Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/03/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
NI ZI Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere GU LL Primo referendario relatore
S E N T E N Z A
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24322 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it attore
nei confronti di LI NC, nata a [...] il [...] e residente a Terranova da Sibari in via D’Aragona n. 1, C.F.
[...]
convenuto
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, letta la relazione e uditi il S.P.G. dott. Costantino Nassis; per la convenuta nessuno è comparso.
Sentenza n. 74/2026
FATTO
1. Con citazione del 26.6.2025 la procura regionale agiva in giudizio nei confronti della convenuta indicata in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento del danno pari a 13.276,12 euro, in favore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre interessi ex art. 33, comma 2, della legge n.
724/94, ovvero nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali dalle scadenze previste per i versamenti alla pubblicazione della sentenza e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna gli interessi legali fino al soddisfo, oltre alle spese di giustizia.
L’azione traeva origine dalla segnalazione di danno del 9 ottobre 2024 con cui l’agenzia delle accise, dogane e monopoli, ufficio dei monopoli per la Calabria, comunicava che la concessionaria LI NC, titolare della ricevitoria lotto n. CS3200BA3204 ubicata a Tarsia, aveva omesso di versare i proventi del gioco del lotto pari ad euro 19.611,05 relativi alle settimane contabili del 10 settembre, del 17 settembre e del 24 settembre 2024.
L’agenzia intimava invano il pagamento dei versamenti dovuti
(del 20.09.2024 e dell’08.10.2024) e in data 20 settembre 2024 provvedeva alla sospensione della concessione relativa alla ricevitoria.
A seguito dell’invito a dedurre la signora LI trasmetteva le proprie deduzioni evidenziando le proprie difficoltà economiche e rilevando l’avvenuto incameramento del deposito cauzionale, attestato da parte dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente rideterminazione del danno erariale imputabile nell’importo di euro 13.276,12.
In punto di diritto, evidenziato il rapporto di servizio, la procura richiamava la disciplina di riferimento generale sul maneggio di pubblico denaro con l’articolo 194 del r.d. 827/24, nonché, per i concessionari titolari delle ricevitorie del lotto, quella specifica dettata dall’articolo 24 del d.P.R. 07/08/1990 n. 303, con i relativi obblighi connessi alla titolarità della ricevitoria (tra cui quello di versare il giovedì di ogni settimana contabile successiva all’estrazione i proventi della settimana precedente e, sulla base dell’articolo 191, r.d. n. 827/1924, l’obbligo del versamento del non riscosso per riscosso).
Veniva richiamata altresì la regolamentazione convenzionale del rapporto (art. 2, comma 1), sull’obbligo in capo alla concessionaria del versamento delle somme dovute.
Dunque, dovendosi considerare il titolare della ricevitoria a tutti gli effetti come agente contabile (con applicazione dell’articolo 74 del r.d. 2440/23 e gli articoli 178 e 194 del r.d. n. 827/24),
può essere considerato esente da responsabilità per l’omesso versamento solo ove dimostri che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile; per contro la procura evidenziava che la convenuta aveva realizzato più condotte omissive, non adempiendo agli obblighi di versamento imposti dalle norme di regolamentazione richiamate, rappresentando sotto il profilo dell’elemento soggettivo l’esistenza di condotte caratterizzate da dolo, quale consapevolezza dell’evento dannoso.
2. L’atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati alla convenuta, in data 11.7.2025.
3. La convenuta non si costituiva in giudizio.
4. In data 30.9.2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava che la convenuta aveva provveduto, sebbene in ritardo, al saldo del debito residuo verso l’erario per i proventi delle giocate del lotto dovuti pari a € 13.276,12 e, pertanto –
considerato il parziale ripianamento del debito erariale a seguito del versamento di € 6.335,43 effettuato in data 10/04/2025 dalla Zurich Insurance Europe Ag – comunicava che il debito verso l’erario per l’omesso versamento dei proventi del gioco del lotto dovuti dalla sig.ra LI NC, risulta estinto.
5. All’udienza del 27 gennaio 2026 il pubblico ministero chiedeva la declaratoria di contumacia, si riportava alle proprie conclusioni dell’atto introduttivo ed insisteva per l’accoglimento della domanda.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. In via pregiudiziale è opportuno richiamare la giurisdizione contabile in subiecta materia, considerato che, per pacifico orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti
(cfr. sez. I Centrale d’Appello, sentenza n. 89/2019; sez. II Centrale d’Appello, sentenza n. 146/2021; da ultimo, Corte dei conti sez. giur. Calabria, sentenza n. 210/2023; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., sentenza n. 504/2018), il concessionario del gioco del lotto è legato da rapporto di servizio con l’amministrazione in forza di una concessione-contratto, ed è agente contabile soggetto alla disciplina del titolo V, Capo I, del r.d. n. 827/1924, e, quindi, alla speciale responsabilità erariale dalla quale l’agente può liberarsi solo provando il caso fortuito o la forza maggiore.
7. In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta, considerato che l’atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza le venivano notificati in data 11.7.2025 e non si è costituita in giudizio.
8. Nel merito, atteso l’avvenuto pagamento dell’intero debito residuo, pari ad € 13.276,12 contestato in questa sede, come da dichiarazione del dott. Vincenzo Conti, dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione territoriale Calabria ufficio dei Monopoli per la Calabria, depositata il 30.9.2025, la quale espressamente indica che “alla data odierna, il debito verso l’erario per l’omesso versamento dei proventi del gioco del lotto dovuti dalla sig.ra LI NC, risulta estinto”, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto ristoro del danno patito dall’amministrazione.
9. Ai fini delle spese, atteso che il pagamento risulta avvenuto solo successivamente all’introduzione del giudizio (con
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deposito della citazione in data 26.6.2025), ricorre un’ipotesi di soccombenza virtuale a carico del convenuto con relativa condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24322 del Registro di Segreteria:
- dichiara la contumacia di NC LI;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna NC LI al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si quantificano come da nota a margine.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 27 gennaio – 23 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
GU LL NI ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 20/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente