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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. RD Martinelli Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2912 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Simona SIOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
coniugati in forza di matrimonio celebrato in Vicenza in data 26.08.2000, CP_2
con atto trascritto negli atti del Comune al numero 232, Parte 2, serie A chiedendo
all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la relativa annotazione;
2) Assegnare la casa familiare, corrente in Vicenza, Strada dei Pizzolati n. 135 interno
1, al Sig. che ne e' anche esclusivo proprietario e che ivi continuerà a vivere CP_2
con i figli , maggiorenne economicamente autosufficiente, e RD, Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
3) A fronte della assegnazione di cui al punto 2, il Sig. si obbliga a versare CP_2
alla Signora la somma di Euro 80.000,00 funzionale all'estinzione del mutuo CP_1
acceso dalla Sig.ra per l'acquisto di immobile da adibire alla propria CP_1
residenza. La Signora si obbliga a trasferire la propria residenza non appena CP_1
l'appartamento sara' pronto, indicativamente entro 6 mesi dal rogito stesso. Il
versamento della somma di Euro 80.000,00, come il versamento antecedente di Euro
50.000,00 trova la sua causa nella definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti,
derivanti dalla crisi familiare e definiti con la presente procedura di separazione
personale.
4) In ragione della disparità di reddito e di patrimonio tra le parti, il Sig. si CP_2
obbliga a contribuire al mantenimento del figlio RD, mediante la corresponsione
in favore della Sig.ra della somma mensile di € 500,00, con decorrenza dal CP_1
mese di agosto 2025; detta somma sarà soggetta a rivalutazione Istat, con decorrenza
2 dal mese di settembre 2026.
Inoltre, il Sig. si obbliga altresì a rimborsare alla Sig. il 60% delle CP_2 CP_1
spese straordinarie, che verranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum
debeatur, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che deve
intendersi parte integrante del presente ricorso.
5) Spese legali a carico solidale tra le parti, nella misura del 50% cadauna”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 26/08/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
3 - concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio RD, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00, nonché di sostenere al 60% le spese straordinarie relative al figlio RD, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Strada dei Pizzolati n. 135 – int. 1, in favore di quale CP_2
genitore convivente con il figlio con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente RD;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti e in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
4 , uniti in matrimonio in Vicenza in data 26/08/2000 con atto trascritto al n. 232, CP_2
Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. RD Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. RD Martinelli Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2912 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Simona SIOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
coniugati in forza di matrimonio celebrato in Vicenza in data 26.08.2000, CP_2
con atto trascritto negli atti del Comune al numero 232, Parte 2, serie A chiedendo
all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la relativa annotazione;
2) Assegnare la casa familiare, corrente in Vicenza, Strada dei Pizzolati n. 135 interno
1, al Sig. che ne e' anche esclusivo proprietario e che ivi continuerà a vivere CP_2
con i figli , maggiorenne economicamente autosufficiente, e RD, Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
3) A fronte della assegnazione di cui al punto 2, il Sig. si obbliga a versare CP_2
alla Signora la somma di Euro 80.000,00 funzionale all'estinzione del mutuo CP_1
acceso dalla Sig.ra per l'acquisto di immobile da adibire alla propria CP_1
residenza. La Signora si obbliga a trasferire la propria residenza non appena CP_1
l'appartamento sara' pronto, indicativamente entro 6 mesi dal rogito stesso. Il
versamento della somma di Euro 80.000,00, come il versamento antecedente di Euro
50.000,00 trova la sua causa nella definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti,
derivanti dalla crisi familiare e definiti con la presente procedura di separazione
personale.
4) In ragione della disparità di reddito e di patrimonio tra le parti, il Sig. si CP_2
obbliga a contribuire al mantenimento del figlio RD, mediante la corresponsione
in favore della Sig.ra della somma mensile di € 500,00, con decorrenza dal CP_1
mese di agosto 2025; detta somma sarà soggetta a rivalutazione Istat, con decorrenza
2 dal mese di settembre 2026.
Inoltre, il Sig. si obbliga altresì a rimborsare alla Sig. il 60% delle CP_2 CP_1
spese straordinarie, che verranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum
debeatur, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che deve
intendersi parte integrante del presente ricorso.
5) Spese legali a carico solidale tra le parti, nella misura del 50% cadauna”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 26/08/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
3 - concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio RD, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00, nonché di sostenere al 60% le spese straordinarie relative al figlio RD, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Strada dei Pizzolati n. 135 – int. 1, in favore di quale CP_2
genitore convivente con il figlio con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente RD;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti e in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
4 , uniti in matrimonio in Vicenza in data 26/08/2000 con atto trascritto al n. 232, CP_2
Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. RD Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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