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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/11/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 490 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Marcello Parte_1
Campagnuolo, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi, 42, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. sig. , rappresentata Controparte_1 CP_1
e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Francesco Romano, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi, 40, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/02/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 7/09/1998 al Controparte_1
24/01/2022, quando era stato illegittimamente licenziato, giusta contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- di essere stato assunto con qualifica di meccanico, inquadrato nel 5° livello del CCNL di categoria,
e di aver svolto per l'intero periodo le mansioni promiscue di meccanico ed elettrauto;
- di avere eseguito la prestazione presso l'officina meccanica di riparazione e manutenzione autoveicoli sita in Benevento, via M. Pacifico, 58;
- di avere costantemente osservato l'orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 19.00, eseguendo in media 50 ore di lavoro effettivo settimanale;
- di non avere mai fruito di permessi retribuiti o riposi compensativi;
- di aver goduto di soli dieci giorni di ferie all'anno, senza percepire alcuna indennità sostitutiva;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione e tredicesima mensilità, gli importi risultanti dalle buste paga, predisposte e consegnate dalla datrice, inizialmente in contanti e successivamente tramite assegno;
- di aver percepito, a titolo di TFR alla cessazione del rapporto, quando indicato nel cedolino di gennaio 2022, al netto di varie trattenute illegittimamente operate;
1 - che nel periodo OV era stato sospeso dal lavoro (ad eccezione dei giorni dal 18 al 26 maggio
2020, in cui aveva lavorato) e posto in cassa integrazione, poi messo in ferie forzate;
- che aveva impugnato gli illegittimi provvedimenti datoriali;
- che con pec del 20/01/2022 la datrice gli aveva comunicato la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo dal 24/01/2022, corrispondendogli successivamente l'indennità sostitutiva del preavviso per 10 giorni lavorativi;
- che aveva impugnato il licenziamento;
- che era risultato vano il tentativo di bonario componimento della controversia;
- che il giudice adìto con ricorso ex art. 1, co. 47-48, l. 92/2012 avverso il licenziamento aveva dichiarato inammissibile il capo di domanda relativo al pagamento delle differenze retributive.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentirla condannare, Controparte_1 previo accertamento dell'instaurazione fra le parti, nel periodo 7/09/1998-24/01/2022, di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi con le modalità di cui al ricorso, al pagamento di € 254.456,76 a titolo di differenze retributive ed € 17.598,74 indebitamente trattenuti sul TFR, ovvero della maggiore o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa.
Si è ritualmente costituita la resistente, contestando con varie argomentazioni il contenuto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “i)-accertare e dichiarare dovute al ricorrente Sig. Pt_1
in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, esclusivamente la somma complessiva lorda di
[...]
€ 30114,74, di cui € 11932,96 a titolo di indennità per ferie non godute, € 9097,82 a titolo di indennità per permessi non usufruiti, € 8229,62 a titolo di differenze sul lavoro ordinario maturate in relazione all'intercorsa durata del rapporto, € 854,34 a titolo di differenza maturata sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi, somma che si offre al ricorrente a tacitazione di ogni suo diritto e/o pretesa economica discendente dall'intercorso rapporto di lavoro con la società resistente;
ii)-rigettare, quindi, la domanda proposta dal ricorrente per la residua somma di € 224342,02 (=€ 254456,76 somma lorda complessivamente richiesta a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute, permessi non goduti e TFR - € 30114,74 somma lorda effettivamente dovuta al ricorrente per le stesse causali come innanzi specificata = € 224342,02); iii)-rigettare la richiesta del ricorrente di restituzione della somma di € 17598,74, trattenuta sull'ultima busta paga di gennaio 2022 perché infondata, in fatto ed in diritto;
iv)-compensare, alla luce della enorme sproporzione tra la somma richiesta dal ricorrente pari alla somma complessiva di € 272055,50 (di cui € 254456,76 per differenze retributive ed € 17598,74 somma indebitamente trattenuta) e quella effettivamente dovuta di € 30114,74 come innanzi specificato, le spese legali del presente giudizio”. All'esito della prima udienza, preso atto del riconoscimento di debito operato dalla resistente in memoria, è stata emessa ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. per il pagamento di € 30.114,74, di cui € 854,34 a titolo di differenza maturata sul trattamento di fine rapporto, ed è stata ammessa la prova per testi richiesta da entrambe le parti.
Escussi i testi, la causa è stata rinviata per la discussione e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa all'esito della camera di consiglio con sentenza con motivazione contestuale.
La causa concerne un rapporto di lavoro subordinato regolarmente formalizzato, intercorso nel periodo dal 7/09/1998 al 23/01/2022, quando si interrompeva a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. modello c2 storico;
attestato di servizio;
buste paga;
lettera di licenziamento).
Il licenziamento non è oggetto del giudizio;
esso è stato infatti impugnato con ricorso ex art. 1, co. 47-
48, l. 92/2012, respinto con ordinanza del 12-15/05/2023.
2 In questa sede, il ricorrente rivendica invece differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, festività nazionali, indennità per ferie e permessi non goduti e TFR, assumendo di avere osservato, per l'intero periodo, un orario di lavoro ampiamente superiore a quello registrato e retribuito, di non avere goduto interamente delle ferie e dei permessi spettanti e di non avere percepito la relativa indennità sostitutiva.
Chiede, inoltre, la restituzione della somma di € 17.598,74 trattenuta sul TFR per la restituzione di somme erogategli a titolo di prestito nel periodo 2002-2011 e non recuperate in corso di rapporto.
Per quanto concerne la domanda di differenze retributive, giova premettere che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36
Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del
05/05/2001).
Dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente è stato inquadrato nel 5° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche artigiane, con mansioni di meccanico.
Tutte le voci della retribuzione risultano, conseguentemente, parametrate alla paga prevista per detto livello (cfr. buste paga).
Il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore metalmeccanico ed installazione di impianti (Confartigianato e altre associazioni datoriali con , e ) – CP_2 CP_3 CP_4 versato in atti da entrambe le parti – deve ritenersi pacificamente applicabile, sia in quanto
3 espressamente indicato nelle buste paga e nell'attestato di servizio del 27/05/2020, sia in quanto la stessa resistente ha riconosciuto che occorre fare riferimento a tale contratto per la disciplina del rapporto.
È, tuttavia, opportuno evidenziare che, come correttamente evidenziato dalla società, tale CCNL non coincide con quello impiegato per la redazione del conteggio allegato al ricorso (ovvero il CCNL
Metalmeccanici Piccola Industria sottoscritto da Confapi, Fim Cisl, Fiom Controparte_5
Cgil e Uilm Uil); pertanto, detti conteggi devono ritenersi inidonei alla quantificazione delle eventuali somme a credito del lavoratore.
Ancora, lo svolgimento di mansioni di meccanico/elettrauto risulta dall'attestato di servizio e dal modello c2 storico, oltre ad essere del tutto pacifico anche alla luce delle difese della società resistente.
In merito agli orari di lavoro e alle ferie, occorre valutare gli esiti della prova per testi.
Il teste amico del ricorrente e cliente dell'officina, ha dichiarato: “non conosco Testimone_1
l'orario di lavoro del ricorrente;
io ci andavo quando avevo bisogno, normalmente chiamavo prima il sig. e poi passavo quando uscivo dal lavoro … sono stato cliente dell'officina dal 2008 fino Pt_1
a 4 o 5 anni fa;
preciso che prima vivevo più a Roma che a Benevento, adesso è il contrario … portavo la macchina di solito dopo le 14.15/14.30, quando rientravo dal lavoro … non so se il ricorrente abbia fruito di permessi retribuiti o riposi compensativi, posso dire che qualche volta l'ho invitato a venire
a Roma e lui mi ha sempre detto che non poteva durante l'anno perché le ferie venivano date solo in agosto … non so di quanti giorni di ferie godesse il ricorrente … nulla so sul 17 marzo 2020, né so se abbia lavorato dal 18 al 26 maggio 2020”. Il teste , dipendente della resistente dal 1985 al 2002 e ora titolare di un'officina propria, Testimone_2 che si appoggia alla per lavori di iniezione diesel, ha riferito: “da quando ho iniziato a CP_1 lavorare là abbiamo sempre fatto 40 ore settimanali, dalle 8.30 alle 13, e dalle 15 alle 18.30, da lunedì
a venerdì … non abbiamo mai fatto lavoro straordinario, poteva capitare un ritardo di dieci minuti per finire, oppure se durante la giornata ci prendevamo un permesso per allontanarci una mezz'ora la recuperavamo la sera … il ricorrente osservava l'orario che ho detto, facevamo tutti lo stesso orario”. Il teste , suocero del ricorrente, ha dichiarato: “so che ha lavorato presso l'officina Testimone_3 dei fratelli sia perché per un periodo io ho abitato vicino alla officina stessa, e lui è stato un CP_1 paio d'anni in casa mia, sia perché mi capitava spesso di passarci o di accompagnarlo. Come cliente, ci sono andato una volta sola … il ricorrente lavorava dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19, da lunedì a venerdì … conosco questo orario sia perché come ho detto abitavo vicino, e passavo davanti all'officina, sia perché mi è capitato di accompagnarlo quando lui non aveva la macchina … non so se abbia fruito di permessi retribuiti o riposi compensativi … di solito, il ricorrente faceva dieci giorni di ferie all'anno, e tanto posso dire in quanto io andavo al mare e portavo con me mia figlia, cioè sua moglie, e i bambini, mentre lui aveva solo quei dieci giorni oppure ci raggiungeva il sabato … non ricordo di preciso se nel periodo dal 18 al 26 maggio 2020 abbia lavorato, anche se mi sembra di sì”.
Il teste , dipendente della resistente dal 2015 con mansioni di meccanico, ha riferito: Testimone_4
“lavoriamo dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, da lunedì a venerdì; è il medesimo orario da quando ho iniziato. Facevamo sempre tutti questo orario, anche il ricorrente … non facevamo mai straordinari … mi è capitato qualche volta di rimanere per una decina di minuti dopo le 18.30, per lo più per fare un favore a un amico, ma gli altri se ne andavano, anche i titolari. Chiudevo poi io … le chiavi le avevano i titolari, io no, loro scendevano poi a chiudere a chiave … l'azienda chiudeva due settimane nel periodo di Ferragosto, inoltre nel corso dell'anno prendevamo i giorni che ci servivano,
4 io almeno prendevo spesso il venerdì per andare a trovare mia figlia che sta fuori … il periodo di chiusura era quello delle due settimane centrali di agosto;
il ricorrente, così come me, lavorava nelle altre due settimane di agosto, in cui stavamo aperti”.
La teste , dichiaratasi a conoscenza dei fatti di causa in quanto titolare di uno Testimone_5 studio fotografico situato nei pressi dell'officina, ha riferito: “il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, io arrivavo intorno alle 8,05-8,10, dopo aver accompagnato i miei figli a scuola e il ricorrente già stava lavorando. Andavo via alle 13,30, quando loro stavano chiudendo e spesso mi chiedevano di spostare la macchina perché la parcheggiavo davanti al loro cancello. Preciso che in estate arrivavo alle 9,00. Il mio negozio era aperto dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 20,00, ma quando accompagnavo i bambini a scuola andavo ad aprire prima … quanto io tornavo alle 16,00, loro erano già aperti. Non ricordo con precisione a che ora aprivano, a volte mi è capitato di fare orario continuato per aspettare i corrieri e loro aprivano intorno alle 14,30. Non ricordo con esattezza, ma più o meno quello era l'orario. Quando io andavo via alle 20,00, loro già avevano chiuso, mi facevano spostare la macchina intorno alle 19,00 … io ho avuto il laboratorio nei pressi dell'officina, dal 2008 al luglio 2020. Il mio laboratorio era sito alla Via Pacifico 60 … I locali erano attaccati e le entrate erano parallele, quando ero nel negozio non avevo modo di vedere in officina, ma se uscivo sì … io non riuscivo a vedere dentro l'officina, ma solo se lasciavano le auto in fila, in mezzo all'entrata, avevo modo di vedere. Però, spesso, quasi ogni due-tre giorni, andavo dal ricorrente a prendere una brucolina per avvitare gli sgabelli. … nulla so in relazione ai permessi e riposi goduti dal ricorrente
… non so di quanti giorni di ferie ha goduto il ricorrente, so solo che l'officina chiudeva una settimana prima e una dopo Ferragosto … non so se nel periodo del lockdown, il ricorrente ha lavorato … preciso che io, quando arrivavo alle 8,05- 8,10 già vedevo il ricorrente, perché lui mi salutava.
Preciso che ciò avveniva quando parcheggiavo la macchina davanti al loro cancello e quando parcheggiavo vicino al marciapiede passavo davanti al cancello e il ricorrente mi salutava sempre”.
Il teste dipendente della resistente dal 1987 al 2005 e cognato dei titolari, ha riferito: Testimone_6
“l'officina era aperta dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30, dal lunedì al venerdì. Gli orari sono sempre stati questi nel periodo in cui io ho lavorato … nel periodo in cui io ho lavorato, non hanno mai chiesto di fare lavoro straordinario”. Alla luce delle testimonianze raccolte va, innanzitutto, escluso che il ricorrente abbia assolto all'onere di dimostrare di aver goduto di ferie e permessi in misura inferiore rispetto a quella riconosciuta dalla stessa resistente nel conteggio predisposto al fine della costituzione in giudizio.
Dei testi citati da parte ricorrente, nessuno ad eccezione di – suocero del , le Testimone_3 Pt_1 cui dichiarazioni vanno vagliate con particolare rigore tenuto conto dello strettissimo rapporto (affinità di I grado) fra il dichiarante e il ricorrente – ha saputo riferire di quanti giorni di ferie e permesso godesse l'istante. L'affermazione de relato ex parte actoris che “le ferie venivano date solo in agosto” riferita da
[...]
è, in assenza di riscontri esterni, priva di valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n. 8358 Tes_1 del 03/04/2007, Sez. 2, Sent. n. 18352 del 31/07/2013, Sez. 1, Sent. n. 569 del 15/01/2015).
La circostanza, riferita sia dalla teste che dal teste , che l'officina chiudesse per due Tes_5 Tes_4 settimane nel mese di agosto è in sé irrilevante, ben potendo ulteriori giornate di ferie essere fruite durante l'anno (come pure dichiarato dal ). Tes_4
Conseguentemente, l'indennità deve ritenersi spettante nei limiti di quanto riconosciuto dalla resistente.
5 Anche per quanto concerne l'osservanza costante dell'orario di lavoro indicato in ricorso gli elementi forniti dal ricorrente non sono idonei a dare la prova rigorosa che si richiede sul punto.
I quindici certificati di prenotazione – installazione e attivazione di antifurto satellitari Unibox, con relative copie di prenotazione (doc. da 37b in avanti della produzione di parte ricorrente), da cui si evince l'esistenza di appuntamenti anche alle 14 e alle 14.30, non prova che l'officina fosse quotidianamente aperta in tale orario, anche tenuto conto del loro numero esiguo a fronte di un rapporto durato oltre vent'anni.
Le deposizioni dei testi sono poco utili, in quanto provenienti da persone con una conoscenza diretta assai scarsa ed occasionale dei fatti di causa. ha ammesso di non conoscere gli orari di lavoro del;
l'unica sua affermazione al Tes_1 Pt_1 riguardo è troppo generica per essere utile (il teste ha dichiarato che portava la macchina, di solito, dopo le 14.15/14.30, peraltro dopo aver contattato il ). Pt_1
Il suocero – in merito alla cui credibilità si ribadisce che va valutata con particolare rigore – ha confermato integralmente l'orario dedotto in ricorso, ma è evidente che la sua conoscenza della circostanza è prevalentemente, se non esclusivamente, de relato da parte dello stesso . Infatti, Pt_1 il teste ha affermato di conoscere l'orario sia perché lavorava vicino all'officina, e quindi ci passava davanti, sia perché gli era capitato di accompagnarvi il quando questi non aveva la macchina. Pt_1
Se l'abitazione era così vicino all'officina da passarci spesso davanti, non si comprende perché il vi dovesse essere accompagnato in macchina. In ogni caso, si tratta di evenienze occasionali, Pt_1 per cui l'affermazione non può che provenire da una conoscenza della circostanza derivante dal rapporto di familiarità (del resto, lo stesso teste ha affermato che per un paio d'anni il genero aveva abitato in casa sua).
Infine, vi è la deposizione della teste , titolare – nel periodo dal 2008 al 2020 – di un laboratorio Tes_5 fotografico sito proprio accanto all'officina. La teste è indifferente rispetto alle parti in causa e ha riferito che il ricorrente era già al lavoro alle 8.05/8.10, quando lei arrivava dopo aver portato i bambini a scuola, che l'officina chiudeva verso le 13.30 a pranzo e alle 19.00 la sera, in quanto in tali orari le veniva chiesto di spostare la sua macchina, che aveva avuto il permesso di parcheggiare proprio davanti al loro cancello;
ha inoltre precisato che – pur non potendo vedere l'interno dell'officina da dove lasciava la macchina (o tanto meno dal proprio negozio), dato che l'ingresso era preceduto da un piazzale, vedeva il ricorrente perché si scambiavano il saluto.
Anche tale deposizione non è sufficiente a provare che il ricorrente lavorasse ogni giorno secondo gli orari descritti in ricorso, dal momento che la teste verosimilmente non arrivava tutti i giorni alle 8.00, in quanto il suo laboratorio apriva alle 9.00 (la stessa teste infatti ha detto che in estate arrivava alle
9.00), e anche quando ciò avveniva appare del tutto casuale che avesse la possibilità di vedere chi ci fosse in officina e che cosa facesse, visto che dalla strada non era possibile vedere l'interno dell'officina, separata dalla stessa da un piazzale. La spiegazione che la teste ha fornito per giustificare la propria perfetta conoscenza degli orari di chiusura non appare particolarmente convincente (perché mettere sempre una macchina davanti a un cancello, se la stessa andava poi spostata prima che la teste se ne andasse in quanto il suo negozio aveva un orario più lungo dell'officina? Sembra più probabile che si trattasse di un fatto sporadico, in assenza di altri parcheggi disponibili). In merito alla riapertura
“intorno alle 14.30”, la teste se ne è affermata a conoscenza in relazione all'evenienza occasionale in cui si trattenesse in negozio in pausa pranzo per attendere qualche corriere;
ancora, quanto al fatto che si recasse spesso in officina per prendere in prestito una brugolina, in vari orari della giornata, ciò non
6 prova l'effettuazione di lavoro straordinario (non essendo in contestazione che il ricorrente fosse quotidianamente presente mattina e pomeriggio).
Viceversa, i testi citati dalla resistente, sebbene variamente legati alla società o ai suoi titolari (un dipendente, un ex dipendente e cognato, un ex dipendente che attualmente collabora con la ditta), erano tutte persone a diretta conoscenza dei fatti di causa, per avere lavorato in vari periodi di tempo alle dipendenze della , e hanno confermato in maniera unanime l'orario indicato dalla CP_1 resistente (8.30-13.00 e 15.00-18.30).
In definitiva, anche la domanda relativa allo straordinario va respinta.
Deve ritenersi, viceversa, fondata la domanda per le altre causali, risultando differenze fra quanto spettante al ricorrente e quanto effettivamente percepito.
Infatti, avendone l'onere, compete al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei pagamenti che abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore.
Nella fattispecie, la stessa datrice di lavoro, nel costituirsi, si è riconosciuta debitrice del complessivo importo lordo di € 38.446,37, di cui € 11.932,96 per indennità ferie non godute, € 17.429,45 per indennità permessi non usufruiti, € 8.229,62 per differenze retributive maturate sul trattamento economico ordinario ed € 854,34 a titolo di differenza sul TFR, quantificato sulla base del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione decennale, sollevata con riguardo alla sola indennità sostitutiva dei permessi non goduti.
All'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 17/02/2022, n. 5247, Sez. L, Sentenza n. 15958 del 2019).
La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3021 del
10/02/2020; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, che condivide la medesima natura mista dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti); così uniformandosi, sotto questo punto di vista, al più risalente orientamento secondo il quale
“l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro” (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/97, Cass. n. 8212/97,
Cass. n. 2231/97, Cass. n. 8627/92; Cass. n. 12580/2003, Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000: principio ripreso da Cass. Sez. L, Sentenza n. 10341 del 11/05/2011).
Il termine ordinario decennale, diversamente da quello breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5,
c.c., è insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto.
Il CCNL, per quanto concerne i permessi ROL, prevede che i permessi vengano utilizzati nel corso dell'anno e – in mancanza – siano direttamente retribuiti al lavoratore;
tuttavia, manca una previsione analoga a quella dettata in materia di permessi ex festività, per cui “I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) potranno essere utilizzatientro il 31 gennaio dell'anno
7 successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagaticon la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza”.
In assenza di uno specifico termine per il pagamento dei ROL non goduti deve pertanto ritenersi che gli stessi possano essere anche fruiti (ovvero retribuiti) oltre l'anno di maturazione, con la conseguenza che gli stessi possono essere rivendicati solo alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, dal momento che il rapporto è cessato il 24/01/2022 e che la prima richiesta si rinviene nell'istanza di espletamento del tentativo di conciliazione del 20/07/2022, nessuna prescrizione è maturata.
Non merita, viceversa, accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati prima del 24/01/2017.
Come è noto, in relazione alle differenze retributive opera il termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Quanto al momento di decorrenza, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta il rapporto di lavoro non sia connotato da stabilità reale la decorrenza dei termini di prescrizione è differita al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nella vigenza dell'art. 18 nella formulazione anteriore alla novella del 2012, quanto alla prescrizione dei crediti retributivi, appositamente tutelati dall'art. 36 Cost., la sospensione del decorso del termine di prescrizione è la regola, l'eccezione – limitata alle ipotesi in cui sul datore di lavoro incomba l'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato – è invece la decorrenza del termine anche in pendenza del rapporto. Di conseguenza, il datore di lavoro che eccepisce la intervenuta prescrizione deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della tutela reale, e dunque il requisito dimensionale (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 7640 del
16/05/2012).
Da ultimo, la Cassazione (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del 06/09/2022) ha affermato, con riguardo al mutato quadro normativo, il condivisibile principio di diritto secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie, è del tutto pacifico, alla luce della stessa prospettazione della società resistente (v. capitolo di prova n. 4), oltre a emergere dalla visura camerale, che la non ha mai avuto CP_1 più di 15 dipendenti. Conseguentemente, la prescrizione di tutti i crediti retributivi ha iniziato a decorrere soltanto il 24/01/2022, alla cessazione del rapporto.
Ne discende che la resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di € 38.446,37, di cui € 854,34 a titolo di differenza sul TFR.
A tali somme – determinate al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr.
Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
8 Il ricorrente domanda, poi, la restituzione dell'importo di € 17.598,74, trattenuto sul TFR.
Ebbene, la trattenuta scaturisce da un debito derivante dalla concessione di diversi prestiti personali nell'arco temporale dal 2002 al 2011, oggetto di riconoscimento del debito da parte del , giusta Pt_1 scrittura privata del 29/11/2011 (versata in atti da entrambe le parti).
Attraverso tale scrittura, la datrice concedeva al ricorrente un prestito di € 5.000,00 e al contempo veniva operata una ricognizione della situazione debitoria del , ammontante a complessivi € Pt_1
17.598,74.
All'interno della scrittura era espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del prestito, la società sarebbe stata autorizzata a compensare il proprio intero credito con le competenze e indennità di fine rapporto.
La scrittura non è mai stata disconosciuta dal , così come sono pacifiche tanto la concessione Pt_1 dei prestiti quanto la mancata estinzione del debito alla cessazione del rapporto.
Nessuna sottoscrizione “in sede protetta” era necessaria, non trattandosi di un atto contenente rinunzie o transazioni.
L'unica eccezione sollevata in questa sede concerne la prescrizione, ed è evidentemente infondata, atteso che prima del licenziamento la datrice non avrebbe potuto azionare il credito facendo valere il proprio diritto di operarne la compensazione con le competenze di fine rapporto.
Ne discende il rigetto di tale capo di domanda.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese in ragione di un quarto;
i restanti tre quarti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000), stante l'assenza di questioni complesse, di fatto o di diritto, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e medi per quella istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, dell'importo lordo di € 38.446,37, di cui
€ 854,34 a titolo di differenza sul TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) compensa le spese in ragione di un quarto e condanna la a Controparte_1 rifondere al ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in € 4.176,75 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Campagnuolo.
Benevento, 10 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 490 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Marcello Parte_1
Campagnuolo, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi, 42, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. sig. , rappresentata Controparte_1 CP_1
e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Francesco Romano, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi, 40, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/02/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 7/09/1998 al Controparte_1
24/01/2022, quando era stato illegittimamente licenziato, giusta contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- di essere stato assunto con qualifica di meccanico, inquadrato nel 5° livello del CCNL di categoria,
e di aver svolto per l'intero periodo le mansioni promiscue di meccanico ed elettrauto;
- di avere eseguito la prestazione presso l'officina meccanica di riparazione e manutenzione autoveicoli sita in Benevento, via M. Pacifico, 58;
- di avere costantemente osservato l'orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 19.00, eseguendo in media 50 ore di lavoro effettivo settimanale;
- di non avere mai fruito di permessi retribuiti o riposi compensativi;
- di aver goduto di soli dieci giorni di ferie all'anno, senza percepire alcuna indennità sostitutiva;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione e tredicesima mensilità, gli importi risultanti dalle buste paga, predisposte e consegnate dalla datrice, inizialmente in contanti e successivamente tramite assegno;
- di aver percepito, a titolo di TFR alla cessazione del rapporto, quando indicato nel cedolino di gennaio 2022, al netto di varie trattenute illegittimamente operate;
1 - che nel periodo OV era stato sospeso dal lavoro (ad eccezione dei giorni dal 18 al 26 maggio
2020, in cui aveva lavorato) e posto in cassa integrazione, poi messo in ferie forzate;
- che aveva impugnato gli illegittimi provvedimenti datoriali;
- che con pec del 20/01/2022 la datrice gli aveva comunicato la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo dal 24/01/2022, corrispondendogli successivamente l'indennità sostitutiva del preavviso per 10 giorni lavorativi;
- che aveva impugnato il licenziamento;
- che era risultato vano il tentativo di bonario componimento della controversia;
- che il giudice adìto con ricorso ex art. 1, co. 47-48, l. 92/2012 avverso il licenziamento aveva dichiarato inammissibile il capo di domanda relativo al pagamento delle differenze retributive.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentirla condannare, Controparte_1 previo accertamento dell'instaurazione fra le parti, nel periodo 7/09/1998-24/01/2022, di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi con le modalità di cui al ricorso, al pagamento di € 254.456,76 a titolo di differenze retributive ed € 17.598,74 indebitamente trattenuti sul TFR, ovvero della maggiore o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa.
Si è ritualmente costituita la resistente, contestando con varie argomentazioni il contenuto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “i)-accertare e dichiarare dovute al ricorrente Sig. Pt_1
in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, esclusivamente la somma complessiva lorda di
[...]
€ 30114,74, di cui € 11932,96 a titolo di indennità per ferie non godute, € 9097,82 a titolo di indennità per permessi non usufruiti, € 8229,62 a titolo di differenze sul lavoro ordinario maturate in relazione all'intercorsa durata del rapporto, € 854,34 a titolo di differenza maturata sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi, somma che si offre al ricorrente a tacitazione di ogni suo diritto e/o pretesa economica discendente dall'intercorso rapporto di lavoro con la società resistente;
ii)-rigettare, quindi, la domanda proposta dal ricorrente per la residua somma di € 224342,02 (=€ 254456,76 somma lorda complessivamente richiesta a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute, permessi non goduti e TFR - € 30114,74 somma lorda effettivamente dovuta al ricorrente per le stesse causali come innanzi specificata = € 224342,02); iii)-rigettare la richiesta del ricorrente di restituzione della somma di € 17598,74, trattenuta sull'ultima busta paga di gennaio 2022 perché infondata, in fatto ed in diritto;
iv)-compensare, alla luce della enorme sproporzione tra la somma richiesta dal ricorrente pari alla somma complessiva di € 272055,50 (di cui € 254456,76 per differenze retributive ed € 17598,74 somma indebitamente trattenuta) e quella effettivamente dovuta di € 30114,74 come innanzi specificato, le spese legali del presente giudizio”. All'esito della prima udienza, preso atto del riconoscimento di debito operato dalla resistente in memoria, è stata emessa ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. per il pagamento di € 30.114,74, di cui € 854,34 a titolo di differenza maturata sul trattamento di fine rapporto, ed è stata ammessa la prova per testi richiesta da entrambe le parti.
Escussi i testi, la causa è stata rinviata per la discussione e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa all'esito della camera di consiglio con sentenza con motivazione contestuale.
La causa concerne un rapporto di lavoro subordinato regolarmente formalizzato, intercorso nel periodo dal 7/09/1998 al 23/01/2022, quando si interrompeva a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. modello c2 storico;
attestato di servizio;
buste paga;
lettera di licenziamento).
Il licenziamento non è oggetto del giudizio;
esso è stato infatti impugnato con ricorso ex art. 1, co. 47-
48, l. 92/2012, respinto con ordinanza del 12-15/05/2023.
2 In questa sede, il ricorrente rivendica invece differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, festività nazionali, indennità per ferie e permessi non goduti e TFR, assumendo di avere osservato, per l'intero periodo, un orario di lavoro ampiamente superiore a quello registrato e retribuito, di non avere goduto interamente delle ferie e dei permessi spettanti e di non avere percepito la relativa indennità sostitutiva.
Chiede, inoltre, la restituzione della somma di € 17.598,74 trattenuta sul TFR per la restituzione di somme erogategli a titolo di prestito nel periodo 2002-2011 e non recuperate in corso di rapporto.
Per quanto concerne la domanda di differenze retributive, giova premettere che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36
Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del
05/05/2001).
Dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente è stato inquadrato nel 5° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche artigiane, con mansioni di meccanico.
Tutte le voci della retribuzione risultano, conseguentemente, parametrate alla paga prevista per detto livello (cfr. buste paga).
Il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore metalmeccanico ed installazione di impianti (Confartigianato e altre associazioni datoriali con , e ) – CP_2 CP_3 CP_4 versato in atti da entrambe le parti – deve ritenersi pacificamente applicabile, sia in quanto
3 espressamente indicato nelle buste paga e nell'attestato di servizio del 27/05/2020, sia in quanto la stessa resistente ha riconosciuto che occorre fare riferimento a tale contratto per la disciplina del rapporto.
È, tuttavia, opportuno evidenziare che, come correttamente evidenziato dalla società, tale CCNL non coincide con quello impiegato per la redazione del conteggio allegato al ricorso (ovvero il CCNL
Metalmeccanici Piccola Industria sottoscritto da Confapi, Fim Cisl, Fiom Controparte_5
Cgil e Uilm Uil); pertanto, detti conteggi devono ritenersi inidonei alla quantificazione delle eventuali somme a credito del lavoratore.
Ancora, lo svolgimento di mansioni di meccanico/elettrauto risulta dall'attestato di servizio e dal modello c2 storico, oltre ad essere del tutto pacifico anche alla luce delle difese della società resistente.
In merito agli orari di lavoro e alle ferie, occorre valutare gli esiti della prova per testi.
Il teste amico del ricorrente e cliente dell'officina, ha dichiarato: “non conosco Testimone_1
l'orario di lavoro del ricorrente;
io ci andavo quando avevo bisogno, normalmente chiamavo prima il sig. e poi passavo quando uscivo dal lavoro … sono stato cliente dell'officina dal 2008 fino Pt_1
a 4 o 5 anni fa;
preciso che prima vivevo più a Roma che a Benevento, adesso è il contrario … portavo la macchina di solito dopo le 14.15/14.30, quando rientravo dal lavoro … non so se il ricorrente abbia fruito di permessi retribuiti o riposi compensativi, posso dire che qualche volta l'ho invitato a venire
a Roma e lui mi ha sempre detto che non poteva durante l'anno perché le ferie venivano date solo in agosto … non so di quanti giorni di ferie godesse il ricorrente … nulla so sul 17 marzo 2020, né so se abbia lavorato dal 18 al 26 maggio 2020”. Il teste , dipendente della resistente dal 1985 al 2002 e ora titolare di un'officina propria, Testimone_2 che si appoggia alla per lavori di iniezione diesel, ha riferito: “da quando ho iniziato a CP_1 lavorare là abbiamo sempre fatto 40 ore settimanali, dalle 8.30 alle 13, e dalle 15 alle 18.30, da lunedì
a venerdì … non abbiamo mai fatto lavoro straordinario, poteva capitare un ritardo di dieci minuti per finire, oppure se durante la giornata ci prendevamo un permesso per allontanarci una mezz'ora la recuperavamo la sera … il ricorrente osservava l'orario che ho detto, facevamo tutti lo stesso orario”. Il teste , suocero del ricorrente, ha dichiarato: “so che ha lavorato presso l'officina Testimone_3 dei fratelli sia perché per un periodo io ho abitato vicino alla officina stessa, e lui è stato un CP_1 paio d'anni in casa mia, sia perché mi capitava spesso di passarci o di accompagnarlo. Come cliente, ci sono andato una volta sola … il ricorrente lavorava dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19, da lunedì a venerdì … conosco questo orario sia perché come ho detto abitavo vicino, e passavo davanti all'officina, sia perché mi è capitato di accompagnarlo quando lui non aveva la macchina … non so se abbia fruito di permessi retribuiti o riposi compensativi … di solito, il ricorrente faceva dieci giorni di ferie all'anno, e tanto posso dire in quanto io andavo al mare e portavo con me mia figlia, cioè sua moglie, e i bambini, mentre lui aveva solo quei dieci giorni oppure ci raggiungeva il sabato … non ricordo di preciso se nel periodo dal 18 al 26 maggio 2020 abbia lavorato, anche se mi sembra di sì”.
Il teste , dipendente della resistente dal 2015 con mansioni di meccanico, ha riferito: Testimone_4
“lavoriamo dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, da lunedì a venerdì; è il medesimo orario da quando ho iniziato. Facevamo sempre tutti questo orario, anche il ricorrente … non facevamo mai straordinari … mi è capitato qualche volta di rimanere per una decina di minuti dopo le 18.30, per lo più per fare un favore a un amico, ma gli altri se ne andavano, anche i titolari. Chiudevo poi io … le chiavi le avevano i titolari, io no, loro scendevano poi a chiudere a chiave … l'azienda chiudeva due settimane nel periodo di Ferragosto, inoltre nel corso dell'anno prendevamo i giorni che ci servivano,
4 io almeno prendevo spesso il venerdì per andare a trovare mia figlia che sta fuori … il periodo di chiusura era quello delle due settimane centrali di agosto;
il ricorrente, così come me, lavorava nelle altre due settimane di agosto, in cui stavamo aperti”.
La teste , dichiaratasi a conoscenza dei fatti di causa in quanto titolare di uno Testimone_5 studio fotografico situato nei pressi dell'officina, ha riferito: “il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, io arrivavo intorno alle 8,05-8,10, dopo aver accompagnato i miei figli a scuola e il ricorrente già stava lavorando. Andavo via alle 13,30, quando loro stavano chiudendo e spesso mi chiedevano di spostare la macchina perché la parcheggiavo davanti al loro cancello. Preciso che in estate arrivavo alle 9,00. Il mio negozio era aperto dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 20,00, ma quando accompagnavo i bambini a scuola andavo ad aprire prima … quanto io tornavo alle 16,00, loro erano già aperti. Non ricordo con precisione a che ora aprivano, a volte mi è capitato di fare orario continuato per aspettare i corrieri e loro aprivano intorno alle 14,30. Non ricordo con esattezza, ma più o meno quello era l'orario. Quando io andavo via alle 20,00, loro già avevano chiuso, mi facevano spostare la macchina intorno alle 19,00 … io ho avuto il laboratorio nei pressi dell'officina, dal 2008 al luglio 2020. Il mio laboratorio era sito alla Via Pacifico 60 … I locali erano attaccati e le entrate erano parallele, quando ero nel negozio non avevo modo di vedere in officina, ma se uscivo sì … io non riuscivo a vedere dentro l'officina, ma solo se lasciavano le auto in fila, in mezzo all'entrata, avevo modo di vedere. Però, spesso, quasi ogni due-tre giorni, andavo dal ricorrente a prendere una brucolina per avvitare gli sgabelli. … nulla so in relazione ai permessi e riposi goduti dal ricorrente
… non so di quanti giorni di ferie ha goduto il ricorrente, so solo che l'officina chiudeva una settimana prima e una dopo Ferragosto … non so se nel periodo del lockdown, il ricorrente ha lavorato … preciso che io, quando arrivavo alle 8,05- 8,10 già vedevo il ricorrente, perché lui mi salutava.
Preciso che ciò avveniva quando parcheggiavo la macchina davanti al loro cancello e quando parcheggiavo vicino al marciapiede passavo davanti al cancello e il ricorrente mi salutava sempre”.
Il teste dipendente della resistente dal 1987 al 2005 e cognato dei titolari, ha riferito: Testimone_6
“l'officina era aperta dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30, dal lunedì al venerdì. Gli orari sono sempre stati questi nel periodo in cui io ho lavorato … nel periodo in cui io ho lavorato, non hanno mai chiesto di fare lavoro straordinario”. Alla luce delle testimonianze raccolte va, innanzitutto, escluso che il ricorrente abbia assolto all'onere di dimostrare di aver goduto di ferie e permessi in misura inferiore rispetto a quella riconosciuta dalla stessa resistente nel conteggio predisposto al fine della costituzione in giudizio.
Dei testi citati da parte ricorrente, nessuno ad eccezione di – suocero del , le Testimone_3 Pt_1 cui dichiarazioni vanno vagliate con particolare rigore tenuto conto dello strettissimo rapporto (affinità di I grado) fra il dichiarante e il ricorrente – ha saputo riferire di quanti giorni di ferie e permesso godesse l'istante. L'affermazione de relato ex parte actoris che “le ferie venivano date solo in agosto” riferita da
[...]
è, in assenza di riscontri esterni, priva di valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n. 8358 Tes_1 del 03/04/2007, Sez. 2, Sent. n. 18352 del 31/07/2013, Sez. 1, Sent. n. 569 del 15/01/2015).
La circostanza, riferita sia dalla teste che dal teste , che l'officina chiudesse per due Tes_5 Tes_4 settimane nel mese di agosto è in sé irrilevante, ben potendo ulteriori giornate di ferie essere fruite durante l'anno (come pure dichiarato dal ). Tes_4
Conseguentemente, l'indennità deve ritenersi spettante nei limiti di quanto riconosciuto dalla resistente.
5 Anche per quanto concerne l'osservanza costante dell'orario di lavoro indicato in ricorso gli elementi forniti dal ricorrente non sono idonei a dare la prova rigorosa che si richiede sul punto.
I quindici certificati di prenotazione – installazione e attivazione di antifurto satellitari Unibox, con relative copie di prenotazione (doc. da 37b in avanti della produzione di parte ricorrente), da cui si evince l'esistenza di appuntamenti anche alle 14 e alle 14.30, non prova che l'officina fosse quotidianamente aperta in tale orario, anche tenuto conto del loro numero esiguo a fronte di un rapporto durato oltre vent'anni.
Le deposizioni dei testi sono poco utili, in quanto provenienti da persone con una conoscenza diretta assai scarsa ed occasionale dei fatti di causa. ha ammesso di non conoscere gli orari di lavoro del;
l'unica sua affermazione al Tes_1 Pt_1 riguardo è troppo generica per essere utile (il teste ha dichiarato che portava la macchina, di solito, dopo le 14.15/14.30, peraltro dopo aver contattato il ). Pt_1
Il suocero – in merito alla cui credibilità si ribadisce che va valutata con particolare rigore – ha confermato integralmente l'orario dedotto in ricorso, ma è evidente che la sua conoscenza della circostanza è prevalentemente, se non esclusivamente, de relato da parte dello stesso . Infatti, Pt_1 il teste ha affermato di conoscere l'orario sia perché lavorava vicino all'officina, e quindi ci passava davanti, sia perché gli era capitato di accompagnarvi il quando questi non aveva la macchina. Pt_1
Se l'abitazione era così vicino all'officina da passarci spesso davanti, non si comprende perché il vi dovesse essere accompagnato in macchina. In ogni caso, si tratta di evenienze occasionali, Pt_1 per cui l'affermazione non può che provenire da una conoscenza della circostanza derivante dal rapporto di familiarità (del resto, lo stesso teste ha affermato che per un paio d'anni il genero aveva abitato in casa sua).
Infine, vi è la deposizione della teste , titolare – nel periodo dal 2008 al 2020 – di un laboratorio Tes_5 fotografico sito proprio accanto all'officina. La teste è indifferente rispetto alle parti in causa e ha riferito che il ricorrente era già al lavoro alle 8.05/8.10, quando lei arrivava dopo aver portato i bambini a scuola, che l'officina chiudeva verso le 13.30 a pranzo e alle 19.00 la sera, in quanto in tali orari le veniva chiesto di spostare la sua macchina, che aveva avuto il permesso di parcheggiare proprio davanti al loro cancello;
ha inoltre precisato che – pur non potendo vedere l'interno dell'officina da dove lasciava la macchina (o tanto meno dal proprio negozio), dato che l'ingresso era preceduto da un piazzale, vedeva il ricorrente perché si scambiavano il saluto.
Anche tale deposizione non è sufficiente a provare che il ricorrente lavorasse ogni giorno secondo gli orari descritti in ricorso, dal momento che la teste verosimilmente non arrivava tutti i giorni alle 8.00, in quanto il suo laboratorio apriva alle 9.00 (la stessa teste infatti ha detto che in estate arrivava alle
9.00), e anche quando ciò avveniva appare del tutto casuale che avesse la possibilità di vedere chi ci fosse in officina e che cosa facesse, visto che dalla strada non era possibile vedere l'interno dell'officina, separata dalla stessa da un piazzale. La spiegazione che la teste ha fornito per giustificare la propria perfetta conoscenza degli orari di chiusura non appare particolarmente convincente (perché mettere sempre una macchina davanti a un cancello, se la stessa andava poi spostata prima che la teste se ne andasse in quanto il suo negozio aveva un orario più lungo dell'officina? Sembra più probabile che si trattasse di un fatto sporadico, in assenza di altri parcheggi disponibili). In merito alla riapertura
“intorno alle 14.30”, la teste se ne è affermata a conoscenza in relazione all'evenienza occasionale in cui si trattenesse in negozio in pausa pranzo per attendere qualche corriere;
ancora, quanto al fatto che si recasse spesso in officina per prendere in prestito una brugolina, in vari orari della giornata, ciò non
6 prova l'effettuazione di lavoro straordinario (non essendo in contestazione che il ricorrente fosse quotidianamente presente mattina e pomeriggio).
Viceversa, i testi citati dalla resistente, sebbene variamente legati alla società o ai suoi titolari (un dipendente, un ex dipendente e cognato, un ex dipendente che attualmente collabora con la ditta), erano tutte persone a diretta conoscenza dei fatti di causa, per avere lavorato in vari periodi di tempo alle dipendenze della , e hanno confermato in maniera unanime l'orario indicato dalla CP_1 resistente (8.30-13.00 e 15.00-18.30).
In definitiva, anche la domanda relativa allo straordinario va respinta.
Deve ritenersi, viceversa, fondata la domanda per le altre causali, risultando differenze fra quanto spettante al ricorrente e quanto effettivamente percepito.
Infatti, avendone l'onere, compete al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei pagamenti che abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore.
Nella fattispecie, la stessa datrice di lavoro, nel costituirsi, si è riconosciuta debitrice del complessivo importo lordo di € 38.446,37, di cui € 11.932,96 per indennità ferie non godute, € 17.429,45 per indennità permessi non usufruiti, € 8.229,62 per differenze retributive maturate sul trattamento economico ordinario ed € 854,34 a titolo di differenza sul TFR, quantificato sulla base del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione decennale, sollevata con riguardo alla sola indennità sostitutiva dei permessi non goduti.
All'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 17/02/2022, n. 5247, Sez. L, Sentenza n. 15958 del 2019).
La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3021 del
10/02/2020; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, che condivide la medesima natura mista dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti); così uniformandosi, sotto questo punto di vista, al più risalente orientamento secondo il quale
“l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro” (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/97, Cass. n. 8212/97,
Cass. n. 2231/97, Cass. n. 8627/92; Cass. n. 12580/2003, Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000: principio ripreso da Cass. Sez. L, Sentenza n. 10341 del 11/05/2011).
Il termine ordinario decennale, diversamente da quello breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5,
c.c., è insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto.
Il CCNL, per quanto concerne i permessi ROL, prevede che i permessi vengano utilizzati nel corso dell'anno e – in mancanza – siano direttamente retribuiti al lavoratore;
tuttavia, manca una previsione analoga a quella dettata in materia di permessi ex festività, per cui “I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) potranno essere utilizzatientro il 31 gennaio dell'anno
7 successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagaticon la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza”.
In assenza di uno specifico termine per il pagamento dei ROL non goduti deve pertanto ritenersi che gli stessi possano essere anche fruiti (ovvero retribuiti) oltre l'anno di maturazione, con la conseguenza che gli stessi possono essere rivendicati solo alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, dal momento che il rapporto è cessato il 24/01/2022 e che la prima richiesta si rinviene nell'istanza di espletamento del tentativo di conciliazione del 20/07/2022, nessuna prescrizione è maturata.
Non merita, viceversa, accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati prima del 24/01/2017.
Come è noto, in relazione alle differenze retributive opera il termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Quanto al momento di decorrenza, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta il rapporto di lavoro non sia connotato da stabilità reale la decorrenza dei termini di prescrizione è differita al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nella vigenza dell'art. 18 nella formulazione anteriore alla novella del 2012, quanto alla prescrizione dei crediti retributivi, appositamente tutelati dall'art. 36 Cost., la sospensione del decorso del termine di prescrizione è la regola, l'eccezione – limitata alle ipotesi in cui sul datore di lavoro incomba l'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato – è invece la decorrenza del termine anche in pendenza del rapporto. Di conseguenza, il datore di lavoro che eccepisce la intervenuta prescrizione deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della tutela reale, e dunque il requisito dimensionale (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 7640 del
16/05/2012).
Da ultimo, la Cassazione (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del 06/09/2022) ha affermato, con riguardo al mutato quadro normativo, il condivisibile principio di diritto secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie, è del tutto pacifico, alla luce della stessa prospettazione della società resistente (v. capitolo di prova n. 4), oltre a emergere dalla visura camerale, che la non ha mai avuto CP_1 più di 15 dipendenti. Conseguentemente, la prescrizione di tutti i crediti retributivi ha iniziato a decorrere soltanto il 24/01/2022, alla cessazione del rapporto.
Ne discende che la resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di € 38.446,37, di cui € 854,34 a titolo di differenza sul TFR.
A tali somme – determinate al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr.
Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
8 Il ricorrente domanda, poi, la restituzione dell'importo di € 17.598,74, trattenuto sul TFR.
Ebbene, la trattenuta scaturisce da un debito derivante dalla concessione di diversi prestiti personali nell'arco temporale dal 2002 al 2011, oggetto di riconoscimento del debito da parte del , giusta Pt_1 scrittura privata del 29/11/2011 (versata in atti da entrambe le parti).
Attraverso tale scrittura, la datrice concedeva al ricorrente un prestito di € 5.000,00 e al contempo veniva operata una ricognizione della situazione debitoria del , ammontante a complessivi € Pt_1
17.598,74.
All'interno della scrittura era espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del prestito, la società sarebbe stata autorizzata a compensare il proprio intero credito con le competenze e indennità di fine rapporto.
La scrittura non è mai stata disconosciuta dal , così come sono pacifiche tanto la concessione Pt_1 dei prestiti quanto la mancata estinzione del debito alla cessazione del rapporto.
Nessuna sottoscrizione “in sede protetta” era necessaria, non trattandosi di un atto contenente rinunzie o transazioni.
L'unica eccezione sollevata in questa sede concerne la prescrizione, ed è evidentemente infondata, atteso che prima del licenziamento la datrice non avrebbe potuto azionare il credito facendo valere il proprio diritto di operarne la compensazione con le competenze di fine rapporto.
Ne discende il rigetto di tale capo di domanda.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese in ragione di un quarto;
i restanti tre quarti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000), stante l'assenza di questioni complesse, di fatto o di diritto, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e medi per quella istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, dell'importo lordo di € 38.446,37, di cui
€ 854,34 a titolo di differenza sul TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) compensa le spese in ragione di un quarto e condanna la a Controparte_1 rifondere al ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in € 4.176,75 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Campagnuolo.
Benevento, 10 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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