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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
OT CO OR, EL
SALVO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4448/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9504BI02982/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9504BI02982/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9504BI02982/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 rientra tra le associazioni culturali e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica (art. 1 dello Statuto). In base alle previsioni statutarie (art. 4) “Associazione_1 è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. ”…..” ……L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socioeducative e culturali”. Dal punto di vista tributario, l'Ricorrente_1 si colloca quindi nella categoria delle “associazioni culturali senza fini di lucro”.
Conseguentemente, per il 2018, ha usufruito delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR e dal decreto IVA, per gli enti non commerciali, e dal regime speciale della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
In particolare, ha beneficiato di:
-tassazione forfetaria del reddito, calcolato applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3%.
-Determinazione forfetaria dell'IVA ed esonero dalla dichiarazione annuale, con versamenti effettuati tramite ravvedimento il 10/02/2020 per un totale di € 1.970,31.
-Esonero dagli obblighi contabili ordinari, inclusi libro giornale, libro inventari, registri IVA, scritture ausiliarie, magazzino e registro dei beni ammortizzabili. Successivamente, a seguito dell'attività di controllo svolta sull'Associazione, è emerso che, sebbene nello statuto fossero formalmente inserite le clausole previste dalla normativa vigente, le concrete modalità di gestione non risultavano conformi alle previsioni statutarie, facendo emergere l'assenza dei requisiti sostanziali necessari a riconoscere all'ente un effettivo carattere associativo.
L'attività ispettiva ha, in particolare, rilevato le seguenti violazioni:
1. mancata presentazione del modello EAS;
2. svolgimento di attività prevalentemente o quasi esclusivamente di natura commerciale
3. mancanza dei requisiti di democraticità della vita associativa;
4. irregolare tenuta del Libro Soci;
5. distribuzione indiretta di utili;
6. mancata istituzione del prospetto previsto dal D.M. 11 febbraio 1997.
Si evidenzia l'Ufficio evidenzia che, esaminate le osservazioni e valutate le richieste formulate dalla contribuente, le ha accolte parzialmente, motivando le ragioni del mancato riconoscimento di parte dei costi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti ritiene di dover rigettare il ricorso. Il tema delle agevolazioni alle Associazioni è oggetto di molti contenziosi e seppure gli aspetti formali tali siano, si osserva che l'ispezione ha rilevato ben
6 violazioni e ben sappiamo che da giurisprudenza consolidata per poter usufruire di regimi agevolativi andrebbero rispettati rigorosamente i criteri per poter usufruire delle agevolazioni.
L'Ufficio peraltro ha esaminato alcune osservazioni relativi ai costi disconosciuti e le ha parzialmente accolte. azione complessiva dell'operatività dell'Associazione, è stata constatata l'assenza sostanziale dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari a qualificare la ricorrente come ente autenticamente associativo, requisiti che risultano altresì indispensabili per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le criticità riscontrate non si esauriscono in aspetti meramente formali, ma attengono a requisiti essenziali e imprescindibili per l'accesso al regime agevolato, quali:
1. mancata presentazione del modello EAS;
2. svolgimento di attività prevalentemente o quasi esclusivamente di natura commerciale
3 mancanza dei requisiti di democraticità della vita associativa;
4. irregolare tenuta del Libro Soci;
5. distribuzione indiretta di utili;
6. mancata istituzione del prospetto previsto dal D.M. 11 febbraio 1997
La tesi secondo cui l'omessa presentazione del modello EAS dovrebbe e considerata una violazione meramente formale, non punibile ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997, non può essere condivisa. Non si è, infatti, in presenza di un'irregolarità priva di effetti sulla determinazione della base imponibile o sull'imposta dovuta, né di un semplice adempimento la cui omissione non ostacola l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Al contrario, la mancata trasmissione del modello EAS incide direttamente sul regime fiscale applicabile all'ente e sulla possibilità stessa di verificare la sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria. Essa rappresenta, dunque, una violazione sostanziale, che assume rilevanza ai fini della decadenza dal regime agevolativo qualora si accompagni ad ulteriori elementi di irregolarità.
Ne consegue che l'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 non è invocabile né sotto il profilo temporale né sotto quello sostanziale;
la violazione in esame non può essere ricondotta alla categoria delle irregolarità formali prive di incidenza sostanziale.
La stessa Cassazione. con sentenza n. 20027 del 2025, ha avuto modo di chiarirne la portata “ In questo contesto, in cui vengono chiaramente privilegiati gli elementi sostanziali rispetto al mero dato formale, il legislatore ha introdotto, con l'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, l'obbligo di trasmissione del modello
EAS, allo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'Associazione (Cass. n. 26924 del 22/10/2019); la mancata comunicazione di detto modello, peraltro, può essere valutata quale elemento rilevante ai fini della decadenza dell'ASD dal regime agevolativo e, certamente, come valido innesco alla verifica, ………….omissis……, l'omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo".
Dall'istruttoria svolta emerge un quadro complessivo di irregolarità che non consente di riconoscere all'Associazione i benefici fiscali previsti dalla normativa di favore. Non si tratta di mere omissioni formali, bensì di violazioni sostanziali che incidono direttamente sulla natura dell'ente e sulla sua qualificazione come soggetto non commerciale.
La mancata presentazione del Modello EAS, pur non essendo di per sé sufficiente a determinare la decadenza dai benefici, assume rilievo decisivo se valutata congiuntamente alle ulteriori violazioni accertate. È infatti emersa la prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale, con proventi derivanti principalmente da rapporti con soggetti terzi qualificabili come clienti e non come soci. A ciò si aggiunge la distribuzione indiretta di utili, in violazione del divieto di ripartizione degli avanzi di gestione.
Non meno rilevante è la carenza di democraticità interna, dimostrata dall'assenza di verbali assembleari e dall'irregolare tenuta del Libro Soci, elementi che escludono la partecipazione effettiva dei soci alla vita dell'ente.
Infine, le violazioni contabili riscontrate – mancata istituzione del prospetto previsto dal D.M. 11 febbraio
1997 e assenza di separata annotazione dei proventi commerciali rispetto a quelli istituzionali – confermano l'inadempimento agli obblighi di legge, nonostante l'opzione per il regime agevolato ex legge n. 398/1991.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi pienamente legittima la revoca dei benefici fiscali e la conseguente pretesa impositiva dell'Ufficio. Parimenti, le sanzioni irrogate risultano conformi al disposto dell'art. 12 del
D.lgs. n. 472/1997, essendo state calcolate sulla violazione più grave, aumentata di un quinto e successivamente incrementata nella misura di un quarto, in ossequio ai principi di proporzionalità e legalità.
Non possono trovare applicazione né l'art. 7, comma 4, né la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma
5-bis, trattandosi di violazioni sostanziali e non meramente formali. La natura della controversia ci induce a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
OT CO OR, EL
SALVO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4448/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9504BI02982/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9504BI02982/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9504BI02982/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 rientra tra le associazioni culturali e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica (art. 1 dello Statuto). In base alle previsioni statutarie (art. 4) “Associazione_1 è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. ”…..” ……L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socioeducative e culturali”. Dal punto di vista tributario, l'Ricorrente_1 si colloca quindi nella categoria delle “associazioni culturali senza fini di lucro”.
Conseguentemente, per il 2018, ha usufruito delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR e dal decreto IVA, per gli enti non commerciali, e dal regime speciale della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
In particolare, ha beneficiato di:
-tassazione forfetaria del reddito, calcolato applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3%.
-Determinazione forfetaria dell'IVA ed esonero dalla dichiarazione annuale, con versamenti effettuati tramite ravvedimento il 10/02/2020 per un totale di € 1.970,31.
-Esonero dagli obblighi contabili ordinari, inclusi libro giornale, libro inventari, registri IVA, scritture ausiliarie, magazzino e registro dei beni ammortizzabili. Successivamente, a seguito dell'attività di controllo svolta sull'Associazione, è emerso che, sebbene nello statuto fossero formalmente inserite le clausole previste dalla normativa vigente, le concrete modalità di gestione non risultavano conformi alle previsioni statutarie, facendo emergere l'assenza dei requisiti sostanziali necessari a riconoscere all'ente un effettivo carattere associativo.
L'attività ispettiva ha, in particolare, rilevato le seguenti violazioni:
1. mancata presentazione del modello EAS;
2. svolgimento di attività prevalentemente o quasi esclusivamente di natura commerciale
3. mancanza dei requisiti di democraticità della vita associativa;
4. irregolare tenuta del Libro Soci;
5. distribuzione indiretta di utili;
6. mancata istituzione del prospetto previsto dal D.M. 11 febbraio 1997.
Si evidenzia l'Ufficio evidenzia che, esaminate le osservazioni e valutate le richieste formulate dalla contribuente, le ha accolte parzialmente, motivando le ragioni del mancato riconoscimento di parte dei costi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti ritiene di dover rigettare il ricorso. Il tema delle agevolazioni alle Associazioni è oggetto di molti contenziosi e seppure gli aspetti formali tali siano, si osserva che l'ispezione ha rilevato ben
6 violazioni e ben sappiamo che da giurisprudenza consolidata per poter usufruire di regimi agevolativi andrebbero rispettati rigorosamente i criteri per poter usufruire delle agevolazioni.
L'Ufficio peraltro ha esaminato alcune osservazioni relativi ai costi disconosciuti e le ha parzialmente accolte. azione complessiva dell'operatività dell'Associazione, è stata constatata l'assenza sostanziale dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari a qualificare la ricorrente come ente autenticamente associativo, requisiti che risultano altresì indispensabili per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le criticità riscontrate non si esauriscono in aspetti meramente formali, ma attengono a requisiti essenziali e imprescindibili per l'accesso al regime agevolato, quali:
1. mancata presentazione del modello EAS;
2. svolgimento di attività prevalentemente o quasi esclusivamente di natura commerciale
3 mancanza dei requisiti di democraticità della vita associativa;
4. irregolare tenuta del Libro Soci;
5. distribuzione indiretta di utili;
6. mancata istituzione del prospetto previsto dal D.M. 11 febbraio 1997
La tesi secondo cui l'omessa presentazione del modello EAS dovrebbe e considerata una violazione meramente formale, non punibile ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997, non può essere condivisa. Non si è, infatti, in presenza di un'irregolarità priva di effetti sulla determinazione della base imponibile o sull'imposta dovuta, né di un semplice adempimento la cui omissione non ostacola l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Al contrario, la mancata trasmissione del modello EAS incide direttamente sul regime fiscale applicabile all'ente e sulla possibilità stessa di verificare la sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria. Essa rappresenta, dunque, una violazione sostanziale, che assume rilevanza ai fini della decadenza dal regime agevolativo qualora si accompagni ad ulteriori elementi di irregolarità.
Ne consegue che l'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 non è invocabile né sotto il profilo temporale né sotto quello sostanziale;
la violazione in esame non può essere ricondotta alla categoria delle irregolarità formali prive di incidenza sostanziale.
La stessa Cassazione. con sentenza n. 20027 del 2025, ha avuto modo di chiarirne la portata “ In questo contesto, in cui vengono chiaramente privilegiati gli elementi sostanziali rispetto al mero dato formale, il legislatore ha introdotto, con l'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, l'obbligo di trasmissione del modello
EAS, allo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'Associazione (Cass. n. 26924 del 22/10/2019); la mancata comunicazione di detto modello, peraltro, può essere valutata quale elemento rilevante ai fini della decadenza dell'ASD dal regime agevolativo e, certamente, come valido innesco alla verifica, ………….omissis……, l'omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo".
Dall'istruttoria svolta emerge un quadro complessivo di irregolarità che non consente di riconoscere all'Associazione i benefici fiscali previsti dalla normativa di favore. Non si tratta di mere omissioni formali, bensì di violazioni sostanziali che incidono direttamente sulla natura dell'ente e sulla sua qualificazione come soggetto non commerciale.
La mancata presentazione del Modello EAS, pur non essendo di per sé sufficiente a determinare la decadenza dai benefici, assume rilievo decisivo se valutata congiuntamente alle ulteriori violazioni accertate. È infatti emersa la prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale, con proventi derivanti principalmente da rapporti con soggetti terzi qualificabili come clienti e non come soci. A ciò si aggiunge la distribuzione indiretta di utili, in violazione del divieto di ripartizione degli avanzi di gestione.
Non meno rilevante è la carenza di democraticità interna, dimostrata dall'assenza di verbali assembleari e dall'irregolare tenuta del Libro Soci, elementi che escludono la partecipazione effettiva dei soci alla vita dell'ente.
Infine, le violazioni contabili riscontrate – mancata istituzione del prospetto previsto dal D.M. 11 febbraio
1997 e assenza di separata annotazione dei proventi commerciali rispetto a quelli istituzionali – confermano l'inadempimento agli obblighi di legge, nonostante l'opzione per il regime agevolato ex legge n. 398/1991.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi pienamente legittima la revoca dei benefici fiscali e la conseguente pretesa impositiva dell'Ufficio. Parimenti, le sanzioni irrogate risultano conformi al disposto dell'art. 12 del
D.lgs. n. 472/1997, essendo state calcolate sulla violazione più grave, aumentata di un quinto e successivamente incrementata nella misura di un quarto, in ossequio ai principi di proporzionalità e legalità.
Non possono trovare applicazione né l'art. 7, comma 4, né la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma
5-bis, trattandosi di violazioni sostanziali e non meramente formali. La natura della controversia ci induce a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e compensa le spese.