Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05041/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaello Capunzo, Vittorio Luigi Fucci, Giuseppa Elvezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
a) della nota prot. M_D -OMISSIS- notificata in data 26.09.2022 con cui è stata data comunicazione al Graduato “Aiutante” -OMISSIS- di essere stato designato per un trasferimento d'autorità presso la sede di Capo Teulada;
b) del Foglio prot. n. -OMISSIS-di Reparto comando e supporti tattici “Garibaldi” di Caserta richiamato nella nota sub a) dal contenuto ignoto;
c) di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso, non cognito, comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente presta servizio presso la sede di Caserta dello Stato Maggiore dell’Esercito, in qualità di Graduato “Aiutante”, appartenente alla Compagnia Comando e Supporto Logistico del 4° Comando e Supporti Tattici “Bersaglieri”.
In data 26.09.2022 il ricorrente si è visto notificare la nota prot. M_D -OMISSIS- con la quale gli è stato comunicato di essere stato designato per un trasferimento d'autorità presso la sede di Capo Teulada. Siffatto trasferimento veniva disposto al rientro dalla sospensione disciplinare dall’impiego per mesi dodici, in precedenza comminata con decreto dirigenziale M_D GMIL REG-OMISSIS-.
Il ricorrente ha inviato all’Ufficio memorie difensive, chiedendo di riesaminare la decisione alla luce della documentazione attestante la sua difficile situazione familiare e richiedendo, in subordine, l’assegnazione presso una diversa sede presente nel territorio regionale campano.
A fronte della inerzia serbata dall’Amministrazione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di trasferimento, deducendo, in primo luogo, il suo difetto di motivazione: l’Ufficio non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alle esigenze di servizio che avevano giustificato la gravata disposizione, e non aveva operato alcun bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento, con particolare riferimento alle esigenze familiari del dipendente, che erano state da questo prontamente evidenziate (il ricorrente invero prestava assistenza alla sorella, portatrice di handicap, ed era genitori di due figli minori). L’Amministrazione, poi, avrebbe dovuto fornire alternative concrete e percorribili, reimpiegando il ricorrente in uno degli uffici più vicini nella Regione Campania. Il reale intento perseguito dall’Amministrazione, infine, sarebbe stato quello di adottare un ulteriore provvedimento sanzionatorio, dopo che il ricorrente si era già visto destinatario di una precedente sanzione disciplinare, così violando gli artt. 1357 e ss. del Codice dell’ordinamento militare, che tipizzano e regolano le sanzioni disciplinari.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio insistendo per la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 05.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stato trasferito, d’autorità, dalla sede dello Stato Maggiore dell’Esercito di Caserta alla sede di Capo Teulada, in Sardegna.
Dopo il rientro in servizio del dipendente, infatti, a seguito della cessazione degli effetti della sospensione disciplinare disposta nei suoi confronti, l’Ufficio riteneva di assegnare il militare ad altra sede ed individuava la sede di Capo Teulada, in ragione della considerevole carenza di personale del 62%, riscontrata nella specifica posizione organica di fuciliere.
In data 5 ottobre 2022, il ricorrente faceva pervenire all’Amministrazione le proprie memorie difensive nelle quali, oltre a ribadire la necessità di rimanere a Caserta per la cura dei figli, riferiva di dover accudire la sorella disabile grave. In data 26 ottobre 2022, pervenivano ulteriori memorie con le quali il graduato rappresentava nuovi motivi ostativi al trasferimento designato, relativi all’affidamento congiunto della prole, nonché attinenti alle condizioni di salute di componenti della propria famiglia. Veniva, altresì, offerta al militare la possibilità di chiedere di essere trasferito in L’Aquila, città più vicina alla sede degli interessi del militare, e, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che, con nota f. n. M_DA-OMISSIS-, si disponeva il trasferimento del ricorrente al 9° Reggimento alpini in L’Aquila.
Ciò detto, i motivi di ricorso proposti avverso il gravato provvedimento risultano infondati.
Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe agito con un intento meramente afflittivo, senza operare alcun bilanciamento degli interessi coinvolti e senza considerare la possibilità di individuare una sede di servizio maggiormente vicina ai propri interessi familiari (Caserta).
Tale affermazione risulta, tuttavia, smentita dalla corretta disamina della vicenda che ci occupa, e che, come compiutamente descritta dal Ministero in sede difensiva, ha visto il ricorrente coinvolto in comportamenti gravemente lesivi e persecutori nei confronti dell’ex coniuge (v. all. 1 e 5 alla memoria difensiva del Ministero). Già nel 2015, infatti, il ricorrente era stato interessato da un provvedimento di sospensione dal servizio di mesi sei, per medesime questioni relative a comportamenti ingiuriosi e lesivi nei confronti dell’ex coniuge separata (All. 5), all’esito del quale non veniva tuttavia adottato alcun provvedimento di trasferimento, permanendo il militare presso la sede di Caserta.
Il provvedimento impugnato, invece, nasce a seguito di un ulteriore procedimento disciplinare a carico del graduato che, nel 2021, lo vedeva destinatario di un provvedimento di sospensione dall’impiego per mesi dodici, sempre a seguito di episodi di violenza ed aggressione nei confronti dell’ex moglie.
Alla luce di ciò, il Collegio è dell’avviso che il provvedimento in esame non denoti alcun intento afflittivo - peraltro non dimostrato - risultando al contrario legittimato dalla Direttiva Interna di Forza Armata n. P-001 – ed. 2021 che prevede, in capo all’Amministrazione, la facoltà di valutare se mantenere il personale in servizio presso la stessa sede, una volta rientrato in servizio dopo una sospensione disciplinare. Nello specifico, quindi, l’Ufficio, nell’esercizio di questa discrezionalità, ha ritenuto di non mantenere il ricorrente presso la sede di Caserta, considerate non solo la gravità e molteplicità delle condotte da questo perpetrate nei confronti dell’ex coniuge, ma anche le esigenze organizzative della sede di destinazione.
Discende, da tanto, anche l’infondatezza delle ulteriori censure, con le quali il ricorrente deduce il difetto motivazionale del provvedimento impugnato, atteso che, come ribadito dalla giurisprudenza, i provvedimenti di trasferimento d'autorità, disposti dall'Amministrazione militare, attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio e rientrano nel genus degli ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede, piuttosto che in un'altra, assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, qual è quella di cui all'articolo 7 della l. n. 241 del 1990 (T.A.R. Catania, sez. III, 2/12/2015, n. 2797).
I trasferimenti dei militari, invero, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio prevale su altri eventuali interessi del subordinato.
Al contempo, in una visione rispettosa dei precetti costituzionali, si è anche ribadito che, pur connotati dai predetti principi di specialità, tali provvedimenti non possono tradursi in misure vessatorie, discriminatori o irrazionali, dovendosi anch'essi coniugare allo spirito democratico che informa il nostro ordinamento (T.A.R. Trento, sez. I, n. 18/04/2013, n. 146).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa, nel provvedimento impugnato, alcuno dei profili di vessatorietà, discriminazione o difetto di motivazione, denunciati dal ricorrente, vista l’efficacia ostativamente dirimente, nel senso del rigetto del ricorso, della situazione di incompatibilità ambientale che si era venuta a creare, nella sede di Caserta. A tal fine, è stata individuata la sede di servizio di Capo Teulada, ove si è registrata una grave carenza di personale negli organici corrispondenti alla professionalità del ricorrente (fuciliere), in quanto delle 13 posizioni organiche previste di fuciliere, ne sono risultate occupate solo 5. E da ultimo, è stata individuata come possibile sede alternativa L’Aquila, ove pure è risultata sussistere una carenza organica nelle posizioni di fuciliere.
Per tali ragioni, il ricorso va respinto. Le spese di giudizio, nonostante la soccombenza, possono rimanere, in via del tutto eccezionale, compensate, stante la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematiche ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm, con l'intervento dei magistrati:
OL SE, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | OL SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.