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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4824/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42409 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4545/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nel ricorso Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, notificato il 19.4.2024 e relativo a TARI del Comune di Catania per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso, eccepisce l'intervenuta prescrizione del debito tributario. Eccepisce ancora l'omessa allegazione degli atti prodromici a quello impugnato, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e la prescrizione di interessi e sanzioni.
Si è costituito il Comune di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L' avviso di accertamento oggetto della controversia venne infatti regolarmente notificato al ricorrente, con consegna a mani della madre, in data 23.2.2024 (e non il 19.3.2024, come sostenuto da parte ricorrente).
Deve infatti ricordarsi che l'art. 67 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) ha introdotto una sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione delle attività degli enti impositori per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 (pari a 85 giorni).
Orbene, considerando che all'8 marzo 2020 erano correnti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso/parziale versamento per tutti gli anni dal 2015 al 2019, deve ritenersi che i termini di prescrizione e decadenza quiquennale per gli atti di accertamento fissati al 31.12.2023 (come quelli oggetto della presente controversia) siano stati prorogati al 26.3.2024.
Non convince in alcun modo, d'alta parte, la tesi di parte ricorrente per la quale la sospensione dei termini introdotta con la disciplina emergenziale da COVID-19 debba considerarsi limitata agli atti di accertamento per l'annualità 2015 e non anche per le successive. Se così fosse stato, infatti, il legislatore avrebbe certamente specificato che la sospensione in questione avrebbe dovuto riguardare non tutti i termini di prescrizione e decadenza in materia tributaria, ma solo quelli a scadenza finale nell'anno 2020.
Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento alla dedotta prescrizione di sanzioni e interessi, i cui motivi vanno parimenti rigettati. I restanti motivi di ricorso, per la loro genericità, vanno ritenuti inammissibili.
Così è per la dedotta omessa allegazione degli atti prodromici: trattandosi di avviso di accertamento, ossia il primo atto con il quale l'amministrazione tipicamente informa il contribuente di un omesso versamento, non si comprende quale avrebbe dovuto essere l'atto prodromico da allegare.
Altrettanto dicasi per l'eccezione afferente al difetto di motivazione della cartella in ordine alle modalità di calcolo degli interessi dovuti. In proposito, a prescindere dalla genericità delle doglianze avanzate in ricorso, si rileva che nell'avviso di accertamento sono indicate le fonti normative da cui deriva il predetto calcolo, che pertanto non è arbitrario ma collegato a principi ben definiti e conoscibili dalla generalità dei consociati.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 15.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4824/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42409 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4545/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nel ricorso Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, notificato il 19.4.2024 e relativo a TARI del Comune di Catania per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso, eccepisce l'intervenuta prescrizione del debito tributario. Eccepisce ancora l'omessa allegazione degli atti prodromici a quello impugnato, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e la prescrizione di interessi e sanzioni.
Si è costituito il Comune di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L' avviso di accertamento oggetto della controversia venne infatti regolarmente notificato al ricorrente, con consegna a mani della madre, in data 23.2.2024 (e non il 19.3.2024, come sostenuto da parte ricorrente).
Deve infatti ricordarsi che l'art. 67 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) ha introdotto una sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione delle attività degli enti impositori per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 (pari a 85 giorni).
Orbene, considerando che all'8 marzo 2020 erano correnti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso/parziale versamento per tutti gli anni dal 2015 al 2019, deve ritenersi che i termini di prescrizione e decadenza quiquennale per gli atti di accertamento fissati al 31.12.2023 (come quelli oggetto della presente controversia) siano stati prorogati al 26.3.2024.
Non convince in alcun modo, d'alta parte, la tesi di parte ricorrente per la quale la sospensione dei termini introdotta con la disciplina emergenziale da COVID-19 debba considerarsi limitata agli atti di accertamento per l'annualità 2015 e non anche per le successive. Se così fosse stato, infatti, il legislatore avrebbe certamente specificato che la sospensione in questione avrebbe dovuto riguardare non tutti i termini di prescrizione e decadenza in materia tributaria, ma solo quelli a scadenza finale nell'anno 2020.
Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento alla dedotta prescrizione di sanzioni e interessi, i cui motivi vanno parimenti rigettati. I restanti motivi di ricorso, per la loro genericità, vanno ritenuti inammissibili.
Così è per la dedotta omessa allegazione degli atti prodromici: trattandosi di avviso di accertamento, ossia il primo atto con il quale l'amministrazione tipicamente informa il contribuente di un omesso versamento, non si comprende quale avrebbe dovuto essere l'atto prodromico da allegare.
Altrettanto dicasi per l'eccezione afferente al difetto di motivazione della cartella in ordine alle modalità di calcolo degli interessi dovuti. In proposito, a prescindere dalla genericità delle doglianze avanzate in ricorso, si rileva che nell'avviso di accertamento sono indicate le fonti normative da cui deriva il predetto calcolo, che pertanto non è arbitrario ma collegato a principi ben definiti e conoscibili dalla generalità dei consociati.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 15.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Testa