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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2587 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] in data [...] ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Nicotra, presso il cui studio a Palermo, via Paolo
Orsi n. 6, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
25/09/1993 alle condizioni concordate.
All'udienza del 17/12/2025 il difensore delle parti ha precisato che la figlia è Per_1 maggiorenne e che la stessa non ha rapporti con il padre da tanti anni e non intende ricevere alcun contributo economico da parte del padre, peraltro mai erogato neanche in passato.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 908/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-14/02/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 30/05/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 e nel verbale di udienza del 17/12/2025.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico, stante la maggiore età della figlia . Per_1
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 25/09/1993 da , nata a [...] in data [...] Parte_1
) e , nato a [...] in data [...] C.F._1 Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/05/2025 C.F._2
e nel verbale di udienza del 17/12/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 113, parte II, serie A, dell'anno 1993).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN FR EL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2587 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] in data [...] ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Nicotra, presso il cui studio a Palermo, via Paolo
Orsi n. 6, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
25/09/1993 alle condizioni concordate.
All'udienza del 17/12/2025 il difensore delle parti ha precisato che la figlia è Per_1 maggiorenne e che la stessa non ha rapporti con il padre da tanti anni e non intende ricevere alcun contributo economico da parte del padre, peraltro mai erogato neanche in passato.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 908/2024 emessa da questo
Tribunale il 13-14/02/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 30/05/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 e nel verbale di udienza del 17/12/2025.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico, stante la maggiore età della figlia . Per_1
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 25/09/1993 da , nata a [...] in data [...] Parte_1
) e , nato a [...] in data [...] C.F._1 Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/05/2025 C.F._2
e nel verbale di udienza del 17/12/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 113, parte II, serie A, dell'anno 1993).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN FR EL
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