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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16897/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Rosboch Amedeo presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 [...]
contraevano matrimonio in PINO TORINESE il 11/06/1994. Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1
e .
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, con l'obbligo del reciproco civile rispetto, e che la sig.ra di continuerà a vivere, con la figlia Parte_3 Parte_1 Per_2 presso la casa coniugale di proprietà di suo padre sita in Pino Torinese (TO), strada Balbiana 12, scala
A, mentre il sig. stabilirà altrove la sua residenza, asportando i suoi effetti Parte_2 personali;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che di attualmente svolge Parte_1 Parte_1 lavori di baby-sitter mentre svolge l'attività di personal trainer;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti concordano che il saldo attivo del conto corrente acceso presso CP_1
nr. 11058109 sarò suddiviso in ragione del 50%;
[...]
DÀ ATTO che le parti concordano che il 100% del dossier titoli nr. 8385/2096149 in essere presso per un controvalore di circa euro 24.521,15 sarà attribuito a Controparte_1 Parte_1 di;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che i due cani sono assegnati a di Parte_1
, ma il relativo costo di mantenimento sarò suddiviso in ragione del 50% tra i coniugi;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che rebus sic stantibus non è previsto un contributo di mantenimento tra i coniugi;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16897/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Rosboch Amedeo presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 [...]
contraevano matrimonio in PINO TORINESE il 11/06/1994. Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1
e .
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, con l'obbligo del reciproco civile rispetto, e che la sig.ra di continuerà a vivere, con la figlia Parte_3 Parte_1 Per_2 presso la casa coniugale di proprietà di suo padre sita in Pino Torinese (TO), strada Balbiana 12, scala
A, mentre il sig. stabilirà altrove la sua residenza, asportando i suoi effetti Parte_2 personali;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che di attualmente svolge Parte_1 Parte_1 lavori di baby-sitter mentre svolge l'attività di personal trainer;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti concordano che il saldo attivo del conto corrente acceso presso CP_1
nr. 11058109 sarò suddiviso in ragione del 50%;
[...]
DÀ ATTO che le parti concordano che il 100% del dossier titoli nr. 8385/2096149 in essere presso per un controvalore di circa euro 24.521,15 sarà attribuito a Controparte_1 Parte_1 di;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che i due cani sono assegnati a di Parte_1
, ma il relativo costo di mantenimento sarò suddiviso in ragione del 50% tra i coniugi;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che rebus sic stantibus non è previsto un contributo di mantenimento tra i coniugi;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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