Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 507
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della revoca dei benefici fiscali

    La Corte ritiene che le violazioni riscontrate siano sostanziali e non meramente formali, incidendo sulla natura dell'ente e sulla sua qualificazione come soggetto non commerciale. La mancata presentazione del Modello EAS, unitamente alle altre irregolarità, è considerata decisiva per la revoca dei benefici fiscali. Le sanzioni sono ritenute conformi alla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 507
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 507
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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