Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2026, proposto da
NI BI, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 25 marzo 2025 n. 80.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. CA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe BI NI agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 25.03.2025, n. 80, che, accertata l’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrisponderle un’indennità onnicomprensiva pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi, dalla cessazione dell’ultimo contratto al saldo;
Si è costituto in giudizio il Ministero per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’accredito dell’indennità alla ricorrente.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta , da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, anche in considerazione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari (Cons. Stat., Sez. III, 25.3.2016, n. 1247).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 25.03.2025, n. 80, mediante la corresponsione dell’indennità oggetto del ricorso nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LL, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
AN FE, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA LL |
IL SEGRETARIO