Decreto cautelare 10 febbraio 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 04/05/2026, n. 8119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8119 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01709/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
- della illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti la protezione internazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’odierno ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulla richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, avanzata dal medesimo ricorrente in data 21 maggio 2025.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione in data 28 aprile 2026 ha depositato la nota n. prot. 221098 del 23 maggio 2025, del seguente tenore:
“ In riscontro al prot. I n. 216516 del 22/05/2025 relativo alla richiesta di accoglienza in oggetto si rappresenta quanto segue.
L’andamento degli sbarchi sulle coste del Sud Italia e, conseguentemente, l’esigenza improcrastinabile di ridurre il numero dei migranti negli Hotspot, ha provocato un consistente incremento dei trasferimenti dei migranti presso i CAS portando il Consiglio dei Ministri a rinnovare più volte lo stato d’emergenza dall’11 aprile 2023.
In particolare, in tale situazione emergenziale la Prefettura di Roma si trova a dover gestire più volte a settimana il collocamento nella Regione Lazio di parte dei migranti sbarcati sul territorio italiano, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno.
Si sottolinea, infine, che ai fini dell’assegnazione dei pochi posti che progressivamente si rendono disponibili, questa Prefettura tiene conto, prioritariamente, delle domande dei richiedenti asilo che si trovano in condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità (cfr. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, anche tenuto conto che, reperite le necessarie informazioni da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, non emerge una situazione di vulnerabilità nei termini di cui sopra per il Sig. generalizzato in oggetto, questa Prefettura, al momento, non può dare seguito alla richiesta di accoglienza.
Si rappresenta comunque che il Sig. -OMISSIS- non risulta inserito nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza trasmessa dalla Questura di Roma a questi uffici, pertanto si invita il richiedente a presentarsi presso gli Uffici della Questura stessa per formalizzare la richiesta di accoglienza ”.
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il ricorso è fondato.
Non è controverso che il ricorrente, dopo aver presentato la domanda di protezione internazionale, abbia chiesto alla Prefettura resistente l’attivazione di misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, così come non può dubitarsi che si sia formato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, in violazione degli articoli 2 della l. n. 241/1990 e 14 del d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, nel caso di specie, il termine di trenta giorni cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso, dovendosi ritenere che con la menzionata nota in data 23 maggio 2025 la Prefettura si sia espressa in modo interlocutorio, senza procedere al definitivo esame dell’istanza presentata dal ricorrente e senza neppure individuare un’adeguata soluzione provvisoria per il ricorrente medesimo.
Difatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044; Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2025, n. 8670), la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.
Né appaiono condivisibili le argomentazioni esposte nella relazione della Prefettura datata 28 aprile 2026 e depositata in pari data, secondo la quale “ ad oggi, in base alla documentazione in possesso, non risulta a questa Prefettura che l’odierno ricorrente si sia recato presso la Questura per formalizzare la domanda di accesso alle misure di accoglienza, senza la quale non è possibile procedere alla valutazione della domanda stessa e, quindi, all’accoglienza. Qualora l’interessato provvedesse a formalizzare la domanda di accesso alle misure di accoglienza presso la competente Questura, come richiesto, sarà cura di questo Ufficio garantire nel più breve tempo possibile la predisposizione di un posto in accoglienza ”.
Invero, ai sensi dell’art. 14 del d.l.gs 142/2015 (che prevede, al primo comma, che le misure di accoglienza spettano al richiedente “ che ha formalizzato la domanda ” di protezione) l’attivazione delle misure di accoglienza è subordinata alla formalizzazione (ossia alla presentazione ad opera del richiedente personalmente e presso determinati uffici) della domanda di protezione internazionale (mentre non è richiesta la “formalizzazione”, nel senso anzidetto, anche della domanda di attivazione delle misure di accoglienza).
Nel caso di specie è incontroverso che il ricorrente abbia in passato provveduto alla formalizzazione domanda di protezione internazionale e quindi sussisteva il presupposto necessario perché l’Amministrazione si pronunciasse con provvedimento esplicito sull’istanza avanzata dal ricorrente volta al riconoscimento delle misure di accoglienza.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, si dispone, sin d’ora, la nomina di un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
Il Commissario si attiverà, dietro apposita istanza di parte ricorrente, da presentarsi una volta decorso inutilmente il termine sopra indicato, e provvederà — anche a mezzo di funzionario dal medesimo delegato con atto formale — a riscontrare l’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni.
La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto l’accesso alle misure di accoglienza;
- condanna l’Amministrazione resistente ad adottare, nel termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente sentenza, un provvedimento espresso in ordine all’istanza presentata dalla parte ricorrente, secondo quanto evidenziato in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina sin da ora un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno, il quale — previa apposita istanza della parte ricorrente da formularsi dopo la vana scadenza del termine di trenta giorni assegnato all'Amministrazione — provvederà, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, a riscontrare l’istanza del ricorrente con un provvedimento espresso entro i successivi 30 giorni;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ME, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | RA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.