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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.5.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7966/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. CALOJA LUCIANO, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e rappr. e difesa dall' avv. LUCIANI VINCENZO, con cui Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti resistente
Con ricorso depositato il 24.4.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere stato assunto dalla convenuta in data 02.07.2003, con mansioni di operaio qualificato addetto alla pulizia 2° livello;
che la è una società Controparte_1 multiservizi in house providing del che svolge attività di Controparte_2 interesse generale per conto dell'Ente, come il supporto alla gestione del patrimonio immobiliare, al servizio tecnico amministrativo, agli uffici del condono, antiabusivismo e URP comunali, alla manutenzione del patrimonio immobiliare comunale a reddito e non a reddito, al servizio affissione e pubblicità, ai servizi di assistenza scolastica e inclusione sociale, servizio P.I.S. (pronto intervento stradale), la sorveglianza dei parchi e delle strutture pubbliche etc. per cui al rapporto di lavoro de quo va applicato il CCNL “Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi; che, dopo circa quattro mesi, veniva addetto alla custodia dei siti comunali ed inquadrato nel 3° livello contrattuale;
che, in coppia con altri colleghi, si occupava della sorveglianza giornaliera e notturna, in base a turni prestabiliti, dei parchi ed edifici comunali, come i giardinetti di P.za Part Mascagni e di via Ruoppolo, il , il e numerosi altri siti;
che la CP_3 prestazione lavorativa veniva articolata in turni così predisposti e siglati: p1
13,40- 22; p2 10,40-19, m 06,14,20; n 22-06,20; M 06,20-13,20 p 15,00-22.00
(cfr. turni di lavoro doc. 10 - 17); che svolgeva la prestazione lavorativa con le seguenti modalità: turno “P1”, nel giorno successivo turno “P2” poi turno “M” e quindi per due notti di seguito turno “N” con successivi due giorni di riposo, come risulta dai prospetti depositati in atti (cfr.doc.3); che la Controparte_1 corrispondeva la maggiorazione prevista contrattualmente per il lavoro notturno prevista dalla contrattazione collettiva, come risulta dalle buste paga depositate in atti;
che, in base alla normativa contrattuale applicabile al rapporto di lavoro de quo, sopra richiamata, detta maggiorazione andava computata, nei casi di prestazione notturna continuativa, come nel caso in esame, sugli istituti contrattuali: ferie, festività. 13° e 14° mensilità, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e malattia ed infortunio (art. 38 CCNL. doc 1); che, con PEC del 18 aprile
2023, metteva in mora la società per crediti del lavoratore mai percepiti;
che la citata PEC non veniva riscontrata dalla resistente. Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I. riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il computo della maggiorazione del lavoro notturno prestato in maniera continuativa sugli istituti contrattuali di cui all'art.38 del CCNL applicato;
II. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di €.5.836,14, a titolo di incidenza del 20% ex art.38 del
CCNL sugli istituti contrattuali oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto di domanda, contestando i fatti costitutivi della stessa e contestando i conteggi attorei, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Ed invero, da una lettura complessiva del ricorso ex art. 414 c.p.c. non è dato rinvenire i fatti costitutivi sui quali si basano le domande rassegnate.
Il ricorrente non ha allegato e indicato, in maniera specifica: i giorni nei quali avrebbe fruito dei predetti permessi a fronte di cedolini paga prodotti e di una condanna richiesta, invece, sin dal 2015; il lasso temporale di riferimento posto che la domanda di condanna al pagamento delle asserite differenze retributive non indica il giorno, il mese o l'anno a far data dal quale si sarebbe perpetrata la condotta illegittima e andrebbe quindi parametrata la condanna (si legge nelle domande rassegnate in ricorso: “condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €.5.836,14, a titolo di incidenza del 20% ex art.38 del CCNL sugli istituti contrattuali oltre interessi
e rivalutazione”).
Nella parte narrativa, l'istante di cui in epigrafe si limita ad evidenziare che il ricorrente ha effettuato occasionali prestazioni di lavoro notturno (per un periodo non meglio precisato). Deduce, altresì che la medesima condotta sia stata reiterata dall'azienda per un lasso temporale imprecisato concludendo, pertanto, per l'accertamento dell'illegittimità della stessa e la condanna della convenuta al pagamento degli “istituti retributivi differiti”.
E tuttavia, anche una condanna di generica, non può prescindere dalla specifica allegazione dei fatti costitutivi sui quali si basa. In altri termini, non è sufficiente dedurre, astrattamente, una condotta illegittima della parte convenuta obliterando, così, gli oneri di allegazione e prova richiesti dal rito lavoristico.
Sul punto, la Corte Suprema di Cassazione ha più volte chiarito come:
«l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza, è necessaria anche quando venga proposta una domanda generica di condanna senza una determinazione dell'ammontare del credito, rimandata al successivo giudizio (Cass.24/1995) ed inoltre, ai sensi dell'art. 278
c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche valutarne, sia pure in modo sommario e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento … non può essere configurato» (tra le tante v. Cass. Civ., Sez. Lav., 3 gennaio 2019, n. 10).
Nel caso di specie parte ricorrente si è limitata ad assumere la presunta illegittimità della condotta datoriale senza, tuttavia, indicare i fatti costitutivi sui quali si innesta la richiesta avversaria.
In questo modo non è possibile individuare in quale periodo il ricorrente ha prestato lavoro notturno con continuità e in quali circostanze temporali lo stesso non è stato considerato ai fini della maturazione di una serie di ratei.
E invero,. l'omessa allegazione, tuttavia, impedisce al giudice di effettuare il controllo necessario delle domande svolte e al convenuto di adeguatamente contestare. Di tal che, la chiesta prova sulle circostanze solo genericamente allegate non è certamente idonea a realizzare lo scopo, e come tale è inammissibile, vertendo, appunto, essa su circostanze solo genericamente allegate.
Infatti, nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, posto che i principi della domanda e della disponibilità del processo (artt. 99, 112 c.p.c. e 2697 c.c.) richiedono la puntuale (e tempestiva) allegazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. da ultimo Cass. n. 25148/2017; cfr. altresì Cass. n. 21032/2008), onere di allegazione che non va confuso con la fase (logicamente successiva e distinta rispetto a quella della introduzione dei fatti del giudizio) dell'accertamento delle circostanze costitutive dei diritti fatti valere ( cfr. ordinanza Cass. sez. lav. N. 27700 depositata il 25.10.2024)
Inoltre, non rileva che nel fascicolo siano allegati il ccnl ed i fogli di presenza, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, non potendo la produzione documentale equivalere di per sé all'allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo, non si dà per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (così da ult. Cass. n. 13625 del
2019, Cass. n. 9646 del 2022, Cass. n. 1084 del 2023, Cass. n.14450 del 2024).
Né, tantomeno, a tale onere può supplire l'ammissione di una Consulenza Tecnica
d'Ufficio - che, notoriamente, non costituisce un mezzo di prova (v. Cass. Civ.,
Sez. Lav., 24 novembre 2020, n. 26709) - e le dichiarazioni rese dalla parte convenuta all'esito della costituzione in giudizio.
Anche in ordine a quest'ultimo profilo, costituisce un insegnamento consolidato quello secondo cui: «nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, non può attribuirsi alla dichiarazione del difensore convenuto valore di ammissione dello stesso fatto costitutivo, potendosi verificare tale ammissione solo su fatti già allegati dall'attore, né il giudice può usare i poteri riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., i quali – in un processo di tipo dispositivo – non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati» (Cass. Civ., Sez. Lav., 25 agosto 2003, n. 12477).
In conclusione, è evidente come nel caso di specie, la mancanza di specificità rispetto ai fatti costitutivi posti alla base della domanda rassegnata, si risolve in un evidente difetto di allegazione degli stessi, pertanto, la domanda non può essere accolta.
Giusti motivi consistenti nella qualità delle parti e nelle ragioni della decisione impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: A) Rigetta la domanda;
B) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 19/06/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo