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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1577/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6744/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001075338000 VARIE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001075338000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140035693833000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente Resistente_1, di un'intimazione di pagamento notificata nel 2022, recante un debito complessivo di oltre 155.000 euro relativo a tributi vari. Nel giudizio di primo grado, la ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti per mancata notifica delle cartelle sottese, tra cui specificamente la cartella n. 03420140035693833000 riferita all'anno d'imposta 2011.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 6744/01/23, accoglieva parzialmente il ricorso. Nello specifico, i giudici di prime cure, rilevando che l'Agenzia delle Entrate-
SC, pur ritualmente evocata, non si era costituita in giudizio e non aveva fornito prova della notifica della cartella sopra menzionata, ne dichiaravano l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito. Venivano invece confermati gli altri atti impositivi (avvisi di accertamento) per i quali l'Agenzia delle Entrate aveva fornito adeguata prova della notifica.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento. L'Ufficio, sostenendo la propria legittimazione a difendere la pretesa anche per vizi imputabili all'Agente della riscossione, ha prodotto in questa sede di gravame la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella in contestazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità della pretesa.
Si è costituita in giudizio la contribuente Resistente_1, eccependo l'inammissibilità della produzione documentale avversaria in quanto tardiva e preclusa dal nuovo rito tributario, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con condanna alle spese.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate-SC, rimasta contumace in primo grado, associandosi ai motivi di appello dell'Ufficio e producendo a sua volta la documentazione relativa alla notifica della cartella e degli atti interruttivi della prescrizione, invocando l'applicazione dell'art. 58 del D.
Lgs. 546/92 nella sua precedente formulazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La questione centrale del gravame verte sull'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante e dall'Agente della SC solo nel presente grado di giudizio, volta a dimostrare la notifica della cartella di pagamento annullata dai giudici di prime cure per carenza di prova.
Il Collegio osserva che il ricorso in appello risulta notificato nel maggio 2024. Pertanto, alla fattispecie ratione temporis si applica la riforma del processo tributario introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n.
220. Nello specifico, la novella legislativa ha modificato l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, introducendo un rigoroso divieto di nova in appello. Per i ricorsi notificati a far data dal 5 gennaio 2024, non sono più ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle condizioni eccezionali che permetterebbero la produzione tardiva. Le parti pubbliche erano state ritualmente chiamate in causa nel giudizio di primo grado e avevano l'onere e la piena possibilità di costituirsi tempestivamente e di produrre la documentazione comprovante la notifica della cartella, che era nella loro disponibilità sin dall'origine. La scelta processuale dell'Agenzia delle Entrate-SC di rimanere contumace in primo grado e l'inerzia dell'Ufficio nel reperire e depositare tali atti tempestivamente non possono giustificare una rimessione in termini in appello, stante il chiaro dettato normativo volto a sanzionare le condotte processuali non diligenti e a garantire la celerità e la definitività degli accertamenti di fatto già nella prima fase del giudizio.
L'ammissione dei documenti prodotti solo ora violerebbe il principio di preclusione e il diritto di difesa della contribuente, che ha ottenuto una sentenza favorevole basata correttamente sulle risultanze istruttorie cristallizzatesi in primo grado. Non avendo l'appellante fornito la prova della non imputabilità della mancata produzione, la documentazione allegata al ricorso in appello e alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-SC deve essere dichiarata inammissibile.
Conseguentemente, mancando agli atti del fascicolo processuale validamente acquisiti la prova della notifica della cartella di pagamento n. 03420140035693833000, la decisione dei giudici di prime cure, che ne ha rilevato l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito, appare immune da vizi e merita integrale conferma.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro
2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, condannando l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza al pagamento delle stesse in favore dell'Avv. Difensore_2, difensore antistatario della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1577/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6744/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001075338000 VARIE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001075338000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140035693833000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente Resistente_1, di un'intimazione di pagamento notificata nel 2022, recante un debito complessivo di oltre 155.000 euro relativo a tributi vari. Nel giudizio di primo grado, la ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti per mancata notifica delle cartelle sottese, tra cui specificamente la cartella n. 03420140035693833000 riferita all'anno d'imposta 2011.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 6744/01/23, accoglieva parzialmente il ricorso. Nello specifico, i giudici di prime cure, rilevando che l'Agenzia delle Entrate-
SC, pur ritualmente evocata, non si era costituita in giudizio e non aveva fornito prova della notifica della cartella sopra menzionata, ne dichiaravano l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito. Venivano invece confermati gli altri atti impositivi (avvisi di accertamento) per i quali l'Agenzia delle Entrate aveva fornito adeguata prova della notifica.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento. L'Ufficio, sostenendo la propria legittimazione a difendere la pretesa anche per vizi imputabili all'Agente della riscossione, ha prodotto in questa sede di gravame la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella in contestazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità della pretesa.
Si è costituita in giudizio la contribuente Resistente_1, eccependo l'inammissibilità della produzione documentale avversaria in quanto tardiva e preclusa dal nuovo rito tributario, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con condanna alle spese.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate-SC, rimasta contumace in primo grado, associandosi ai motivi di appello dell'Ufficio e producendo a sua volta la documentazione relativa alla notifica della cartella e degli atti interruttivi della prescrizione, invocando l'applicazione dell'art. 58 del D.
Lgs. 546/92 nella sua precedente formulazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La questione centrale del gravame verte sull'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante e dall'Agente della SC solo nel presente grado di giudizio, volta a dimostrare la notifica della cartella di pagamento annullata dai giudici di prime cure per carenza di prova.
Il Collegio osserva che il ricorso in appello risulta notificato nel maggio 2024. Pertanto, alla fattispecie ratione temporis si applica la riforma del processo tributario introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n.
220. Nello specifico, la novella legislativa ha modificato l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, introducendo un rigoroso divieto di nova in appello. Per i ricorsi notificati a far data dal 5 gennaio 2024, non sono più ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle condizioni eccezionali che permetterebbero la produzione tardiva. Le parti pubbliche erano state ritualmente chiamate in causa nel giudizio di primo grado e avevano l'onere e la piena possibilità di costituirsi tempestivamente e di produrre la documentazione comprovante la notifica della cartella, che era nella loro disponibilità sin dall'origine. La scelta processuale dell'Agenzia delle Entrate-SC di rimanere contumace in primo grado e l'inerzia dell'Ufficio nel reperire e depositare tali atti tempestivamente non possono giustificare una rimessione in termini in appello, stante il chiaro dettato normativo volto a sanzionare le condotte processuali non diligenti e a garantire la celerità e la definitività degli accertamenti di fatto già nella prima fase del giudizio.
L'ammissione dei documenti prodotti solo ora violerebbe il principio di preclusione e il diritto di difesa della contribuente, che ha ottenuto una sentenza favorevole basata correttamente sulle risultanze istruttorie cristallizzatesi in primo grado. Non avendo l'appellante fornito la prova della non imputabilità della mancata produzione, la documentazione allegata al ricorso in appello e alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-SC deve essere dichiarata inammissibile.
Conseguentemente, mancando agli atti del fascicolo processuale validamente acquisiti la prova della notifica della cartella di pagamento n. 03420140035693833000, la decisione dei giudici di prime cure, che ne ha rilevato l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito, appare immune da vizi e merita integrale conferma.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro
2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, condannando l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza al pagamento delle stesse in favore dell'Avv. Difensore_2, difensore antistatario della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.