ed ancora "...le parti oggetto di accertamento, invece, non sono servite da alcun idoneo impianto di smaltimento dell'acqua di superficie che, anzi,....va a defluire proprio verso e nella corte del ricorrente, come si può anche rilevare dall'esame delle fotografie riportate alle pagine precedenti...Tale cunetta si sviluppa per una lunghezza di 20 metri e un dislivello di circa 13 cm, per una pendenza media dello 0,6% e con conformazione tale da guidare le acque verso il fondo del ricorrente. A questa cunetta confluiscono le acque di superficie dal piazzale della
pagina 6 di 23 resistente...", ed ancora "...la pendenza ed i dislivelli, pur non eccessivi, una volta superata la discesa che dall'imbocco della via Rapido porta alla parte più interna, non sono però tali da evitare che si crei uno scarico di acque piovane verso l'area di pertinenza del ricorrente, che si trova comunque a quota più bassa di quella della resistente, anche e soprattutto attraverso il deflusso dell'acqua di superficie dell'area della resistente, che viene a convogliarsi nella cunetta apposta al muro aumentandone così la quantità di acqua e quindi la situazione di convogliamento delle acque di superficie verso l'area del ricorrente ...";
- gli indicati fenomeni erano da ascrivere alla realizzazione nella proprietà esclusiva della convenuta della cunetta (indicata dal CT), che modificava lo scolo delle acque da essa promananti facendole convogliare nella griglia di proprietà del
, aggravandone l'uso (inoltre la cunetta non era tenuta in buono stato CP_1
di manutenzione);
- il Condominio attore, attese le risultanze dell'esperita CT, agiva in negatoria al fine di far dichiarare l'inesistenza di diritti di servitù sul proprio fondo da parte di terzi;
- la norma di cui all'art 913 c.c. (applicabile anche ai fondi urbani) imponeva al proprietario del fondo superiore l'obbligo di non fare, il cui contenuto, nel rispetto della naturale configurazione del terreno, consisteva nel divieto di opere o manufatti che modificassero, direttamente o indirettamente lo stato dei luoghi;
- parte convenuta, era comunque responsabile ex art. 2043 c.c., e tenuta in ogni caso a provvedere alla riparazione dei pregiudizi causati, sussistendone i presupposti, con ordine di esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie ad incanalare il corso d'acqua proveniente dall'indicata cunetta (anche impedendone l'ingresso nella griglia di proprietà del ) al fine di impedire la CP_1
reiterazione dei fenomeni di allagamenti descritti ed il risarcimento del danno;
- la mediazione (procedimento n. 217 del 7.11.2018) aveva esito negativo stante la mancata partecipazione della convenuta;
pagina 7 di 23 In virtù di tanto concludeva come sopra.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda e formulava domanda in via riconvenzionale rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale, quanto alla domanda principale, rigettarla poiché infondata.
IN VIA RICONVENZIONALE Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, 1. ritenere/dichiarare che la servitù costituita a favore della sulla Controparte_7
proprietà attorea, consistente nel passaggio largo m.4 che da via Garigliano giunge fino alla proprietà della convenuta/attrice in riconvenzionale, può essere esercitata senza limitazioni o condizioni d'uso; segnatamente, che la non ha alcun Controparte_7
obbligo di tenere chiuso l'accesso alla sua proprietà né con cancello né con lucchetti;
considerato poi che, a seguito del provvedimento interinale di cui in narrativa, alla
è stato illegittimamente e coattivamente impedito il libero esercizio della CP_7
servitù, condannare il attore al risarcimento del danno per l'illegittima CP_1
compressione del diritto spettante alla convenuta dall'esecuzione del provvedimento interinale e fino alla emananda sentenza, da commisurarsi ex art.1226 c.c., non essendone diversamente possibile la quantificazione;
2. anche previo accertamento peritale, ritenere/dichiarare che il complesso residenziale di proprietà attorea non rispetta le distanze l-gali dal confine né i distacchi fra edifici;
per l'effetto, voglia condannare il Condominio attoreo all'arretramento delle parti realizzate in violazione, anche parzialmente, e/o, laddove e per le parti per le quali ciò si manifestasse impossibile o estremamente difficoltoso o di pregiudizio alla parte legittima del fabbricato, condannare il stesso al risarcimento del danno da commisurarsi CP_1
alla illegittima servitù imposta alla proprietà della convenuta;
3. acquisita la CT espletata a mezzo del procedimento di ATP, ritenere/dichiarare che il muro di cinta avverso è stato realizzato in parte qua su proprietà della e, per l'effetto, CP_7
condannare l'attore all'arretramento entro il proprio confine;
4. accertato e dichiarato che la via di cui al capo 1 delle conclusioni ha ampiezza utile inferiore a m.4, diversa da quella prevista dall'atto costitutivo della servitù, condannare il attore a CP_1
pagina 8 di 23 ristabilirne l'ampiezza convenzionale.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
La società convenuta ritenendo la domanda attorea infondata in fatto quanto in diritto, a sostegno delle proprie ragioni e delle formulate domande riconvenzionali deduceva:
- il CT nominato per l'ATP veniva incaricato solo di accertare se la proprietà della fosse servita da impianto di raccolta di Controparte_3
acque piovane ed accertava esclusivamente che la corte a servizio del fabbricato e era servita da caditoie “idonee a smaltire solo l'acqua che staziona CP_3 CP_3
nella parte della corte della resistente più lontana dalla zona oggetto di accertamento e, quindi, dalla corte del ricorrente”, mentre affermava CP_1
solamente che la “cunetta” che corre lungo il muro di confine tra le due proprietà convogliava le acque verso la proprietà di parte attrice e, in particolare, nel suo impianto di raccolta, a causa della inferiore quota. Il CT accertava ulteriormente che le pendenze del cortile della convenuta erano pressoché nulle, descrivendone la superficie scoperta come ondulata, con presenza di pozzanghere dovute a piccole depressioni.
- lo scolo delle acque pluvie seguiva il normale andamento del suolo, atteso che ambedue i fabbricati si trovavano ad un livello inferiore rispetto alle due vie pubbliche che li attingono;
- la griglia di raccolta, posta all'ingresso della proprietà e veniva CP_3 CP_3
realizzata dalla dante causa del Condominio attore, la Controparte_8
a seguito di precisa clausola convenzionale, poiché si rendeva necessario convogliare le acque raccolte verso un collettore fognario esistente su via Rapido;
per la qual cosa la e consentì una servitù sulla sua proprietà, dovendo CP_3 CP_3
essere attraversata dal tubo di adduzione;
- tale modalità di smaltimento fu concepita come comune alle parti e, dunque, legittimamente le acque pluvie dalla proprietà si immettono parzialmente nella pagina 9 di 23 detta griglia, non essendovi per l'effetto alcun esercizio abusivo di servitù;
- i lamentati allagamenti non erano argomento dell'ATP, poiché, in tal caso, il tecnico avrebbe anche dovuto rilevare che incidenza avessero nel fenomeno la conformazione stessa del fabbricato avverso, la pendenza della rampa di accesso dalla via Garigliano e le pendenze interne della proprietà avversa, la quale, per agevolare l'ingresso ai garages seminterrati, è stata concepita non piana, ma costantemente in pendenza verso l'interno; il che senza dubbio agevolava il percorso delle acque di dilavamento;
- nella summenzionata possedevano quote di capitale i Controparte_8
signori e Nel 1993, costoro decisero di “uscire” dalla società e a fronte CP_3 CP_3
del diritto alla liquidazione della quota, la “ cedeva Controparte_8
alla odierna convenuta “… il seguente immobile sito in Cassino alla Via Rapido, e precisamente: terreno con insistenti manufatti fatiscenti, esteso il tutto tra coperto e scoperto metri quadrati 4.425,24, confinante con Impresa Volante, Via Rapido,
e restante proprietà della società venditrice a due lati;
in catasto urbano alla partita
732, F. 32, p.lle 1126 sub 8, 1126 sub 9, 1126 sub 10, 1126 sub 11”; contestualmente, fu costituita in favore della convenuta servitù di passaggio con l'art.2: “la vendita è fatta ed accettata a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive in quanto esistenti, in particolare, la società acquirente per accedere all'immobile compravenduto avrà: a) servitù di passaggio su di una striscia di terreno della larghezza di metri lineari quattro, sulla destra per chi guarda dalla Via Volturno a confine con la proprietà dell'Impresa Volante;
la costruzione di tale strada sarà a cura e spese della società venditrice, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico degli utenti come per legge;
b) servitù di passaggio sulla strada già esistente denominata Via Rapido che corre sul retro del terreno oggetto del presente atto e dà accesso sulla Via Palombara attualmente chiuso”.
pagina 10 di 23 - nell'anno 2014 il Condominio attoreo proponeva azione possessoria contro la pretendendo che il cancello posto all'ingresso Controparte_3
della proprietà a servizio esclusivo della stessa, rimanesse chiuso, in CP_3 CP_7
tal modo pretendendo una non prevista restrizione al libero utilizzo della servitù.
Il Tribunale accolse la domanda in via possessoria.
- La aveva il diritto di utilizzare liberamente la Controparte_3
strada dal momento che l'atto costitutivo della servitù non poneva alcun limite;
- nel procedimento possessorio, controparte pretendeva ed otteneva che l'esercizio della servitù da parte della e –non discusso né contestato- dovesse CP_3 CP_3
essere limitato, obbligando a tener chiuso il Controparte_3
cancello d'ingresso, che serve esclusivamente la sua proprietà, mediante apposizione di lucchetto;
- il condominio realizzava un porticato ed un locale caldaia nel distacco CP_1
tra i fabbricati, in evidente violazione delle distanze legali, imponendo servitù indebite all'immobile e peraltro, per ciò che concerne il locale caldaia, CP_3 CP_3
il suo posizionamento risultava di pericolo per lo stesso e per le CP_1
proprietà adiacenti, qual è quella e CP_3 CP_3
- nel procedimento di ATP il perito accertava che porticato e locale caldaia si trovano ad una distanza inferiore a quella di legge rispetto al fabbricato e CP_3
CP_3
- Il fabbricato avverso consta –da progetto- di sei piani (il piano garage sottoposto rispetto alla via Garigliano e ulteriori cinque fuori terra rispetto al livello stradale).
- la distanza dai confini prevista dall'art.8 del regolamento edilizio comunale era pari a metà dell'altezza dell'edificio: che nel caso di specie doveva essere almeno m.8;
- quanto poi al distacco fra fabbricati, la tabella illustrativa dell'art.15 del REC, per le zone semintensive, prevedeva che per i fronti superiori a m.15, il distacco dovesse essere pari a 4/5 dell'altezza; il distacco fra fabbricati doveva essere di pagina 11 di 23 m.13 circa;
- il fabbricato avverso subiva un'addizione all'ultimo piano, poiché dalla destinazione originaria a cantine, è stato sopraelevato e trasformato in abitazione, così aumentando l'altezza valutabile;
- nel procedimento di ATP veniva chiesto di accertare anche quale fosse l'esatto confine fra le due proprietà, poiché di fatto esse erano divise da un muro realizzato da parte avversa, che invade la proprietà e CP_3 CP_3
- il perito d'ufficio individuava il confine, osservando che il muro di cinta avverso invadeva la proprietà e per uno sviluppo di m.16,20; CP_3 CP_3
- il Condominio ricorrente riduceva arbitrariamente la larghezza della via privata, sulla quale la società resistente vantava diritto di passaggio, la quale doveva avere una larghezza di quattro metri, come si legge nell'atto di acquisto: “la società acquirente (n.d.r. per accedere all'immobile compravenduto Controparte_7
avrà: a) servitù di passaggio su di una striscia di terreno della larghezza di metri lineari quattro, sulla destra per chi guarda verso via Volturno, a confine con la proprietà dell'impresa Volante;
la costruzione di tale strada sarà a cura e spese della società venditrice, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico degli utenti come per legge” (cfr. stralcio atto di acquisto).
- il perito dell'ATP determinava che la via aveva una larghezza di oltre i 4 metri di cui all'atto di acquisto e costituzione della servitù; tuttavia, almeno nella parte iniziale, venivano apposti sul margine sinistro dei manufatti lapidei che restringono la superficie utile.
- l'azione proposta da parte attrice si configurava come actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., con riguardo alla striscia di terreno in narrativa meglio identificata, e all'area comune di proprietà esclusiva del in quanto CP_1 CP_1
asseritamente soggetta, in occasione di episodi atmosferici avversi, ad allagamenti determinati dalla cunetta insistente sulla proprietà esclusiva della convenuta società;
pagina 12 di 23 - Tale cunetta convogliava le relative acque direttamente verso la sottoposta area di parte attrice, quindi, nella sua griglia di raccolta, scorrendo sulla relativa superficie rendendola così inidonea al corretto e normale deflusso e procurando danni notevoli anche per allagamento.
Tanto premesso in fatto la domanda volta a far valere l'inesistenza della servitù di scolo va accolta.
La servitù di scarico è un diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di liberarsi delle acque sovrabbondanti del proprio fondo passando attraverso il fondo del vicino. In questo caso trattasi di acqua piovana.
Dall'analisi della CT resa in sede di ATP ed acquisita in corso di causa, è emerso che la cunetta in parola svolge una sua funzione di convogliamento delle acque e di loro deflusso allontanandole effettivamente dal fondo di proprietà della convenuta. L'acqua che scorre nella cunetta viene ad essere convogliata, anche grazie alla sua conformazione e ad un esplicito invito posto alla fine del muro, direttamente nel fondo del ricorrente ove, per le pendenze ivi esistenti, va poi a finire dentro il suo CP_1
impianto di raccolta. Tale cunetta si sviluppa per una lunghezza di 20 metri e un dislivello di circa 13 cm, per una pendenza media dello 0,6% e con conformazione tale da guidare le acque verso il fondo del ricorrente. Le pendenze realizzate, tuttavia non sono però tali da evitare che si crei uno scarico di acque piovane verso l'area di pertinenza di parte attrice, che si trova comunque a quota più bassa di quella della convenuta. Sempre secondo il CT la proprietà del risulta CP_1 CP_1
evidentemente sottoposta a quella della società convenuta.
Tuttavia tale situazione di fatto coincidente con l'esercizio di fatto di un servitù di scolo non trova conforto in alcun atto pubblico che riconosca tale servitù come diritto.
Parte convenuta sul punto ha affermato che tale diritto di scolo sarebbe previsto dall'atto di acquisto della proprietà dall'impresa costruttrice. Invero, in senso contrario all'assunto di parte convenuta, nell'atto pubblico di acquisto del terreno ceduto alla pagina 13 di 23 convenuta dalla venditrice non vi è alcun riferimento ad una Controparte_8
cunetta a cielo aperto come quella rilevata dal CT nella propria relazione svolta in sede di ATP. Anzi a pag. 4 la società costruttrice si riservava di eseguire opere interrata per
l'eventuale passaggio sotterraneo di tubazioni sul fondo della acquirente costituendo sul punto una vera e propria servitù a suo favore: “la società venditrice si riserva la servitù per l'eventuale passaggio sotterraneo di tubazioni per l'allaccio di servizi di utilità collettiva fino a raggiungere il mappale 97 attraverso una striscia di terreno larga tre metri lineari sul lato confinante con l'area di proprietà dell'impresa Volante” vedi pag. 4 atto pubblico per Notaio del 4 maggio 1992 rep. 617 1/14. Persona_1
La previsione contrattuale diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta non consente di ritenere costituita una servitù tramite un caditoia scoperta che corre lungo un muro. Né risulta proposta dalla parte convenuta una domanda riconvenzionale volta ad accertare una eventuale usucapione della servitù come di fatto esercitata né risulta proposta una domanda volta a costituire una servitù di scolo coattiva.
Pertanto va accolta l'azione di negatoria servitù accertandosi che sul fondo della parte attrice non esiste alcuna servitù di scolo.
Quanto alla domanda volta a far cessare ogni molestia di fatto la stessa pure va accolta
Da quanto emerge dall'ATP, la cunetta versa in uno stato di manutenzione non ottimale con vegetazione al suo interno e con presenza di materiale vario (buste, lattine, ecc). Il limite di tale cunetta è rappresentato dal fatto che pur svolgendo la sua principale funzione (allontanare le acque pluvie dal terreno della convenuta) non allontana CP_9
le acque dalle aree di parte attrice, ma anzi provvede proprio a convogliarle verso queste. Tale assunto è stato confermato dall'esperimento peritale svolto dopo gli eventi piovosi, l'acqua che scorre nella cunetta viene ad essere convogliata, anche grazie alla sua conformazione e ad un esplicito invito posto alla fine del muro, direttamente nel fondo del attore ove, per le pendenze ivi esistenti, va poi a finire dentro il CP_1
suo impianto di raccolta.
pagina 14 di 23 Tale circostanza è stata confermata anche dal teste di parte attrice, Testimone_1
“ero presente quando il C.T.U. per l'ATP, è stato sui luoghi di causa e la cunetta
[...]
era in pessimo stato”.
Inoltre, la pendenza ed i dislivelli, pur non eccessivi, una volta superata la discesa che dall'imbocco della via Rapido porta alla parte più interna, non sono tali da evitare che si crei uno scarico di acque piovane verso l'area di pertinenza del attore, che CP_1
si trova comunque a quota più bassa di quella della società convenuta, anche e soprattutto attraverso il deflusso dell'acqua di superficie dell'area della resistente, che viene a convogliarsi nella cunetta apposta al muro aumentandone così la quantità di acqua e quindi la situazione di convogliamento delle acque di superficie verso l'area di parte attrice.
Da tali considerazioni del CT discende che, nel caso che qui occupa, vi sia una lesione del diritto di proprietà dell'attore. Accertata l'inesistenza di un diritto di scolo sul fondo della parte attrice costituente una servitù, anche prendendo in considerazione l'esercizio di fatto di tale servitù, va osservato che quest'ultima consentirebbe al massimo lo scarico delle acque nella griglia di raccolta, ma non consente di certo che la cunetta che ivi le convoglia sia realizzata in maniera non funzionale, mal tenuta e sporca e rechi pregiudizio al fondo servente, provocando come costatato dal CT degli allagamenti in caso di precipitazione anche di media intensità.
Per tale via, deve dichiararsi l'obbligo per la società convenuta, di eseguire ogni lavorazione idonea ad evitare fenomeni di sversamento delle acque pluvie nel cortile di parte attrice mediante la realizzazione o l'adeguamento dell'impianto di raccolta già esistente.
Va invece rigettata la richiesta risarcitoria formulata dall'attrice in quanto non debitamente quantificata né provata.
La convenuta spiega poi quattro domande riconvenzionali.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improponibilità delle domande pagina 15 di 23 riconvenzionali spigate per mancato esperimento della mediazione.
Infatti, questo giudice condivide la tesi della Suprema Corte di Cassazione a Sezione
Unite espresso con la sentenza n. 3452 del 7.2.2024, secondo cui la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, sia che si tratti di domande eccentriche che non eccentriche così come anche per la reconventio reconventionis e per le domande sollevate da terzi chiamati o intervenienti in giudizio.
Va rigetta anche l'eccezione di inammissibilità della domande riconvenzionale per lor mancata connessione con la domanda principale. Invero la trattazione ella domande su cui di seguito si statuisce, sono tutte ricollegabile alla stessa causa petendi costituita dal diritto di proprietà della parte attrice , in particolare del suo contenuto e dei suoi limiti.
In particolare con la prima domanda riconvenzionale parte convenuta chiede a questo
Giudice che la servitù di passaggio, consistente in una striscia di terreno larga m.4 che da via Garigliano giunge fino alla proprietà della convenuta/attrice in riconvenzionale, possa essere esercitata senza limitazioni o condizioni d'uso atteso che parte attrice aveva ottenuto, agendo in via possessoria, l'obbligo in capo alla società convenuta che la stessa tenesse chiuso l'accesso alla sua proprietà con cancello e lucchetti, con condanna al attore al risarcimento del danno per l'illegittima compressione del diritto CP_1
spettante alla convenuta dall'esecuzione del provvedimento interinale e fino all'emananda sentenza, da commisurarsi ex art.1226 c.c.
Parte attrice invero in altro giudizio aveva spiegato azione possessoria (R.G.1487/14) presso l'intestato Tribunale all'esito della quale veniva ordinato alla società CP_7
la chiusura del cancello ad ante, posto a confine tra le due proprietà per mezzo dell'apposizione di apposito lucchetto, con contestuale rilascio di una chiave al titolare dell Ordinava altresì alla società, la cessazione delle turbative e delle molestie CP_3
(consistenti nella rimozione del lucchetto), al fine di consentire all' stessa di CP_3
continuare ad esercitare la servitù nella stessa misura in cui la sessa veniva utilizzata pagina 16 di 23 “prima che la situazione dei luoghi fosse modificata”.
Il giudizio possessorio era stato poi sottoposto a reclamo dalla società convenuta, all'esito veniva confermata l'ordinanza resa all'esito dell'azione possessoria.
Sulla ammissibilità della domanda sì come proposta deve, preliminarmente precisarsi che è acclarato il principio per cui i provvedimenti possessori hanno carattere puramente incidentale. Gli stessi devono essere assorbiti dall'eventuale successiva sentenza definitiva sulla controversia petitoria, unico titolo idoneo a regolare, in via definitiva, i rapporti di natura possessoria e/o petitoria in contestazione tra le parti.
Le due azioni sono, infatti, connotate da presupposti diversi atteso che l'azione possessoria persegue il fine della tutela di una situazione di potere di fatto sulla cosa, mentre la seconda ha ad oggetto l'accertamento di un diritto.
La Corte di Cassazione ha infatti sancito che: “le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa petendi e petitum); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (C. Cass civ. n.
14689/01; in senso conforme C. Cass. civ. n. 7747/99; C. Cass civ. n. 360/95 - C. Cass civ. n. 13450/16).
La domanda pertanto è ammissibile.
Non è in dubbio la sussistenza del diritto di servitù di passaggio sul fondo di parte attrice, risultando controverso l'estensione di tale posizione soggettiva.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'estensione e le modalità
pagina 17 di 23 di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20696 del 9 agosto 2018)
Orbene, non essendo esplicitamente specificata dell'atto di acquisto richiamato la natura, se pedonale o carrabile, della servitù di passaggio in parola, deve allora farsi riferimento ai parametri quali il contenuto del titolo medesimo, le intenzioni delle parti che hanno costituito la servitù, l'ampiezza effettiva del passaggio, l'utilizzo di fatto nel corso degli anni dal fondo dominante.
Dirimenti in tal senso sono le affermazioni rese dai testi escussi. In particolare, il teste di parte convenuta CI affermava “Ho un rapporto di locazione dal 2006 Tes_2
con l'Agenzia Lanni e Risi, in quanto proprietaria dei locali ove svolgo la mia attività professionale. Nessun rapporto con il Condominio. Dal 1994 abitavo a via Garigliano, posto a circa una centinaia di metri. Conosco quindi bene i luoghi per cui è causa.
Dall'ingresso di via Garigliano fino alla proprietà e c'era uno stradello su CP_3 CP_3
cui passavano i camion, forse ancora non c'era neppure il cancello. Dalla proprietà
e c'era poi un altro stradello che portava su via Rapido. Dal 2006 ho preso CP_3 CP_3
lo studio. Inizialmente ho trovato qualche cordicina a chiusura del cancella, ma ciò che ricordo io è stato sempre spalancato fino al 2014-2015: ci passavo anche io con la macchina: poi ho trovato chiuso. …anche io spesso vi accedevo. Come lo facevo io lo facevano pure altro…Dall'ottobre 2006 quasi giornalmente ho attraversato i luoghi di causa, passando per lo stradello. Prima del 2006, ho notato che quando facevano i lavori di costruzione, attraverso quella strada passavano i mezzi di cantiere. Fino al pagina 18 di 23 2006 ho visto la situazione del cancello saltuariamente;
dal 2006 in poi giornalmente.
Rarissimi volte ho visto il cancello accostato, ma non era chiuso a chiave: tanto è vero che l'ho aperto io: sempre dal 2006 in poi”.
Il teste di parte convenuta affermava “abito in linea d'aria a circa 10 metri Tes_3
dal cancello e vi abito dal 20.9.2008 … “Io ho visto il cancello sempre aperto tranne che in alcune occasioni e quando era chiuso non vi era lucchetto e catena ma fil di ferro.
Preciso che io ho sempre visto il cancello aperto perché mi affaccio dal balcone e dalla finestra della mia abitazione per fumare. Ad oggi non risulta aperto il cancello ma non ricordo sino a quando è stato aperto… Il cancello venne aperto in modo frequente quando vi furono dei lavori per cui passavano le betoniere, ma non ricordo il periodo in cui passavano le dette betoniere, pur sempre dal 2008. Non so in che anno è stato posto il lucchetto con la catena. Attualmente il cancello è chiuso con lucchetto”.
In sede di interrogatorio formale del convenuto , poi, il sig. sosteneva che: CP_4
“i lavori sono iniziati nel 2001, e sono stati ultimati nel 2004-2005, momento in cui ci è stato consegnato il passaggio dalla i camion ecc passavano per Controparte_8
questa strada: da un po' di anni non abbiamo più il passaggio a piedi né con mezzi meccanici (cambiano spesso il lucchetto)”.
Inoltre, a sostegno della carrabilità della servitù soccorre l'atto notarile del 1993, nel quale viene precisata l'ampiezza del passaggio per l'accesso all'immobile compravenduto in favore della proprietà della convenuta: “… la società acquirente avrà: a) servitù di passaggio su di una striscia di terreno della larghezza di metri lineari quattro, sulla destra per chi guarda dalla Via Volturno a confine con la proprietà dell'Impresa Volante;
la costruzione di tale strada sarà a cura e spese della società venditrice, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico degli utenti come per legge;
b) servitù di passaggio sulla strada già esistente denominata Via
Rapido (in catasto al F.32 mappale 97) che corre sul retro del terre-no oggetto del presente atto e dà accesso sulla Via Palombara attualmente chiuso”.
pagina 19 di 23 Può dirsi allora che tale servitù veniva concepita come carrabile sia per l'assenza di espressa limitazione in fase costitutiva volontaria sia per l'ampiezza di metri quattro
(idonea per il passaggio di autovetture), sia per l'uso che in concreto ne è stato fatto negli anni (passaggio non solo di autovetture ma anche di mezzi pesanti), sia per la natura edilizia dei fondi e per la loro ubicazione in zona urbana.
La domanda invece di risarcimento danni per illegittima compressione del diritto di passaggio va rigettata non essendo provato il danno lamentato.
La seconda domanda riconvenzionale si sostanzia nella richiesta di accertamento del mancato rispetto da parte del tanto delle distanze legali dal Controparte_1
confine quanto dei distacchi fra edifici. All'esito della CT espletata in seno al procedimento per ATP è emerso che la distanza minima, in relazione alla realizzazione del porticato e del locale caldaia, posizionati entrambi nel distacco tra i fabbricati, è pari a 14,24 metri e massima di 14,69 metri, quindi in ogni caso inferiore ai 15 metri, quale distanza minima in zona semintensiva di P.R.G. Tale distanza è stata misurata tra la facciata del fabbricato della società convenuta e le pilastrature del porticato del attore. CP_1
Nel caso di specie tuttavia parte convenuta non ha fornito la prova che il fabbricato di cui è proprietaria sia stato costruito prima di quello del condominio attore.
Senza la prova di tale dato, risulta impossibile individuare chi tra parte attrice a parte convenuta, edificando, abbia violato le distanze legali.
La domanda va pertanto rigettata.
Con la terza domanda formulata in via riconvenzionale la società convenuta chiede che venga dichiarato che il muro di cinta avverso è stato realizzato in parte su proprietà della società e che per l'effetto il condominio attore debba CP_7
essere condannato all'arretramento entro il proprio confine.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata. Dalle risultanze peritali della CT redatta dall'Ing. in seno al procedimento per ATP, ove veniva accertata l'esatta Per_2
pagina 20 di 23 linea di confine catastale tra le due proprietà (divise da un muro realizzato da parte attrice) emergeva che il muro di cinta avverso invadeva la proprietà e per uno CP_3 CP_3
sviluppo di m.16,20. Tale rilevazione, tuttavia, è stata svolta dal CT mediante la sovrapposizione tra il confine catastale tra le proprietà oggetto di causa e la sagoma planimetrica del muro di recinzione che materializza la separazione.
Tuttavia, il valore probatorio della documentazione planimetrica catastale è pressoché nullo. Secondo consolidata giurisprudenza sul punto, infatti, la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione di certificati catastali, i quali svolgono esclusivamente una funzione sussidiaria, soprattutto in materia di regolazione di confini ex art. 950 c.c. Quando vi siano altri elementi probatori atti a all'individuazione del confine, essi prevalgono. Considerati i rilievi fotografici versati nella CT del procedimento per ATP e l'esame dei luoghi effettivamente svolti, il confine deve ritenersi accertato e materializzato in loco dal muro oggi esistente.
Con l'ultima domanda riconvenzionale parte convenuta ha chiesto che venga accertata la riduzione da parte dell'attore della larghezza della via privata che, come da accordi presi con la dante causa, deve essere di metri lineari 4 sulla quale la società convenuta ha diritto di passaggio.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Infatti, risulta essere stato accertato dal CT dell'ATP e dunque è provato, che la via in questione ha un'ampiezza di oltre 4 metri e per la precisione di metri lineari 4,15.
Parte attrice ha poi proposto con la memoria ex art. 183 c.p.c. altre tre domande come reconventio reconventionis e segnatamente:
“si insta 1) perché sia affermato il diritto dello attore (proprietario del fondo servente) all'esercizio della facoltà di cui all'art. 841 cc, di chiudere il fondo con un cancello per preservarlo, impedendo l'accesso ai non aventi diritto, non impedendo (come dall'ordinanza possessoria a seguire verificatosi) il pacifico esercizio della servitù di passaggio, consentendo al solo titolare l'ingresso in maniera comoda a piedi ed a non pagina 21 di 23 aggravarla (continuando a mantenere – come a tutt'oggi – le chiavi del cancello), tanto avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità di esercizio ed alla configurazione dei luoghi;
2) perché sia affermato il diritto del titolare del diritto di servitù di passare sullo stradello solamente a piedi e di poterlo esercitare solamente senza consentire e/o agevolare il passaggio a terzi estranei;
3) perché sia affermato il dovere del titolare del diritto di passaggio a provvedere alle spese di manutenzione della servitù, congiuntamente con l'esponente, mentre, sulle domande riconvenzionali sub 2 e sub 3, dichiararle inammissibili ovvero rigettarle per i su esposti motivi, così come per la domanda riconvenzionale sub 4”.
Le prime due domande invero sono incompatibili con le domande riconvenzionali avanzate dalla società e per cui esse devono ritenersi implicitamente CP_3 CP_3
assorbite dalle statuizioni su quest'ultime secondo quanto sopra esposto.
La terza domanda è priva di interesse in quanto il soggetto titolare del diritto di passaggio sul fondo servente è già per legge (art. 1609 c.c.) tenuto al pagamento delle spese di manutenzione del passaggio stesso.
Tenuto conto del parziale accoglimento delle reciproche domande come anche della sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite del presente giudizio come anche quelle del procedimento per ATP.
Le spese di CT , come decreto già emesso, vanno poste a carico delle parti in misura uguale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Complesso Residenziale
Controparte_1
- In relazione all'azione negatoria servitutis accoglie la domanda e quindi accerta l'inesistenza di un diritto di servitù di scolo da parte della convenuta sul fondo della parte attrice;
pagina 22 di 23 - in accoglimento della domanda del attore volta a far cessare le CP_1
molestie di fatto, dichiara l'obbligo per la società convenuta di eseguire ogni lavorazione idonea ad evitare fenomeni di sversamento delle acque pluvie nel cortile di parte attrice;
- rigetta la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice formulate nella memoria ex art. 183 sesto coma c.p.c. primo termine;
Sulle domande riconvenzionali formulate:
- Dichiara la natura carrabile della servitù di passaggio in parola, per l'effetto accerta che la stessa può essere esercitata senza limitazioni o condizioni d'uso;
- Rigetta la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali tra gli edifici formulata dalla Agenzia Lanni e Risi;
- Rigetta la domanda di accertamento del diverso confine tra le due proprietà costituito dal muro di recinzione esistente;
- Rigetta la domanda accertamento della riduzione da parte dell'attore della larghezza della via privata sulla quale la società convenuta ha diritto di passaggio;
- Compensa le spese tra le parti.
- Pone le spese di CT , come da decreto già emesso, a carico delle parti in misura uguale.
Cassino, 08/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 534/2019, avente ad oggetto: Diritti reali
– possesso – trascrizioni, riservata in decisione all'udienza del 24.10.2024 (con concessione dei termini ridotti), promossa da:
COMPLESSO RESIDENZIALE in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., Dott.ssa , CF rappresentato e CP_2 P.IVA_1
difeso dall'Avvocato Giovanni PIANESE, CF: ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Cassino alla via G. Carducci n. 3
ATTORE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., sig. (P.IVA Controparte_3 CP_4
) rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Manfellotto, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
CONVENUTO
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, 1) accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione;
2) rigettare l'avversa comparsa perché infondata in fatto ed in diritto;
3) in ordine le riconvenzionali - dichiararle tutte inammissibili per non essere state precedute dall'obbligatorio tentativo di mediazione - e, di poi, segnatamente, sulla prima: rigettarla pure in conseguenza ed effetto della preclusione pro iudicato determinata dall'ordinanza resa all'esito del giudizio per reclamo di cui al
Tribunale di Cassino (R.G. 1996/15) ed, in accoglimento della proposta reconventio reconventionis, si insta 1) perché sia affermato il diritto dello attore (proprietario del fondo servente) all'esercizio della facoltà di cui all'art. 841 c.c., di chiudere il fondo con un cancello per preservarlo, impedendo l'accesso ai non aventi diritto, non impedendo (come, dall'ordinanza possessoria, in poi verificatosi) il pacifico esercizio della servitù di passaggio, consentendo al solo titolare l'ingresso in maniera comoda a piedi ed a non aggravarla (continuando a mantenere – come a tutt'oggi – le chiavi del cancello), tanto avendo riguardo al contenuto specifico della servitù; alle precedenti modalità di esercizio ed alla configurazione dei luoghi;
2) perché sia affermato il diritto del titolare del diritto di servitù di passare sullo stradello solamente a piedi e di poterlo esercitare personalmente senza consentire e/o agevolare il passaggio a terzi estranei;
3) perché sia affermato il dovere del titolare del diritto di passaggio a provvedere alle spese di manutenzione della servitù, congiuntamente con l'esponente; sulle (ulteriori) domande riconvenzionali (riportate sub 2 e sub 3), dichiararle inammissibili ovvero rigettarle per i sopra esposti motivi, al pari della domanda riconvenzionale riportata sub 4. Con liquidazione del compenso e rimborso spese. Chiede concedersi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.”
Per la parte convenuta: “In via preliminare per la revoca dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 28/5/2024 o, in subordine, per la remissione della causa sul ruolo istruttorio, ai fini dell'espletamento della chiesta consulenza d'ufficio;
pagina 2 di 23 In via principale per il rigetto dell'avversa domanda e l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate in comparsa di costituzione, che si ribadiscono:[…]
Chiede concedersi i termini ex art.190 cpc, riservandosi di illustrare nei previsti atti difensivi soprattutto i motivi per i quali ritiene necessario l'espletamento della chiesta
CT”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_3
dinanzi all'intestato Giudice per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertato
e dichiarato l'interesse del Condominio, proprietario e possessore dei beni immobili indicati sub cap 1) e sub cap. 2), voglia il Tribunale, in accoglimento della negatoria servitutis delle (sopra indicate) turbative e/o molestie rappresentate dagli allagamenti dell'indicata proprietà, dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù, pronunciare declaratoria dell'esistenza del relativo diritto di proprietà sul predetto immobile libero da pesi altrui e/o da altrui diritto reale avendo, essa società convenuta, preteso di esercitarne alcuno, ordinando la cessazione delle turbative o molestie anche mediante
l'ordine di esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie ad incanalare il corso
d'acqua proveniente dall'indicata cunetta (anche impedendone l'ingresso nella griglia di proprietà del ), al fine di impedire la reiterazione dei fenomeni di CP_1
allagamenti descritti, con condanna al risarcimento del danno;
nella diversa eventualità
(v. cap. 16, supra), ed in ogni caso, in quanto comunque le turbative e/o le molestie sono determinate dal terreno di proprietà della convenuta, dichiarata la sua responsabilità, ex 2051 c.c., condannarla alla cessazione delle molestie con il risarcimento del danno in forma specifica;
in ogni caso, dichiararla responsabile dei danni arrecati ex art. 2043
c.c., e quindi tenuta alla riparazione dei pregiudizi subiti e subendi, in uno a risarcire il danno;
in ogni accertata ipotesi di responsabilità, alla convenuta dovrà essere ordinata la riparazione dei pregiudizi arrecati con ordine di esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie ad incanalare il corso d'acqua proveniente dall'indicata cunetta (anche
pagina 3 di 23 impedendone l'ingresso nella griglia di proprietà del ) al fine di impedire la CP_1
reiterazione dei fenomeni di allagamenti descritti ed il risarcimento del danno in uno al compenso impedire la reiterazione dei fenomeni di allagamenti descritti, con condanna al risarcimento del danno;
nella diversa eventualità (v. cap. 16, supra), ed in ogni caso, in quanto comunque le turbative e/o le molestie sono determinate dal terreno di proprietà della convenuta, dichiarata la sua responsabilità, ex 2051 c.c., condannarla alla cessazione delle molestie con il risarcimento del danno in forma specifica;
in ogni caso, dichiararla responsabile dei danni arrecati ex art. 2043 c.c., e quindi tenuta alla riparazione dei pregiudizi subiti e subendi, in uno a risarcire il danno;
in ogni accertata ipotesi di responsabilità, alla convenuta dovrà essere ordinata la riparazione dei pregiudizi arrecati con ordine di esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie ad incanalare il corso d'acqua proveniente dall'indicata cunetta (anche impedendone
l'ingresso nella griglia di proprietà del ) al fine di impedire la reiterazione CP_1
dei fenomeni di allagamenti descritti ed il risarcimento del danno in uno al compenso liquidato in favore del CT dell'ATP per complessive euro 3.713,76 (v. fatture CT, doc. ti 11,12 e 13) ed, in ogni caso, condannarlo al risarcimento dei danni. Con liquidazione del compenso e rimborso spese anche per il giudizio di ATP”.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- il Condominio, sito in Cassino, alla Via Volturno 44/102, distinto nel catasto
Fabbricati del Comune di Cassino, al Foglio 32, mappale 171, dal sub 1 al sub
133, era proprietario e possessore, di una corte comune, su cui insisteva una rampa di accesso al piano interrato posta in adiacenza tra il istante ed CP_1
altro confine;
- la corte in parola costituiva "area di proprietà comune tra tutti i locali ubicati nel piano interrato e gli edifici Est e Ovest...", era larga "... metri lineari quattro, sulla destra per chi guarda dalla via Volturno, a confine con la proprietà dell'Impresa
(Rogito F. Scardamaglia del 4.5.93, registrato il 24.5.93, n. 687, Serie CP_5
IV, Rep. 52791-Racc. n. 12514);
pagina 4 di 23 - la suddetta corte trovava "termine" in corrispondenza di un cancello a due ante
(stabilmente chiuso a chiave), ivi apposto a confine con la proprietà della convenuta;
- su tale striscia di terreno, a pochi metri di distanza dal suddetto cancello, il apponeva a terra, sin dall'atto della sua costituzione, una griglia (per CP_1
consentirne il deflusso verso la rete fognaria) destinata a raccogliere le acque meteoriche "interessanti" la medesima corte comune/striscia di terreno nonché lo spazio antistante all'accesso ai garages distante pochi metri dalla griglia;
- a confine con il fabbricato e con la suddetta striscia di terreno CP_6
insistevano i seguenti immobili di proprietà della convenuta: "...terreno con insistenti manufatti fatiscenti, esteso il tutto tra coperto e scoperto mq 4.425,24, confinante con l'impresa Volante, via rapido, e restante proprietà della società venditrice a due lati;
in catasto urbano alla partita 732, foglio 32, particelle 1126 sub 8, 1126 sub 9, 1126 sub 10, 1126 sub 11, 1126 sub 12..., in catasto terreno alla partita 30685, foglio 32,particelle 290 di mq 450 e 1124 di mq 180;
- in epoca successiva all'acquisto di detti dei terreni, la convenuta realizzava due fabbricati per civile abitazione, con connesse opere di urbanizzazione;
- la striscia di terreno e l'area comune di proprietà esclusiva del di CP_1
pertinenza per l'accesso ai garages a esso interrati erano oggetto, da svariati anni, in occasione del verificarsi di fenomeni temporaleschi, di allagamenti determinati dalla cunetta, insistente sulla proprietà esclusiva della convenuta, la quale infatti convogliava le relative acque (di pertinenza esclusiva di essa convenuta) direttamente ed illegittimamente verso la sottoposta area di parte attrice e quindi nella sua griglia di raccolta, scorrendo sulla relativa superficie, che per l'effetto veniva resa inidonea al corretto e normale deflusso;
- con ricorso per A.T.P. del 23.11.2011, introdotto presso l'intestato Tribunale di
Cassino e definito in data 20.3.2015, parte attrice chiedeva: "accertarsi dell'esistenza o meno di impianto raccolta acque piovane di pertinenza dell'area
pagina 5 di 23 della resistente;
accertare l'idoneità di detto impianto rispetto alle dimensioni dell'area; accertarsi se la pendenza dell'area di calpestio della resistente e dell'impianto di raccolta acque sia idoneo ad evitare che si crei uno scarico di acque piovane verso l'area di pertinenza della ricorrente, aggravando il lavoro dell'impianto di pertinenza di quest'ultima area";
- l'esito del procedimento di A.T.P. attestava la fondatezza dell'assunto attoreo, atteso che: "La zona compresa fra l'ultima caditoia e la fine del muro (quindi circa 21 metri), di fatto non è servita da alcun impianto di raccolta, se non da una cunetta accosta al muro di recinzione, cunetta che si presenta in uno stato di manutenzione non ottimale con vegetazione al suo interno e con presenza di materiale vario (buste, lattine, ecc) come del resto si rileva dalle fotografie che seguono, cunetta che però svolge comunque una sua funzione di convogliamento delle acque e di loro deflusso;
il problema è che non allontana le acque dalle aree del ricorrente, ma anzi provvede proprio a convogliarle verso queste. L'esame della situazione subito dopo eventi piovosi ha evidenziato che, nonostante la non perfetta manutenzione, tale cunetta assolve allo scopo di convogliare le acque e di allontanarle dal fondo della resistente, ma ciò ad esclusivo scapito del fondo del ricorrente. Infatti l'acqua che scorre nella cunetta viene ad essere convogliata, anche grazie alla sua conformazione ed ad un esplicito invito posto alla fine del muro, direttamente nel fondo del ricorrente ove, per le CP_1
pendenze ivi esistenti, va poi a finire dentro il suo impianto di raccolta …" ed ancora "...le parti oggetto di accertamento, invece, non sono servite da alcun idoneo impianto di smaltimento dell'acqua di superficie che, anzi,....va a defluire proprio verso e nella corte del ricorrente, come si può anche rilevare dall'esame delle fotografie riportate alle pagine precedenti...Tale cunetta si sviluppa per una lunghezza di 20 metri e un dislivello di circa 13 cm, per una pendenza media dello 0,6% e con conformazione tale da guidare le acque verso il fondo del ricorrente. A questa cunetta confluiscono le acque di superficie dal piazzale della
pagina 6 di 23 resistente...", ed ancora "...la pendenza ed i dislivelli, pur non eccessivi, una volta superata la discesa che dall'imbocco della via Rapido porta alla parte più interna, non sono però tali da evitare che si crei uno scarico di acque piovane verso l'area di pertinenza del ricorrente, che si trova comunque a quota più bassa di quella della resistente, anche e soprattutto attraverso il deflusso dell'acqua di superficie dell'area della resistente, che viene a convogliarsi nella cunetta apposta al muro aumentandone così la quantità di acqua e quindi la situazione di convogliamento delle acque di superficie verso l'area del ricorrente ...";
- gli indicati fenomeni erano da ascrivere alla realizzazione nella proprietà esclusiva della convenuta della cunetta (indicata dal CT), che modificava lo scolo delle acque da essa promananti facendole convogliare nella griglia di proprietà del
, aggravandone l'uso (inoltre la cunetta non era tenuta in buono stato CP_1
di manutenzione);
- il Condominio attore, attese le risultanze dell'esperita CT, agiva in negatoria al fine di far dichiarare l'inesistenza di diritti di servitù sul proprio fondo da parte di terzi;
- la norma di cui all'art 913 c.c. (applicabile anche ai fondi urbani) imponeva al proprietario del fondo superiore l'obbligo di non fare, il cui contenuto, nel rispetto della naturale configurazione del terreno, consisteva nel divieto di opere o manufatti che modificassero, direttamente o indirettamente lo stato dei luoghi;
- parte convenuta, era comunque responsabile ex art. 2043 c.c., e tenuta in ogni caso a provvedere alla riparazione dei pregiudizi causati, sussistendone i presupposti, con ordine di esecuzione di tutte le opere idonee e necessarie ad incanalare il corso d'acqua proveniente dall'indicata cunetta (anche impedendone l'ingresso nella griglia di proprietà del ) al fine di impedire la CP_1
reiterazione dei fenomeni di allagamenti descritti ed il risarcimento del danno;
- la mediazione (procedimento n. 217 del 7.11.2018) aveva esito negativo stante la mancata partecipazione della convenuta;
pagina 7 di 23 In virtù di tanto concludeva come sopra.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda e formulava domanda in via riconvenzionale rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale, quanto alla domanda principale, rigettarla poiché infondata.
IN VIA RICONVENZIONALE Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, 1. ritenere/dichiarare che la servitù costituita a favore della sulla Controparte_7
proprietà attorea, consistente nel passaggio largo m.4 che da via Garigliano giunge fino alla proprietà della convenuta/attrice in riconvenzionale, può essere esercitata senza limitazioni o condizioni d'uso; segnatamente, che la non ha alcun Controparte_7
obbligo di tenere chiuso l'accesso alla sua proprietà né con cancello né con lucchetti;
considerato poi che, a seguito del provvedimento interinale di cui in narrativa, alla
è stato illegittimamente e coattivamente impedito il libero esercizio della CP_7
servitù, condannare il attore al risarcimento del danno per l'illegittima CP_1
compressione del diritto spettante alla convenuta dall'esecuzione del provvedimento interinale e fino alla emananda sentenza, da commisurarsi ex art.1226 c.c., non essendone diversamente possibile la quantificazione;
2. anche previo accertamento peritale, ritenere/dichiarare che il complesso residenziale di proprietà attorea non rispetta le distanze l-gali dal confine né i distacchi fra edifici;
per l'effetto, voglia condannare il Condominio attoreo all'arretramento delle parti realizzate in violazione, anche parzialmente, e/o, laddove e per le parti per le quali ciò si manifestasse impossibile o estremamente difficoltoso o di pregiudizio alla parte legittima del fabbricato, condannare il stesso al risarcimento del danno da commisurarsi CP_1
alla illegittima servitù imposta alla proprietà della convenuta;
3. acquisita la CT espletata a mezzo del procedimento di ATP, ritenere/dichiarare che il muro di cinta avverso è stato realizzato in parte qua su proprietà della e, per l'effetto, CP_7
condannare l'attore all'arretramento entro il proprio confine;
4. accertato e dichiarato che la via di cui al capo 1 delle conclusioni ha ampiezza utile inferiore a m.4, diversa da quella prevista dall'atto costitutivo della servitù, condannare il attore a CP_1
pagina 8 di 23 ristabilirne l'ampiezza convenzionale.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
La società convenuta ritenendo la domanda attorea infondata in fatto quanto in diritto, a sostegno delle proprie ragioni e delle formulate domande riconvenzionali deduceva:
- il CT nominato per l'ATP veniva incaricato solo di accertare se la proprietà della fosse servita da impianto di raccolta di Controparte_3
acque piovane ed accertava esclusivamente che la corte a servizio del fabbricato e era servita da caditoie “idonee a smaltire solo l'acqua che staziona CP_3 CP_3
nella parte della corte della resistente più lontana dalla zona oggetto di accertamento e, quindi, dalla corte del ricorrente”, mentre affermava CP_1
solamente che la “cunetta” che corre lungo il muro di confine tra le due proprietà convogliava le acque verso la proprietà di parte attrice e, in particolare, nel suo impianto di raccolta, a causa della inferiore quota. Il CT accertava ulteriormente che le pendenze del cortile della convenuta erano pressoché nulle, descrivendone la superficie scoperta come ondulata, con presenza di pozzanghere dovute a piccole depressioni.
- lo scolo delle acque pluvie seguiva il normale andamento del suolo, atteso che ambedue i fabbricati si trovavano ad un livello inferiore rispetto alle due vie pubbliche che li attingono;
- la griglia di raccolta, posta all'ingresso della proprietà e veniva CP_3 CP_3
realizzata dalla dante causa del Condominio attore, la Controparte_8
a seguito di precisa clausola convenzionale, poiché si rendeva necessario convogliare le acque raccolte verso un collettore fognario esistente su via Rapido;
per la qual cosa la e consentì una servitù sulla sua proprietà, dovendo CP_3 CP_3
essere attraversata dal tubo di adduzione;
- tale modalità di smaltimento fu concepita come comune alle parti e, dunque, legittimamente le acque pluvie dalla proprietà si immettono parzialmente nella pagina 9 di 23 detta griglia, non essendovi per l'effetto alcun esercizio abusivo di servitù;
- i lamentati allagamenti non erano argomento dell'ATP, poiché, in tal caso, il tecnico avrebbe anche dovuto rilevare che incidenza avessero nel fenomeno la conformazione stessa del fabbricato avverso, la pendenza della rampa di accesso dalla via Garigliano e le pendenze interne della proprietà avversa, la quale, per agevolare l'ingresso ai garages seminterrati, è stata concepita non piana, ma costantemente in pendenza verso l'interno; il che senza dubbio agevolava il percorso delle acque di dilavamento;
- nella summenzionata possedevano quote di capitale i Controparte_8
signori e Nel 1993, costoro decisero di “uscire” dalla società e a fronte CP_3 CP_3
del diritto alla liquidazione della quota, la “ cedeva Controparte_8
alla odierna convenuta “… il seguente immobile sito in Cassino alla Via Rapido, e precisamente: terreno con insistenti manufatti fatiscenti, esteso il tutto tra coperto e scoperto metri quadrati 4.425,24, confinante con Impresa Volante, Via Rapido,
e restante proprietà della società venditrice a due lati;
in catasto urbano alla partita
732, F. 32, p.lle 1126 sub 8, 1126 sub 9, 1126 sub 10, 1126 sub 11”; contestualmente, fu costituita in favore della convenuta servitù di passaggio con l'art.2: “la vendita è fatta ed accettata a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive in quanto esistenti, in particolare, la società acquirente per accedere all'immobile compravenduto avrà: a) servitù di passaggio su di una striscia di terreno della larghezza di metri lineari quattro, sulla destra per chi guarda dalla Via Volturno a confine con la proprietà dell'Impresa Volante;
la costruzione di tale strada sarà a cura e spese della società venditrice, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico degli utenti come per legge;
b) servitù di passaggio sulla strada già esistente denominata Via Rapido che corre sul retro del terreno oggetto del presente atto e dà accesso sulla Via Palombara attualmente chiuso”.
pagina 10 di 23 - nell'anno 2014 il Condominio attoreo proponeva azione possessoria contro la pretendendo che il cancello posto all'ingresso Controparte_3
della proprietà a servizio esclusivo della stessa, rimanesse chiuso, in CP_3 CP_7
tal modo pretendendo una non prevista restrizione al libero utilizzo della servitù.
Il Tribunale accolse la domanda in via possessoria.
- La aveva il diritto di utilizzare liberamente la Controparte_3
strada dal momento che l'atto costitutivo della servitù non poneva alcun limite;
- nel procedimento possessorio, controparte pretendeva ed otteneva che l'esercizio della servitù da parte della e –non discusso né contestato- dovesse CP_3 CP_3
essere limitato, obbligando a tener chiuso il Controparte_3
cancello d'ingresso, che serve esclusivamente la sua proprietà, mediante apposizione di lucchetto;
- il condominio realizzava un porticato ed un locale caldaia nel distacco CP_1
tra i fabbricati, in evidente violazione delle distanze legali, imponendo servitù indebite all'immobile e peraltro, per ciò che concerne il locale caldaia, CP_3 CP_3
il suo posizionamento risultava di pericolo per lo stesso e per le CP_1
proprietà adiacenti, qual è quella e CP_3 CP_3
- nel procedimento di ATP il perito accertava che porticato e locale caldaia si trovano ad una distanza inferiore a quella di legge rispetto al fabbricato e CP_3
CP_3
- Il fabbricato avverso consta –da progetto- di sei piani (il piano garage sottoposto rispetto alla via Garigliano e ulteriori cinque fuori terra rispetto al livello stradale).
- la distanza dai confini prevista dall'art.8 del regolamento edilizio comunale era pari a metà dell'altezza dell'edificio: che nel caso di specie doveva essere almeno m.8;
- quanto poi al distacco fra fabbricati, la tabella illustrativa dell'art.15 del REC, per le zone semintensive, prevedeva che per i fronti superiori a m.15, il distacco dovesse essere pari a 4/5 dell'altezza; il distacco fra fabbricati doveva essere di pagina 11 di 23 m.13 circa;
- il fabbricato avverso subiva un'addizione all'ultimo piano, poiché dalla destinazione originaria a cantine, è stato sopraelevato e trasformato in abitazione, così aumentando l'altezza valutabile;
- nel procedimento di ATP veniva chiesto di accertare anche quale fosse l'esatto confine fra le due proprietà, poiché di fatto esse erano divise da un muro realizzato da parte avversa, che invade la proprietà e CP_3 CP_3
- il perito d'ufficio individuava il confine, osservando che il muro di cinta avverso invadeva la proprietà e per uno sviluppo di m.16,20; CP_3 CP_3
- il Condominio ricorrente riduceva arbitrariamente la larghezza della via privata, sulla quale la società resistente vantava diritto di passaggio, la quale doveva avere una larghezza di quattro metri, come si legge nell'atto di acquisto: “la società acquirente (n.d.r. per accedere all'immobile compravenduto Controparte_7
avrà: a) servitù di passaggio su di una striscia di terreno della larghezza di metri lineari quattro, sulla destra per chi guarda verso via Volturno, a confine con la proprietà dell'impresa Volante;
la costruzione di tale strada sarà a cura e spese della società venditrice, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico degli utenti come per legge” (cfr. stralcio atto di acquisto).
- il perito dell'ATP determinava che la via aveva una larghezza di oltre i 4 metri di cui all'atto di acquisto e costituzione della servitù; tuttavia, almeno nella parte iniziale, venivano apposti sul margine sinistro dei manufatti lapidei che restringono la superficie utile.
- l'azione proposta da parte attrice si configurava come actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., con riguardo alla striscia di terreno in narrativa meglio identificata, e all'area comune di proprietà esclusiva del in quanto CP_1 CP_1
asseritamente soggetta, in occasione di episodi atmosferici avversi, ad allagamenti determinati dalla cunetta insistente sulla proprietà esclusiva della convenuta società;
pagina 12 di 23 - Tale cunetta convogliava le relative acque direttamente verso la sottoposta area di parte attrice, quindi, nella sua griglia di raccolta, scorrendo sulla relativa superficie rendendola così inidonea al corretto e normale deflusso e procurando danni notevoli anche per allagamento.
Tanto premesso in fatto la domanda volta a far valere l'inesistenza della servitù di scolo va accolta.
La servitù di scarico è un diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di liberarsi delle acque sovrabbondanti del proprio fondo passando attraverso il fondo del vicino. In questo caso trattasi di acqua piovana.
Dall'analisi della CT resa in sede di ATP ed acquisita in corso di causa, è emerso che la cunetta in parola svolge una sua funzione di convogliamento delle acque e di loro deflusso allontanandole effettivamente dal fondo di proprietà della convenuta. L'acqua che scorre nella cunetta viene ad essere convogliata, anche grazie alla sua conformazione e ad un esplicito invito posto alla fine del muro, direttamente nel fondo del ricorrente ove, per le pendenze ivi esistenti, va poi a finire dentro il suo CP_1
impianto di raccolta. Tale cunetta si sviluppa per una lunghezza di 20 metri e un dislivello di circa 13 cm, per una pendenza media dello 0,6% e con conformazione tale da guidare le acque verso il fondo del ricorrente. Le pendenze realizzate, tuttavia non sono però tali da evitare che si crei uno scarico di acque piovane verso l'area di pertinenza di parte attrice, che si trova comunque a quota più bassa di quella della convenuta. Sempre secondo il CT la proprietà del risulta CP_1 CP_1
evidentemente sottoposta a quella della società convenuta.
Tuttavia tale situazione di fatto coincidente con l'esercizio di fatto di un servitù di scolo non trova conforto in alcun atto pubblico che riconosca tale servitù come diritto.
Parte convenuta sul punto ha affermato che tale diritto di scolo sarebbe previsto dall'atto di acquisto della proprietà dall'impresa costruttrice. Invero, in senso contrario all'assunto di parte convenuta, nell'atto pubblico di acquisto del terreno ceduto alla pagina 13 di 23 convenuta dalla venditrice non vi è alcun riferimento ad una Controparte_8
cunetta a cielo aperto come quella rilevata dal CT nella propria relazione svolta in sede di ATP. Anzi a pag. 4 la società costruttrice si riservava di eseguire opere interrata per
l'eventuale passaggio sotterraneo di tubazioni sul fondo della acquirente costituendo sul punto una vera e propria servitù a suo favore: “la società venditrice si riserva la servitù per l'eventuale passaggio sotterraneo di tubazioni per l'allaccio di servizi di utilità collettiva fino a raggiungere il mappale 97 attraverso una striscia di terreno larga tre metri lineari sul lato confinante con l'area di proprietà dell'impresa Volante” vedi pag. 4 atto pubblico per Notaio del 4 maggio 1992 rep. 617 1/14. Persona_1
La previsione contrattuale diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta non consente di ritenere costituita una servitù tramite un caditoia scoperta che corre lungo un muro. Né risulta proposta dalla parte convenuta una domanda riconvenzionale volta ad accertare una eventuale usucapione della servitù come di fatto esercitata né risulta proposta una domanda volta a costituire una servitù di scolo coattiva.
Pertanto va accolta l'azione di negatoria servitù accertandosi che sul fondo della parte attrice non esiste alcuna servitù di scolo.
Quanto alla domanda volta a far cessare ogni molestia di fatto la stessa pure va accolta
Da quanto emerge dall'ATP, la cunetta versa in uno stato di manutenzione non ottimale con vegetazione al suo interno e con presenza di materiale vario (buste, lattine, ecc). Il limite di tale cunetta è rappresentato dal fatto che pur svolgendo la sua principale funzione (allontanare le acque pluvie dal terreno della convenuta) non allontana CP_9
le acque dalle aree di parte attrice, ma anzi provvede proprio a convogliarle verso queste. Tale assunto è stato confermato dall'esperimento peritale svolto dopo gli eventi piovosi, l'acqua che scorre nella cunetta viene ad essere convogliata, anche grazie alla sua conformazione e ad un esplicito invito posto alla fine del muro, direttamente nel fondo del attore ove, per le pendenze ivi esistenti, va poi a finire dentro il CP_1
suo impianto di raccolta.
pagina 14 di 23 Tale circostanza è stata confermata anche dal teste di parte attrice, Testimone_1
“ero presente quando il C.T.U. per l'ATP, è stato sui luoghi di causa e la cunetta
[...]
era in pessimo stato”.
Inoltre, la pendenza ed i dislivelli, pur non eccessivi, una volta superata la discesa che dall'imbocco della via Rapido porta alla parte più interna, non sono tali da evitare che si crei uno scarico di acque piovane verso l'area di pertinenza del attore, che CP_1
si trova comunque a quota più bassa di quella della società convenuta, anche e soprattutto attraverso il deflusso dell'acqua di superficie dell'area della resistente, che viene a convogliarsi nella cunetta apposta al muro aumentandone così la quantità di acqua e quindi la situazione di convogliamento delle acque di superficie verso l'area di parte attrice.
Da tali considerazioni del CT discende che, nel caso che qui occupa, vi sia una lesione del diritto di proprietà dell'attore. Accertata l'inesistenza di un diritto di scolo sul fondo della parte attrice costituente una servitù, anche prendendo in considerazione l'esercizio di fatto di tale servitù, va osservato che quest'ultima consentirebbe al massimo lo scarico delle acque nella griglia di raccolta, ma non consente di certo che la cunetta che ivi le convoglia sia realizzata in maniera non funzionale, mal tenuta e sporca e rechi pregiudizio al fondo servente, provocando come costatato dal CT degli allagamenti in caso di precipitazione anche di media intensità.
Per tale via, deve dichiararsi l'obbligo per la società convenuta, di eseguire ogni lavorazione idonea ad evitare fenomeni di sversamento delle acque pluvie nel cortile di parte attrice mediante la realizzazione o l'adeguamento dell'impianto di raccolta già esistente.
Va invece rigettata la richiesta risarcitoria formulata dall'attrice in quanto non debitamente quantificata né provata.
La convenuta spiega poi quattro domande riconvenzionali.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improponibilità delle domande pagina 15 di 23 riconvenzionali spigate per mancato esperimento della mediazione.
Infatti, questo giudice condivide la tesi della Suprema Corte di Cassazione a Sezione
Unite espresso con la sentenza n. 3452 del 7.2.2024, secondo cui la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, sia che si tratti di domande eccentriche che non eccentriche così come anche per la reconventio reconventionis e per le domande sollevate da terzi chiamati o intervenienti in giudizio.
Va rigetta anche l'eccezione di inammissibilità della domande riconvenzionale per lor mancata connessione con la domanda principale. Invero la trattazione ella domande su cui di seguito si statuisce, sono tutte ricollegabile alla stessa causa petendi costituita dal diritto di proprietà della parte attrice , in particolare del suo contenuto e dei suoi limiti.
In particolare con la prima domanda riconvenzionale parte convenuta chiede a questo
Giudice che la servitù di passaggio, consistente in una striscia di terreno larga m.4 che da via Garigliano giunge fino alla proprietà della convenuta/attrice in riconvenzionale, possa essere esercitata senza limitazioni o condizioni d'uso atteso che parte attrice aveva ottenuto, agendo in via possessoria, l'obbligo in capo alla società convenuta che la stessa tenesse chiuso l'accesso alla sua proprietà con cancello e lucchetti, con condanna al attore al risarcimento del danno per l'illegittima compressione del diritto CP_1
spettante alla convenuta dall'esecuzione del provvedimento interinale e fino all'emananda sentenza, da commisurarsi ex art.1226 c.c.
Parte attrice invero in altro giudizio aveva spiegato azione possessoria (R.G.1487/14) presso l'intestato Tribunale all'esito della quale veniva ordinato alla società CP_7
la chiusura del cancello ad ante, posto a confine tra le due proprietà per mezzo dell'apposizione di apposito lucchetto, con contestuale rilascio di una chiave al titolare dell Ordinava altresì alla società, la cessazione delle turbative e delle molestie CP_3
(consistenti nella rimozione del lucchetto), al fine di consentire all' stessa di CP_3
continuare ad esercitare la servitù nella stessa misura in cui la sessa veniva utilizzata pagina 16 di 23 “prima che la situazione dei luoghi fosse modificata”.
Il giudizio possessorio era stato poi sottoposto a reclamo dalla società convenuta, all'esito veniva confermata l'ordinanza resa all'esito dell'azione possessoria.
Sulla ammissibilità della domanda sì come proposta deve, preliminarmente precisarsi che è acclarato il principio per cui i provvedimenti possessori hanno carattere puramente incidentale. Gli stessi devono essere assorbiti dall'eventuale successiva sentenza definitiva sulla controversia petitoria, unico titolo idoneo a regolare, in via definitiva, i rapporti di natura possessoria e/o petitoria in contestazione tra le parti.
Le due azioni sono, infatti, connotate da presupposti diversi atteso che l'azione possessoria persegue il fine della tutela di una situazione di potere di fatto sulla cosa, mentre la seconda ha ad oggetto l'accertamento di un diritto.
La Corte di Cassazione ha infatti sancito che: “le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa petendi e petitum); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (C. Cass civ. n.
14689/01; in senso conforme C. Cass. civ. n. 7747/99; C. Cass civ. n. 360/95 - C. Cass civ. n. 13450/16).
La domanda pertanto è ammissibile.
Non è in dubbio la sussistenza del diritto di servitù di passaggio sul fondo di parte attrice, risultando controverso l'estensione di tale posizione soggettiva.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'estensione e le modalità
pagina 17 di 23 di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20696 del 9 agosto 2018)
Orbene, non essendo esplicitamente specificata dell'atto di acquisto richiamato la natura, se pedonale o carrabile, della servitù di passaggio in parola, deve allora farsi riferimento ai parametri quali il contenuto del titolo medesimo, le intenzioni delle parti che hanno costituito la servitù, l'ampiezza effettiva del passaggio, l'utilizzo di fatto nel corso degli anni dal fondo dominante.
Dirimenti in tal senso sono le affermazioni rese dai testi escussi. In particolare, il teste di parte convenuta CI affermava “Ho un rapporto di locazione dal 2006 Tes_2
con l'Agenzia Lanni e Risi, in quanto proprietaria dei locali ove svolgo la mia attività professionale. Nessun rapporto con il Condominio. Dal 1994 abitavo a via Garigliano, posto a circa una centinaia di metri. Conosco quindi bene i luoghi per cui è causa.
Dall'ingresso di via Garigliano fino alla proprietà e c'era uno stradello su CP_3 CP_3
cui passavano i camion, forse ancora non c'era neppure il cancello. Dalla proprietà
e c'era poi un altro stradello che portava su via Rapido. Dal 2006 ho preso CP_3 CP_3
lo studio. Inizialmente ho trovato qualche cordicina a chiusura del cancella, ma ciò che ricordo io è stato sempre spalancato fino al 2014-2015: ci passavo anche io con la macchina: poi ho trovato chiuso. …anche io spesso vi accedevo. Come lo facevo io lo facevano pure altro…Dall'ottobre 2006 quasi giornalmente ho attraversato i luoghi di causa, passando per lo stradello. Prima del 2006, ho notato che quando facevano i lavori di costruzione, attraverso quella strada passavano i mezzi di cantiere. Fino al pagina 18 di 23 2006 ho visto la situazione del cancello saltuariamente;
dal 2006 in poi giornalmente.
Rarissimi volte ho visto il cancello accostato, ma non era chiuso a chiave: tanto è vero che l'ho aperto io: sempre dal 2006 in poi”.
Il teste di parte convenuta affermava “abito in linea d'aria a circa 10 metri Tes_3
dal cancello e vi abito dal 20.9.2008 … “Io ho visto il cancello sempre aperto tranne che in alcune occasioni e quando era chiuso non vi era lucchetto e catena ma fil di ferro.
Preciso che io ho sempre visto il cancello aperto perché mi affaccio dal balcone e dalla finestra della mia abitazione per fumare. Ad oggi non risulta aperto il cancello ma non ricordo sino a quando è stato aperto… Il cancello venne aperto in modo frequente quando vi furono dei lavori per cui passavano le betoniere, ma non ricordo il periodo in cui passavano le dette betoniere, pur sempre dal 2008. Non so in che anno è stato posto il lucchetto con la catena. Attualmente il cancello è chiuso con lucchetto”.
In sede di interrogatorio formale del convenuto , poi, il sig. sosteneva che: CP_4
“i lavori sono iniziati nel 2001, e sono stati ultimati nel 2004-2005, momento in cui ci è stato consegnato il passaggio dalla i camion ecc passavano per Controparte_8
questa strada: da un po' di anni non abbiamo più il passaggio a piedi né con mezzi meccanici (cambiano spesso il lucchetto)”.
Inoltre, a sostegno della carrabilità della servitù soccorre l'atto notarile del 1993, nel quale viene precisata l'ampiezza del passaggio per l'accesso all'immobile compravenduto in favore della proprietà della convenuta: “… la società acquirente avrà: a) servitù di passaggio su di una striscia di terreno della larghezza di metri lineari quattro, sulla destra per chi guarda dalla Via Volturno a confine con la proprietà dell'Impresa Volante;
la costruzione di tale strada sarà a cura e spese della società venditrice, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico degli utenti come per legge;
b) servitù di passaggio sulla strada già esistente denominata Via
Rapido (in catasto al F.32 mappale 97) che corre sul retro del terre-no oggetto del presente atto e dà accesso sulla Via Palombara attualmente chiuso”.
pagina 19 di 23 Può dirsi allora che tale servitù veniva concepita come carrabile sia per l'assenza di espressa limitazione in fase costitutiva volontaria sia per l'ampiezza di metri quattro
(idonea per il passaggio di autovetture), sia per l'uso che in concreto ne è stato fatto negli anni (passaggio non solo di autovetture ma anche di mezzi pesanti), sia per la natura edilizia dei fondi e per la loro ubicazione in zona urbana.
La domanda invece di risarcimento danni per illegittima compressione del diritto di passaggio va rigettata non essendo provato il danno lamentato.
La seconda domanda riconvenzionale si sostanzia nella richiesta di accertamento del mancato rispetto da parte del tanto delle distanze legali dal Controparte_1
confine quanto dei distacchi fra edifici. All'esito della CT espletata in seno al procedimento per ATP è emerso che la distanza minima, in relazione alla realizzazione del porticato e del locale caldaia, posizionati entrambi nel distacco tra i fabbricati, è pari a 14,24 metri e massima di 14,69 metri, quindi in ogni caso inferiore ai 15 metri, quale distanza minima in zona semintensiva di P.R.G. Tale distanza è stata misurata tra la facciata del fabbricato della società convenuta e le pilastrature del porticato del attore. CP_1
Nel caso di specie tuttavia parte convenuta non ha fornito la prova che il fabbricato di cui è proprietaria sia stato costruito prima di quello del condominio attore.
Senza la prova di tale dato, risulta impossibile individuare chi tra parte attrice a parte convenuta, edificando, abbia violato le distanze legali.
La domanda va pertanto rigettata.
Con la terza domanda formulata in via riconvenzionale la società convenuta chiede che venga dichiarato che il muro di cinta avverso è stato realizzato in parte su proprietà della società e che per l'effetto il condominio attore debba CP_7
essere condannato all'arretramento entro il proprio confine.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata. Dalle risultanze peritali della CT redatta dall'Ing. in seno al procedimento per ATP, ove veniva accertata l'esatta Per_2
pagina 20 di 23 linea di confine catastale tra le due proprietà (divise da un muro realizzato da parte attrice) emergeva che il muro di cinta avverso invadeva la proprietà e per uno CP_3 CP_3
sviluppo di m.16,20. Tale rilevazione, tuttavia, è stata svolta dal CT mediante la sovrapposizione tra il confine catastale tra le proprietà oggetto di causa e la sagoma planimetrica del muro di recinzione che materializza la separazione.
Tuttavia, il valore probatorio della documentazione planimetrica catastale è pressoché nullo. Secondo consolidata giurisprudenza sul punto, infatti, la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione di certificati catastali, i quali svolgono esclusivamente una funzione sussidiaria, soprattutto in materia di regolazione di confini ex art. 950 c.c. Quando vi siano altri elementi probatori atti a all'individuazione del confine, essi prevalgono. Considerati i rilievi fotografici versati nella CT del procedimento per ATP e l'esame dei luoghi effettivamente svolti, il confine deve ritenersi accertato e materializzato in loco dal muro oggi esistente.
Con l'ultima domanda riconvenzionale parte convenuta ha chiesto che venga accertata la riduzione da parte dell'attore della larghezza della via privata che, come da accordi presi con la dante causa, deve essere di metri lineari 4 sulla quale la società convenuta ha diritto di passaggio.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Infatti, risulta essere stato accertato dal CT dell'ATP e dunque è provato, che la via in questione ha un'ampiezza di oltre 4 metri e per la precisione di metri lineari 4,15.
Parte attrice ha poi proposto con la memoria ex art. 183 c.p.c. altre tre domande come reconventio reconventionis e segnatamente:
“si insta 1) perché sia affermato il diritto dello attore (proprietario del fondo servente) all'esercizio della facoltà di cui all'art. 841 cc, di chiudere il fondo con un cancello per preservarlo, impedendo l'accesso ai non aventi diritto, non impedendo (come dall'ordinanza possessoria a seguire verificatosi) il pacifico esercizio della servitù di passaggio, consentendo al solo titolare l'ingresso in maniera comoda a piedi ed a non pagina 21 di 23 aggravarla (continuando a mantenere – come a tutt'oggi – le chiavi del cancello), tanto avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità di esercizio ed alla configurazione dei luoghi;
2) perché sia affermato il diritto del titolare del diritto di servitù di passare sullo stradello solamente a piedi e di poterlo esercitare solamente senza consentire e/o agevolare il passaggio a terzi estranei;
3) perché sia affermato il dovere del titolare del diritto di passaggio a provvedere alle spese di manutenzione della servitù, congiuntamente con l'esponente, mentre, sulle domande riconvenzionali sub 2 e sub 3, dichiararle inammissibili ovvero rigettarle per i su esposti motivi, così come per la domanda riconvenzionale sub 4”.
Le prime due domande invero sono incompatibili con le domande riconvenzionali avanzate dalla società e per cui esse devono ritenersi implicitamente CP_3 CP_3
assorbite dalle statuizioni su quest'ultime secondo quanto sopra esposto.
La terza domanda è priva di interesse in quanto il soggetto titolare del diritto di passaggio sul fondo servente è già per legge (art. 1609 c.c.) tenuto al pagamento delle spese di manutenzione del passaggio stesso.
Tenuto conto del parziale accoglimento delle reciproche domande come anche della sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite del presente giudizio come anche quelle del procedimento per ATP.
Le spese di CT , come decreto già emesso, vanno poste a carico delle parti in misura uguale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Complesso Residenziale
Controparte_1
- In relazione all'azione negatoria servitutis accoglie la domanda e quindi accerta l'inesistenza di un diritto di servitù di scolo da parte della convenuta sul fondo della parte attrice;
pagina 22 di 23 - in accoglimento della domanda del attore volta a far cessare le CP_1
molestie di fatto, dichiara l'obbligo per la società convenuta di eseguire ogni lavorazione idonea ad evitare fenomeni di sversamento delle acque pluvie nel cortile di parte attrice;
- rigetta la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice formulate nella memoria ex art. 183 sesto coma c.p.c. primo termine;
Sulle domande riconvenzionali formulate:
- Dichiara la natura carrabile della servitù di passaggio in parola, per l'effetto accerta che la stessa può essere esercitata senza limitazioni o condizioni d'uso;
- Rigetta la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali tra gli edifici formulata dalla Agenzia Lanni e Risi;
- Rigetta la domanda di accertamento del diverso confine tra le due proprietà costituito dal muro di recinzione esistente;
- Rigetta la domanda accertamento della riduzione da parte dell'attore della larghezza della via privata sulla quale la società convenuta ha diritto di passaggio;
- Compensa le spese tra le parti.
- Pone le spese di CT , come da decreto già emesso, a carico delle parti in misura uguale.
Cassino, 08/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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