Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 2659/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/02/2025, innanzi al Giudice Dr.ssa Francescamaria Piruzza, è presente l'avv.
Favata il quale discute la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e si riporta alla comparsa conclusionale. Insiste nell'accoglimento delle domande formulate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice, riaperto il verbale, in assenza delle parti, provvede come di seguito:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Piruzza Francescamaria, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2659/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Favata giusta mandato allegato alla Parte_1
citazione (PEC: ; Email_1
Attrice
nato a [...] il [...], , nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
del Vallo il 10/04/1946, nato a [...] il [...] e Controparte_3 CP_4
, nato a [...] il [...];
[...]
Convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
* * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna attrice, premettendo di essere dal 2020 ad oggi possessore “uti dominus”, pacificamente ed ininterrottamente dell'immobile sito in
Mazara del Vallo nella via Caperi snc, identificato al foglio di mappa 157, particella 960,
censito nel catasto fabbricati del Comune di Mazara del Vallo, adibito come sua abitazione da utilizzare nel periodo estivo e in tutti i periodi dell'anno in cui si reca a Mazara del Vallo, senza subire mai alcuna interferenza né da parte degli odierni intestatari, né da parte di terzi e disponendo dello stesso in modo pieno ed esclusivo anche attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, agiva in giudizio chiedendo di “dichiarare che l'immobile, sito in Mazara del
Vallo nella via Caperi, censito al foglio di mappa 157 particella 960, del catasto fabbricati del
comune di Mazara del Vallo, deve ritenersi oramai definitivamente usucapito per possesso pacifico ed ininterrotto ultraventennale dalla sig.ra , e, per l'effetto emettere Parte_1
sentenza che dichiari ex art. 1158 c.c. che il bene “ de quo” si appartiene in modo pieno ed
esclusivo alla sig.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]
AT (PC) nella Via Po n 130 int D CF.n , ordinando alla C.F._1
conservatoria immobiliare l'annotazione della emittenda sentenza”.
Non si costituivano in giudizio i convenuti, ritualmente citati e non comparsi che pertanto devono dichiararsi contumaci.
2)Tanto premesso, si osserva che la domanda proposta è fondata e va, per quanto di competenza, accolta, avendo l'attrice correttamente assolto l'onere della prova sulla stessa incombente.
Ed infatti dall'escussione dei testi , e , le cui Testimone_1 Controparte_5 Tes_2
dichiarazioni sono risultate intrinsecamente coerenti e non smentite da alcuna risultanza istruttoria, è emerso in modo chiaro ed incontrovertibile che l'attrice ha posseduto per oltre vent'anni e certamente dal 2020, in modo pacifico e continuato l'immobile oggetto della proposta azione di rivendica, utilizzandolo per l'esclusivo soddisfacimento delle proprie esigenze personali ed esplicando sullo stesso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà con modalità tali da escludere il compossesso da parte di terzi soggetti.
Ed invero l'attrice ha realizzato nel tempo molte attività, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, a proprie spese e commissionando i lavori necessari.
Il teste ha riferito: “so per certo che ha fatto lavori in casa, tipo la realizzazione Controparte_5
di un camino, ha fatto la cucina e la manutenzione che si fa in una casa, tipo ogni tanto
pitturava, ecc.; so che in quella casa pioveva e quindi so che ha rifatto il tetto e so che ha fatto la manutenzione e dico fa perché attualmente ci sono lavori in questa casa”.
Il teste ha confermato l'esecuzione di lavori di manutenzione effettuati Tes_2
sull'immobile e che tali lavori venivano pagati dall'attrice. Lo stesso ha riferito: “io faccio
questi lavori in quanto dipendente della ditta di mio figlio;
il materiale lo compra la ditta e poi
lei ce lo paga, lei ha ristrutturato i bagni, ha ristrutturato tutta la casa, gli infissi, le porte,
impianti idrici ed elettrici, ha sistemato pure il tetto, l'ha portato a nuovo questa casa e lei ha
pagato la ditta sia per i lavori che per il materiale, sta facendo pure tutta la pavimentazione, fra un mesetto circa dovremmo consegnare tutti i lavori”.
L'attrice ha inoltre provveduto a destinarlo ad abitazione propria e della sua famiglia,
comportandosi come esclusiva proprietaria del bene tanto da sopportare anche i costi per la ristrutturazione come dichiarato dal teste il quale ha precisato che “dalle fatture Tes_2
che mio figlio rilascia alla l'immobile risulta in catasto al foglio 157, particella 960”; Pt_1
lo stesso ha inoltre esibito ultima fattura emessa dalla ditta del figlio da cui risulta l'intestazione catastale prima detta.
I testi e hanno inoltre confermato che l'attrice è l'unica ad Testimone_1 Controparte_5
avere il possesso delle chiavi di accesso all'immobile in questione dal 2020 e senza mai subire alcuna rivendicazione da parte di terzi.
Non risulta che vi sia stata mai opposizione formale da parte degli intestatari dell'immobile odierni convenuti i quali, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, con ciò evidenziando disinteresse per le sorti del bene in questione, come pure confermato dalla mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale loro deferito. Gli stessi, pertanto, non hanno fornito elementi di prova contraria rispetto a quanto dedotto dall'attrice.
L'esito probatorio complessivo del processo consente di ritenere provati tutti i presupposti fattuali integrativi dell'acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà immobiliare per cui è causa.
In particolare, dall'istruttoria svolta hanno trovato riscontro: la legittimazione passiva dei convenuti (v. certificazione ipotecaria a firma del notaio depositata dall'attrice Persona_1
in data 06/07/3023); il possesso continuato, ininterrotto e pacifico uti domini da parte dell'attrice, a far data dal 2020; la durata ultraventennale del possesso e la sua continuità nel tempo.
Nessun atto di contestazione del possesso altrui e nessun atto idoneo a degradare il possesso,
così come provato anche in maniera presuntiva, in mera detenzione (sotto il versante soggettivo)
è stato offerto.
Sulla scorta dei superiori rilievi deve, dunque, dichiararsi in favore dell'attrice l'acquisto a titolo originario, in forza dell'usucapione ventennale, della piena proprietà dell'immobile sito nel
Comune di Mazara del Vallo nella via Caperi snc, identificato al foglio di mappa 157, particella
960, censito nel catasto fabbricati del Comune di Mazara del Vallo.
La presente sentenza, ai sensi degli artt. 2643 n. 14 e 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio della Provincia di
Trapani.
3) Le spese di lite, stante la contumacia dei convenuti e la natura della controversia, vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
1) dichiara l'acquisto a titolo originario, per usucapione ventennale, in favore dell'attrice della piena proprietà dell'immobile sito nel comune di Mazara del Vallo nella Parte_1 via Caperi snc, censito nel catasto fabbricati del Comune di Mazara del Vallo al foglio di mappa
157, particella 960;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3) dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Marsala, così deciso all'udienza del 10 febbraio 2025.
Il Giudice
Francescamaria Piruzza