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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 877/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AL TO, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4878/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2822/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 28/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220009855830000 SANZIONI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, la S.c.r.l. Intermedia contestava l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09720220009855830000, per un importo complessivo di euro 557,61, sostenendone: - l'erroneità nell'an e nel quantum”; - l'omessa e carente motivazione;
- la nullità della notifica eseguita a mezzo pec;
- l'erroneo calcolo degli interessi;
- l'illegittima applicazione delle maggiorazioni. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto, ritenendo non fondate le doglianze proposte dalla società cooperativa ricorrente, con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze processuali. Con appello ritualmente notificato all'Ufficio, parte soccombente ha impugnato la sentenza in parola, formulando altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 52, comma 2, d. lgs. 546/1992. In data 30 gennaio 2025 l'istanza cautelare è stata rigettata, con condanna alle spese per euro 100,00, per l'assorbente ragione della mancata prova del danno grave e irreparabile che dall'esecuzione dell'atto impugnato sarebbe potuto derivare all'appellante. In sede di gravame, è stata censurata l'illegittimità della sentenza per difetto di motivazione, per inesistenza insanabile dell'atto impugnato perche' notificato da indirizzo pec non presente in pubblici elenchi, per nullità insanabile della notifica della cartella impugnata perché priva di sottoscrizione digitale. Parte appellata ha depositato controdeduzioni confutando le avverse censure. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è totalmente infondato per le ragioni di seguito indicate. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che l'atto impugnato risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessaria e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al D.M. 28 giugno 1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973, e nella precisazione di cui al D.M. 03.09.1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere
[…] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"). Quanto al secondo motivo, si rileva che l'iter di notificazione a mezzo pec è immune da censure e, in ogni caso, l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ex art. 156 c.p.c. (Cass. S.U. n. 23620/2018). Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Quanto al terzo motivo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, non essendovi alcuna norma che imponga tale sottoscrizione (ex multis, Cass., ord., n. 19216/2022; sent. n. 28852/2023). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 350,00. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AL TO, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4878/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2822/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 28/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220009855830000 SANZIONI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, la S.c.r.l. Intermedia contestava l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09720220009855830000, per un importo complessivo di euro 557,61, sostenendone: - l'erroneità nell'an e nel quantum”; - l'omessa e carente motivazione;
- la nullità della notifica eseguita a mezzo pec;
- l'erroneo calcolo degli interessi;
- l'illegittima applicazione delle maggiorazioni. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma rigettava il ricorso proposto, ritenendo non fondate le doglianze proposte dalla società cooperativa ricorrente, con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze processuali. Con appello ritualmente notificato all'Ufficio, parte soccombente ha impugnato la sentenza in parola, formulando altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 52, comma 2, d. lgs. 546/1992. In data 30 gennaio 2025 l'istanza cautelare è stata rigettata, con condanna alle spese per euro 100,00, per l'assorbente ragione della mancata prova del danno grave e irreparabile che dall'esecuzione dell'atto impugnato sarebbe potuto derivare all'appellante. In sede di gravame, è stata censurata l'illegittimità della sentenza per difetto di motivazione, per inesistenza insanabile dell'atto impugnato perche' notificato da indirizzo pec non presente in pubblici elenchi, per nullità insanabile della notifica della cartella impugnata perché priva di sottoscrizione digitale. Parte appellata ha depositato controdeduzioni confutando le avverse censure. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è totalmente infondato per le ragioni di seguito indicate. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che l'atto impugnato risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessaria e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al D.M. 28 giugno 1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973, e nella precisazione di cui al D.M. 03.09.1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere
[…] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"). Quanto al secondo motivo, si rileva che l'iter di notificazione a mezzo pec è immune da censure e, in ogni caso, l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ex art. 156 c.p.c. (Cass. S.U. n. 23620/2018). Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Quanto al terzo motivo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, non essendovi alcuna norma che imponga tale sottoscrizione (ex multis, Cass., ord., n. 19216/2022; sent. n. 28852/2023). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 350,00. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………